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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG n.5630 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5630/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI ERNESTO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI ERNESTO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto Posta in decisione all'udienza del 08/04/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in TA in data 25/04/1981, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata. Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CT) il 18/02/1955, e , nato a Parte_2
AT (CT) il 24/06/1959, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (atto n.494 parte II serie A anno 1981).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di TA, 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5630/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI ERNESTO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI ERNESTO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto Posta in decisione all'udienza del 08/04/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in TA in data 25/04/1981, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata. Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CT) il 18/02/1955, e , nato a Parte_2
AT (CT) il 24/06/1959, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (atto n.494 parte II serie A anno 1981).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di TA, 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino