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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.25/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
DI RI OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
Casamassima ed ivi elettivamente domiciliata al Largo Fiera n.4 presso lo studio degli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Trani ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.15 presso l'avv. Giuseppe Fearrara, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Bacco del Foro di Trani pagina 1 di 11 appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.4461/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 10/12/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.245/2017 r.g., promosso dall' odierna appellata, in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 7/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante “ A) riformare integralmente l'impugnata sentenza in quanto erronea, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo;
B)confermare il provvedimento monitorio opposto, ovvero accertare e dichiarare definitivamente il diritto dell'odierna appellante alla corresponsione, da parte dell'odierna appellata, della somma di €11.858,40, degli interessi legali dalla domanda e delle spese della procedura monitoria oltre accessori di legge;
c)condannare, conseguentemente, l'odierna appellata al pagamento nei confronti dell'odierna appellante della predetta somma di €11.858,40 per le causali innanzi specificate, oltre interessi, spese di procedura monitoria con gli accessori di legge;
D)Di conseguenza della riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto di concessione di spezi pubblicitari del 24/6/2014, con restituzione delle mensilità già corrisposte dall'appellata in favore dell'appellante, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ripetere i canoni restituiti all'appellata per la parte di contratto già eseguita, pari ad €3.952,80 in esecuzione della gravata sentenza, oltre interessi ed accessori di legge;
E)condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di causa della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, previa restituzione di quelle già versate per effetto della soccombenza;
per la società appellata: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico dell'appellante.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2/11/2016 al Tribunale di Bari, l'odierna società appellante invocava l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di €11.858,40 oltre interessi a carico pagina 2 di 11 dell'odierna società appellata, supportando la richiesta monitoria sulla scorta di un intercorso contratto per la fornitura spazi pubblicitari dalla stessa proposto alla società appellata e da questa accettata in data 2/7/2014 il cui oggetto era costituito dal noleggio di uno schermo audiovisivo (Jumbo Screen) ubicato in Piazza della repubblica in Trani, della durata di un anno decorrente dall'1/9/14, per il convenuto corrispettivo mensile di
€1.080,00 rimasto inevaso dalla società richiedente in relazione a due fatture del 14/1/15
e del 4/9/15 per l'importo complessivo di cui innanzi.
Emesso il richiesto provvedimento monitorio in data 25/11/2016, sulla scorta delle due fatture inevase allegate e dell'estratto contabile pure allegato, notificato tempestivamente lo stesso alla società ingiunta il successivo7/12/2016, la stessa, con citazione del
3/1/2017, introduttiva del giudizio in esame, proponeva formale e tempestiva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca con le conseguenziali statuizioni dito.
Assumeva la società opponente, odierna appellata, a supporto della proposta opposizione tre specifici motivi.
In primo luogo, eccepiva la nullità del contratto intercorso per riscontrata impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 c.c. con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato;
in via subordinata, proponeva una ulteriore eccezione di inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c. sulla scorta della quale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento ascrivibile alla società fornitrice, con conseguenziali effetti restitutori ex art.1458 c.c. dei canoni versati ed in via ulteriormente gradata, contestava l'assenza di prova del credito vantato.
In particolare, avallava il primo motivo con la circostanza, riscontrata successivamente alla sottoscrizione del contratto, di una carente autorizzazione amministrativa da parte del all'utilizzo del predetto modulo pubblicitario, materialmente Parte_2 preclusiva all'esecuzione del contratto il cui oggetto si configurava, pertanto, giuridicamente impossibile con l'ulteriore conseguenza del diritto ad un credito ripetitorio dei canoni versati, pari ad €3.952,80; suffragava, inoltre, la subordinata eccezione d'inadempimento allegando i riscontrati molteplici malfunzionamenti del sistema audiovisivo che aveva, a sua volta, causato impossibile il reperimento di eventuali clienti inserzionisti;
contestava, infine, la carenza probatoria in ordine alla pretesa creditoria azionata, palesandosi la nota insufficienza delle due fatture allegate. pagina 3 di 11 Si costituiva la società opposta, contestando la fondatezza degli avversi motivi di opposizione con richiesta di integrale rigetto della stessa e conferma dell'opposto decreto ingiuntivo con le conseguenze di rito in ordine alle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, istruito lo stesso con le ammesse prove orali ed escussioni di vari testi, lo stesso, perveniva all'udienza decisoria, fissata con le modalità ex art.281 sexies c.p.c. per il 10/12/21 con contestuale sentenza di accoglimento dell'opposizione, revoca del provvedimento monitorio, condanna dell'opposta alla restituzione di quanto versato dall'opponente in cui favore veniva poi disposta la rifusione delle spese processuali.
Con pertinente motivazione, oggetto del gravame che ci occupa, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, accoglieva il Tribunale la subordinata domanda di risoluzione con conseguenziali effetti restitutori di quanto già versato dall'opponente, escludendo la eccepita nullità del contratto per impossibilità dell'esecuzione, atteso che il contratto prevedeva, comunque, in caso di irregolarità, la disponibilità di ulteriore postazione pubblicitaria distinta da quella stabilita, possibilità che, tuttavia, non roisulta essere stata concretamente offerta dall'opposta.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice che la società opposta, in definitiva, aveva ceduto spazi pubblicitari a pagamento, senza curarsi poi di ottenere le prescritte autorizzazioni per l'espletamento degli stessi, circostanza che l'opponente non aveva l'onere di accertare preventivamente, rientrando, invece, negli obblighi gravanti a carico della società titolare del modulo pubblicitario.
Si comprende, proseguiva il Tribunale che, a tali condizioni, i corrispettivi oggetto del procedimento monitorio non fossero in realtà dovuti dalla società opponente, in quanto indebitamente richiesti atteso che la ricorrente in monitorio, con la propria condotta inadempiente, esponeva l'inconsapevole controparte ad un onere sanzionatorio.
Reputava pertanto il Tribunale che il contratto de quo dovesse dichiararsi risolto per inadempimento dell'opposta, con conseguente insussistenza del credito azionato in sede monitoria, con condanna della stessa opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle pagina 4 di 11 tre mensilità in buona fede versate, pari ad €3.952,80 oltre interessi e conseguendone la revoca del credito con le statuizioni di cui innanzi.
Insorgeva la società opposta proponendo il gravame in esame a supporto del quale adduceva una unica e sostanziale censura, prospettando un'erronea ed insufficiente motivazione sull'inadempimento addebitato ad essa appellante circa la carente autorizzazione amministrativa.
Argomentava, a supporto della doglianza, rappresentando, da un lato, una prospettata ed implicita rinnovazione tacita della concessione amministrativa triennale già scaduta e dall'atro, laddove si dovesse ritenere la concessione scaduta e non rinnovabile l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento ad essa ascrivile per la prevista modalità alternativa della prestazione mediante altro dispositivo pubblicitario da offrire in favore della richiedente, ribadendo, in ogni caso, l'avvenuta utilizzazione del dispositivo in questione da parte della concessionaria prescindendo dalla regolarità amministrativa dello stesso, rilevandosi, peraltro, la contestata difettosa esecuzione della prestazione, oggetto di una subordinata domanda risolutoria, risulta carente di prova da parte opponente e di contro comprovata da parte opposta a mezzo dell'escussione dei testi addotti.
Sulla scorta di tanto, concludeva per la integrale riforma della gravata sentenza con i conseguenziali provvedimenti di rito.
Si costituiva la società appellata la quale, pur argomentando e reiterando la prospettata nullità contrattuale per ritenuta impossibilità giuridica del contratto, ravvisandosi , pertanto, una fattispecie di nullità per contrarietà a norme imperativa (ipotesi ritenutasi conseguenziali alla riscontrata carenza di regolare concessione amministrativa comunale)
NON FORMALIZZAVA AFFATTO L'ASSUNTO DIFENSIVO CON UNO SPECIFICO GRAVAME
INCIDENTALE, CONCLUDENDO, QUINDI, PER IL SOLO RIGETTO DELL'AVVERSO
GRAVAME CON CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/4/2022,con ordinanza del 13/4/2022, previo rigetto della proposta eccezione d'inammissibilità formale del gravame ex art.348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'1/12/2023, differita per rilevato carico del ruolo a quella epigrafata del 7/6/2024, trattata con disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta,
pagina 5 di 11 veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Preliminarmente al merito, ritiene opportuno il Collegio provvedere, da un lato, ad una corretta individuazione, sulla scorta della correlativa produzione documentale in atti, a qualificare l'oggetto sostanziale del contratto di prestazione tra le parti intercorso in data
24/6/2014, tanto in disparte la denominazione unilateralmente apposta con la modulistica prestampata di “contratto fornitura spazi per servizi di comunicazione”, ritenendo che, individuandosi, nella specie, una modalità effettiva di esecuzione della prestazione mediante l'utilizzo di modulo audiovisivo di proprietà della fornitrice, definito “cornice
Jumbo Screen personalizzata Trani Calcio”, ne derivava la natura “mista” della convenzione contrattuale de qua, aggiungendosi alla fornitura di spazio pubblicitario anche la concessa disponibilità dello strumento audiovisivo, allocato nell'indicato spazio pubblico, tramite il quale si doveva visualizzare lo “spot in computergrafica” richiesto dagli inserzionisti, così connotandosi anche una sorta di “noleggio” del predetto modulo audiovisivo per il convenuto periodo di mesi dodici.
Il rilievo di cui innanzi si configura dirimente al fine di delibare la correttezza o meno della gravata motivazione e sulla scorta della duplice eccezione d'inadempimento contrattuale assunta, in via graduale, con l'atto di opposizione al decreto.
A tale riguardo, invero, occorre ancora premettere che, in disparte una equivoca e contradittoria esposizione da parte del Tribunale (in motivazione accoglie la domanda principale, qualificata di natura risolutoria, pur escludendo la nullità del contratto per impossibilità dell'esecuzione) la prima e principale eccezione di parte opponente, il cui accoglimento avrebbe definito il giudizio di primo grado, doveva correttamente qualificarsi alla stregua di una eccezione d'inadempimento contrapposta a quella di pagamento azionata dalla fornitrice in sede monitoria, nel senso che la prestazione oggetto della fornitura, connessa inscindibilmente alla disponibilità ed utilizzo del modulo audiovisivo di proprietà della fornitrice, dovesse intendersi subordinata alla legittima installazione del modulo in quello specifico spazio individuato in contratto, legittimità che, in tesi opponente, veniva riscontrata viziata per mancata rinnovazione dell'autorizzazione pagina 6 di 11 comunale correlativa, scaduta, incontestabilmente, da svariati anni e mai esplicitamente e formalmente rinnovata.
Assumeva, in definitiva, l'opponente che il pagamento della prestazione oggetto della pretesa creditoria avversa doveva intendersi precluso dal riscontrato vizio amministrativo, con conseguente esposizione di essa opponente alla eventualità di procedimenti sanzionatori da parte dell'autorità amministrativa, ben configurandosi tale eventualità idonea ad avallare una formale eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c., contestandosi, nella specie, il grave inadempimento ascrivibile alla società opposta di aver concesso uno spazio pubblicitario pubblico, non previamente assentito dal competente il che comportava non tanto una “giuridica impossibilità dell'oggetto” con Parte_2 cui si suffragava una invocata richiesta di nullità ex art.1418 c.c. per contrasto con norme imperative quanto, piuttosto, la concessione di una apparente legittima disponibilità dello stesso spazio pubblico rappresentato dal modulo audiovisivo installato sulla pubblica piazza, così esponendo l'inconsapevole fruitore ad iniziative sanzionatorie da parte dell'Ente civico competente.
Operata tale precisazione e venendo al merito del gravame, ritiene il Collegio lo stesso infondato, atteso che il sia pur laconico supporto motivazionale addotto dal primo giudice alla dichiarata risoluzione del contratto si configura corretto e condivisibile in questa sede.
A nulla può rilevare il richiamo, da parte appellante, di una istanza di “sanatoria” amministrativa rimasta priva di riscontro alcuno, atteso che il richiamo all'istituto del
“silenzio-assenso” è palesemente inconferente alla fattispecie, laddove trattavasi di un'occupazione di spazio pubblico senza l'originario titolo autorizzativo (scaduto già da alcuni anni) acquisibile non già con una mera istanza di sanatoria, peraltro rimasta priva di riscontro alcuno oltre che confermativa di una già rilevata irregolarità amministrativa, ma con una nuova istanza di concessione, finalizzata ad una rinnovazione espressa (non potendo essere tacita) della prescritta autorizzazione.
Quanto alla pretesa esimente agli effetti di tale vizio genetico del sinallagma contrattuale addotta dall'opposta e impropriamente richiamata in motivazione per avallare la disattesa richiesta di nullità per impossibilità dell'oggetto, ovvero alla asserita potenziale modalità esecutiva alternativa all'utilizzo del modulo indicato in contratto, occorre evidenziare che tale asserzione, oltre che sprovvista del benché minimo supporto probatorio, non pagina 7 di 11 rinvenendosi in atti una formale “offerta” alternativa in tal senso, non poteva rilevare nel caso di specie, atteso che l'esecuzione della prestazione era palesemente e necessariamente individuata logisticamente con la descrizione specifica del posizionamento del modulo in una presumibile piazza centrale della cittadina e tanto per evidenti ragioni di maggiore visibilità e quindi maggior efficacia potenziale degli spot che avrebbero dovuto essere visualizzati con il modulo predetto, conseguendo che qualsiasi altro modulo “alternativo” privo dei prescritti presupposti di funzionamento e di ampia visibilità, avrebbe, di fatto, alterato il rapporto sinallagmatico alla base della pattuizione in esame.
Per quanto poi “assorbita” dall'accoglimento della eccezione principale di cui innanzi, rileva il Collegio che anche la subordinata eccezione d'inadempimento supportata da asseriti molteplici malfunzionamenti tecnici del programma audiovisvo contenette gli spot commissionati da singoli inserzionisti, provata con il teste indicato ed addotto dall'opponente, , non si configura adeguatamente contrastata da parte Controparte_2 dell'opposta attesa la estrema genericità e conseguente inattendibilità di entrambi i testi dalla stessa chiamati a deporre sulla circostanza relativa ad un ineccepibile funzionamento, senza soluzioni di continuità, del modulo come localizzato in contratto per lo specifico periodo temporale (1/8/2014-31/12/2015).
A tale riguardo, invero, rivisitando le due deposizioni rilasciate dai predetti testi nel corso dell'udienza del 26/10/2018, si evidenzia, in primo luogo, la palese inattendibilità del
, qualificatosi espressamente quale socio in carica della società Parte_3 opposta, oltre ad una estrema genericità della stessa deposizione con una precisazione riferita ad un modulo non meglio individuato;
parimenti generica ed irrilevante si configura la deposizione dello , sulla sola scorta di una “frequenza Testimone_1 settimanale” della cittadina e del passaggio “obbligato” dalla Piazza in cui era allocato il modulo, vedeva lo stesso sempre funzionante (al massimo poteva notarlo solamente per il tempo del suo passaggio, senza conoscere gli specifici spot commissionati alla CP_1
) così come la deposizione dell'ultimo teste il quale neanche
[...] Testimone_2 specifica quale fosse il modulo che incrociava ogni volta che veniva in città.
A fronte di tali generiche deposizioni si contrapponeva quella esaustiva e dettagliata del teste addotto a prova contraria, già dipendente della società opponente, Controparte_2
pagina 8 di 11 il quale non solo colloca il riscontrato malfunzionamento nello specifico periodo temporale di cui alla circostanza di prova (19/14-31/8/15) ma precisa anche l'oggettiva consistenza della difettosa visualizzazione che di fatto precludeva di “leggere le informazioni trasmesse né di vedere la immagini trasmesse” con conseguente impossibilità di commercializzare alcuno spazio pubblicitario, con ulteriore ammissione di conoscenza da parte della fornitrice del servizio del denunciato malfunzionamento con impegno di risolvere le problematiche tramite propri tecnici.
Il riscontrato malfunzionamento era la plausibile causa della sospensione dei convenuti pagamenti mensili.
Le evidenziate risultanze istruttorie attestavano, altresì, la subordinata eccezione di omessa prova da parte dell'opposta circa l'effettivo adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, ovvero quella di consentire l'effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario venduto alla opponente sia in quanto il modulo audiovisivo tramite cui la prestazione doveva eseguirsi , posizionato in una pubblica piazza cittadina, si era riscontrato sprovvisto della prescritta autorizzazione amministrativa e sia in quanto la prestazione medesima si configurava viziata dal malfunzionamento dello stesso, a nulla rilevando, ai fini probatori di cui era onerata l'opposta, attrice sostanziale, circa il fatto costitutivo della pretesa creitoria, la mera allegazione delle fatture inevase prodotte nella fase monitoria, palesando, per consolidata giurisprudenza, l'inidoneità e l'insufficienza delle stesse ad assolvere il predetto onere probatorio (v., ex multis, Cass. 12/7/2023 n.19944).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo ed è noto, cltresì, che la fattura commerciale s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avendo ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere A PROVA DEL CONTRATTOM MA, AL PIU' RAPPRESENTARE UN MERO
INDIZIO DELLA STIPULAZIONE DI QUEST'ULTIMO E DELL'ESECZUOINE DELLA
PRESTAZIONE INDICATA, ATTESO CHE UN DOCUMENTO PROVENIENTE DALLA PARTE
CHE NON PUO' COSTITUIRE PROVA IN FAVORE DELLA STESSA, NE' Parte_4 pagina 9 di 11 DETRMINA INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO NEL CASO IN CUI LA PARTE CONTRO
LA QUALE E' PRODOTTO CONTESTI IL DIRITTO, ANCHE RELATIVAMENTE ALLA SUA
ENTITA', OLTRECHE' ALLA SUA ESISTENZA. (cfr. Cass. n.17050 del 5/8/2011).
Nella fattispecie in esame, risultando contestato l'esatto adempimento della prestazione posta a supporto della pretesa creditoria sia sotto l'aspetto della rilevata carenza di autorizzazione amministrativa che sotto l'ulteriore profilo del difettoso funzionamento tecnico del modulo audiovisivo strumentale alla prestazione medesima, l'onere probatorio gravante a carico della opposta avrebbe dovuto assolversi, sotto il primo profilo, con una pertinente produzione documentale attestante la regolarità amministrativa della concessione e, quanto al profilo tecnico, con la prova della effettiva idoneità della prestazione, ovvero, vista la peculiarità della stessa, della perfetta visibilità degli spot pubblicitari commissionati all'opponente dagli inserzionisti, onere rimasto integralmente inevaso per il profilo della regolarità amministrativa e insufficientemente assolto con la ridetta prova testimoniale, a nulla rilevando la produzione informatica contenente l'elenco dei file registrati nel periodo contrattualizzato atteso che mancante della prova che i file/spot pubblicitari mandati in onda fossero effettivamente quelli commissionati alla società opposta nel suddetto periodo e che alcun difetto tecnico di visualizzazione esterna gli stessi avevano evidenziato allorché venivano trasmessi dal modulo pubblicitario.
In definitiva, il gravame proposto non merita accoglimento atteso che, la gravata sentenza ha correttamente individuato e riconosciuto la causa invalidante il contratto, determinandone la sua risoluzione con i conseguenti effetti ripetitori di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.4461/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data
10/12/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, dei pagina 10 di 11 compensi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante,
in persona del suo legale rappresentante, tenuta al Parte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 21/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il DI RI estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
DI RI OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
Casamassima ed ivi elettivamente domiciliata al Largo Fiera n.4 presso lo studio degli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Trani ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.15 presso l'avv. Giuseppe Fearrara, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Bacco del Foro di Trani pagina 1 di 11 appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.4461/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 10/12/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.245/2017 r.g., promosso dall' odierna appellata, in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 7/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante “ A) riformare integralmente l'impugnata sentenza in quanto erronea, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo;
B)confermare il provvedimento monitorio opposto, ovvero accertare e dichiarare definitivamente il diritto dell'odierna appellante alla corresponsione, da parte dell'odierna appellata, della somma di €11.858,40, degli interessi legali dalla domanda e delle spese della procedura monitoria oltre accessori di legge;
c)condannare, conseguentemente, l'odierna appellata al pagamento nei confronti dell'odierna appellante della predetta somma di €11.858,40 per le causali innanzi specificate, oltre interessi, spese di procedura monitoria con gli accessori di legge;
D)Di conseguenza della riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto di concessione di spezi pubblicitari del 24/6/2014, con restituzione delle mensilità già corrisposte dall'appellata in favore dell'appellante, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ripetere i canoni restituiti all'appellata per la parte di contratto già eseguita, pari ad €3.952,80 in esecuzione della gravata sentenza, oltre interessi ed accessori di legge;
E)condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di causa della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, previa restituzione di quelle già versate per effetto della soccombenza;
per la società appellata: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico dell'appellante.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2/11/2016 al Tribunale di Bari, l'odierna società appellante invocava l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di €11.858,40 oltre interessi a carico pagina 2 di 11 dell'odierna società appellata, supportando la richiesta monitoria sulla scorta di un intercorso contratto per la fornitura spazi pubblicitari dalla stessa proposto alla società appellata e da questa accettata in data 2/7/2014 il cui oggetto era costituito dal noleggio di uno schermo audiovisivo (Jumbo Screen) ubicato in Piazza della repubblica in Trani, della durata di un anno decorrente dall'1/9/14, per il convenuto corrispettivo mensile di
€1.080,00 rimasto inevaso dalla società richiedente in relazione a due fatture del 14/1/15
e del 4/9/15 per l'importo complessivo di cui innanzi.
Emesso il richiesto provvedimento monitorio in data 25/11/2016, sulla scorta delle due fatture inevase allegate e dell'estratto contabile pure allegato, notificato tempestivamente lo stesso alla società ingiunta il successivo7/12/2016, la stessa, con citazione del
3/1/2017, introduttiva del giudizio in esame, proponeva formale e tempestiva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca con le conseguenziali statuizioni dito.
Assumeva la società opponente, odierna appellata, a supporto della proposta opposizione tre specifici motivi.
In primo luogo, eccepiva la nullità del contratto intercorso per riscontrata impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 c.c. con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato;
in via subordinata, proponeva una ulteriore eccezione di inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c. sulla scorta della quale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento ascrivibile alla società fornitrice, con conseguenziali effetti restitutori ex art.1458 c.c. dei canoni versati ed in via ulteriormente gradata, contestava l'assenza di prova del credito vantato.
In particolare, avallava il primo motivo con la circostanza, riscontrata successivamente alla sottoscrizione del contratto, di una carente autorizzazione amministrativa da parte del all'utilizzo del predetto modulo pubblicitario, materialmente Parte_2 preclusiva all'esecuzione del contratto il cui oggetto si configurava, pertanto, giuridicamente impossibile con l'ulteriore conseguenza del diritto ad un credito ripetitorio dei canoni versati, pari ad €3.952,80; suffragava, inoltre, la subordinata eccezione d'inadempimento allegando i riscontrati molteplici malfunzionamenti del sistema audiovisivo che aveva, a sua volta, causato impossibile il reperimento di eventuali clienti inserzionisti;
contestava, infine, la carenza probatoria in ordine alla pretesa creditoria azionata, palesandosi la nota insufficienza delle due fatture allegate. pagina 3 di 11 Si costituiva la società opposta, contestando la fondatezza degli avversi motivi di opposizione con richiesta di integrale rigetto della stessa e conferma dell'opposto decreto ingiuntivo con le conseguenze di rito in ordine alle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, istruito lo stesso con le ammesse prove orali ed escussioni di vari testi, lo stesso, perveniva all'udienza decisoria, fissata con le modalità ex art.281 sexies c.p.c. per il 10/12/21 con contestuale sentenza di accoglimento dell'opposizione, revoca del provvedimento monitorio, condanna dell'opposta alla restituzione di quanto versato dall'opponente in cui favore veniva poi disposta la rifusione delle spese processuali.
Con pertinente motivazione, oggetto del gravame che ci occupa, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, accoglieva il Tribunale la subordinata domanda di risoluzione con conseguenziali effetti restitutori di quanto già versato dall'opponente, escludendo la eccepita nullità del contratto per impossibilità dell'esecuzione, atteso che il contratto prevedeva, comunque, in caso di irregolarità, la disponibilità di ulteriore postazione pubblicitaria distinta da quella stabilita, possibilità che, tuttavia, non roisulta essere stata concretamente offerta dall'opposta.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice che la società opposta, in definitiva, aveva ceduto spazi pubblicitari a pagamento, senza curarsi poi di ottenere le prescritte autorizzazioni per l'espletamento degli stessi, circostanza che l'opponente non aveva l'onere di accertare preventivamente, rientrando, invece, negli obblighi gravanti a carico della società titolare del modulo pubblicitario.
Si comprende, proseguiva il Tribunale che, a tali condizioni, i corrispettivi oggetto del procedimento monitorio non fossero in realtà dovuti dalla società opponente, in quanto indebitamente richiesti atteso che la ricorrente in monitorio, con la propria condotta inadempiente, esponeva l'inconsapevole controparte ad un onere sanzionatorio.
Reputava pertanto il Tribunale che il contratto de quo dovesse dichiararsi risolto per inadempimento dell'opposta, con conseguente insussistenza del credito azionato in sede monitoria, con condanna della stessa opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle pagina 4 di 11 tre mensilità in buona fede versate, pari ad €3.952,80 oltre interessi e conseguendone la revoca del credito con le statuizioni di cui innanzi.
Insorgeva la società opposta proponendo il gravame in esame a supporto del quale adduceva una unica e sostanziale censura, prospettando un'erronea ed insufficiente motivazione sull'inadempimento addebitato ad essa appellante circa la carente autorizzazione amministrativa.
Argomentava, a supporto della doglianza, rappresentando, da un lato, una prospettata ed implicita rinnovazione tacita della concessione amministrativa triennale già scaduta e dall'atro, laddove si dovesse ritenere la concessione scaduta e non rinnovabile l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento ad essa ascrivile per la prevista modalità alternativa della prestazione mediante altro dispositivo pubblicitario da offrire in favore della richiedente, ribadendo, in ogni caso, l'avvenuta utilizzazione del dispositivo in questione da parte della concessionaria prescindendo dalla regolarità amministrativa dello stesso, rilevandosi, peraltro, la contestata difettosa esecuzione della prestazione, oggetto di una subordinata domanda risolutoria, risulta carente di prova da parte opponente e di contro comprovata da parte opposta a mezzo dell'escussione dei testi addotti.
Sulla scorta di tanto, concludeva per la integrale riforma della gravata sentenza con i conseguenziali provvedimenti di rito.
Si costituiva la società appellata la quale, pur argomentando e reiterando la prospettata nullità contrattuale per ritenuta impossibilità giuridica del contratto, ravvisandosi , pertanto, una fattispecie di nullità per contrarietà a norme imperativa (ipotesi ritenutasi conseguenziali alla riscontrata carenza di regolare concessione amministrativa comunale)
NON FORMALIZZAVA AFFATTO L'ASSUNTO DIFENSIVO CON UNO SPECIFICO GRAVAME
INCIDENTALE, CONCLUDENDO, QUINDI, PER IL SOLO RIGETTO DELL'AVVERSO
GRAVAME CON CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/4/2022,con ordinanza del 13/4/2022, previo rigetto della proposta eccezione d'inammissibilità formale del gravame ex art.348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'1/12/2023, differita per rilevato carico del ruolo a quella epigrafata del 7/6/2024, trattata con disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta,
pagina 5 di 11 veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Preliminarmente al merito, ritiene opportuno il Collegio provvedere, da un lato, ad una corretta individuazione, sulla scorta della correlativa produzione documentale in atti, a qualificare l'oggetto sostanziale del contratto di prestazione tra le parti intercorso in data
24/6/2014, tanto in disparte la denominazione unilateralmente apposta con la modulistica prestampata di “contratto fornitura spazi per servizi di comunicazione”, ritenendo che, individuandosi, nella specie, una modalità effettiva di esecuzione della prestazione mediante l'utilizzo di modulo audiovisivo di proprietà della fornitrice, definito “cornice
Jumbo Screen personalizzata Trani Calcio”, ne derivava la natura “mista” della convenzione contrattuale de qua, aggiungendosi alla fornitura di spazio pubblicitario anche la concessa disponibilità dello strumento audiovisivo, allocato nell'indicato spazio pubblico, tramite il quale si doveva visualizzare lo “spot in computergrafica” richiesto dagli inserzionisti, così connotandosi anche una sorta di “noleggio” del predetto modulo audiovisivo per il convenuto periodo di mesi dodici.
Il rilievo di cui innanzi si configura dirimente al fine di delibare la correttezza o meno della gravata motivazione e sulla scorta della duplice eccezione d'inadempimento contrattuale assunta, in via graduale, con l'atto di opposizione al decreto.
A tale riguardo, invero, occorre ancora premettere che, in disparte una equivoca e contradittoria esposizione da parte del Tribunale (in motivazione accoglie la domanda principale, qualificata di natura risolutoria, pur escludendo la nullità del contratto per impossibilità dell'esecuzione) la prima e principale eccezione di parte opponente, il cui accoglimento avrebbe definito il giudizio di primo grado, doveva correttamente qualificarsi alla stregua di una eccezione d'inadempimento contrapposta a quella di pagamento azionata dalla fornitrice in sede monitoria, nel senso che la prestazione oggetto della fornitura, connessa inscindibilmente alla disponibilità ed utilizzo del modulo audiovisivo di proprietà della fornitrice, dovesse intendersi subordinata alla legittima installazione del modulo in quello specifico spazio individuato in contratto, legittimità che, in tesi opponente, veniva riscontrata viziata per mancata rinnovazione dell'autorizzazione pagina 6 di 11 comunale correlativa, scaduta, incontestabilmente, da svariati anni e mai esplicitamente e formalmente rinnovata.
Assumeva, in definitiva, l'opponente che il pagamento della prestazione oggetto della pretesa creditoria avversa doveva intendersi precluso dal riscontrato vizio amministrativo, con conseguente esposizione di essa opponente alla eventualità di procedimenti sanzionatori da parte dell'autorità amministrativa, ben configurandosi tale eventualità idonea ad avallare una formale eccezione d'inadempimento ex art.1460 c.c., contestandosi, nella specie, il grave inadempimento ascrivibile alla società opposta di aver concesso uno spazio pubblicitario pubblico, non previamente assentito dal competente il che comportava non tanto una “giuridica impossibilità dell'oggetto” con Parte_2 cui si suffragava una invocata richiesta di nullità ex art.1418 c.c. per contrasto con norme imperative quanto, piuttosto, la concessione di una apparente legittima disponibilità dello stesso spazio pubblico rappresentato dal modulo audiovisivo installato sulla pubblica piazza, così esponendo l'inconsapevole fruitore ad iniziative sanzionatorie da parte dell'Ente civico competente.
Operata tale precisazione e venendo al merito del gravame, ritiene il Collegio lo stesso infondato, atteso che il sia pur laconico supporto motivazionale addotto dal primo giudice alla dichiarata risoluzione del contratto si configura corretto e condivisibile in questa sede.
A nulla può rilevare il richiamo, da parte appellante, di una istanza di “sanatoria” amministrativa rimasta priva di riscontro alcuno, atteso che il richiamo all'istituto del
“silenzio-assenso” è palesemente inconferente alla fattispecie, laddove trattavasi di un'occupazione di spazio pubblico senza l'originario titolo autorizzativo (scaduto già da alcuni anni) acquisibile non già con una mera istanza di sanatoria, peraltro rimasta priva di riscontro alcuno oltre che confermativa di una già rilevata irregolarità amministrativa, ma con una nuova istanza di concessione, finalizzata ad una rinnovazione espressa (non potendo essere tacita) della prescritta autorizzazione.
Quanto alla pretesa esimente agli effetti di tale vizio genetico del sinallagma contrattuale addotta dall'opposta e impropriamente richiamata in motivazione per avallare la disattesa richiesta di nullità per impossibilità dell'oggetto, ovvero alla asserita potenziale modalità esecutiva alternativa all'utilizzo del modulo indicato in contratto, occorre evidenziare che tale asserzione, oltre che sprovvista del benché minimo supporto probatorio, non pagina 7 di 11 rinvenendosi in atti una formale “offerta” alternativa in tal senso, non poteva rilevare nel caso di specie, atteso che l'esecuzione della prestazione era palesemente e necessariamente individuata logisticamente con la descrizione specifica del posizionamento del modulo in una presumibile piazza centrale della cittadina e tanto per evidenti ragioni di maggiore visibilità e quindi maggior efficacia potenziale degli spot che avrebbero dovuto essere visualizzati con il modulo predetto, conseguendo che qualsiasi altro modulo “alternativo” privo dei prescritti presupposti di funzionamento e di ampia visibilità, avrebbe, di fatto, alterato il rapporto sinallagmatico alla base della pattuizione in esame.
Per quanto poi “assorbita” dall'accoglimento della eccezione principale di cui innanzi, rileva il Collegio che anche la subordinata eccezione d'inadempimento supportata da asseriti molteplici malfunzionamenti tecnici del programma audiovisvo contenette gli spot commissionati da singoli inserzionisti, provata con il teste indicato ed addotto dall'opponente, , non si configura adeguatamente contrastata da parte Controparte_2 dell'opposta attesa la estrema genericità e conseguente inattendibilità di entrambi i testi dalla stessa chiamati a deporre sulla circostanza relativa ad un ineccepibile funzionamento, senza soluzioni di continuità, del modulo come localizzato in contratto per lo specifico periodo temporale (1/8/2014-31/12/2015).
A tale riguardo, invero, rivisitando le due deposizioni rilasciate dai predetti testi nel corso dell'udienza del 26/10/2018, si evidenzia, in primo luogo, la palese inattendibilità del
, qualificatosi espressamente quale socio in carica della società Parte_3 opposta, oltre ad una estrema genericità della stessa deposizione con una precisazione riferita ad un modulo non meglio individuato;
parimenti generica ed irrilevante si configura la deposizione dello , sulla sola scorta di una “frequenza Testimone_1 settimanale” della cittadina e del passaggio “obbligato” dalla Piazza in cui era allocato il modulo, vedeva lo stesso sempre funzionante (al massimo poteva notarlo solamente per il tempo del suo passaggio, senza conoscere gli specifici spot commissionati alla CP_1
) così come la deposizione dell'ultimo teste il quale neanche
[...] Testimone_2 specifica quale fosse il modulo che incrociava ogni volta che veniva in città.
A fronte di tali generiche deposizioni si contrapponeva quella esaustiva e dettagliata del teste addotto a prova contraria, già dipendente della società opponente, Controparte_2
pagina 8 di 11 il quale non solo colloca il riscontrato malfunzionamento nello specifico periodo temporale di cui alla circostanza di prova (19/14-31/8/15) ma precisa anche l'oggettiva consistenza della difettosa visualizzazione che di fatto precludeva di “leggere le informazioni trasmesse né di vedere la immagini trasmesse” con conseguente impossibilità di commercializzare alcuno spazio pubblicitario, con ulteriore ammissione di conoscenza da parte della fornitrice del servizio del denunciato malfunzionamento con impegno di risolvere le problematiche tramite propri tecnici.
Il riscontrato malfunzionamento era la plausibile causa della sospensione dei convenuti pagamenti mensili.
Le evidenziate risultanze istruttorie attestavano, altresì, la subordinata eccezione di omessa prova da parte dell'opposta circa l'effettivo adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, ovvero quella di consentire l'effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario venduto alla opponente sia in quanto il modulo audiovisivo tramite cui la prestazione doveva eseguirsi , posizionato in una pubblica piazza cittadina, si era riscontrato sprovvisto della prescritta autorizzazione amministrativa e sia in quanto la prestazione medesima si configurava viziata dal malfunzionamento dello stesso, a nulla rilevando, ai fini probatori di cui era onerata l'opposta, attrice sostanziale, circa il fatto costitutivo della pretesa creitoria, la mera allegazione delle fatture inevase prodotte nella fase monitoria, palesando, per consolidata giurisprudenza, l'inidoneità e l'insufficienza delle stesse ad assolvere il predetto onere probatorio (v., ex multis, Cass. 12/7/2023 n.19944).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo ed è noto, cltresì, che la fattura commerciale s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avendo ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere A PROVA DEL CONTRATTOM MA, AL PIU' RAPPRESENTARE UN MERO
INDIZIO DELLA STIPULAZIONE DI QUEST'ULTIMO E DELL'ESECZUOINE DELLA
PRESTAZIONE INDICATA, ATTESO CHE UN DOCUMENTO PROVENIENTE DALLA PARTE
CHE NON PUO' COSTITUIRE PROVA IN FAVORE DELLA STESSA, NE' Parte_4 pagina 9 di 11 DETRMINA INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO NEL CASO IN CUI LA PARTE CONTRO
LA QUALE E' PRODOTTO CONTESTI IL DIRITTO, ANCHE RELATIVAMENTE ALLA SUA
ENTITA', OLTRECHE' ALLA SUA ESISTENZA. (cfr. Cass. n.17050 del 5/8/2011).
Nella fattispecie in esame, risultando contestato l'esatto adempimento della prestazione posta a supporto della pretesa creditoria sia sotto l'aspetto della rilevata carenza di autorizzazione amministrativa che sotto l'ulteriore profilo del difettoso funzionamento tecnico del modulo audiovisivo strumentale alla prestazione medesima, l'onere probatorio gravante a carico della opposta avrebbe dovuto assolversi, sotto il primo profilo, con una pertinente produzione documentale attestante la regolarità amministrativa della concessione e, quanto al profilo tecnico, con la prova della effettiva idoneità della prestazione, ovvero, vista la peculiarità della stessa, della perfetta visibilità degli spot pubblicitari commissionati all'opponente dagli inserzionisti, onere rimasto integralmente inevaso per il profilo della regolarità amministrativa e insufficientemente assolto con la ridetta prova testimoniale, a nulla rilevando la produzione informatica contenente l'elenco dei file registrati nel periodo contrattualizzato atteso che mancante della prova che i file/spot pubblicitari mandati in onda fossero effettivamente quelli commissionati alla società opposta nel suddetto periodo e che alcun difetto tecnico di visualizzazione esterna gli stessi avevano evidenziato allorché venivano trasmessi dal modulo pubblicitario.
In definitiva, il gravame proposto non merita accoglimento atteso che, la gravata sentenza ha correttamente individuato e riconosciuto la causa invalidante il contratto, determinandone la sua risoluzione con i conseguenti effetti ripetitori di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.4461/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data
10/12/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, dei pagina 10 di 11 compensi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante,
in persona del suo legale rappresentante, tenuta al Parte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 21/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il DI RI estensore
(avv. Leonardo Nota)
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