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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 844/2021
promossa da:
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Prof. Ilaria Parte_1
Pagni, che la rappresenta e difende con l'Avv. Costanza Leone, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Domenico Iaria, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Gufoni, come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis: - condannare il dott. al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1
della somma di euro 21.798,00 o quella diversa di giustizia, oltre alla Parte_1 rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dal 20 settembre 2003, per le ragioni indicate in narrativa;
- condannare il dott. alla restituzione ex art. 389 Controparte_1
c.p.c. in favore della dott.ssa delle spese di lite relative al primo e al secondo Parte_1 grado di giudizio corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza della Corte
d'appello di Firenze n. 1110 depositata il 1° luglio 2014, per un importo pari a euro
21.432,98. Oltre a spese e compensi del giudizio di rinvio e del procedimento dinanzi alla
Corte di Cassazione”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello respingere, in quanto infondate e comunque non provate – per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli ulteriori scritti difensivi del presente giudizio – tutte le domande svolte dall'attrice in riassunzione: sia quella di condanna, in favore della PT
, al pagamento della somma di € 21.798,00 (o la diversa ritenuta di giustizia), sia la
[...] domanda di condanna del alla restituzione, in favore dell' attrice in riassunzione CP
, delle spese di lite dei primi due gradi di giudizio (€ 21.432,98) e delle spese Parte_1
del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Con condanna della medesima attrice in riassunzione al pagamento, in favore del Dr. delle spese e compensi del Controparte_1 presente grado di giudizio”
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale momento iniziale del predetto contenzioso è agevole individuare la presentazione, da parte della sig.ra di atto di citazione notificato al sig. Parte_1
in data 22.3.2005. Controparte_1
1.1.1) Con tale atto la sig.ra aveva premesso di essere proprietaria di un PT
immobile sito in Livorno (fraz. Antignano), per averlo acquistato dal predetto sig. CP
in data 20.9.20023, allegando quindi che:
• nelle visite preliminari all'acquisto dell'immobile, il venditore aveva dichiarato che il tetto era stato oggetto di un recente rifacimento ed era dunque in perfette condizioni;
• nel marzo 2004, in occasione di altri lavori di sistemazione dell'immobile, gli operai incaricati avevano constatato che sopra il tetto era stata messa in opera una guaina impermeabilizzante saldata “a fuoco”, in contrasto con le regole ordinarie secondo cui una simile guaina deve essere installata sotto il manto di copertura;
2 • la guaina era in tal modo esposta agli agenti atmosferici ed era, del resto, rotta in più parti, causando infiltrazioni da pioggia;
• era stata immediatamente inviata una raccomanda di contestazione, in data
12.3.2004;
• successivi esami, ed in particolare un sopralluogo con un tecnico in data 25.3.2004, aveva consentito di appurare che il controsoffitto si trovava in condizioni estremamente precarie e che le strutture portanti del tetto erano in generale in pessime condizioni;
• era dunque stata inviata una nuova raccomandata di contestazione;
• in conseguenza del diniego di ogni addebito, da parte del venditore, la sig.ra PT
aveva instaurato una procedura di accertamento tecnico preventivo avanti al
Tribunale di Livorno, al cui esito era stata confermata l'esistenza delle problematiche lamentate dalla stessa sig.ra tali da comportare l'integrale PT
rifacimento del tetto (con una spesa di € 78.285,50) e l'inutilizzabilità dell'immobile per circa 4 mesi.
Sulla scorta di tali allegazioni, la sig.ra aveva quindi chiesto la condanna del PT sig. al pagamento del complessivo importo di € 90.000,00 oltre alla rifusione di CP
tutte le spese sostenute.
1.1.2) Nella causa così instaurata (rubricata al n. 1328/2005 RG Tribunale di
Livorno) si era costituito il sig. contestando quanto dedotto da controparte ed in CP
particolare deducendo che:
o non era mai stato dichiarato che il tetto era stato recentemente rifatto, ma solo che era stato fatto un intervento di applicazione di una guaina bituminosa elettrosaldata, per impedire le infiltrazioni;
o la sig.ra aveva verificato le condizioni del tetto;
PT
o la consulenza tecnica redatta in sede di ATP aveva indicato che l'applicazione della guaina era “chiaramente” visibile;
o l'immobile era vetusto e le condizioni dell'immobile erano state oggetto di diretta percezione da parte della sig.ra che, peraltro, le aveva minimizzate PT
dichiarando di aver comunque intenzione di sopraelevare la struttura;
o il quantum richiesto dall'attrice era eccessivo.
Il sig. aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree. CP
1.1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto (con sentenza n. 458/2009, resa in data 20.4.2009) che:
3 − la guaina impermeabilizzante era stata erroneamente posta in opera, come confermato sia dalla relazione di consulenza tecnica dimessa in sede di procedura di accertamento tecnico preventivo, sia da quella disposta nel giudizio di merito;
− parte convenuta non aveva comunque contestato le modalità applicative della guaina predetta;
− non vi era prova che il vizio fosse facilmente riconoscibile e non risultava dimostrato che la sig.ra fosse salita sul tetto;
PT
− il risarcimento complessivamente spettante alla sig.ra era pari ad € PT
21.798,00.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Livorno aveva quindi condannato il sig. al pagamento dell'importo sopra indicato, maggiorato di interessi e rivalutazione, CP
oltre che delle spese di lite e di CTU (queste ultime nella misura di 2/3).
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello il CP
(introducendo la causa rubricata al n. 1703/2009 RG Corte Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
• contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure sostanzialmente sovrapposto i concetti di “apparenza” e di “facile riconoscibilità”
(escludendo quindi quest'ultima caratteristica), ciò che invece era precluso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità;
• erroneità della conclusione per cui la sig.ra non poteva aver avuto compiuta PT
consapevolezza del problema, rilevando come la stessa fosse stata PT
accompagnata – nelle sue visite – da un proprio tecnico che l'aveva verosimilmente informata delle condizioni del fabbricato e che, poi, l'immobile era stato accettato espressamente nello stato in cui si trovava.
In base a tali motivi, il aveva chiesto la riforma integrale della sentenza CP
impugnata.
1.2.2) La si era quindi costituita in sede di gravame ed aveva contestato in PT radice la fondatezza dell'appello (in particolare negando di essere mai salita sul tetto ed esponendo come la visibilità della guaina non implicasse la consapevolezza del problema), chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso, in data 20.5.2014 (con pubblicazione in data 1.7.2014), la sentenza n. 1110/2014, con cui:
− era stato ritenuto che, stante la vetustà dell'immobile e del fatto che lo stesso era stato acquistato nello stato di fatto in cui si trovava, la garanzia per i vizi poteva trovare ambito di considerazione esclusivamente con riferimento ai vizi occulti, non facilmente riconoscibili;
4 − nel caso di specie, l'anomalo posizionamento della guaina bituminosa al di sopra del tetto era facilmente riconoscibile;
− inoltre, tale caratteristica non avrebbe potuto considerarsi rappresentare un problema, essendo verosimile che la ristrutturazione dell'edificio avrebbe comportato il rifacimento integrale del tetto (come poi avvenuto).
Su tali basi la Corte d'Appello aveva quindi accolto il gravame, riformato integralmente la sentenza impugnata, respinto le domande della sig.ra e condannato PT quest'ultima alla rifusione delle spese del primo e secondo grado, oltre che della procedura per ATP
1.3) La sig.ra aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta PT
sentenza n. 1110/2014 della Corte d'Appello di Firenze (introducendo il giudizio rubricato al n. 21776/2015 RG)
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione erano stati addotti i seguenti motivi:
A. la Corte d'Appello aveva sovrapposto le previsioni di cui agli artt. 1490 e 1491
c.c., confondendo la questione concernente la vetustà dell'immobile con quella relativa alla presenza di uno specifico vizio e ritenendo “facilmente riconoscibile” il vizio in questione in quanto attinente ad uno degli elementi fondamentali dell'immobile (il tetto), ma senza prendere in specifica considerazione le caratteristiche intrinseche del vizio stesso;
B. la Corte aveva trascurato il fatto che il sig. aveva dichiarato che il bene era CP
esente da vizi (come invece confermato dai testi escussi);
C. la clausola relativa all'acquisto del bene “nello stato di fatto e di diritto” era una mera clausola di stile.
1.3.2) Si era poi costituito nel giudizio di legittimità anche il sig. CP
chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1627/2020 (pronunciata in data
30.10.2019 e depositata in data 24.1.2020), aveva accolto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
− era infondato il primo motivo di gravame, in quanto:
o “Ad avviso del Collegio deve escludersi che ricorra un'ipotesi di falsa o erronea applicazione della previsione di cui all'art. 1491 c.c., dovendosi invece reputare che la decisione gravata abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte”;
o “In tal senso rileva il principio secondo cui (Cass. n. 24731/2016)
l'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a
5 sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti (conf. Cass. n. 3644/2007), di guisa che, a fronte delle motivazioni dei giudici di merito che, sia pure partendo dalla disamina delle condizioni generali di manutenzione del tetto, hanno riferito di una chiara riconoscibilità del vizio, rappresentato dall'erronea collocazione della guaina, non solo mediante accesso al tetto dall'interno dell'immobile
(accesso che la sentenza reputa implicitamente suscettibile di essere compiuto ad opera di chi è interessato all'acquisto del bene, onde sincerarsi delle effettive condizioni dello stesso), ma anche mediante un riscontro esterno, dovendosi quindi reputare che il richiamo alla generale condizione del tetto sia stato effettuato proprio al fine di sottolineare la necessità per l'acquirente, in applicazione del principio di cd. autoresponsabilità, di prestare la dovuta attenzione ai particolari costruttivi della copertura, e quindi anche alla guaina oggetto di causa”;
o “...la sentenza gravata ha nella sostanza fatto applicazione del principio sempre affermato da questa Corte, per il quale (cfr. Cass. n. 38/1979) la conoscenza e la scoperta del vizio redibitorio non vanno necessariamente collegate alla precisa cognizione della causa del vizio stesso, poiché, se è vero che si ha conoscenza del vizio quando il compratore abbia acquisito la certezza obbiettiva della sua sussistenza - non essendo sufficiente il semplice sospetto - è altrettanto vero che tale certezza va riferita alla manifestazione esteriore del vizio e non già all'individuazione della causa che l'ha determinato (conf. Cass. n. 2544/70, nonché di recente Cass. n.
1258/2013). Le precarie condizioni manutentive della copertura denotavano quindi una non perfetta tenuta della stessa, ed imponevano quindi alla parte acquirente di dover adeguatamente verificare la ricorrenza di vizi che sebbene non fossero visibili, fossero comunque riconoscibili”;
o “La sentenza impugnata risulta avere fatto puntuale applicazione di tali principi, sottolineando come un onere di diligenza più elevato fosse esigibile dalla compratrice in ragione delle condizioni non rassicuranti del tetto (del quale la guaina era una componente non secondaria), evidenziando anche come la presenza di tale anomalia costruttiva, il cui riscontro non richiedeva competenze tecniche particolarmente elevate, fosse evincibile anche dall'esterno del bene, di tal che la critica
6 complessivamente mossa dalla ricorrente mira piuttosto a contestare
l'apprezzamento di fatto in punto di riconoscibilità del vizio operato dal giudice di merito (risultando quindi del tutto secondaria e meramente rafforzativa di un convincimento già adeguatamente supportato dal riscontro della riconoscibilità in concreto del vizio, l'ulteriore affermazione in merito alla scarsa rilevanza del vizio per l'interesse della ”; PT
− era fondato il secondo motivo di gravame, in quanto:
o “Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 2862/1997), affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili, sorga l'obbligo di garanzia in capo al venditore non è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo circa il buon funzionamento della cosa venduta, richiedendosi invece per il sorgere dell'obbligo sopraindicato una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi (conf. Cass. n. 695/2000). Tale principio è stato poi anche di recente ribadito dalla citata Cass. n. 24343/2017 che ha confermato come la garanzia del venditore operi pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”;
o “Il motivo di ricorso riporta il tenore della deposizione testimoniale resa da un teste che effettivamente, con il richiamo alle perfette condizioni del tetto, fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
o “Ad avviso del Collegio risulta effettivamente che la Corte di merito abbia omesso di esaminare, alla luce del tenore della detta deposizione testimoniale, il cui contenuto non è contestato dalla difesa del controricorrente, un fatto che si connota come decisivo, in quanto ove reputato sussistente, implicherebbe l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”;
− il terzo motivo era infondato, in quanto:
o “La sentenza impugnata ha ritenuto di risolvere la controversia facendo applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1490 e 1491 c.c., peraltro sulla base dell'interpretazione che di queste norme ha tradizionalmente offerto il giudice di legittimità, come esposto in occasione della disamina del primo motivo. Il riferimento alle condizioni manutentive del bene è
7 stato effettuato al diverso fine di individuare quanto fosse elevato l'onere di diligenza esigibile da parte del compratore, e ciò alla luce del condivisibile principio, di cui è espressione la citata Cass. n. 24343/2017, per cui il riscontro della riconoscibilità del vizio non può essere effettuato sulla scorta di parametri astratti, ma deve essere rapportato alla specificità della fattispecie, tenuto conto sia delle condizioni oggettive del bene venduto che delle qualità soggettive della parte acquirente”
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “Accoglie il secondo motivo, e rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Firenze che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, la sig.ra ha PT riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, previa ricostruzione dello sviluppo della causa, è stato in particolare evidenziato che:
I) “Con l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ricordato che la garanzia del venditore opera anche in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”;
II) “Nel rinviare a codesta Corte la decisione sul merito, la Cassazione ha ritenuto: i) la decisività del fatto il cui esame è stato omesso dalla Corte territoriale: la dichiarazione resa dal venditore;
ii) l'inequivocabile tenore della dichiarazione testimoniale, quale risultante dal motivo di ricorso che aveva riportato letteralmente il capitolo di prova confermato dal testimone (il n. 1 della memoria istruttoria del 14 aprile 2006, doc. 03 del presente giudizio: DCV che “in occasione delle visite effettuate nel settembre 2003 dalla sig.ra Parte_1 prima dell'acquisto dell'immobile sito in Livorno, via Angioletti, n. 30, il proprietario sig. ebbe a dichiarare che il tetto dell'abitazione era Controparte_1 stato recentemente rifatto ed era in perfette condizioni”); iii) la mancata contestazione, da parte della difesa del controricorrente, del contenuto della deposizione testimoniale medesima (così l'ordinanza, a pag. 10).”
III) “La Corte ha concluso che il tenore della dichiarazione, oggetto del capitolo di prova confermato dal testimone e non contestato dal controricorrente, faccia
“propendere per una rassicurazione circa l'assenza dei vizi”, rassicurazione che è ciò che determina quel “particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi”
8 (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2000, n. 695) e che giustifica la garanzia prevista dall'art. 1491 c.c. (così ancora l'ordinanza, a pag. 10)”;
IV) “In ogni caso che la dichiarazione sia stata resa emerge anche dalla testimonianza della teste intimata dal convenuto ed ascoltata anch'essa Tes_1 all'udienza del 23 maggio 2007, la quale, rispondendo sul capitolo di prova avversario con cui le si chiedeva: “Dite se il dr. in occasione della visita CP della sig.ra all'immobile di cui sopra dichiarò che il tetto era stato rifatto e PT si trovava in perfette condizioni”, non ha negato la circostanza”.
Richiamata la quantificazione del danno (in € 21.789,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) e chiesta altresì la restituzione degli importi già versati a titolo di spese (per complessivi € 51.861,33) la sig.ra ha quindi concluso nei termini indicati PT
in epigrafe.
2.2) Il contraddittorio si è quindi radicato con la costituzione del che, dopo CP
un riepilogo del contenzioso, ha esposto come non potesse ritenersi sussistente una congrua dimostrazione del fatto che il venditore aveva dichiarato che il tetto era in buone condizioni, anche in considerazione del contrasto esistente tra la deposizione del teste quella resa da altri testimoni. Tes_2
Il ha quindi concluso come ricordato in epigrafe. CP
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano
9 stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_2
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_2
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando -
10 altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”)
Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulla domanda (già) avanzata in prime cure dalla sig.ra dal momento che le parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle allegazioni di primo PT
grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza n. 32102/21.
3.1) In questa prospettiva va quindi evidenziato che la Suprema Corte, come visto, ha accolto (unicamente) il secondo motivo del ricorso per Cassazione presentato dalla sig.ra respingendo invece il primo ed il terzo degli stessi. PT
La questione, residua, che deve quindi essere affrontata da questa Corte d'Appello
è se, dato ormai per accertato che il vizio lamentato dalla era “facilmente PT riconoscibile”, il avesse comunque espressamente dichiarato che non vi erano CP
difetti relativi al tetto dell'immobile oggetto di compravendita, nei termini delineati dalla
Corte di Cassazione e ricordati al pregresso paragrafo 1.3.3.
4) Alla stregua delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, occorre dunque anzitutto rilevare che:
a) nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, la sig.ra ha PT allegato che “Nelle brevi visite all'immobile effettuate dall'istante prima dell'acquisto senza l'ausilio di alcun tecnico il venditore ebbe a dichiarare che il tetto era stato recentemente rifatto e quindi del tutto perfetto”;
b) a fronte di tale allegazione, nel contesto della comparsa di costituzione e risposta nel primo grato, il sig. ha replicato che “In primo luogo, non corrisponde CP
assolutamente al vero – e pertanto si contesta espressamente – l'affermazione di controparte, secondo cui <<il venditore ebbe a dichiarare che il tetto era stato recentemente rifatto e quindi del tutto perfetto>>. Fermo restando che l'onere della prova (anche) sul punto grava sulla parte attrice (ex art. 2697 c.c.), preme a questa difesa sottolineare che il Dr non ha mai dichiarato quanto ex CP
adverso sostenuto, avendo egli anzi affermato (in uno dei primi incontri intrattenuti con la sig.ra presso l'abitazione oggetto della trattativa) che il PT tetto era stato oggetto di un intervento caratterizzato dall'applicazione di una guaina bituminosa elettrosaldata, volta ad impedire le infiltrazioni di acqua meteorica e quant'altro”.
Risulta pertanto, anche ponendosi al mero livello delle contrapposte allegazioni delle parti, che se pur non vi è convergenza in ordine al fatto che il avrebbe CP
11 dichiarato che il tetto era stato rifatto e che non vi erano difetti, vi è invece convergenza in ordine al fatto che lo stesso aveva dichiarato: CP
→ che era stato fatto un intervento di posa in opera di una guaina impermeabilizzante;
→ che ciò era stato fatto per impedire le infiltrazioni (di acqua meteorica o altro).
Già dunque in questa prospettiva risulta come il sig. abbia non solo CP
riconosciuto ma direttamente allegato di aver reso dichiarazioni concernenti l'esistenza di un intervento volto a porre rimedio a difetti del tetto dell'immobile.
Né consta, in alcun atto difensivo del sig. alcuna allegazione concernente CP dichiarazioni di quest'ultimo volte a precisare che il tetto, pur dopo l'intervento, aveva comunque manifestato problemi di infiltrazioni.
Ponendosi pertanto su un piano comunicativo ordinario, improntato all'id quod plerumque accidit, e prendendo in considerazione il normale portato semantico delle espressioni utilizzate, deve concludersi come il tenore della dichiarazione oggetto dell'allegazione dello stesso vada inteso – in quanto allocato nell'ambito di uno CP scambio comunicativo tra venditore dell'immobile ed acquirente dello stesso, interessato alle condizioni del manto di copertura dell'immobile – nel senso di una dichiarazione volta ad assicurare il potenziale acquirente in ordine all'assenza di problemi di infiltrazioni.
4.1) Ciò precisato, deve quindi rilevarsi come il teste (sentito Tes_3 all'udienza del 23.5.2007) abbia dichiarato (in risposta alla domanda: “D.C.V. che in occasione delle visite effettuate nel Settembre 2003 dalla sig.ra prima Parte_1 dell'acquisto dell'immobile sito in Livorno, via Angioletti, n. 30, il proprietario sig.
ebbe a dichiarare che il tetto dell'abitazione era stato recentemente Controparte_1 rifatto ed era in perfette condizioni”): “Si è vero”, precisando poi di essersi recato nel sottoscala con un illuminatore alogeno per verificare le condizioni dei luoghi.
Con riferimento specifico a tale deposizione preme altresì ricordare che la Corte di
Cassazione, nella sopra menzionata ordinanza n. 1627/2020, ha esposto che:
− “Il motivo di ricorso riporta il tenore della deposizione testimoniale resa da un teste che effettivamente, con il richiamo alle perfette condizioni del tetto, fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
− “Ad avviso del Collegio risulta effettivamente che la Corte di merito abbia omesso di esaminare, alla luce del tenore della detta deposizione testimoniale, il cui contenuto non è contestato dalla difesa del controricorrente, un fatto che si connota come decisivo, in quanto ove reputato sussistente, implicherebbe l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”.
12 Dunque, l'impostazione interpretativa della Suprema Corte, nel caso di specie, è nel senso che la predetta deposizione del teste Tes_2
− “...fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
− non è stata, in sé e per sé, contestata dal CP
− il fatto oggetto della deposizione è “decisivo”.
4.1.1) In proposito occorre rilevare come la valutazione della Corte di Cassazione in ordine alla portata della deposizione in oggetto, da intendere riferita ad una dichiarazione del sig. avente la funzione di rassicurare la sig.ra in ordine CP PT all'assenza di vizi, stante il recente intervento sul tetto, si ponga nella medesima linea valutativa sopra descritta con riferimento alle (originarie) allegazioni dello stesso CP
effettuate nel contesto della comparsa di costituzione in prime cure.
In entrambi i casi, una piana e normale valutazione del contenuto sia delle allegazioni che delle dichiarazioni del conduce in effetti a ritenere che CP quest'ultimo ebbe, in sostanza, a dire alla che non vi erano problemi con il tetto, PT
dato che era stato fatto un intervento per eliminare i fenomeni di infiltrazioni.
Una tale dichiarazione risulta conformarsi ai parametri indicati dalla stessa Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 1627/2020 onde ritenere sussistenti gli estremi di una
“specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi”, e dunque tale da determinare “l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”.
4.2) Tali conclusioni non possono peraltro essere disattese sulla scorta della prospettata (dal sussistenza di contrarie dichiarazioni di altri testi (e, in CP
particolare, delle testi e , asseritamente comportanti uno Testimone_4 Tes_5
svilimento della portata istruttoria della deposizione del teste Tes_2
4.2.1) La deposizione della teste è stata valorizzata dal in Tes_4 CP quanto la stessa (nel rispondere alla domanda: “Dite se il Dr. in occasione della CP visita della sig.ra all'immobile di cui sopra, dichiarò che il tetto era stato rifatto e PT si trovava in perfette condizioni”) ha dichiarato: “Non è vero, né alla sig.ra né ad PT altre persone che visitarono la casa”.
Tale deposizione non appare tuttavia in grado di assurgere alla valenza dimostrativa postulata dal in quanto, a prescindere dal fatto che la teste CP Tes_4
ha dichiarato di essere la convivente dello stesso (il che, pur non comportando CP
profili di incompatibilità con la veste di testimone, ne impone comunque una valutazione particolarmente approfondita):
13 − il riferimento contenuto nel capitolo di prova in questione fa riferimento ad “una” visita della sig.ra genericamente indicata e non allocata temporalmente, PT senza referenti che ne consentano l'individuazione con la visita effettuata dalla in cui era presente anche il teste e ciò in considerazione del fatto che PT Tes_2
lo stesso (già nella comparsa di costituzione in prime cure) ha fatto CP riferimento all'aver reso la dichiarazione – già in precedenza ricordata quale oggetto di allegazione da parte del medesimo – “...in uno dei primi CP incontri intrattenuti con la sig.ra ..”, e dunque riconoscendo che vi erano PT
stati più incontri, senza che nulla consenta di concludere che la teste era Tes_4
stata presente a tutti e, ciò che più rileva, se era stata presente a quello in cui il aveva reso la dichiarazione menzionata dal teste;
CP
− la deposizione della si pone in contrasto con quanto riconosciuto a Tes_4 livello di allegazione dallo stesso in ordine all'esecuzione di un intervento CP
di posa in opera di guaina al fine di porre rimedio a problemi di infiltrazione e, come tale, espressamente dichiarato alla PT
4.2.2) La deposizione della teste poi, appare in realtà distonica rispetto alla Tes_1 finalità auspicata dal avendo la predetta teste dichiarato: “...preciso che il sig. CP
dichiarò che era in buone condizioni, che non ci pioveva e che potevano salire CP sullo stesso, tanto è vero che qualcuno salì ma non so indicare chi”, il che, se pur non conforma il contenuto di tale deposizione alle espressioni formali oggetto della deposizione del teste (secondo cui la dichiarazione del era nel senso che “il Tes_2 CP tetto dell'abitazione era stato recentemente rifatto ed era in perfette condizioni”), appare nondimeno effettivamente attestare che il ebbe a rendere dichiarazioni in ordine CP alle condizioni del tetto (che erano “buone”) ed all'efficacia del manto di copertura (dato che “non ci pioveva”).
Appare quasi pleonastico rilevare come la decisione concernente la prestazione della “rassicurazione” da parte del in ordine alle condizioni del tetto, per effetto CP dell'intervento su di esso effettuato, non possa essere modulata sulla base dell'aggettivo utilizzato per descrivere le condizioni del tetto all'esito di tale intervento, per cui:
− se “perfette”, come riferito dal teste allora sarebbe ravvisabile una garanzia Tes_2
tale da superare la riconoscibilità del problema;
− se “buone”, come riferito dalla teste no. Tes_1
Ciò che emerge dalla deposizione della teste (al netto di un ulteriore elemento Tes_1
di inaffidabilità del ricordo espresso dalla teste è che effettivamente il Tes_4 CP
ebbe a rassicurare la potenziale acquirente in ordine alle condizioni del tetto, buone e tali da non comportare fenomeni di infiltrazioni.
14 4.3) Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, ed in aderenza (per utilizzare la terminologia fatta propria dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 1627/2020) al principio per cui “la garanzia del venditore operi pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”, deve concludersi che il sig. è soggetto a tale garanzia, avendo dichiarato che il tetto dell'immobile CP era immune dai vizi correlati a fenomeni di infiltrazioni ed era, quantomeno, in “buone”, se non “perfette”, condizioni in conseguenza dell'intervento effettuato sul tetto stesso.
5) Ciò stabilito in punto di “an”, deve poi rilevarsi, in punto di “quantum”, come il non abbia sollevato contestazioni in ordine all'ammontare chiesto dalla sig.ra CP
(€ 21.798,00). PT
Il sig. deve quindi essere condannato a versare alla sig.ra il predetto CP PT
importo, da maggiore di interessi e rivalutazione dal 20.9.2003 (come da indicazione della stessa sig.ra non contestata dalla controparte). PT
5.1) A quest'ultimo proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia anche di recente ribadito che gli interessi, in tal caso, “...vanno calcolati non già sulla somma rivalutata, bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto – si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio” (così Cass. 1627 del 19.1.2022).
5.2) Nel caso di specie, l'applicazione della rivalutazione monetaria, dal 20.9.2003 al mese di maggio 2025 comporta la determinazione di un importo finale pari ad €
31.999,46.
In aderenza alle indicazioni della Corte di Cassazione, e prendendo in considerazione il primo criterio tra quelli sopra indicati, gli interessi vengono calcolati dalla data del fatto sull'importo di € 26.898,73 (€ 21.798,00 + € 31.999,46 : 2), pervenendo così all'importo di € 9.927,03.
Il complessivo importo dovuto dal sig. risulta dunque pari ad € 41.926,49 CP
(€ 31.999,46 + € 9.927,03).
Su tale importo risultano infine dovuti gli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
6) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite.
15 Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, così come le spese delle consulenze espletate in corso di causa (con i relativi conguagli), debbano essere poste a carico del sig. secondo la CP
liquidazione operata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di
16 cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “decisum”), di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto
D.M.
6.1) Sempre con riferimento al profilo delle spese, infine, deve essere emessa condanna a carico del alla restituzione degli importi già versati dalla sig.ra CP PT
e quantificati dalla stessa (in assenza di contestazioni di controparte) in € 21.432,98, anche in questo caso da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. 1627/2020 della Corte di Cassazione, Parte_1
così statuisce:
1) in accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP
condanna il predetto a versare a l'importo di €
[...] Controparte_1 Parte_1
41.926,49, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite dei pregressi gradi Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate:
• per la procedura di accertamento tecnico preventivo, in complessivi € 3.056,00, di cui € 992,00 per la fase di studio, € 788,00 per la fase introduttiva, € 1.276,00 per la fase istruttoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza n. 1110/2014 della Corte d'Appello di Firenze), in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed
€ 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
17 • per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di le spese per le consulenze tecniche d'ufficio espletate Controparte_1
nel complessivo corso del giudizio;
4) condanna a restituire a il complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
21.432,98, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.205 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 844/2021
promossa da:
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Prof. Ilaria Parte_1
Pagni, che la rappresenta e difende con l'Avv. Costanza Leone, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Domenico Iaria, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Gufoni, come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis: - condannare il dott. al pagamento in favore della dott.ssa Controparte_1
della somma di euro 21.798,00 o quella diversa di giustizia, oltre alla Parte_1 rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dal 20 settembre 2003, per le ragioni indicate in narrativa;
- condannare il dott. alla restituzione ex art. 389 Controparte_1
c.p.c. in favore della dott.ssa delle spese di lite relative al primo e al secondo Parte_1 grado di giudizio corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza della Corte
d'appello di Firenze n. 1110 depositata il 1° luglio 2014, per un importo pari a euro
21.432,98. Oltre a spese e compensi del giudizio di rinvio e del procedimento dinanzi alla
Corte di Cassazione”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello respingere, in quanto infondate e comunque non provate – per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli ulteriori scritti difensivi del presente giudizio – tutte le domande svolte dall'attrice in riassunzione: sia quella di condanna, in favore della PT
, al pagamento della somma di € 21.798,00 (o la diversa ritenuta di giustizia), sia la
[...] domanda di condanna del alla restituzione, in favore dell' attrice in riassunzione CP
, delle spese di lite dei primi due gradi di giudizio (€ 21.432,98) e delle spese Parte_1
del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Con condanna della medesima attrice in riassunzione al pagamento, in favore del Dr. delle spese e compensi del Controparte_1 presente grado di giudizio”
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale momento iniziale del predetto contenzioso è agevole individuare la presentazione, da parte della sig.ra di atto di citazione notificato al sig. Parte_1
in data 22.3.2005. Controparte_1
1.1.1) Con tale atto la sig.ra aveva premesso di essere proprietaria di un PT
immobile sito in Livorno (fraz. Antignano), per averlo acquistato dal predetto sig. CP
in data 20.9.20023, allegando quindi che:
• nelle visite preliminari all'acquisto dell'immobile, il venditore aveva dichiarato che il tetto era stato oggetto di un recente rifacimento ed era dunque in perfette condizioni;
• nel marzo 2004, in occasione di altri lavori di sistemazione dell'immobile, gli operai incaricati avevano constatato che sopra il tetto era stata messa in opera una guaina impermeabilizzante saldata “a fuoco”, in contrasto con le regole ordinarie secondo cui una simile guaina deve essere installata sotto il manto di copertura;
2 • la guaina era in tal modo esposta agli agenti atmosferici ed era, del resto, rotta in più parti, causando infiltrazioni da pioggia;
• era stata immediatamente inviata una raccomanda di contestazione, in data
12.3.2004;
• successivi esami, ed in particolare un sopralluogo con un tecnico in data 25.3.2004, aveva consentito di appurare che il controsoffitto si trovava in condizioni estremamente precarie e che le strutture portanti del tetto erano in generale in pessime condizioni;
• era dunque stata inviata una nuova raccomandata di contestazione;
• in conseguenza del diniego di ogni addebito, da parte del venditore, la sig.ra PT
aveva instaurato una procedura di accertamento tecnico preventivo avanti al
Tribunale di Livorno, al cui esito era stata confermata l'esistenza delle problematiche lamentate dalla stessa sig.ra tali da comportare l'integrale PT
rifacimento del tetto (con una spesa di € 78.285,50) e l'inutilizzabilità dell'immobile per circa 4 mesi.
Sulla scorta di tali allegazioni, la sig.ra aveva quindi chiesto la condanna del PT sig. al pagamento del complessivo importo di € 90.000,00 oltre alla rifusione di CP
tutte le spese sostenute.
1.1.2) Nella causa così instaurata (rubricata al n. 1328/2005 RG Tribunale di
Livorno) si era costituito il sig. contestando quanto dedotto da controparte ed in CP
particolare deducendo che:
o non era mai stato dichiarato che il tetto era stato recentemente rifatto, ma solo che era stato fatto un intervento di applicazione di una guaina bituminosa elettrosaldata, per impedire le infiltrazioni;
o la sig.ra aveva verificato le condizioni del tetto;
PT
o la consulenza tecnica redatta in sede di ATP aveva indicato che l'applicazione della guaina era “chiaramente” visibile;
o l'immobile era vetusto e le condizioni dell'immobile erano state oggetto di diretta percezione da parte della sig.ra che, peraltro, le aveva minimizzate PT
dichiarando di aver comunque intenzione di sopraelevare la struttura;
o il quantum richiesto dall'attrice era eccessivo.
Il sig. aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree. CP
1.1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto (con sentenza n. 458/2009, resa in data 20.4.2009) che:
3 − la guaina impermeabilizzante era stata erroneamente posta in opera, come confermato sia dalla relazione di consulenza tecnica dimessa in sede di procedura di accertamento tecnico preventivo, sia da quella disposta nel giudizio di merito;
− parte convenuta non aveva comunque contestato le modalità applicative della guaina predetta;
− non vi era prova che il vizio fosse facilmente riconoscibile e non risultava dimostrato che la sig.ra fosse salita sul tetto;
PT
− il risarcimento complessivamente spettante alla sig.ra era pari ad € PT
21.798,00.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Livorno aveva quindi condannato il sig. al pagamento dell'importo sopra indicato, maggiorato di interessi e rivalutazione, CP
oltre che delle spese di lite e di CTU (queste ultime nella misura di 2/3).
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello il CP
(introducendo la causa rubricata al n. 1703/2009 RG Corte Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
• contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure sostanzialmente sovrapposto i concetti di “apparenza” e di “facile riconoscibilità”
(escludendo quindi quest'ultima caratteristica), ciò che invece era precluso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità;
• erroneità della conclusione per cui la sig.ra non poteva aver avuto compiuta PT
consapevolezza del problema, rilevando come la stessa fosse stata PT
accompagnata – nelle sue visite – da un proprio tecnico che l'aveva verosimilmente informata delle condizioni del fabbricato e che, poi, l'immobile era stato accettato espressamente nello stato in cui si trovava.
In base a tali motivi, il aveva chiesto la riforma integrale della sentenza CP
impugnata.
1.2.2) La si era quindi costituita in sede di gravame ed aveva contestato in PT radice la fondatezza dell'appello (in particolare negando di essere mai salita sul tetto ed esponendo come la visibilità della guaina non implicasse la consapevolezza del problema), chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso, in data 20.5.2014 (con pubblicazione in data 1.7.2014), la sentenza n. 1110/2014, con cui:
− era stato ritenuto che, stante la vetustà dell'immobile e del fatto che lo stesso era stato acquistato nello stato di fatto in cui si trovava, la garanzia per i vizi poteva trovare ambito di considerazione esclusivamente con riferimento ai vizi occulti, non facilmente riconoscibili;
4 − nel caso di specie, l'anomalo posizionamento della guaina bituminosa al di sopra del tetto era facilmente riconoscibile;
− inoltre, tale caratteristica non avrebbe potuto considerarsi rappresentare un problema, essendo verosimile che la ristrutturazione dell'edificio avrebbe comportato il rifacimento integrale del tetto (come poi avvenuto).
Su tali basi la Corte d'Appello aveva quindi accolto il gravame, riformato integralmente la sentenza impugnata, respinto le domande della sig.ra e condannato PT quest'ultima alla rifusione delle spese del primo e secondo grado, oltre che della procedura per ATP
1.3) La sig.ra aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta PT
sentenza n. 1110/2014 della Corte d'Appello di Firenze (introducendo il giudizio rubricato al n. 21776/2015 RG)
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione erano stati addotti i seguenti motivi:
A. la Corte d'Appello aveva sovrapposto le previsioni di cui agli artt. 1490 e 1491
c.c., confondendo la questione concernente la vetustà dell'immobile con quella relativa alla presenza di uno specifico vizio e ritenendo “facilmente riconoscibile” il vizio in questione in quanto attinente ad uno degli elementi fondamentali dell'immobile (il tetto), ma senza prendere in specifica considerazione le caratteristiche intrinseche del vizio stesso;
B. la Corte aveva trascurato il fatto che il sig. aveva dichiarato che il bene era CP
esente da vizi (come invece confermato dai testi escussi);
C. la clausola relativa all'acquisto del bene “nello stato di fatto e di diritto” era una mera clausola di stile.
1.3.2) Si era poi costituito nel giudizio di legittimità anche il sig. CP
chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1627/2020 (pronunciata in data
30.10.2019 e depositata in data 24.1.2020), aveva accolto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
− era infondato il primo motivo di gravame, in quanto:
o “Ad avviso del Collegio deve escludersi che ricorra un'ipotesi di falsa o erronea applicazione della previsione di cui all'art. 1491 c.c., dovendosi invece reputare che la decisione gravata abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte”;
o “In tal senso rileva il principio secondo cui (Cass. n. 24731/2016)
l'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a
5 sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti (conf. Cass. n. 3644/2007), di guisa che, a fronte delle motivazioni dei giudici di merito che, sia pure partendo dalla disamina delle condizioni generali di manutenzione del tetto, hanno riferito di una chiara riconoscibilità del vizio, rappresentato dall'erronea collocazione della guaina, non solo mediante accesso al tetto dall'interno dell'immobile
(accesso che la sentenza reputa implicitamente suscettibile di essere compiuto ad opera di chi è interessato all'acquisto del bene, onde sincerarsi delle effettive condizioni dello stesso), ma anche mediante un riscontro esterno, dovendosi quindi reputare che il richiamo alla generale condizione del tetto sia stato effettuato proprio al fine di sottolineare la necessità per l'acquirente, in applicazione del principio di cd. autoresponsabilità, di prestare la dovuta attenzione ai particolari costruttivi della copertura, e quindi anche alla guaina oggetto di causa”;
o “...la sentenza gravata ha nella sostanza fatto applicazione del principio sempre affermato da questa Corte, per il quale (cfr. Cass. n. 38/1979) la conoscenza e la scoperta del vizio redibitorio non vanno necessariamente collegate alla precisa cognizione della causa del vizio stesso, poiché, se è vero che si ha conoscenza del vizio quando il compratore abbia acquisito la certezza obbiettiva della sua sussistenza - non essendo sufficiente il semplice sospetto - è altrettanto vero che tale certezza va riferita alla manifestazione esteriore del vizio e non già all'individuazione della causa che l'ha determinato (conf. Cass. n. 2544/70, nonché di recente Cass. n.
1258/2013). Le precarie condizioni manutentive della copertura denotavano quindi una non perfetta tenuta della stessa, ed imponevano quindi alla parte acquirente di dover adeguatamente verificare la ricorrenza di vizi che sebbene non fossero visibili, fossero comunque riconoscibili”;
o “La sentenza impugnata risulta avere fatto puntuale applicazione di tali principi, sottolineando come un onere di diligenza più elevato fosse esigibile dalla compratrice in ragione delle condizioni non rassicuranti del tetto (del quale la guaina era una componente non secondaria), evidenziando anche come la presenza di tale anomalia costruttiva, il cui riscontro non richiedeva competenze tecniche particolarmente elevate, fosse evincibile anche dall'esterno del bene, di tal che la critica
6 complessivamente mossa dalla ricorrente mira piuttosto a contestare
l'apprezzamento di fatto in punto di riconoscibilità del vizio operato dal giudice di merito (risultando quindi del tutto secondaria e meramente rafforzativa di un convincimento già adeguatamente supportato dal riscontro della riconoscibilità in concreto del vizio, l'ulteriore affermazione in merito alla scarsa rilevanza del vizio per l'interesse della ”; PT
− era fondato il secondo motivo di gravame, in quanto:
o “Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 2862/1997), affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili, sorga l'obbligo di garanzia in capo al venditore non è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo circa il buon funzionamento della cosa venduta, richiedendosi invece per il sorgere dell'obbligo sopraindicato una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi (conf. Cass. n. 695/2000). Tale principio è stato poi anche di recente ribadito dalla citata Cass. n. 24343/2017 che ha confermato come la garanzia del venditore operi pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”;
o “Il motivo di ricorso riporta il tenore della deposizione testimoniale resa da un teste che effettivamente, con il richiamo alle perfette condizioni del tetto, fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
o “Ad avviso del Collegio risulta effettivamente che la Corte di merito abbia omesso di esaminare, alla luce del tenore della detta deposizione testimoniale, il cui contenuto non è contestato dalla difesa del controricorrente, un fatto che si connota come decisivo, in quanto ove reputato sussistente, implicherebbe l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”;
− il terzo motivo era infondato, in quanto:
o “La sentenza impugnata ha ritenuto di risolvere la controversia facendo applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1490 e 1491 c.c., peraltro sulla base dell'interpretazione che di queste norme ha tradizionalmente offerto il giudice di legittimità, come esposto in occasione della disamina del primo motivo. Il riferimento alle condizioni manutentive del bene è
7 stato effettuato al diverso fine di individuare quanto fosse elevato l'onere di diligenza esigibile da parte del compratore, e ciò alla luce del condivisibile principio, di cui è espressione la citata Cass. n. 24343/2017, per cui il riscontro della riconoscibilità del vizio non può essere effettuato sulla scorta di parametri astratti, ma deve essere rapportato alla specificità della fattispecie, tenuto conto sia delle condizioni oggettive del bene venduto che delle qualità soggettive della parte acquirente”
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “Accoglie il secondo motivo, e rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Firenze che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, la sig.ra ha PT riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, previa ricostruzione dello sviluppo della causa, è stato in particolare evidenziato che:
I) “Con l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ricordato che la garanzia del venditore opera anche in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”;
II) “Nel rinviare a codesta Corte la decisione sul merito, la Cassazione ha ritenuto: i) la decisività del fatto il cui esame è stato omesso dalla Corte territoriale: la dichiarazione resa dal venditore;
ii) l'inequivocabile tenore della dichiarazione testimoniale, quale risultante dal motivo di ricorso che aveva riportato letteralmente il capitolo di prova confermato dal testimone (il n. 1 della memoria istruttoria del 14 aprile 2006, doc. 03 del presente giudizio: DCV che “in occasione delle visite effettuate nel settembre 2003 dalla sig.ra Parte_1 prima dell'acquisto dell'immobile sito in Livorno, via Angioletti, n. 30, il proprietario sig. ebbe a dichiarare che il tetto dell'abitazione era Controparte_1 stato recentemente rifatto ed era in perfette condizioni”); iii) la mancata contestazione, da parte della difesa del controricorrente, del contenuto della deposizione testimoniale medesima (così l'ordinanza, a pag. 10).”
III) “La Corte ha concluso che il tenore della dichiarazione, oggetto del capitolo di prova confermato dal testimone e non contestato dal controricorrente, faccia
“propendere per una rassicurazione circa l'assenza dei vizi”, rassicurazione che è ciò che determina quel “particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi”
8 (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2000, n. 695) e che giustifica la garanzia prevista dall'art. 1491 c.c. (così ancora l'ordinanza, a pag. 10)”;
IV) “In ogni caso che la dichiarazione sia stata resa emerge anche dalla testimonianza della teste intimata dal convenuto ed ascoltata anch'essa Tes_1 all'udienza del 23 maggio 2007, la quale, rispondendo sul capitolo di prova avversario con cui le si chiedeva: “Dite se il dr. in occasione della visita CP della sig.ra all'immobile di cui sopra dichiarò che il tetto era stato rifatto e PT si trovava in perfette condizioni”, non ha negato la circostanza”.
Richiamata la quantificazione del danno (in € 21.789,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) e chiesta altresì la restituzione degli importi già versati a titolo di spese (per complessivi € 51.861,33) la sig.ra ha quindi concluso nei termini indicati PT
in epigrafe.
2.2) Il contraddittorio si è quindi radicato con la costituzione del che, dopo CP
un riepilogo del contenzioso, ha esposto come non potesse ritenersi sussistente una congrua dimostrazione del fatto che il venditore aveva dichiarato che il tetto era in buone condizioni, anche in considerazione del contrasto esistente tra la deposizione del teste quella resa da altri testimoni. Tes_2
Il ha quindi concluso come ricordato in epigrafe. CP
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano
9 stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_2
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_2
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando -
10 altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”)
Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulla domanda (già) avanzata in prime cure dalla sig.ra dal momento che le parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle allegazioni di primo PT
grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza n. 32102/21.
3.1) In questa prospettiva va quindi evidenziato che la Suprema Corte, come visto, ha accolto (unicamente) il secondo motivo del ricorso per Cassazione presentato dalla sig.ra respingendo invece il primo ed il terzo degli stessi. PT
La questione, residua, che deve quindi essere affrontata da questa Corte d'Appello
è se, dato ormai per accertato che il vizio lamentato dalla era “facilmente PT riconoscibile”, il avesse comunque espressamente dichiarato che non vi erano CP
difetti relativi al tetto dell'immobile oggetto di compravendita, nei termini delineati dalla
Corte di Cassazione e ricordati al pregresso paragrafo 1.3.3.
4) Alla stregua delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, occorre dunque anzitutto rilevare che:
a) nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, la sig.ra ha PT allegato che “Nelle brevi visite all'immobile effettuate dall'istante prima dell'acquisto senza l'ausilio di alcun tecnico il venditore ebbe a dichiarare che il tetto era stato recentemente rifatto e quindi del tutto perfetto”;
b) a fronte di tale allegazione, nel contesto della comparsa di costituzione e risposta nel primo grato, il sig. ha replicato che “In primo luogo, non corrisponde CP
assolutamente al vero – e pertanto si contesta espressamente – l'affermazione di controparte, secondo cui <<il venditore ebbe a dichiarare che il tetto era stato recentemente rifatto e quindi del tutto perfetto>>. Fermo restando che l'onere della prova (anche) sul punto grava sulla parte attrice (ex art. 2697 c.c.), preme a questa difesa sottolineare che il Dr non ha mai dichiarato quanto ex CP
adverso sostenuto, avendo egli anzi affermato (in uno dei primi incontri intrattenuti con la sig.ra presso l'abitazione oggetto della trattativa) che il PT tetto era stato oggetto di un intervento caratterizzato dall'applicazione di una guaina bituminosa elettrosaldata, volta ad impedire le infiltrazioni di acqua meteorica e quant'altro”.
Risulta pertanto, anche ponendosi al mero livello delle contrapposte allegazioni delle parti, che se pur non vi è convergenza in ordine al fatto che il avrebbe CP
11 dichiarato che il tetto era stato rifatto e che non vi erano difetti, vi è invece convergenza in ordine al fatto che lo stesso aveva dichiarato: CP
→ che era stato fatto un intervento di posa in opera di una guaina impermeabilizzante;
→ che ciò era stato fatto per impedire le infiltrazioni (di acqua meteorica o altro).
Già dunque in questa prospettiva risulta come il sig. abbia non solo CP
riconosciuto ma direttamente allegato di aver reso dichiarazioni concernenti l'esistenza di un intervento volto a porre rimedio a difetti del tetto dell'immobile.
Né consta, in alcun atto difensivo del sig. alcuna allegazione concernente CP dichiarazioni di quest'ultimo volte a precisare che il tetto, pur dopo l'intervento, aveva comunque manifestato problemi di infiltrazioni.
Ponendosi pertanto su un piano comunicativo ordinario, improntato all'id quod plerumque accidit, e prendendo in considerazione il normale portato semantico delle espressioni utilizzate, deve concludersi come il tenore della dichiarazione oggetto dell'allegazione dello stesso vada inteso – in quanto allocato nell'ambito di uno CP scambio comunicativo tra venditore dell'immobile ed acquirente dello stesso, interessato alle condizioni del manto di copertura dell'immobile – nel senso di una dichiarazione volta ad assicurare il potenziale acquirente in ordine all'assenza di problemi di infiltrazioni.
4.1) Ciò precisato, deve quindi rilevarsi come il teste (sentito Tes_3 all'udienza del 23.5.2007) abbia dichiarato (in risposta alla domanda: “D.C.V. che in occasione delle visite effettuate nel Settembre 2003 dalla sig.ra prima Parte_1 dell'acquisto dell'immobile sito in Livorno, via Angioletti, n. 30, il proprietario sig.
ebbe a dichiarare che il tetto dell'abitazione era stato recentemente Controparte_1 rifatto ed era in perfette condizioni”): “Si è vero”, precisando poi di essersi recato nel sottoscala con un illuminatore alogeno per verificare le condizioni dei luoghi.
Con riferimento specifico a tale deposizione preme altresì ricordare che la Corte di
Cassazione, nella sopra menzionata ordinanza n. 1627/2020, ha esposto che:
− “Il motivo di ricorso riporta il tenore della deposizione testimoniale resa da un teste che effettivamente, con il richiamo alle perfette condizioni del tetto, fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
− “Ad avviso del Collegio risulta effettivamente che la Corte di merito abbia omesso di esaminare, alla luce del tenore della detta deposizione testimoniale, il cui contenuto non è contestato dalla difesa del controricorrente, un fatto che si connota come decisivo, in quanto ove reputato sussistente, implicherebbe l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”.
12 Dunque, l'impostazione interpretativa della Suprema Corte, nel caso di specie, è nel senso che la predetta deposizione del teste Tes_2
− “...fa propendere per una rassicurazione circa l'assenza di vizi, alla luce del recente rifacimento”;
− non è stata, in sé e per sé, contestata dal CP
− il fatto oggetto della deposizione è “decisivo”.
4.1.1) In proposito occorre rilevare come la valutazione della Corte di Cassazione in ordine alla portata della deposizione in oggetto, da intendere riferita ad una dichiarazione del sig. avente la funzione di rassicurare la sig.ra in ordine CP PT all'assenza di vizi, stante il recente intervento sul tetto, si ponga nella medesima linea valutativa sopra descritta con riferimento alle (originarie) allegazioni dello stesso CP
effettuate nel contesto della comparsa di costituzione in prime cure.
In entrambi i casi, una piana e normale valutazione del contenuto sia delle allegazioni che delle dichiarazioni del conduce in effetti a ritenere che CP quest'ultimo ebbe, in sostanza, a dire alla che non vi erano problemi con il tetto, PT
dato che era stato fatto un intervento per eliminare i fenomeni di infiltrazioni.
Una tale dichiarazione risulta conformarsi ai parametri indicati dalla stessa Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 1627/2020 onde ritenere sussistenti gli estremi di una
“specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi”, e dunque tale da determinare “l'operare della garanzia pur in presenza di un vizio riconoscibile”.
4.2) Tali conclusioni non possono peraltro essere disattese sulla scorta della prospettata (dal sussistenza di contrarie dichiarazioni di altri testi (e, in CP
particolare, delle testi e , asseritamente comportanti uno Testimone_4 Tes_5
svilimento della portata istruttoria della deposizione del teste Tes_2
4.2.1) La deposizione della teste è stata valorizzata dal in Tes_4 CP quanto la stessa (nel rispondere alla domanda: “Dite se il Dr. in occasione della CP visita della sig.ra all'immobile di cui sopra, dichiarò che il tetto era stato rifatto e PT si trovava in perfette condizioni”) ha dichiarato: “Non è vero, né alla sig.ra né ad PT altre persone che visitarono la casa”.
Tale deposizione non appare tuttavia in grado di assurgere alla valenza dimostrativa postulata dal in quanto, a prescindere dal fatto che la teste CP Tes_4
ha dichiarato di essere la convivente dello stesso (il che, pur non comportando CP
profili di incompatibilità con la veste di testimone, ne impone comunque una valutazione particolarmente approfondita):
13 − il riferimento contenuto nel capitolo di prova in questione fa riferimento ad “una” visita della sig.ra genericamente indicata e non allocata temporalmente, PT senza referenti che ne consentano l'individuazione con la visita effettuata dalla in cui era presente anche il teste e ciò in considerazione del fatto che PT Tes_2
lo stesso (già nella comparsa di costituzione in prime cure) ha fatto CP riferimento all'aver reso la dichiarazione – già in precedenza ricordata quale oggetto di allegazione da parte del medesimo – “...in uno dei primi CP incontri intrattenuti con la sig.ra ..”, e dunque riconoscendo che vi erano PT
stati più incontri, senza che nulla consenta di concludere che la teste era Tes_4
stata presente a tutti e, ciò che più rileva, se era stata presente a quello in cui il aveva reso la dichiarazione menzionata dal teste;
CP
− la deposizione della si pone in contrasto con quanto riconosciuto a Tes_4 livello di allegazione dallo stesso in ordine all'esecuzione di un intervento CP
di posa in opera di guaina al fine di porre rimedio a problemi di infiltrazione e, come tale, espressamente dichiarato alla PT
4.2.2) La deposizione della teste poi, appare in realtà distonica rispetto alla Tes_1 finalità auspicata dal avendo la predetta teste dichiarato: “...preciso che il sig. CP
dichiarò che era in buone condizioni, che non ci pioveva e che potevano salire CP sullo stesso, tanto è vero che qualcuno salì ma non so indicare chi”, il che, se pur non conforma il contenuto di tale deposizione alle espressioni formali oggetto della deposizione del teste (secondo cui la dichiarazione del era nel senso che “il Tes_2 CP tetto dell'abitazione era stato recentemente rifatto ed era in perfette condizioni”), appare nondimeno effettivamente attestare che il ebbe a rendere dichiarazioni in ordine CP alle condizioni del tetto (che erano “buone”) ed all'efficacia del manto di copertura (dato che “non ci pioveva”).
Appare quasi pleonastico rilevare come la decisione concernente la prestazione della “rassicurazione” da parte del in ordine alle condizioni del tetto, per effetto CP dell'intervento su di esso effettuato, non possa essere modulata sulla base dell'aggettivo utilizzato per descrivere le condizioni del tetto all'esito di tale intervento, per cui:
− se “perfette”, come riferito dal teste allora sarebbe ravvisabile una garanzia Tes_2
tale da superare la riconoscibilità del problema;
− se “buone”, come riferito dalla teste no. Tes_1
Ciò che emerge dalla deposizione della teste (al netto di un ulteriore elemento Tes_1
di inaffidabilità del ricordo espresso dalla teste è che effettivamente il Tes_4 CP
ebbe a rassicurare la potenziale acquirente in ordine alle condizioni del tetto, buone e tali da non comportare fenomeni di infiltrazioni.
14 4.3) Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, ed in aderenza (per utilizzare la terminologia fatta propria dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 1627/2020) al principio per cui “la garanzia del venditore operi pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili, se questi abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi”, deve concludersi che il sig. è soggetto a tale garanzia, avendo dichiarato che il tetto dell'immobile CP era immune dai vizi correlati a fenomeni di infiltrazioni ed era, quantomeno, in “buone”, se non “perfette”, condizioni in conseguenza dell'intervento effettuato sul tetto stesso.
5) Ciò stabilito in punto di “an”, deve poi rilevarsi, in punto di “quantum”, come il non abbia sollevato contestazioni in ordine all'ammontare chiesto dalla sig.ra CP
(€ 21.798,00). PT
Il sig. deve quindi essere condannato a versare alla sig.ra il predetto CP PT
importo, da maggiore di interessi e rivalutazione dal 20.9.2003 (come da indicazione della stessa sig.ra non contestata dalla controparte). PT
5.1) A quest'ultimo proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia anche di recente ribadito che gli interessi, in tal caso, “...vanno calcolati non già sulla somma rivalutata, bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto – si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio” (così Cass. 1627 del 19.1.2022).
5.2) Nel caso di specie, l'applicazione della rivalutazione monetaria, dal 20.9.2003 al mese di maggio 2025 comporta la determinazione di un importo finale pari ad €
31.999,46.
In aderenza alle indicazioni della Corte di Cassazione, e prendendo in considerazione il primo criterio tra quelli sopra indicati, gli interessi vengono calcolati dalla data del fatto sull'importo di € 26.898,73 (€ 21.798,00 + € 31.999,46 : 2), pervenendo così all'importo di € 9.927,03.
Il complessivo importo dovuto dal sig. risulta dunque pari ad € 41.926,49 CP
(€ 31.999,46 + € 9.927,03).
Su tale importo risultano infine dovuti gli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
6) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite.
15 Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, così come le spese delle consulenze espletate in corso di causa (con i relativi conguagli), debbano essere poste a carico del sig. secondo la CP
liquidazione operata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di
16 cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “decisum”), di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto
D.M.
6.1) Sempre con riferimento al profilo delle spese, infine, deve essere emessa condanna a carico del alla restituzione degli importi già versati dalla sig.ra CP PT
e quantificati dalla stessa (in assenza di contestazioni di controparte) in € 21.432,98, anche in questo caso da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. 1627/2020 della Corte di Cassazione, Parte_1
così statuisce:
1) in accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP
condanna il predetto a versare a l'importo di €
[...] Controparte_1 Parte_1
41.926,49, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite dei pregressi gradi Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate:
• per la procedura di accertamento tecnico preventivo, in complessivi € 3.056,00, di cui € 992,00 per la fase di studio, € 788,00 per la fase introduttiva, € 1.276,00 per la fase istruttoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza n. 1110/2014 della Corte d'Appello di Firenze), in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed
€ 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
17 • per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di le spese per le consulenze tecniche d'ufficio espletate Controparte_1
nel complessivo corso del giudizio;
4) condanna a restituire a il complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
21.432,98, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.205 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18