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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1601/2021 tra le parti:
RICORRENTE
cf CP_1 Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. RAZZI LORENZA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
EN
, cf CP_2 C.F._3
- difesa: avv. BETTI ANDREA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in via subordinata chiede che per quanto attiene al mantenimento venga disposto quanto ritenuto di giustizia con reiezione di tutte le domande avversarie.”
Per parte convenuta: “conclude come da memoria integrativa con rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento formulato dal proprio assistito a carico di controparte.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, 20.7.2023.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_2 pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato in Marocco nel CP_2
2003.
La ricorrente ha dedotto che dal matrimonio sono nate due figlie il 30.6.2007 e Per_1
Per_
il 15.9.2009 e che la comunione materiale e spirituale con il coniuge è venuta meno da molti anni, a causa del comportamento aggressivo e violento del medesimo, tenuto anche di fronte alle figlie minori.
Quali domande accessorie la ricorrente ha chiesto (1) l'affidamento esclusivo delle figlie in suo favore;
(2) l'assegnazione della casa coniugale;
(3) il diritto di visita del padre con incontri protetti e monitorati dal Servizio Sociale;
(4) la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Unitamente al ricorso per separazione ha chiesto l'allontanamento Parte_2 del coniuge dalla casa familiare ed il contestuale divieto di avvicinamento alla medesima, evidenziando le aggressioni subite dal marito e lo stato di soggezione creato dal medesimo, allegando verbali di pronto soccorso.
In detto procedimento cautelare il precedente istruttore, in seguito alla audizione della ricorrente e nella assenza del convenuto – non costituitosi in giudizio – ha accolto la domanda della stessa, ordinando al resistente la cessazione immediata della condotta pregiudizievole nei confronti della moglie e delle figlie disponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse.
Nel giudizio di separazione, al contrario, il convenuto si è costituito in giudizio, ha preso atto della volontà della moglie di volersi separare anche se ha manifestato il desiderio di volersi riconciliare con la stessa, ed ha chiesto, quali provvedimenti
2 accessori, l'affidamento condiviso delle figlie, la previsione a carico della moglie di un assegno di mantenimento in suo favore e la dispensa dall'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie essendo in stato di disoccupazione.
Il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare alla stessa,
l'obbligo per il convenuto di contribuire al mantenimento delle minori versando alla madre la somma complessiva di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Emessa sentenza parziale sullo status, sentite le minori di fronte al nuovo giudice istruttore e svolta indagine psico-sociale sul nucleo familiare con approfondimento circa l'idoneità dell'alloggio preso in locazione dal convenuto, all'udienza del 18.7.2021 le parti hanno precisato le conclusioni, così come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Affidamento della prole minore – Come noto, la regola legislativa prevede, quale regime preferenziale di affidamento, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Nel caso in esame, all'esito del giudizio e del percorso svolto dal convenuto, il
Tribunale ritiene che, al momento, vi siano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso la madre. Sebbene, infatti, in via provvisoria sia stato disposto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, occorre sottolineare che il convenuto, nel corso del giudizio, ha dato prova di ravvedimento circa le condotte poste in essere durante la convivenza matrimoniale. I Servizi incaricati, infatti, hanno dato atto, nel corso delle relazioni svolte, del positivo andamento degli incontri protetti padre/figlie, agevolati anche dal comportamento accogliente ed altamente adeguato della madre. In particolare, nella relazione in atti, datata 3.7.2023, si legge: “il padre rispetta il calendario degli incontri, arriva in anticipo, rispetta il regolamento e il setting. Il padre si rende disponibile al momento di confronto iniziale con l'educatrice, tempo che dedica all'aggiornamento colloquiale sulle sue condizioni di salute e in cui ribadisce che le figlie e la loro serenità sono sempre, per lui, al primo posto. (…). Il padre accoglie le figlie con saluti affettuosi, porta qualche regalo e cibo per loro. Parla con loro, si aggiorna sulla quotidianità, chiede spesso come stanno fisicamente, se manca loro qualcosa sul piano materiale. Nei colloqui si alternano momenti di scherzo e ironia a momenti in cui si ricordano aneddoti dell'infanzia delle figlie vissuti insieme.
3 (…). Le minori partecipano agli incontri regolarmente, rispettano il calendario e gli orari.
Mostrano interesse e intenzione di condividere del tempo con il padre. Accettano il contatto fisico del padre e lo ricambiano nei saluti iniziali e finali, molto affettuosi. (…). Si evince dagli incontri il contatto telefonico costante che intercorre tra le figlie e il padre, da tutti e tre accettato e messo in atto.”.
Il Collegio ha chiaro il contenuto della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento all'art. 31 della stessa, tuttavia, si evidenzia che in detta convenzione si impone al giudice di tutelare la vittima di violenza da continui incontri con il soggetto violento, con particolare riferimento all'articolazione del diritto di visita da parte del medesimo, senza tuttavia imporre in via automatica l'affidamento esclusivo di fronte ad episodi di violenza.
Nel caso in esame, come sopra osservato, il convenuto ha dato prova di avere buone capacità genitoriali, di essere seriamente interessato alle figlie e nel corso del presente giudizio ha posto in essere le cautele necessarie per assicurare alle stesse un buon andamento degli incontri.
Diritto di visita – In relazione al diritto di visita delle minori da parte del padre, genitore non collocatario, il Tribunale, alla luce della audizione delle minori e di quanto relazionato dal Servizio Sociale ritiene che lo stesso dovrà essere organizzato dal servizio stesso in modalità monitorata, il quale valuterà nel tempo l'opportunità di svolgere incontri in autonomia. Tale statuizione si rende necessaria, tenuto conto delle condizioni abitative del padre e dell'ambiente circostante. Nella relazione del 6.7.2023 CP_ depositata in atti, infatti, si legge: “l'appartamento del sig. è composto da un ampio vano all'ingresso con cucina e salotto in un unico spazio, due camere da letto e il bagno. Le condizioni igieniche e strutturali risultano adeguate e l'organizzazione degli spazi è funzionale ed accogliente. L'uomo ha raccontato che alcuni vicini hanno una gestione irrispettosa dell'ambiente, non curano gli aspetti igienici, buttano addirittura l'immondizia dalla finestra ed hanno comportamenti inadeguati alla convivenza (…). Lui però ha cercato di ritagliarsi il proprio spazio in modo che rimanesse abbastanza separato dagli altri ed ha affermato di non avere grandi problemi di convivenza dal momento che tende a rimanere a casa, senza entrare in discussione con gli altri. Anche la posizione dell'appartamento è apparsa difficilmente raggiungibile, dal momento che non è accessibile ad un mezzo pubblico e necessita di uno spostamento a piedi per un tratto di strada, a meno che non si abbia un'automobile. La collega che segue la situazione da due anni circa per sporadici interventi di tipo socio-assistenziale, ha CP_ riferito che il sig. si distingue dagli altri abitanti del casolare per il proprio comportamento
e per come si prende cura dell'abitazione: paga regolarmente l'affitto, che ammonta a poco più di
4 400 Euro mensili, sostenuto da alcuni parenti, da quando gli sono state sospese le pensioni che gli consentivano di provvedere alle proprie spese in autonomia.”.
Alla luce di tale quadro il Collegio ritiene che gli incontri in modalità protetta non siano più necessari per le minori, le quali hanno, peraltro, manifestato di fronte al giudice istruttore il desiderio di vedere il padre, più spesso, ed anche in autonomia.
Tuttavia, le considerazioni del Servizio incaricato, l'ambiente che circonda l'abitazione del convenuto, la circostanza che l'abitazione non è raggiungibile con l'auto o con mezzi pubblici e le difficoltà legate alle condizioni di salute del padre, impongono al
Collegio di porre in essere delle cautele nei confronti delle minori nello svolgimento del diritto di visita del padre, quantomeno nello stato attuale.
Inoltre, il Servizio dovrà porre in essere le opportune cautele anche nei confronti della ricorrente, onde evitare che gli incontri padre/figlie impongano alla madre di dover incontrare ogni volta il convenuto.
Assegnazione casa familiare – Tenuto conto che le minori sono collocate prevalentemente presso la madre deve essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da parte ricorrente.
Mantenimento della prole minore – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso di specie, considerate le condizioni economiche delle parti e i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, si ritiene che debba disporsi un contributo economico a carico del padre per il mantenimento delle figlie di complessivi
€ 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici , da Org_1 versarsi in via indiretta alla madre entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegna la casa familiare a parte ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie;
- Dispone che il padre possa vedere le figlie con cadenza settimanale con incontri organizzati dal Servizio, il quale dovrà monitorare i medesimi, valutando nel tempo l'opportunità di incontri in autonomia, tenuto conto delle condizioni abitative del padre e dell'ambiente circostante, garantendo, altresì, le opportune cautele per evitare incontri tra la madre ed il padre;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_2 minori, versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro Org_ 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie così articolate:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
6 necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- spese compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10.1.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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