TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conSIlio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 11751/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PERNA ROSANNA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CAVALLI DEBORA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 25/06/2024, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in Bosnia Erzegovina in data 31.10.2003 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 650, parte II, serie C, dell'anno 2023), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre. Per_1
Controparte_ 3. Il SI. verserà alla SI.ra un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio nella misura complessiva di € 250,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Istat (100% dell'aumento), disponendo che il predetto contributo al mantenimento venga versato alla madre, entro il dieci di ogni mese, sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti. I genitori provvederanno nella misura del 50 per cento ciascuno al pagamento delle spese straordinarie del figlio, secondo il Protocollo dei Tribunale di Brescia;
4. La casa coniugale di proprietà comune, con l'arredo ivi esistente, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_1
5. Il SI. s'impegna a trasferire ai figli il 50 per cento dell'unità abitativa identificata al Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di Brescia come segue: Sez. NCT, foglio 28, mappale 5, sub. 19, cat. A/2, Cl. 4, z.c.3, vani
5,5, superficie catastale totale mq 97, rendita catastale euro 383,47= e dell'autorimessa al piano seminterrato censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Brescia come segue: Sez. NCT, foglio 28, mappale 33, sub. 12, categoria C/6, classe
6, z.c. 3, mq. 14, rendita catastale euro 30,37=, entro un termine di 30 dalla pronuncia d'omologa. I figli s'intesteranno l'immobile rispettivamente per la quota del 25 per cento ciascuno e l'immobile verrà adibito dagli stessi quale abitazione principale. Le spese notarili del trasferimento verranno sostenute dal SI. L'anzidetto trasferimento Controparte_1 immobiliare, a favore dei figli, costituisce l'unica soluzione per dirimere la controversia, sotto il profilo patrimoniale, pertanto i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 74/87, atteso che il trasferimento deve ritenersi connesso e funzionale alle risoluzioni della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti inter partes.
6. La SI.ra si farà carico delle rate del mutuo contratto in data 26 settembre 2018 sino all'estinzione Parte_1 dello stesso, provvedendo a richiedere all'istituto di credito l'addebito sul proprio conto corrente.
7. La SI.ra s'impegna a non cedere a terzi la propria quota di proprietà della casa coniugale, Parte_1 impegnandosi sin d'ora a trasferire la propria quota di proprietà ai due figli.
8. L'immobile di proprietà della SI.ra sito in Bosnia rimarrà di proprietà esclusiva della stessa. Parte_1
Controparte_ 9. L'immobile pervenuto per eredità del padre al SI. rimarrà di proprietà dello stesso.
10. I ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni questione di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più in seguito nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione e di non aver altro da assegnare e/o dividere.
11. I coniugi avendo propri mezzi adeguati, sono, per le rispettive eSIenze, economicamente indipendenti.
12. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o documento equivalente».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Pag. 2 di 3 Brescia, 19/12/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 3 di 3