Art. 1.
L' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631 , e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 , contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
1) gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;
2) il d-l-2 Dimetilamino - 4: 4-Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni".
L' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631 , e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 , contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
1) gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;
2) il d-l-2 Dimetilamino - 4: 4-Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni".