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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
7052/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7052/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 07.07.2025
da con l'avv. ZARA BARBARA;
Parte_1
e da
, con l'avv. MASIERO LUANA, come da mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
***
Con ricorso congiunto depositato il 07.07.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio minorenne , Persona_1
nato a [...] il [...]: 2
“CONCLUSIONI
1. Stante l'età e le esigenze del piccolo , stabilire che il medesimo sia collocato Per_1
prevalentemente presso la mamma nell'abitazione ove attualmente risiedono, in Abano
Terme (PD) via Monte Sengiari n. 18.
2. Il signor continuerà a risiedere presso la sua abitazione sita in Parte_2
Abano Terme (PD) via Ponchielli n. 9, con suo padre.
3. Disporsi l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori i quali assumeranno Per_1
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la salute e l'istruzione, l'attività sportiva, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Le scelte relative all'indirizzo scolastico pubblico o privato, alle Per_1
varie attività sportive e/o ludico ricreative, ai centri medici specialistici, alla partecipazione a vacanze studio e/o a viaggi di altro tipo e a quant'altro esuli dalle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori.
4. Il padre vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì e altro pomeriggio nella settimana in cui non gli spetta il week end, che il padre indicherà con congruo anticipo e previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola sino alla sera con impegno di riportarlo a casa della madre prima di cena. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con il pernotto anche nel giorno/i di visita infrasettimanale, indicativamente dal 3
sesto anno di età, avendo ovviamente sempre riguardo alle esigenze e benessere del minore;
- il padre porterà a scuola due giorni a scelta della settimana;
- un week end Per_1
alternato dal sabato mattina alla domenica, quando lo riaccompagnerà dalla madre prima di cena.
5. Ciascun genitore provvederà ad accompagnare ed andare a prendere a scuola o Per_1
ai Centri Estivi o a praticare sport e altre attività a seconda dei turni di visita e pernotto.
6. La signora garantisce comunque ampia disponibilità Parte_1
nell'agevolare la possibilità per il padre di poter vedere il figlio, stare con lui e trascorrere e condividere con lo stesso attività e momenti di incontro, previo accordo telefonico.
7. Le parti acconsentono che il figlio, mantenendo le abitudini familiari e nel rispetto dei diritti di visita, possa trascorrere alcuni pomeriggi dopo la scuola con i nonni paterni e materni e andare in vacanza con gli stessi, purché detti periodi di vacanza non siano immediatamente consecutivi alle vacanze dell'uno o dell'altro genitore e, in ogni caso,
previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso.
8. Quanto alle festività natalizie: trascorrerà metà festività con la madre e metà Per_1
con il padre, ad anni alterni, la prima metà dal 23.12 al 30.12 e la seconda metà dal 30.12
al 06.01, con alternanza annuale del giorno della Vigilia (con pernotto) e del giorno di
Natale (dalle 12,00). Se il giorno di Natale è compreso nella metà di vacanze di spettanza dell'altro genitore, verrà riaccompagnato da quest'ultimo la mattina del 26.12. Lo Per_1
stesso per Pasqua: trascorrerà metà festività con la madre e metà con il padre con Per_1
alternanza annuale del giorno di Pasqua e dell'Angelo. 4
9. Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi di vacanze estive con , Per_1
con la possibilità per entrambi di trascorrere un'ulteriore settimana con il figlio: in tutti i casi previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso. Anche d'inverno i genitori avranno la facoltà di trascorrere con una settimana di ferie a testa Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso e nel rispetto della ripartizione delle festività natalizie di cui al punto 8 (fatti salvi in ogni caso, diversi accordi tra i genitori).
10. I genitori, riguardo alle condizioni 4, 6, 7, 8 e 9, concordano sulla possibilità di stabilire un rientro anticipato di presso l'abitazione della madre, quando ritenuto Per_1
da entrambi necessario ed opportuno per il benessere del minore.
11. Per quanto riguarda i compleanni verranno rispettate le abitudini e il diritto di visita garantendo al contempo la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere con il figlio,
insieme o separatamente, almeno una parte della giornata o in caso di impossibilità il giorno precedente o quello successivo al giorno del compleanno.
12. I genitori, al fine dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante il figlio,
in particolare con riferimento alle questioni relative alla sua salute, alla sua educazione ed istruzione.
13. In caso di malattia del minore, il genitore presso il quale si trova dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro genitore, tenendolo informato sullo stato di salute del figlio e permettendo le visite allo stesso nella propria abitazione.
14. Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio la somma di € 300,00 (trecento/00) mensile, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto 5
corrente intestato alla signora secondo le coordinate bancarie già Parte_1
comunicate. L'importo sarà annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
15. Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per far fronte ai bisogni del figlio. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di Padova.
16. Dette spese verranno pagate direttamente dai genitori, e nel caso di anticipazione da parte di uno di essi, il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a fronte della consegna delle ricevute comprovanti gli esborsi sostenuti ovvero,
ove queste non dovessero essere disponibili, a fronte della consegna di adeguate pezze giustificative. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto entro10 giorni dalla richiesta o in altro termine fissato tra le parti;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
17. l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
ed il signor si impegna a sottoscrivere eventuale relativa
[...] Parte_2
documentazione. 18. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di propria villeggiatura in modo da facilitare eventuali comunicazioni riguardanti il figlio e a concedersi reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, includendovi il figlio minore, al cui espatrio temporaneo per motivi di turismo o di cura dichiarano di non opporsi, previo obbligo di reciproca informazione.
19. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di conseguenza rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione alimentare di mantenimento”
Conclusioni del P.M. “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.” 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, parte ricorrente è nata a [...] il [...], appare Parte_1
quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16,
rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato
di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, il figlio minorenne risiede con la madre in Italia (cfr. doc. Per_1
1 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il 7
creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel caso in esame sia la ricorrente che il minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Nella fattispecie in esame la ricorrente e il figlio minore risiedono prevalentemente in
Italia; ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con riferimento ai punti dall' 1 al 16 e dei punti 18 e 19 delle rassegnate conclusioni congiunte,
appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 17 delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio della minore, pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, è
libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessità di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. 8
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni di cui ai punti dall' 1 al 16 e dei punti 18 e 19, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 01.10.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7052/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 07.07.2025
da con l'avv. ZARA BARBARA;
Parte_1
e da
, con l'avv. MASIERO LUANA, come da mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
***
Con ricorso congiunto depositato il 07.07.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio minorenne , Persona_1
nato a [...] il [...]: 2
“CONCLUSIONI
1. Stante l'età e le esigenze del piccolo , stabilire che il medesimo sia collocato Per_1
prevalentemente presso la mamma nell'abitazione ove attualmente risiedono, in Abano
Terme (PD) via Monte Sengiari n. 18.
2. Il signor continuerà a risiedere presso la sua abitazione sita in Parte_2
Abano Terme (PD) via Ponchielli n. 9, con suo padre.
3. Disporsi l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori i quali assumeranno Per_1
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la salute e l'istruzione, l'attività sportiva, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Le scelte relative all'indirizzo scolastico pubblico o privato, alle Per_1
varie attività sportive e/o ludico ricreative, ai centri medici specialistici, alla partecipazione a vacanze studio e/o a viaggi di altro tipo e a quant'altro esuli dalle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori.
4. Il padre vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, ovvero il mercoledì e altro pomeriggio nella settimana in cui non gli spetta il week end, che il padre indicherà con congruo anticipo e previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola sino alla sera con impegno di riportarlo a casa della madre prima di cena. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere il figlio con il pernotto anche nel giorno/i di visita infrasettimanale, indicativamente dal 3
sesto anno di età, avendo ovviamente sempre riguardo alle esigenze e benessere del minore;
- il padre porterà a scuola due giorni a scelta della settimana;
- un week end Per_1
alternato dal sabato mattina alla domenica, quando lo riaccompagnerà dalla madre prima di cena.
5. Ciascun genitore provvederà ad accompagnare ed andare a prendere a scuola o Per_1
ai Centri Estivi o a praticare sport e altre attività a seconda dei turni di visita e pernotto.
6. La signora garantisce comunque ampia disponibilità Parte_1
nell'agevolare la possibilità per il padre di poter vedere il figlio, stare con lui e trascorrere e condividere con lo stesso attività e momenti di incontro, previo accordo telefonico.
7. Le parti acconsentono che il figlio, mantenendo le abitudini familiari e nel rispetto dei diritti di visita, possa trascorrere alcuni pomeriggi dopo la scuola con i nonni paterni e materni e andare in vacanza con gli stessi, purché detti periodi di vacanza non siano immediatamente consecutivi alle vacanze dell'uno o dell'altro genitore e, in ogni caso,
previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso.
8. Quanto alle festività natalizie: trascorrerà metà festività con la madre e metà Per_1
con il padre, ad anni alterni, la prima metà dal 23.12 al 30.12 e la seconda metà dal 30.12
al 06.01, con alternanza annuale del giorno della Vigilia (con pernotto) e del giorno di
Natale (dalle 12,00). Se il giorno di Natale è compreso nella metà di vacanze di spettanza dell'altro genitore, verrà riaccompagnato da quest'ultimo la mattina del 26.12. Lo Per_1
stesso per Pasqua: trascorrerà metà festività con la madre e metà con il padre con Per_1
alternanza annuale del giorno di Pasqua e dell'Angelo. 4
9. Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi di vacanze estive con , Per_1
con la possibilità per entrambi di trascorrere un'ulteriore settimana con il figlio: in tutti i casi previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso. Anche d'inverno i genitori avranno la facoltà di trascorrere con una settimana di ferie a testa Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, previo accordo tra le parti per iscritto con congruo preavviso e nel rispetto della ripartizione delle festività natalizie di cui al punto 8 (fatti salvi in ogni caso, diversi accordi tra i genitori).
10. I genitori, riguardo alle condizioni 4, 6, 7, 8 e 9, concordano sulla possibilità di stabilire un rientro anticipato di presso l'abitazione della madre, quando ritenuto Per_1
da entrambi necessario ed opportuno per il benessere del minore.
11. Per quanto riguarda i compleanni verranno rispettate le abitudini e il diritto di visita garantendo al contempo la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere con il figlio,
insieme o separatamente, almeno una parte della giornata o in caso di impossibilità il giorno precedente o quello successivo al giorno del compleanno.
12. I genitori, al fine dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante il figlio,
in particolare con riferimento alle questioni relative alla sua salute, alla sua educazione ed istruzione.
13. In caso di malattia del minore, il genitore presso il quale si trova dovrà dare tempestiva comunicazione all'altro genitore, tenendolo informato sullo stato di salute del figlio e permettendo le visite allo stesso nella propria abitazione.
14. Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio la somma di € 300,00 (trecento/00) mensile, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto 5
corrente intestato alla signora secondo le coordinate bancarie già Parte_1
comunicate. L'importo sarà annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
15. Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per far fronte ai bisogni del figlio. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di Padova.
16. Dette spese verranno pagate direttamente dai genitori, e nel caso di anticipazione da parte di uno di essi, il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a fronte della consegna delle ricevute comprovanti gli esborsi sostenuti ovvero,
ove queste non dovessero essere disponibili, a fronte della consegna di adeguate pezze giustificative. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto entro10 giorni dalla richiesta o in altro termine fissato tra le parti;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
17. l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
ed il signor si impegna a sottoscrivere eventuale relativa
[...] Parte_2
documentazione. 18. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di propria villeggiatura in modo da facilitare eventuali comunicazioni riguardanti il figlio e a concedersi reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, includendovi il figlio minore, al cui espatrio temporaneo per motivi di turismo o di cura dichiarano di non opporsi, previo obbligo di reciproca informazione.
19. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di conseguenza rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione alimentare di mantenimento”
Conclusioni del P.M. “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.” 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, parte ricorrente è nata a [...] il [...], appare Parte_1
quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16,
rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato
di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, il figlio minorenne risiede con la madre in Italia (cfr. doc. Per_1
1 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il 7
creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel caso in esame sia la ricorrente che il minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Nella fattispecie in esame la ricorrente e il figlio minore risiedono prevalentemente in
Italia; ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con riferimento ai punti dall' 1 al 16 e dei punti 18 e 19 delle rassegnate conclusioni congiunte,
appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 17 delle rassegnate conclusioni congiunte, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio della minore, pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, è
libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessità di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. 8
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni di cui ai punti dall' 1 al 16 e dei punti 18 e 19, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 01.10.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari