Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2025REG.PROV.COLL.
N. 04862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4862 del 2024, proposto dalla società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e della -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso a seguito di atto di cessione di crediti del 14 dicembre 2022, rappresentate e difese dall’Avv. Giovanni Battista Conte, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
della Regione autonoma Valle d’Aosta, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il LA, sezione terza ter , n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della -OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS- s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giovanni Battista Conte;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS- s.r.l. ha proposto il ricorso n. 841 del 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il LA (in riassunzione di parte di giudizio instaurato presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche a seguito di ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 26150 del 3 novembre 2017 in punto di giurisdizione) per l’annullamento: a) della nota del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20160013402 del 10 febbraio 2016, con cui, in esito a procedimento di verifica, è stata accertata la produzione di energia dall’impianto idroelettrico denominato “-OMISSIS-” – identificato con il numero IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) 241 a seguito di riconoscimento del 6 novembre 2001 e sito nel comune di La LE (AO) – con superamento del limite di potenza nominale media e del limite di portata media derivabile previsti dal decreto di concessione, con esercizio dell’impianto in difformità dai titoli autorizzativi e concessori, ed è stato disposto il recupero degli incentivi corrispondenti all’energia imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti; b) della nota del Gestore prot. n. GSE/P20160052135 del 5 maggio 2016, con cui è stato quantificato il numero dei certificati verdi percepiti nel periodo 2003-2013 e da recuperare.
1.1. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse per asserita acquiescenza derivante dall’accettazione di un piano di rientro del debito e chiedendo comunque il rigetto del ricorso siccome infondato.
2. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per il LA, sezione terza ter , respinta l’eccezione d’improcedibilità, ha accolto il ricorso con riferimento all’intervenuta prescrizione del recupero dei benefici erogati prima del 10 febbraio 2006, lo ha rigettato per il resto e ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 giugno 2024 e in data 17 giugno 2024 – Gse s.p.a. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre censure.
4. Con ricorso (contenuto nella memoria di costituzione in giudizio) tempestivamente notificato e depositato – rispettivamente in data 1° luglio 2024 e in data 2 luglio 2024 – -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l. (la quale è subentrata alla -OMISSIS- s.r.l. nella proprietà dell’impianto idroelettrico denominato “-OMISSIS-” con atto di compravendita del 31 dicembre 2011) hanno proposto appello incidentale, articolando quattro motivi, di cui uno condizionato all’eventuale accoglimento dell’appello principale. Con il medesimo atto dette società hanno chiesto il rigetto del gravame principale.
5. La Regione autonoma della Valle d’Aosta, pur ritualmente evocata dall’appellante principale e a cui è stato notificato anche l’appello incidentale, non si è costituita, così come in primo grado.
6. In vista dell’udienza di discussione Gse s.p.a. ha depositato memoria; -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l. hanno depositato memoria di replica. Con tali scritti defensionali le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e hanno insistito sulle rispettive posizioni.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024.
8. Gli appelli principale e incidentale sono infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. Tramite il primo motivo d’impugnazione Gse s.p.a. ha lamentato l’erroneità della gravata sentenza laddove il T.a.r. ha reputato intervenuta la prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c. del recupero di tutti i contributi che il Gestore ha versato all’-OMISSIS- s.r.l. anteriormente al 10.02.2006, ovverosia dieci anni prima del provvedimento di recupero.
In sostanza, l’appellante critica il ragionamento secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di ciascuno dei pagamenti effettuati anziché dalla data del provvedimento con cui il Gestore ha dichiarato la decadenza dell'impianto e ha disposto l’integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.
In particolare, l’appellante ha dedotto, in sintesi, che « L’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011 rubricato “ Controlli e sanzioni in materia di incentivi ” dopo aver disciplinato il potere di controllo espressamente prevede che “ nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone … la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate ”. Anche il D.M. 31 gennaio 2014 condiziona il recupero all’esito negativo dell’attività di verifica e alla conseguente disposta decadenza. Da ciò deriva: - che il GSE in sede di verifica esercita un potere pubblico ancorché vincolato come da noto insegnamento del GA; - che in particolare si tratta di un potere di accertamento costitutivo, derivando dallo stesso, ottativamente, il consolidamento dell’ammissione agli incentivi (non più provvisoria) o la disposizione di decadenza; - solo all’esito di questa e in tale seconda ipotesi può esercitarsi il diritto di recupero degli incentivi così risultati non spettanti. Pertanto fin quando tale accertamento costitutivo non viene esercitato, il recupero delle somme erogate non è proponibile e conseguentemente la prescrizione non può decorrere. Pertanto erra il Tar, ove sul presupposto che trattasi di potere di accertamento (senza peraltro avvedersi che trattasi di accertamento “costitutivo”) afferma sic et simpliciter applicabili i principi sull’indebito oggettivo sin da ogni singola erogazione, nel richiamo alla generale disciplina della prescrizione (…) non si vede come possa dirsi decorrente la prescrizione prima ancora che la causa stessa del recupero si sia determinata, nonché accertata e disposta la decadenza (…) sino a quando non è esercitato lo specifico potere di verifica ed esso non abbia esito negativo con la disposta decadenza (totale o parziale che sia), nessun recupero può disporre il GSE e nessun indebito può ritenersi accertato ex lege, di talché nessuna prescrizione può decorrere. Ed invero, il sistema (nella nota logica agevolativa degli investimenti in materia) prevede l’ammissione, pur provvisoria, all’incentivo, sulla base della mera prospettazione dell’istante, di talché l’erogazione nelle more della verifica per definizione NON può mai di per sé considerarsi indebita, sino a quando appunto tale non risulti all’esito della verifica (…) Né può ritenersi che in tal modo l’operatore resterebbe sine die esposto al recupero, in quanto da un lato ciò non integrerebbe comunque i presupposti per un “legittimo” affidamento essendo l’operatore medesimo consapevole dei presupposti legali per la spettanza dell’erogazione e quelli da mantenersi anche nel corso del trattamento incentivante, dall’altro, in ogni caso, l’ordinamento appresta tutti gli idonei strumenti all’operatore medesimo per sollecitare e persino imporre che il GSE effettui le verifiche con le già esposte ottative conseguenze. Noto è peraltro che il principio di autoresponsabilità del privato sia applicabile anche alle procedure per il riconoscimento degli incentivi (cfr., Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 5869), e (…) vieppiù in queste dove al privato viene concesso di usufruire dei contributi prima di ogni verifica e confidando nella sua lealtà anche durante tutto il tempo del beneficio ».
9.1. Tale censura è infondata, poiché il « giorno da cui il diritto può essere fatto valere » - rilevante, ai sensi dell’art. 2935 del codice civile, quale dies a quo di decorrenza della prescrizione - non può essere posticipato all’esito del procedimento di verifica e controllo.
In proposito va premesso che, ai sensi dell’art. 2934, comma 1, c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge e che le uniche esenzioni previste concernono, per espressa previsione legislativa, i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934, comma 2, c.c.).
Ciò posto, la natura pubblica della funzione riguardante la regolazione e la regolamentazione del mercato interno dell’energia e del suo sistema di incentivazione e dei relativi controlli non integra un’espressa deroga legislativa e non vale a mutare la natura del diritto, che, invero, rimane pur sempre di credito e avente ad oggetto una prestazione patrimoniale (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 ottobre 2018, n. 6060).
Ai fini della valutazione del requisito di cui all’art. 2935 c.c., occorre distinguere tra l’impossibilità legale di esercitare il diritto (la sola ad essere contemplata dalla predetta disposizione) e l’impossibilità di mero fatto (comprese le difficoltà organizzative del creditore), che è irrilevante. L’impossibilità di far valere il diritto, a cui l’art. 2935 c.c., attribuisce l’idoneità di impedire la decorrenza della prescrizione, è, infatti, soltanto quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto (cfr., ex aliis , Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanze 21 aprile 2023, n. 10786 e 19 luglio 2018, n. 19193), non avendo alcun rilievo, tra l’altro, « l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento » (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 2015, n. 10828; negli stessi termini Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2014, n. 21026 e sezione VI civile, ordinanza 7 marzo 2012, n. 3584).
In tale contesto l’unica eccezione, prevista dall’art. 2941, n. 8), c.c., è rappresentata dal dolo del debitore che comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il dolo non venga scoperto e che tuttavia non è configurabile nella fattispecie in esame (cfr. paragrafo 11.1.).
Va peraltro evidenziato che il potere di verifica e controllo è esercitabile dal Gestore immediatamente dopo l’ammissione agli incentivi, sicché la scelta dell’ an e del quando attivare il relativo procedimento non è idonea a spostare in avanti il dies a quo della prescrizione, pena un’indebita mobilità del termine di decorrenza della prescrizione rimesso alla discrezionalità del creditore, laddove la disciplina legislativa in materia di prescrizione è inderogabile ai sensi dell’art. 2936 c.c., essendo diretta alla tutela di esigenze di carattere pubblicistico.
10. Mediante la seconda doglianza la Gse s.p.a. ha dedotto, in sintesi, che « nella peculiarità del caso di specie assume anche rilievo che il presupposto accertamento da parte del GSE era a sua volta condizionato dalle verifiche da effettuarsi da parte della Regione, quale unica autorità competente all’accertamento delle quantità di flusso derivato di acque e dell’eventuale esubero dai limiti della concessione idroelettrica », cosicché non « è condivisibile, come sembra ritenere il Tar, intendere la previsione che consente al GSE di interloquire con altre amministrazioni ai fini delle sue verifiche, nel senso che lo stesso GSE avrebbe potuto persino in sostituzione di competenze tipiche dell’Amministrazione regionale (…) accertare la violazione della concessione idroelettrica, prima che tale verifica fosse in concreto effettuata dall’ente competente (…) Pertanto, e ferma l’assorbenza di tutto quanto precede, è di tutta evidenza che il GSE anche sotto tale profilo poteva determinarsi per il recupero (previa verifica sulla non spettanza dell’incentivo e relativa comminatoria di decadenza) solo in un momento successivo all’accertamento della violazione dei limiti della concessione di derivazione delle acque da parte della Regione. Il che ulteriormente delegittima l’erroneo criterio utilizzato dal Tar per computare il decorso della prescrizione, essendovi anche sotto tale profilo un impedimento giuridico a far valere il diritto e alla stessa sua sussistenza ».
10.1. Il motivo è infondato, poiché vi è una palese e ontologica differenza tra il rapporto del concessionario con l’autorità pubblica concedente e il rapporto tra il soggetto beneficiario dell’incentivazione e l’ente erogatore dell’incentivo, ancorché concessionario e beneficiario coincidano.
Il controllo della Regione autonoma Valle d’Aosta è dunque distinto dal controllo del Gestore dei servizi energetici, avendo finalità, incidenze e regimi normativi diversi.
In particolare, ai sensi dell’art. 42 (rubricato « Controlli e sanzioni in materia di incentivi ») del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al Gestore sono demandate competenze e poteri di controllo autonomo, anche previa interlocuzione con le altre amministrazioni pubbliche, cosicché non vi era alcun impedimento giuridico all’accertamento dell’indebita percezione del beneficio, rilevante ai fini dell’art. 2935 c.c. e idoneo a spostare in avanti il dies a quo del termine di prescrizione, rimanendo il tempo trascorso per eventuali interlocuzioni con la Regione nell’alveo dell’impedimento di fatto, che è esterno all’area di operatività del citato art. 2935, come diffusamente analizzato al paragrafo 9.1.
11. Attraverso il terzo motivo di gravame l’appellante principale ha sostenuto che in ogni caso nella fattispecie in esame « dovrebbe ritenersi operante l’eccezione normativa connessa a causa dolosamente imputabile al debitore (arg. art. 2941 co. 8 cc). Vi è infatti che con riguardo agli incentivi in parola vi è come noto il dovere dell’istante a rappresentare al GSE tutto quanto rilevante ai fini della legittimità delle erogazioni. Dovere che nella specie è stato violato, in modo chiaramente voluto, predisponendo ed esercendo un impianto, comportante la derivazione di una quantità d’acqua superiore a quella dedotta in concessione », considerato che la condotta del privato era « comunque idonea ad impedire il decorso della prescrizione sino all’esito della verifica una volta che -OMISSIS-, ha omesso consapevolmente di rendere edotto il GSE in ordine al fatto che la configurazione del funzionamento dell’impianto ha determinato nel suo concreto esercizio, la produzione di energia elettrica per una portata e potenza media annuale superiore rispetto a quella cui è stata autorizzata. Inoltre che tale occultamento debba considerarsi avvenuto in maniera consapevole ( rectius , dolosa) è altresì confermato da due ulteriori elementi: a) il contenuto dell’art. 8 del Disciplinare della concessione idrica, nel quale si stabilisce che “ il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito dispositivo idoneo alla misura della portata assentita ” (cfr. doc. n. 2 ns. 3° foliario dep. il 26.09.2023 innanzi al Tar); b) la notevole estensione del periodo di tempo nell’arco del quale si è protratto l’illegittimo funzionamento dell’impianto (più di undici anni − dal gennaio 2003 al dicembre 2014) ».
11.1. Tale doglianza è infondata, non essendovi effettivi riscontri sui lamentati mendaci del soggetto beneficiario delle erogazioni.
Dagli atti di causa non emerge, invero, che la -OMISSIS- s.r.l. abbia dolosamente occultato al Gestore informazioni rilevanti.
In proposito va inoltre considerato che difficilmente la società beneficiaria avrebbe potuto ingannare artatamente il Gestore dei servizi energetici, in quanto non è essa a trasmettere i dati sull’energia immessa in rete, ma il gestore della rete, atteso che l’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 novembre 1999 prevede che « Il certificato verde (…) è emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell’anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza ».
12. Con il primo motivo dell’appello incidentale, le società interessate hanno lamentato il « presunto esercizio dell’impianto in difformità dai titoli concessori » e un « Eccesso di potere giurisdizionale », contestando la gravata sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato il primo motivo del ricorso di primo grado, attinente a una dedotta « illegittimità della decisione del GSE di procedere al recupero dei Certificati VE in quanto basata su un presupposto errato: il fatto di aver derivato acqua oltre alla portata media di concessione non costituisce, infatti, esercizio dell’impianto in difformità dai titoli concessori come affermato dal GSE », e censurando « il comportamento del TAR che, aggiungendo un novum non presente all’interno della motivazione del provvedimento, si è di fatto sostituito all’Amministrazione o, quantomeno, ha acconsentito al GSE di operare un’illegittima e inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato ».
12.1. Tale doglianza è infondata.
Al riguardo si osserva che l’impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere incentivi per la derivazione di una quantità di acqua media annua superiore a quella prevista dal titolo concessorio, mentre è irrilevante sotto tale aspetto la circostanza che tale sforamento integri o non integri una violazione del titolo concessorio rilasciato dalla Regione oppure abbia influenza soltanto ai fini del computo del canone, attenendo, invero, agli autonomi rapporti tra società interessata e Regione. L’incentivo del Gestore, infatti, è stato concesso in ragione di una determinata quantità media annua, che va rispettata, pena l’impossibilità di riscuotere benefici in misura maggiore del preventivato, non essendo sufficiente il rispetto del solo limite della portata massima, anche in considerazione delle ineludibili esigenze di certezza della programmazione del complesso sistema degli incentivi.
Ne discende che il T.a.r., nel confermare la legittimità del provvedimento di decadenza, non è fuoriuscito dall’area della giurisdizione esclusiva, avendo, invero, appurato la sostanziale correttezza dell’operato del Gestore, stante l’oggettiva non spettanza degli incentivi.
13. La seconda censura dell’appello incidentale verte « Sul presunto esercizio dell’impianto in difformità dai titoli concessori. Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 16 del r.d. n. 1285 del 1920; dell’art. 19 del r.d. n. 1775 del 1933; dell’art. 5 del d.m. 11 novembre 1999 ».
Le appellanti incidentali hanno sostenuto, in sintesi, che non sussisterebbe alcuna differenza tra il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio e la concreta violazione del medesimo e che erroneamente « il TAR vorrebbe sostenere che il riconoscimento dei Certificati VE per gli impianti idroelettrici incontri quale limite massimo la potenza media di concessione, ma tale assunto è invero smentito dal tenore della normativa che regola l’incentivo in esame ».
Inoltre, a loro avviso, il fatto “ che il superamento della portata media annua di concessione non costituisca una violazione del titolo concessorio (o, ma è del tutto analogo, che tale superamento non costituisca « mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio ») è dato del tutto pacifico. Ciò, infatti, risulta chiaramente dal disposto dell’art. 16, co. 1, pt. 1, lett. c) del r.d. n. 1285 del 1920 che è chiarissimo nell’affermare che il limite di portata derivabile è rappresentato dalla massima e non dalla media, che costituisce unicamente il parametro sul quale sono calcolati forfetariamente i canoni ” e peraltro « il divieto di oltrepassare la portata media annua derivabile renderebbe impossibile raggiungere, al termine della durata trentennale di concessione, il prelievo che è stato autorizzato. È, infatti, evidente che se nelle annate ricche d’acqua non è possibile derivare un quantitativo superiore alla portata media, non c’è modo di compensare i minori prelievi che si effettuano nelle annate “magre”, per cui la media trentennale risulta inevitabilmente inferiore al valore concessionato ».
Le appellanti incidentali hanno anche affermato che « è quindi evidente come l’impianto sia stato gestito nel pieno rispetto degli atti autorizzatori e concessori nonché la Società ha prelevato nei limiti consentiti e, pertanto, è manifestamente assente il presupposto sul quale il GSE ha richiesto ad -OMISSIS- la restituzione dei Certificati VE » e che « non v’è alcuna differenza tra violazione del titolo e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo, è evidente l’illegittimità della sentenza del TAR laddove – in conclamata assenza di qualsivoglia violazione del titolo concessorio – ha rilevato la violazione dell’atto di ammissione agli incentivi, attraverso il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio».
Sarebbe altresì erronea la tesi secondo cui vi sia una previsione e programmazione dell’ammontare annuo degli oneri per incentivi di un singolo impianto, non essendovi disposizioni normative in tal senso e in quanto « l’incentivo è previsto per un periodo che varia fra i 14 e i 20 anni e il GSE ovviamente prevede un ammontare di spesa complessivo per tutti gli anni e per tutti gli impianti finanziati in modo che una fonte sia compensata dall’altra così come una zona del paese rispetto ad un’altra ».
13.1. Siffatta contestazione è infondata.
In proposito si rileva che il calcolo operato dal Gestore non è basato su dati astratti, avendo esso predisposto, come correttamente evidenziato dal T.a.r., una tabella in cui sono indicati i dati relativi all’energia lorda, all’energia netta rilevata e all’energia netta incentivata con corrispondente calcolo dei certificati verdi erogati e di quelli effettivamente spettanti (numericamente inferiori ai primi). Per contro, il calcolo offerto dalle interessate utilizza dati basati sulla distinzione tra anni bisestili e non bisestili (366 giorni e 365 giorni), contrastanti con i dati storici rilevati e conseguentemente sull’effettiva energia immessa in rete, per come risultante dai registri di produzione dell’energia elettrica vidimati dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, la produzione di energia ammessa ad incentivi parametrata a 8760 ore annue rappresenta un dato di partenza indicativo ed astratto riferito all’energia lorda prodotta, che, quindi, non corrisponde alla reale produzione di energia e all’effettiva energia immessa in rete, la quale viene invece rilevata mediante appositi contatori e costituisce un dato effettivo concreto.
Inoltre, come già evidenziato al paragrafo 12.1, la valutazione circa la sussistenza di eventuali violazioni del titolo concessorio (frutto di un rapporto impresa e Regione) è ininfluente sul corso del regime degli incentivi (inerenti al rapporto tra impresa e Gestore dei servizi energetici), sicché, sebbene il superamento del limite medio annuo di derivazione previsto nella concessione possa anche non comportare una violazione del relativo titolo, avendo a tal fine rilievo effettivo soltanto la portata massima, comunque detto sforamento (del valore medio annuo) ha ricadute esiziali sulla spettanza del beneficio incentivante, che, infatti, deve basarsi necessariamente non sul rispetto di soglie di picchi massimi, ma su dati effettivi medi annui, preventivabili e preventivati in sede di ammissione al beneficio e che ovviamente vanno verificati. L’esito negativo del controllo non può che comportare la perdita del beneficio, non potendosi imputare finanziariamente al Gestore eccedenze non previste.
La disposizione richiamata dalle società interessate (art. 16, comma1, parte 1, lettera c) del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285) attiene alla disciplina, di rango regolamentare, recata da detto decreto in tema di « derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche », che è area totalmente distinta da quella degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, cosicché le regole ivi contenute non sono in alcun modo traslabili nel predetto contesto.
Va dunque ribadito che il profilo tecnico di derivazione e la connessa concessione devono essere considerate soltanto per i parametri tecnici ivi contenuti, ma non può in alcun modo incidere sulla materia degli incentivi, che ha contenuti e finalità distinte, con la conseguenza che la decadenza dai certificati verdi dipende da verifiche del Gestore, oggettive e con effetto vincolato, non influenzate dalla eventuale assenza di violazioni sanzionate del rapporto concessorio.
14. Il terzo motivo dell’appello incidentale è incentrato « In punto di quantificazione dei CV oggetto di recupero. Eccesso di potere giurisdizionale per sostituzione del giudice all’Amministrazione e integrazione giudiziale della motivazione del provvedimento. Illogicità ed erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 2038 c.c. ».
Con detta censura le appellanti incidentali hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado.
14.1. Il motivo è infondato, giacché non vi sono concreti e certi elementi per il riconoscimento di ulteriori 1.504 certificati verdi per gli anni 2003-2013, oltre a quelli accordati dal Gestore, non essendo rilevante l’astratta energia lorda massima incentivabile, pari al prodotto della potenza di concessione e del numero di ore annue, dovendosi, invece, far riferimento all’energia netta effettiva, pena un’indebita erogazione di risorse pubbliche in mancanza di un sicuro perseguimento della finalità di stimolo ecologico proprie della normativa incentivante la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con riferimento alla lamentata violazione., si osserva che le società interessate hanno dedotto di aver venduto i certificati verdi sul libero mercato a un prezzo medio cadauno inferiore al controvalore dei certificati verdi chiesti dal Gestore, il quale imporrebbe di fatto la restituzione di somme non percepite, per tal via, asseritamente violando il disposto di cui all’art. 2038 c.c., dove, al primo periodo del comma 1, è previsto che « Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito ».
Tale tesi non è condivisibile giacché il Gestore legittimamente ha considerato il prezzo di riferimento stabilito con criteri normativamente determinati, che non possono essere derogati per livellarsi sul prezzo di vendita dei certificati verdi sul libero mercato, che rappresenta una scelta legittima del beneficiario, trattandosi di titoli negoziabili, ma che non può tradursi nell’imposizione al Gestore di ridurre la propria alimentazione finanziaria, derogando a parametri oggettivi di calcolo, essenziali per fornire coerenza al sistema degli incentivi e alla loro gestione e diretti ad evitare qualsivoglia discriminazione tra gli operatori.
Pertanto il Gestore legittimamente e necessariamente ha chiesto la medesima quantità e qualità di beni indebitamente percepiti ovvero il controvalore monetario dei titoli al prezzo di riferimento calcolato alla stregua di parametri obiettivi e uniformi di riferimento generale, che garantiscono parità di trattamento e che conseguentemente non possono essere sensibili alle vicende privatistiche del singolo produttore di energia, cosicché è inapplicabile il citato art. 2038, comma 1, dettato, in via generale, per rapporti tra privati e non idoneo ad essere applicato nel contesto di un’attività pubblicistica, regolamentata da specifica normativa di settore e di tipo strettamente vincolato, con derivante inconfigurabilità di trattamenti differenti e specificamente di computi monetari diversi tra i vari operatori.
15. Il quarto motivo del gravame incidentale, recante un’impugnazione espressamente condizionata all’accoglimento dell’appello principale (« sulla presunta legittimità del recupero delle somme relative agli anni 2003, 2004, 2005. Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 16 del r.d. n. 1285 del 1920; dell’art. 19 del r.d. n. 1775 del 1933; dell’art. 5 del d.m. 11 novembre 1999 ») è assorbito dall’integrale rigetto di tale ultima impugnazione in forza di pregiudizialità logica, trattandosi di censura d’infondatezza di crediti di cui è stata confermata l’intervenuta prescrizione.
16. In conclusione vanno respinti l’appello principale e quello incidentale e va dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato.
17. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4682 del 2024, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale, respinge l’appello incidentale e dichiara assorbito l’appello incidentale condizionato; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti private, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.