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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9436/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa NA Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9436/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Magenta 12 bis, Parte_1 C.F._1
Torino, presso lo studio dell'avv. CONTENTO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Luigi Controparte_1 C.F._2
Einaudi n. 29, Moncalieri, presso lo studio dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 25/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 408 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: NA ed entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti. pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24.07.2019.
Con ricorso depositato il 11/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento per il figlio (oltre alle spese straordinarie) Per_1 dalla data di deposito della presente domanda;
in ogni caso le presenti condizioni sono state osservate ed applicate dalle parti a decorrere dal mese di aprile 2024.
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento della sig.ra dalla data di deposito della Pt_1 presente domanda;
in ogni caso le presenti condizioni sono state osservate ed applicate dalle parti a decorrere dal mese di aprile 2024.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì come nulla sarà più richiesto/dovuto/preteso reciprocamente in punto contribuzione al mantenimento del figlio - comprese spese straordinarie Per_1
- e della IG , fino ad oggi versata e che verrà revocata dal mese di Aprile 2024, così tacitando Pt_1 ogni eventuale e denegata pretesa reciproca per i seguenti titoli già corrisposti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa NA Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa NA Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9436/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Magenta 12 bis, Parte_1 C.F._1
Torino, presso lo studio dell'avv. CONTENTO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Luigi Controparte_1 C.F._2
Einaudi n. 29, Moncalieri, presso lo studio dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 25/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 408 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: NA ed entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti. pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24.07.2019.
Con ricorso depositato il 11/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento per il figlio (oltre alle spese straordinarie) Per_1 dalla data di deposito della presente domanda;
in ogni caso le presenti condizioni sono state osservate ed applicate dalle parti a decorrere dal mese di aprile 2024.
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento della sig.ra dalla data di deposito della Pt_1 presente domanda;
in ogni caso le presenti condizioni sono state osservate ed applicate dalle parti a decorrere dal mese di aprile 2024.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì come nulla sarà più richiesto/dovuto/preteso reciprocamente in punto contribuzione al mantenimento del figlio - comprese spese straordinarie Per_1
- e della IG , fino ad oggi versata e che verrà revocata dal mese di Aprile 2024, così tacitando Pt_1 ogni eventuale e denegata pretesa reciproca per i seguenti titoli già corrisposti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa NA Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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