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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 601 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Timavo n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Domenico Sinopoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), via Nicotera n. 100, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sorrenti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
convenuto
OGGETTO: cessione dei crediti CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da CP_1 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di e 42.000,00. Si costituiva il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto. Le parti, poi, all'udienza del 17.6.2025, vendo raggiunto un accordo bonario, chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con riguardo alla richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Le parti, con un contratto di transazione, si fanno reciproche concessioni e pongono fine ad una controversia giudiziale già incominciata (Trib. Roma, 13.10.2020), definendo autonomamente la lite, altrimenti devoluta alla decisione del giudice. È l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, che determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. Civ. n. 4257/2017). La transazione, infatti, allo stesso modo del giudicato, preclude la decisione di merito e perciò determina, in sede processuale, la cessazione della materia del contendere (Cass., 7.3.2006, n. 4883). Nel caso di specie, sussiste, altresì, l'accordo tra le parti che sottrae al giudice anche la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 59/2013, emesso in data 1.2.2013, depositato il 4.2.2013, notificato in data 25.2.2013;
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 17 giugno 2025.
Il Giudice Teresa Valeria Grieco