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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°827/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio Pt_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale del Ente, - Ricorrente -
E
C.F. da RA RI (CZ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 4 Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 13.05.2024, parte ricorrente, , ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato Pt_2 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°485/2023 di
R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la non sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, , nel contestare le valutazioni Pt_2 del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del disconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., o comunque, dei chiarimenti da parte del CTU, e lamentando nel ricorso la valutazione da parte del CTU in percentuale l'invalidità di patologie, e non lasciando comprendere con chiarezza la metodologia di valutazione utilizzata, e se queste influenzassero e che in misura sull'attività svolta dalla parte ricorrente.
Pertanto, esaminati gli atti, rilevato che la CTU della fase di ATP non risultasse chiara nel metodo utilizzato per le valutazioni delle patologie sofferte dalla parte ricorrente nell'ambito lavorativo, si disponeva la convocazione del CTU della fase di
ATP a chiarimenti per l'odierna udienza.
Il C.T.U., Dott.ssa , presente all'odierna udienza per rendere i Persona_1 chiarimenti richiesti, sul contenuto del suo elaborato peritale, e precisava verbalmente quanto di seguito in sintesi si è riportato in verbale e cioè che che “… L'indicazione della percentuale è avvenuta solo perché leggendo il quesito sembrava necessario indicare anche un grado di invalidità in percentuali.
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, trattandosi di patologie riguardanti il sistema osteo articolare, dove queste influiscono gravemente sullo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, nel caso specifico è una bracciante agricola.
In particolare la spondilo-artrite anchilopoietrica limita considerevolmente l'attività motoria della ricorrente unitamente alle altre patologie elencate e certificate in atti, come quella psichiatrica.
Per cui certamente dette patologie nel complesso riducono la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale richiamate in perizia. …” .
Concludeva che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (07.10.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico- fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, Pt_2 comma 6 c.p.c., con conferma del riconoscimento in favore della parte convenuta del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' Pt_2 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (07.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della Pt_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente;
Pt_2
b) Dichiara, conseguentemente, che parte convenuta, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
07.10.2022;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data Pt_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente Pt_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre pagina 3 di 4 spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato Pt_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 24/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°827/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio Pt_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale del Ente, - Ricorrente -
E
C.F. da RA RI (CZ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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pagina 1 di 4 Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 13.05.2024, parte ricorrente, , ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato Pt_2 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°485/2023 di
R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la non sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, , nel contestare le valutazioni Pt_2 del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del disconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., o comunque, dei chiarimenti da parte del CTU, e lamentando nel ricorso la valutazione da parte del CTU in percentuale l'invalidità di patologie, e non lasciando comprendere con chiarezza la metodologia di valutazione utilizzata, e se queste influenzassero e che in misura sull'attività svolta dalla parte ricorrente.
Pertanto, esaminati gli atti, rilevato che la CTU della fase di ATP non risultasse chiara nel metodo utilizzato per le valutazioni delle patologie sofferte dalla parte ricorrente nell'ambito lavorativo, si disponeva la convocazione del CTU della fase di
ATP a chiarimenti per l'odierna udienza.
Il C.T.U., Dott.ssa , presente all'odierna udienza per rendere i Persona_1 chiarimenti richiesti, sul contenuto del suo elaborato peritale, e precisava verbalmente quanto di seguito in sintesi si è riportato in verbale e cioè che che “… L'indicazione della percentuale è avvenuta solo perché leggendo il quesito sembrava necessario indicare anche un grado di invalidità in percentuali.
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, trattandosi di patologie riguardanti il sistema osteo articolare, dove queste influiscono gravemente sullo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, nel caso specifico è una bracciante agricola.
In particolare la spondilo-artrite anchilopoietrica limita considerevolmente l'attività motoria della ricorrente unitamente alle altre patologie elencate e certificate in atti, come quella psichiatrica.
Per cui certamente dette patologie nel complesso riducono la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale richiamate in perizia. …” .
Concludeva che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (07.10.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico- fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, Pt_2 comma 6 c.p.c., con conferma del riconoscimento in favore della parte convenuta del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' Pt_2 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (07.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della Pt_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente;
Pt_2
b) Dichiara, conseguentemente, che parte convenuta, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
07.10.2022;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data Pt_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente Pt_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre pagina 3 di 4 spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato Pt_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 24/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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