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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NI MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1292 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FILIPPAZZO GIUSEPPE FABIO ed elettivamente domiciliato in Via Emilia
, 23 Palermo
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in ndirizzo tlematico
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 4/12/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione, avendo errato nella valutazione complessiva del grado d'invalidità della ricorrente.
1 Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1
requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal
CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato, sussistendo in capo a le Parte_2
condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche a decorrere da data successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa.
Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso consulente già nominato CP_2
in sede di ATP.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo a del requisito sanitario richiesto per il Parte_2
riconoscimento della provvidenza in esame, seppur soltanto a decorrere dal mese di ottobre 2025.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, essendo mutato alla data della visita il quadro clinico della ricorrente, ha evidenziato che “L'attrice all'epoca della presentazione della Parte_2
domanda in prima istanza, nonché all'epoca della visita ad opera della Commissione medico legale era “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a CP_
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.124/98) medio-grave
67%-99%”. § L'attrice ad aprile 2025 poteva essere definita“ Parte_2
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88.124/98) grave 100%”. § All'atto della attuale visita di ctu, e pertanto dal mese di ottobre 2025, è dato riconoscere i benefici dell'art. 1 della legge 18/80 in quanto trattasi di soggetto inabile non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e bisognevole di un'assistenza continua”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli
2 elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
e spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
NI MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NI MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1292 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. FILIPPAZZO GIUSEPPE FABIO ed elettivamente domiciliato in Via Emilia
, 23 Palermo
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in ndirizzo tlematico
-resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 4/12/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione, avendo errato nella valutazione complessiva del grado d'invalidità della ricorrente.
1 Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1
requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal
CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato, sussistendo in capo a le Parte_2
condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche a decorrere da data successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa.
Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso consulente già nominato CP_2
in sede di ATP.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo a del requisito sanitario richiesto per il Parte_2
riconoscimento della provvidenza in esame, seppur soltanto a decorrere dal mese di ottobre 2025.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, essendo mutato alla data della visita il quadro clinico della ricorrente, ha evidenziato che “L'attrice all'epoca della presentazione della Parte_2
domanda in prima istanza, nonché all'epoca della visita ad opera della Commissione medico legale era “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a CP_
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.124/98) medio-grave
67%-99%”. § L'attrice ad aprile 2025 poteva essere definita“ Parte_2
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88.124/98) grave 100%”. § All'atto della attuale visita di ctu, e pertanto dal mese di ottobre 2025, è dato riconoscere i benefici dell'art. 1 della legge 18/80 in quanto trattasi di soggetto inabile non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e bisognevole di un'assistenza continua”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli
2 elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
e spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
NI MA
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