TRIB
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/05/2024, n. 8618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8618 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 30420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento del 09.11.2023, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Fabriano, via E. Cialdini n. 42, presso lo studio dell'avv. Rossella Dadea e dell'avv. Maria Dadea che la rappresentano difendono giusta procura in atti;
- attrice -
CONTRO
la CP_1
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, via Provinciale 17/C, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Sorace, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
Oggetto: domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la chiedendo accertarsi l'esclusiva Parte_1 CP_1
responsabilità della società per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
100.000,00
A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha dedotto che, a decorrere dal mese di marzo del
2017, nell'area antistante la propria abitazione, ubicata in Fabriano, frazione Argignano n. 71, veniva aperto un cantiere per la realizzazione di lavori nel tratto Pedemontana delle Marche.
Nel periodo compreso tra il mese di marzo del 2017 e il mese di giugno del 2018 i lavori avrebbero arrecato gravi disagi all'attrice e ai due figli minori con essa conviventi.
In particolare, i lavori avrebbero determinato intollerabile rumore sia durante il giorno che durante la notte, con conseguente compromissione della salute dell'attrice e dei suoi familiari, mentre l'emissione di polvere avrebbe impedito l'utilizzo della corte esterna e avrebbe interessato anche i locali interni dell'abitazione; da ultimo, la costante presenza degli operai e dei tecnici nell'area di cantiere avrebbe determinato una violazione del diritto dell'attrice alla privacy e alla riservatezza.
L'attrice, infine, sarebbe stata costretta, nonostante la situazione di limitazione nel godimento dell'abitazione, a corrispondere i canoni relativi alla locazione dell'immobile per quindici mesi e successivamente ad abbandonare l'abitazione, acquistando un diverso immobile al prezzo di euro
190.000,00, previa stipulazione di un contratto di mutuo.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, CP_1
ritenendo non adeguatamente provato il pregiudizio asseritamente subito per effetto dei lavori eseguiti nel cantiere oggetto di contestazione.
La convenuta ha altresì evidenziato di aver provveduto a chiedere, al Comune di Fabriano, autorizzazione in deroga ai limiti di classificazione acustica per l'attività rumorosa temporanea di cantiere relativa ai lavori per cui è causa.
La convenuta ha quindi dedotto che con provvedimento del 18.08.2017, prot. n. 35797 del 29.08.2017, il Dirigente del Settore Organizzazione_1
del Comune di Fabriano, preso atto del parere favorevole espresso dall'
[...] [...]
– ha: “espresso parere favorevole affinché Parte_2 durante lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea di cantiere per i lavori di costruzione………., siano prodotte immissione in deroga al piano di classificazione acustica, sino ad un massimo di 70 dB
pagina 2 di 5 (A) per il periodo di riferimento diurno, mentre per il periodo di riferimento notturno viene assegnato il limite richiesto pari a 62 dB (A) …”.
La ha dedotto di aver sempre rispettato i limiti fissati. CP_1
2. L'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei lavori eseguiti dalla CP_1
in un cantiere aperto nei pressi della propria abitazione.
[...]
In particolare, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, il pregiudizio subito sarebbe derivato da intollerabili immissioni sonore, dall'emissione di polveri e dalla violazione della propria privacy e riservatezza.
2.1. Per quanto attiene alle immissioni sonore l'attrice era onerata della prova della intollerabilità delle immissioni e del nesso eziologico tra l'intollerabilità delle immissioni e il pregiudizio subito (da ultimo
Cass. n. 2203/2024).
La lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass. n. 2203/20204; cfr. altresì Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 26899/2014)
Deve rilevarsi che nella specie l'attrice non ha assolto a tale onere probatorio.
Dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice emerge che l' era stata autorizzata dal CP_1
a derogare ai limiti delle emissioni sonore e all'orario di svolgimento dell'attività Controparte_2
lavorativa (cfr. all. 13 fascicolo di parte attrice – la comunicazione del Fabriano alla CP_2
Legione Carabinieri Marche, a seguito dell'esposto presentato dall'attrice), orario che era articolato in una fascia diurna (ore 6,00 – ore 22,00) e in una fascia notturna (ore 22,00 – ore 6,00).
Il teste madre dell'attrice, ha riferito che durante la notte dall'abitazione dell'attrice si Tes_1
sentivano i rumori causati dalle ruspe e dagli altri mezzi in funzione, a causa dei quali la teste e l'attrice venivano svegliate nel mezzo della notte. Il teste che ha dichiarato di aver avuto una Testimone_2 relazione sentimentale con l'attrice e di aver conseguentemente frequentato la sua abitazione, anche in orario notturno, ha riferito che i lavori cagionavano: “rumori molto forti”, specificando che a causa del cantiere si verificava: “un incessante via vai di mezzi pesanti, ed erano sempre in funzione escavatori, ruspe, mezzi cingolati e generatori di corrente e le luci di cantiere notturne”. Il teste ha altresì riferito che: “dinanzi la casa dell'attrice c'era il centro logistico della per il cantiere in essere. Nelle CP_1
notti delle quali mi si legge il rumore è stato particolarmente forte e si è protratto sino alle 7,00 del mattino”.
pagina 3 di 5 Deve osservarsi che le dichiarazioni dei testi escussi, sebbene attestino che il cantiere generava, anche in orario notturno, forti rumori percepibili anche dall'interno dell'abitazione dell'attrice, non consentono di ritenere provato il superamento dei limiti delle emissioni sonore, tenuto conto della deroga autorizzata dal Comune di Fabriano con atto prot. N. 36657 del 5.09.2017 al livello delle emissioni e all'orario delle lavorazioni.
In difetto di esecuzione di rilevazioni audiometriche effettuate contestualmente ai lavori, eventualmente mediante lo svolgimento di una procedura di accertamento tecnico preventivo, ed essendo stato instaurato il giudizio di merito dopo la chiusura del cantiere e il rilascio dell'appartamento condotto in locazione dall'attrice, le mere dichiarazioni dei testi escussi, aventi un contenuto intrinsecamente valutativo, non consentono di ritenere provato il superamento dei limiti delle immissioni sonore.
Neppure le registrazioni effettuate dall'attrice, attestanti i rumori percepiti all'interno dell'abitazione, peraltro tardivamente depositate in data 30.06.2022, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. (non potendo evidentemente incidere sull'efficacia del sistema di preclusioni processuali la “riserva di deposito” operata dall'attrice con atto depositato in data 23.09.2020), consente di ritenere provato il superamento dei limiti di legge.
Premesso che l'acquisizione dei suoni è avvenuta senza il rispetto del contraddittorio con la controparte, va rilevato che solo l'esecuzione di indagini fonometriche da parte di un tecnico nominato dal Tribunale avrebbe consentito, previa misurazione delle immissioni sonore, l'effettiva valutazione della entità delle stesse, tenuto conto dell'orario del rilevamento.
Nello stesso senso, le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla presenza di polvere nel giardino dell'abitazione, sul pelo del cane e sul mobilio non consentono di ritenere provato che le immissioni abbiano effettivamente superato il limite della tollerabilità.
In difetto di specifici accertamenti svolti nel corso dei lavori e volti a fornire dati esatti in ordine al livello delle emissioni sonore e al quantitativo di polveri generato dagli interventi eseguiti l'istruttoria svolta non consente di ritenere provati gli assunti difensivi attorei.
2.2. Da ultimo l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto della violazione della propria privacy.
La domanda deve essere rigettata considerato che nessun elemento istruttorio ha confermato la prospettata lesione della privacy dell'attrice, da parte degli operai e dei tecnici che lavoravano nel cantiere allestito in prossimità dell'abitazione dell'attrice.
La teste ha al riguardo riferito: “la presenza di operai e il via vai di mezzi e persone Tes_1
intorno alla casa era fonte di preoccupazione anche se in concreto non è mai successo nulla di spiacevole”.
pagina 4 di 5 Neppure risulta documentato che la famiglia abbia vissuto a “strettissimo contatto con gli operai e i tecnici del cantiere”, come dedotto dall'attrice, considerato che la circostanza non trova conferma nella documentazione fotografica in atti, dalla quale si può comunque apprezzare una certa distanza tra il cantiere e l'abitazione, sicché non può ritenersi provato che gli operai, con la loro sola presenza, abbiano turbato la vita familiare dell'attrice, e non risulta neppure specificamente confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che non hanno riferito alcuno specifico episodio di violazione della privacy da parte del personale presente nel cantiere.
2.3. Deve da ultimo essere evidenziato che l'attrice prospettata, quale danno patrimoniale ingiusto causalmente riconducibile all'esecuzione dei lavori, il pagamento dei canoni di locazione per diciassette mesi consecutivi e la stipulazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di una nuova casa.
Al riguardo si osserva che non risulta provato il nesso eziologico tra l'acquisto della casa, con conseguente stipulazione del mutuo, e le immissioni derivanti dal cantiere, non essendo chiaro per quale motivo l'attrice non abbia potuto locare un immobile in una zona diversa da quella interessata dai lavori, eventualmente intimando la risoluzione anticipata del precedente contratto, invece di procedere all'acquisto di una unità immobiliare per la quale si è resa necessaria la stipulazione di un oneroso contratto di mutuo.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice non possono trovare accoglimento.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, 20.05.2024
Il giudice
Dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5