Ordinanza cautelare 17 aprile 2015
Sentenza 15 novembre 2021
Improcedibile
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2025REG.PROV.COLL.
N. 04187/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4187 del 2022, proposto da
Bentivegna F.Lli Soc. Agr., Az.Agr. Bressan Franco, Az.Agr. PA TR e OR S.S., Az.Agr. Cordioli Massimo, Az.Agr. Dal Dosso Lino e Novello Sdf, Az.Agr. Faccioli Valeriano, Novello, Gianmario, Soc. Agr. Grigatti di Grigatti Raffaele C. S.S., Soc. Agr. Manzoni Ambrogio, AN e Umberto, Soc. Agr. San Tommaso di VA Raimondi e C. S.S., Soc. Agr. LO LU e LA S.S., Az. Agr. Zanaboni AN, RE VA e C. S.S., Az.Agr. Zanaboni TO e EN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11745/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Le appellanti sono aziende produttrici di latte vaccino, la cui attività è stata assoggettata al regime delle c.d. quote-latte. Con riferimento ad annate lattiere diverse, per ciascuna delle appellanti si è registrato un surplus di produzione. Conseguentemente, a ciascuna delle aziende, in ragione del relativo splafonamento, è stato applicato il prelievo supplementare.
Avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 8 quater D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, ognuna delle aziende agricole, individualmente, ha presentato domanda di rateizzazione del proprio debito. Le distinte domande sono state accolte.
2 - Con un unico ricorso collettivo e cumulativo al Tar per il Lazio, sezione di Roma, le odierne appellanti hanno impugnato gli atti con i quali sono state accolte le distinte domande di rateizzazione del debito gravante sulle stesse per prelievo supplementare in relazione a diverse campagne lattiere.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondato.
4 – Le originarie parti ricorrenti hanno proposto appello avverso tale statuizione
4.1 - Con il primo motivo le appellanti lamentano l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso.
Il Tar ha rilevato che gli atti impugnati sarebbero stati correttamente sottoscritti dal dirigente generale competente di AG.
Le appellanti insistono nel ritenere che gli atti impugnati sarebbero viziati perché emanati da un soggetto amministrativo carente di potere.
Le appellanti precisano che il 31 dicembre 2013 sono cessate le funzioni di Commissario straordinario e le funzioni di competenza di quest’ultimo non sarebbero mai state normativamente affidate ad altro soggetto. Pertanto, GE avrebbe provveduto ad accogliere le richieste di rateizzazione e per l’effetto a predisporre il contratto, senza avere al riguardo alcun potere e anzi, ad avviso dell’appellante, nella precisa consapevolezza che il legislatore con la Legge 33/2009 aveva espressamente previsto di non attribuire ad GE le competenze del Commissario, tanto meno a partire dal primo gennaio 2011, in quanto era stata appositamente eliminata la disposizione che conferiva poteri alla stessa GE.
5 – Con il secondo motivo di appello le appellanti lamentano l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Il Tar ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rigettato le doglianze che contestavano l’esistenza e, comunque, l’ammontare dei debiti delle aziende ricorrenti come risultanti dalle intimazioni di pagamento emesse da AG e menzionate nei provvedimenti commissariali di accoglimento delle istanze di rateizzazione. Il Tar ha rilevato che siccome tali intimazioni non rientrano nel novero degli atti impugnati, le predette doglianze, aventi sostanzialmente ad oggetto il contenuto delle intimazioni, sono inammissibili; aggiungendo che “ in ogni caso, quand’anche le parti ricorrenti avessero inteso impugnare le intimazioni in questione, il gravame sarebbe tardivo in quanto gli atti emessi da AG sono stati conosciuti dagli interessati alcuni mesi prima della comunicazione dei provvedimenti commissariali di accoglimento delle istanze di rateizzazione le quali presuppongono la conoscenza dei debiti come quantificati da AG nelle intimazioni stesse ”.
5.1 - Le appellanti sostengono che il tema oggetto del giudizio non avrebbe riguardato la sola erroneità delle intimazioni di pagamento, ma lo schema adottato da AG per procedere alla rateizzazione ovvero la legittimità della procedura di rateizzazione rispetto a quanto disposto dalla Legge 33/2009.
Le appellanti lamentano che in concreto non vi sarebbe stata alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti, mai accertati con sentenza passata in giudicato o con atti non più impugnabili e da ritenersi inattendibili alla luce delle indagini espletate dal Comando dei Carabinieri delle politiche agricole ed alimentari, oltre che illegittimi atteso l’intervento dirimente della Corte di Giustizia in tema di ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori eccedentari. Al riguardo, le appellanti richiamando l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, in data 14 novembre 2013 e i relativi atti istruttori, concludono che le intimazioni per le quali il Commissario ha disposto l’accoglimento della richiesta di rateizzazione sono state formate in violazione dell’art. 8 ter, c. 2, e 4, della l. n. 33/2009, che richiede che l’iscrizione nel Registro dei debiti e la successiva richiesta di rateizzazione si riferisca ad “importi accertati come dovuti”. Ad ulteriore sostegno della propria tesi le appellanti richiamano le pronunce della Corte di Giustizia: Corte Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, e Corte Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18, Corte di Giust., 13 gennaio 2022, C-377/18, che confermerebbero la non correttezza della determinazione del debito poi oggetto di rateizzazione.
5.2 - Le appellanti censurano la pronuncia laddove ha respinto il motivo con il quale avevano dedotto la falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09, la violazione del diritto di difesa e del giusto processo e l’eccesso di potere, in quanto la rinuncia ai contenziosi imposta dal Commissario straordinario ai fini dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione avrebbe pregiudicato i diritti degli interessati, impossibilitati a tutelarsi in relazione a debiti non ancora divenuti definitivi.
5.3 - Le appellanti lamentano la violazione degli artt. 83, 84 e 306 c.p.c., difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto GE aveva illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle ricorrenti, non previsto da alcuna disposizione e senza che gli interessati ne avessero preventiva contezza; la richiesta autenticazione delle firme da parte di un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato e ciò non sarebbe stato coerente con quanto previsto dalla normativa processuale-civilistica per l’estinzione del giudizio.
5.4 – Le appellanti sostengono che GE avrebbe dovuto intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare e non degli interessi su dette somme, ciò in applicazione degli art. 8 quinquies L. n. 33/09.
5.5 – Le appellanti sostengono che il calcolo degli interessi operato dalla pubblica amministrazione sia erroneo sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati.
6 - Con memoria depositata il 12 dicembre 2024 l’appellante azienda agricola PA TR e OR ss ha provveduto a depositare la propria situazione economica e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 19 luglio 2022, n. 6248 la quale ha annullato l’importo del prelievo supplementare dell’annata 1996/1997, 1998/1999, 2000/2001 oggetto del provvedimento impugnato; parimenti, l’appellante azienda agricola LO LU e LA ha depositato la propria situazione economica e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 7 luglio 2022, n. 5648, la quale ha annullato l’importo del prelievo supplementare dell’annata 1997/1998 – 1998/1999.
Pertanto, le predette imprese appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
6.1 – Con memoria depositata il 20 dicembre 2024, l’appellante azienda agricola IB TO e EN ss afferma che è “ stata dismessa la Situazione Debitoria e la Situazione Economica come risultante dal Registro Sistema Informatico SIAN ovvero dal portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) da cui emerge come il debito del prelievo supplementare per l’annata 1997-1998 e 1998-1999 oggetto del provvedimento impugnato non è esigibile ed è pari a zero con sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ”; allo stesso modo l’appellante azienda agricola IB AN, RE e VA ss afferma che è “ stata dimessa la Situazione Debitoria e la Situazione Economica come risultante dal Registro Sistema Informatico SIAN ovvero dal portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) da cui emerge come il debito del prelievo supplementare per l’annata 1997-1998 e 1998-1999 oggetto del provvedimento impugnato non è esigibile ed è pari a zero con sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ”.
7 - Il Collegio, vista anche l’assenza di rilievi da parte delle altre parti costituite, non può che procedere in conformità alla richiesta delle appellanti azienda agricola PA TR e OR ss, azienda agricola LO LU e LA, azienda agricola IB TO e EN, azienda agricola IB AN, RE e VA ss e dichiarare rispettivamente ad esse l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. artt. 35 e 84 ultimo comma del c.p.a).
8 - Occorre procedere all’esame dell’appello per le restanti aziende appellanti.
9 – Con l’art. 8 ter del D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009, il legislatore ha istituito presso GE il “ Registro nazionale dei debiti ”, nel quale debbono essere iscritti “ tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli ”, stabilendo inoltre che “ L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero ” (così, art. 8 ter, comma 4, del D.L. 5/2009) e demandando direttamente alla stessa GE (comma 7 dello stesso articolo) il compito di definire con propri provvedimenti le modalità di attuazione anche della predetta iscrizione.
In base poi al combinato disposto degli artt. 8 quater e 8 quinquies della medesima legge è stato previsto che i debiti accertati come dovuti ed iscritti nel citato Registro “ derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea ”, di importo superiore ai 25.000,00 euro, e che risultavano “ esigibili ovvero iscritti nel Registro Nazionale dei debitori ”, potevano essere oggetto di una particolare procedura di rateizzazione onerosa da parte dei produttori interessati, per la gestione della quale è stato nominato un apposito Commissario straordinario: va precisato che ai fini dell’art. 8 quater si consideravano esigibili “ anche le imputazioni a prelievo non sospese in sede giurisdizionale ”.
La procedura prevedeva l’invio, da parte di GE, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, di una intimazione di pagamento dei debiti relativi ai prelievi supplementari iscritti nel nuovo Registro Nazionale; entro 60 giorni dal ricevimento dell’intimazione i produttori interessati potevano pagare o presentare la richiesta di rateizzazione, sulla quale il Commissario si doveva pronunciare entro tre mesi; ricevendo l’accettazione del Commissario, i debitori avevano 30 giorni per comunicare l’accettazione della rateizzazione.
L’accettazione del piano di rateizzazione, da parte del debitore, comportava l’obbligo di “esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.”.
9.1 – Così chiarito il quadro normativo all’interno del quale si colloca il giudizio, in via preliminare appare fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario riproposta da AG nel giudizio di appello.
Invero, alla luce della specifica procedura come innanzi sommariamente descritta, deve ritenersi che ciascuna azienda debitrice abbia una posizione sua propria, distinta da quella delle altre, non potendosi pertanto ammettere l’impugnazione cumulativa di una pluralità di atti, alcuni dei quali indirizzati ad uno specifico debitore. Non può ritenersi sussistente alcun collegamento tra le varie posizioni vantate dalle singole aziende, né tra i conseguenti provvedimenti, né le appellanti offrono elementi idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo.
Nel caso di specie, infatti, i provvedimenti impugnati integrano distinte comunicazioni inviate da A.G.E.A. alle varie aziende, relativamente a distinti rapporti che queste ultime hanno con l’Agenzia.
Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti. In particolare, i singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. stessa e gli altri allevatori. Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'A.g.e.a. ha una propria autonomia. Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (Consiglio di Stato, n. 6348 del 2022). La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro ” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289).
Il fatto che nel presente giudizio solo alcuni dei ricorrenti originari abbiano poi affermato di non avere più interesse alla decisione, per ragioni solo agli stessi riferibili, conferma che le posizioni sostanziali dedotte in giudizio da ciascun ricorrente originario sono distinte e proprie di ciascuno, dovendosi per l’effetto escludere, alla stregua della giurisprudenza citata, la possibilità di un ricorso collettivo e cumulativo.
10 – A prescindere dall’aspetto relativo all’ammissibilità del ricorso originario, il ricorso è comunque infondato sulla scorta dell’orientamento già espresso da questo Consiglio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2024), con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
10.1 – È infondato il primo motivo. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, gli atti impugnati sono stati correttamente sottoscritti dal dirigente generale competente di AG. Ciò in quanto la competenza a procedere al recupero, anche coattivo, dei prelievi dovuti e non versati spetta ad AG ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009 e succ. modifiche e alla stessa compete ogni altra attività propedeutica, compresa l'intimazione, come si evince anche dal disposto originario dell'art. 5 D.L. n. 5/2009.
10.2 – L’infondatezza del secondo motivo emerge immediatamente ove si consideri la finalità del procedimento di rateizzazione, pacificamente applicabile anche per poste debitorie ancora sub iudice , nonché le disposizioni che la regolano, nelle quali non vi è traccia dell’eventualità di una apposita attività accertativa del debito da parte del Commissario.
Nello specifico:
- l’art. 8 ter co. 2 fa riferimento agli “ importi accertati come dovuti (...) risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti ”, non esigendo alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Commissario;
- l’art. 8 quinquies co. 1 specifica, come anticipato, che “ sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale ”, tale precisazione non avrebbe alcun senso ove si accogliesse la tesi di parte appellante, che pare circoscrivere l’eventualità della rateizzazione solo in caso di debiti definitivamente accertati;
- conferma l’assunto che precede l’art. 8 quinquies co. 3 secondo cui “ in caso di accettazione della domanda di rateizzazione (...) i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari ” che conferma la finalità della normativa in esame, che è proprio quella di deflazionare il contenzioso in materia (art 8 quater co. 1).
Da un altro punto di vista, le appellanti non allegano alcun dato concreto al fine di provare che il debito loro ascritto sarebbe errato, né indicano la pendenza di uno specifico contenzioso che interessi gli atti di accertamento del debito.
Per altro verso, non è certamente possibile rimettere in discussione in questa sede gli atti di accertamento del debito attraverso il generico richiamo alle pronunce in materia della Corte di Giustizia o agli atti che hanno interessato un procedimento penale.
Al riguardo, va infatti ricordato che non è possibile dedurre nuove censure atte a contestare l’entità del debito, che avrebbero potuto e dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
Tale principio deve ritenersi valevole anche rispetto al supposto contrasto con il diritto comunitario (su questo tema vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9351).
10.3 – Sono infondati anche il terzo motivo e il quarto motivo di appello.
L’art. 8 quinquies , comma 3, stabilisce che “ In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari .”
In riferimento a tale disposizioni va nuovamente rimarcato come la rateizzazione, alla quale è funzionale la rinuncia contestata da parte appellante, era finalizzata anche ad “ accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso ” (art. 8 - quater, c. 1). Quindi, si prevede una lunghissima rateizzazione, con assegnazione anche di quote aggiuntive (art. 8-bis, co. 2), a fronte dell’impegno a pagare puntualmente le rate e a rinunciare alle pregresse contestazioni.
Tale assetto non appare censurabile nei termini prospettati da parte appellante, ove si consideri la che la procedura in questione è assolutamente volontaria e tenuto conto che la logica appare la medesima di una qualunque definizione stragiudiziale di una pendenza debitoria, da ritenersi equilibrata nel momento in cui a fronte della rinuncia al contenzioso acconsente ad un pagamento dilazionato nel tempo ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2017, n. 3431).
Gli atti posti in essere dal Commissario sono diretta applicazione delle disposizioni di legge già citate, da ritenersi legittime, dovendosi pertanto respingere i rilievi al riguardo sollevati da parte appellante, non potendosi inoltre ritenere illegittima o irragionevole la richiesta di sottoscrizione del contratto con firma autenticata, in considerazione della importanza degli effetti conseguenti dalla stipula del contratto (al riguardo vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2024, n. 3933).
10.4 – In continuità ai precedenti della Sezione già citati, risultano infine infondati anche i motivi quinto e sesto.
In via preliminare si osserva che le appellanti si limitano a contestare, sotto diversi profili, l’aspetto relativo al computo degli interessi, senza tuttavia indicare alcun dato quantitativo al fine di dare concretezza alla censura, da ritenersi pertanto generica e, dunque, inammissibile.
Al riguardo, va in ogni caso osservato che gli interessi, essendo un accessorio del debito per prelievo, sono dovuti e, pertanto, rientrano nelle " somme che risultano esigibili ", oggetto di intimazione, ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L. n. 5 del 10.2.2009 (conv. in L. 33/09).
Da un altro punto di vista, nella misura in cui la censura sia diretta a contestare l’iscrizione dei debiti nel Registro Nazionale, in quanto comprensiva anche degli interessi, essa appare inammissibile perché ha ad oggetto un atto – l’iscrizione nel Registro Nazionale – che avrebbe dovuto essere impugnato ritualmente.
Quanto al supposto contrasto con le disposizioni comunitarie che regolano la materia, le appellanti trascurano ancora una volta di considerare come il procedimento di rateizzazione – al quale non è obbligatorio aderire – svolge anche una funzione transattiva-deflattiva del contenzioso, essendo pertanto ammissibile che i relativi termini di pagamento, decorrenza degli importi dovuti e modalità di calcolo degli accessori si possano anche discostare dalle regole ordinarie.
Per altro verso, come anticipato, le appellanti non hanno dimostrato che gli importi che AG ha indicato come dovuti, e da rateizzare, sono comprensivi di interessi da ritardo non coincidenti con quanto iscritto nel Registro Nazionale; né hanno specificato in termini concreti gli effetti del regime di interessi contestato, né lo hanno confrontato a quello che secondo loro sarebbe corretto.
10.5 – Fermi i motivi procedurali che implicano in ogni caso il consolidarsi dei provvedimenti impugnati, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata merita conferma.
11 – La complessità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile per azienda agricola PA TR e OR ss, azienda agricola LO LU e LA, azienda agricola IB TO e EN, azienda agricola IB AN, RE e VA ss e respinge l’appello rispetto alle altre parti appellanti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO