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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 104. Convocazione dei creditori 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ((ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2)) . ((Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ((ai sensi dell'articolo 10, comma 3)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ((ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2)) . ((Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ((ai sensi dell'articolo 10, comma 3)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
Commentari • 11
- 1. Interpello del 23/05/2024 n. 115 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 23 maggio 2024 · 1.4881618
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 115/2024 OGGETTO: Associazioni di promozione sociale - Quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di Aps che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l'Aps è parte - articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Associazione istante (di seguito anche "Sezione territoriale" o "Aps") dichiara di essere un'associazione di promozione sociale iscritta nell'albo provinciale dal …
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Giurisprudenza • 332
- 1. Trib. Locri, sentenza 12/11/2024, n. 961Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. VA La AL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13 settembre 2024, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1586/2021 R.G. vertente T R A Parte_1 (C.F.: C.F._1 ), elettivamente domiciliato in Caulonia Marina, alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 36, presso lo studio dell'avv. Katiuscia DIMASI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1 - Ricorrente - E CP_1 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita …Leggi di più...
- art. 416 c.p.c.·
- rigetto ricorso·
- art. 104 d.P.R. n. 1124/1965·
- spese di lite·
- condanna al pagamento·
- infortunio sul lavoro·
- revisione rendita INAIL