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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3542/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Sora, via Parte_1
Firenze 13, presso lo studio dell'avv. LUCCI FEDERICO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di Parte_1
trovarsi nelle condizioni di legge e che l' non l'aveva convocata a CP_1
visita per l'accertamento delle sue condizioni sanitarie, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' medesimo per ottenere il CP_2
riconoscimento del suo diritto al congedo cure per invalidi ex art. 7
L.119/2011.
Fissata l'udienza di discussione, non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Alla odierna udienza la difesa di parte ricorrente, prodotto il verbale della visita nel corso della quale era stata accolta la sua domanda, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio. CP_2
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto riconoscimento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, stante l'avvenuta convocazione a visita (poi avvenuta il 7.3.2025) in data ben antecedente a quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi irripetibili, stante la contumacia dell . CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
PI TR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3542/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Sora, via Parte_1
Firenze 13, presso lo studio dell'avv. LUCCI FEDERICO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di Parte_1
trovarsi nelle condizioni di legge e che l' non l'aveva convocata a CP_1
visita per l'accertamento delle sue condizioni sanitarie, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' medesimo per ottenere il CP_2
riconoscimento del suo diritto al congedo cure per invalidi ex art. 7
L.119/2011.
Fissata l'udienza di discussione, non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Alla odierna udienza la difesa di parte ricorrente, prodotto il verbale della visita nel corso della quale era stata accolta la sua domanda, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio. CP_2
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto riconoscimento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, stante l'avvenuta convocazione a visita (poi avvenuta il 7.3.2025) in data ben antecedente a quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi irripetibili, stante la contumacia dell . CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
PI TR
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