Decreto cautelare 4 agosto 2017
Sentenza 13 maggio 2020
Rigetto
Sentenza 14 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2025REG.PROV.COLL.
N. 08650/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8650 del 2020, proposto dalla signora NN RI AO OM, in proprio e quale procuratrice delle signore e dei signori GE TO OM, LA OM, CE VA RI OM, RI OM, RO NN OM, MA GI ME TE OM, LO TE, GI NN e UC TE, nonché in qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare Direzione S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Sala, RI Sala e Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Paderno Dugnano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Città Metropolitana di Milano e del Consorzio Parco Grugnotorto - Villoresi, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Seconda, n.309 del 14 febbraio 2020, resa tra le parti, in ordine all’approvazione di un piano di governo del territorio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano e del Ministero dell’istruzione e del merito;
Vista la nota del 20 dicembre 2024, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere VA Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Bortesi Elvezio e Modolo Monica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 32 del 13 giugno 2013, l’Amministrazione ha disposto l’approvazione del P.G.T., unitamente ai relativi allegati, accogliendo solo parzialmente le osservazioni presentate dalla GL OM.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 2902/2013 proposto dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sez. II, la signora NN OM ha impugnato il provvedimento deducendo, in primo luogo, l’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, per contraddittorietà, per difetto di motivazione e per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della contraddittorietà. Ulteriormente, sono stati dedotti l’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2007, n. 8/6148. Inoltre, sono stati eccepiti l’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005. Infine, sono stato dedotti l’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e l’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste.
3. Il T.a.r. competente, con la sentenza n. 309/2020 pubblicata il 14.02.2020, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la sig.ra NN RI AO OM, con atto di appello notificato in data 04.11.2020 e depositato il 10.11.2020.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata in quanto quella contestata dall’odierna parte appellante è una scelta urbanistica che supera i limiti della discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, configurandosi come illogica e ingiustificata perché fondata su un travisamento degli stessi presupposti di fatto e di diritto delle aree, del contesto e delle prospettive concrete di sviluppo delle attività che si vorrebbero insediare. Il tutto con l’aggiunta che trattasi di scelta contraddittoria rispetto sia alle analisi di cui il P.G.T. dà conto nei suoi allegati, sia alla disciplina prevista per le altre aree produttive.
4.2. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il T.a.r. non si è curato di tale controdeduzione, fatta oggetto di specifico gravame, ma ha fatto ricorso a un principio giurisprudenziale generale e astratto: quello per cui la destinazione agricola non necessariamente deve soddisfare in modo immediato a interessi agricoli. Principio, questo, noto, ma che nella fattispecie viene richiamato in modo non pertinente, posto che altra era stata la ragione a sostegno della scelta urbanistica data dal Comune in sede di controdeduzioni. Come, conseguentemente, altra era la censura sviluppata al riguardo nel ricorso di primo grado.
4.3. Con il terzo motivo, secondo l’appellante il T.a.r. non avrebbe considerato che la previsione di cui al P.G.T. approvato è del tutto sperequativa e inattuabile, dal momento che per realizzare quanto previsto la Proprietà dovrebbe sostenere costi che superano lo stesso valore economico di un possibile intervento. La somma del valore economico del complesso della Cascina Uboldi e dell’entità dei costi di ristrutturazione sono ben superiori all’incremento di valore dell’area a funzione commerciale e direzionale.
5. Il Ministero dell’istruzione e del merito, in data 16 febbraio 2023, si è costituito in giudizio.
6. Il Comune di Paderno Dugnano, in data 16 giugno 2023, si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
7. All’udienza del 18 settembre 2024, con ordinanza n. 8294/2024, pubblicata in data 16.10.2024, il Collegio ha dato atto “ dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., a far tempo dalla data di comunicazione del decesso ” della sig.ra RI DO OM, avvenuta in data 26.1.2021.
8. In data 28 ottobre 2024 ha riassunto il giudizio la Sig.ra NN RI AO OM, in qualità di procuratrice dei predetti Sig.ri TE OM MA GI ME, TE LO e TE GI NN UC nonché in proprio e in qualità di procuratrice degli altri appellanti in epigrafe indicati, sig.re e sig.ri GE TO OM, LA OM, CE VA RI OM, RI OM, RO NN nonché, infine, in qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare Direzione Srl, parimente appellante.
9. In data 20 dicembre 2024 parte appellante ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
10. All’udienza, svoltasi in modalità telematica, del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 20 dicembre 2024, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
13. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
14. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante senza opposizione di controparte.
15. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8650/2020), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
VA Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
VA Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO