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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 cpc
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n 2037/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. FRIZZATO ANNIBALE Parte_1 elettivamente domiciliata come da ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per pensione di invalidità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/04/2024 parte ricorrente - premesso che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto alla pensione di invalidità aveva presentato domanda amministrativa in data 7.04.22 per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito della mancata convocazione a visita medica, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione richiesta - proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente all'assegno mensile di invalidità invocato. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'udienza del 20/12/2024, venivano richiesti chiarimenti al ctu nominato in fase di A.T.P. rispetto alle contestazioni mosse dalla ricorrente alla relazione da lui redatta. All'esito dell'udienza cartolare del 29/04/2025, la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari.
Quanto, invece, al requisito sanitario, ritenutane l'opportunità convocava il C.T.U. a rendere chiarimenti in ordine alle considerazioni sulla gravità delle patologie della ricorrente che, secondo le doglianze dell'istante non sarebbero state adeguatamente valutate in sede di accesso peritale. Anche all'esito di una indagine più approfondita della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico, l'ausiliaria del magistrato ha confermato il giudizio già espresso in fase di ATP, concludendo per l'insussistenza di un quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato
Il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha confermato quanto già argomentato nella sua precedente relazione sulla base dei seguenti motivi:
La ricorrente è affetta dal seguente complesso morboso: “1) Parte_1 [...]
; 2) DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO Parte_2 CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI;
3) IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO;
4) ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE”
1 In particolare il CTU ha analizzato le singole patologie da cui risulta affetta la ricorrente ed ha chiarito per ciascuna di esse quanto segue “l'ipoacusia da cui è affetta la ricorrente è di grado marcato ma ella è portatrice di protesi acustiche e ciò non le impedisce di interloquire….”; “La patologia diabetica è in trattamento con ipoglicemizzanti orali e dalla certificazione non sono emerse complicanze oculistiche , nefropatiche e/o arteriopatia ostruttiva. L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, anche se non sufficientemente compensata, è in assenza di segni obiettivi di danno d'organo. La patologia osteoarticolare dettagliatamente descritta nell'esame obiettivo generale , è a prevalente localizzazione del rachide lombo-sacrale con deficit ai soli gradi estremi della funzionalità articolare del tratto in esame . Si evidenzia, altresì , una deformità dell'articolazione metacarpo-falangea con lieve deficit di forza prensile e chiusura a pugno ipovalida. Tengo a far presente all'Ill.mo Giudice che appare incongruo poter valutare un disturbo depressivo in assenza di adeguata certificazione specialistica ma esclusivamente elencato, insieme ad altre patologie nella consulenza geriatrica ASLNA1 del 16-05-2023 a firma del dr. . Persona_1 Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione ragion per cui la ricorrente (24-03-1956) NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI SANITARIE PER Parte_1 FRUIRE DELLA PENSIONE DI INABILITA'. La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione. Si rileva inoltre che “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Nulla per le spese di CTU trattandosi di meri chiarimenti rispetto ad una ctu già espletata. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP .
2) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Cristina Giusti
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