Sentenza breve 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/10/2021, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 01234/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2021, proposto da
Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tim S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
-della nota n. 06.03/003843/2021, prot. 166161/2021, trasmessa via p.e.c. il 25.5.2021, con la quale il Comune di Verona – Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP, in relazione alla SCIA n. 93026890017-14052021-1431 presentata da Vodafone Italia S.p.A. in data 14.5.2021 e relativa a interventi da effettuare su una Stazione Radio Base già esistente (SRB 2VR2422B - MONDADORI, sita in Via Berbera) ha comunicato la sospensione dell'efficacia della SCIA in quanto “… con Decisione n. 198 del 16.03.2021 (n. 105575 P.G. del 29.03.2021) la Giunta Comunale ha stabilito la necessità che, nelle more dell'adozione del Piano Comunale per gli impianti di radio telecomunicazione e del relativo Regolamento … ‘sui siti che i Gestori propongono per l'installazione di nuovi impianti necessari all'espletamento del servizio pubblico …' venga acquisito parere favorevole del sopra citato Organo. L'efficacia della SCIA è pertanto subordinata a quanto sopra”; e della connessa “comunicazione pratica SUAP” recante prot. REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0179433 del 25/05/2021, trasmessa con la medesima p.e.c. del 25.5.2021;
-della Decisione della Giunta Comunale Rep. n. 198 del 16.3.2021 (n. 105575 P.G. del 29.03.2021), conosciuta nel suo contenuto solo in data 23.6.2021, e dell'allegata Relazione n. 335 del 15.3.2021 del SUAP; nonché della nota n. 06.03/000008/2021, ricevuta dalla ricorrente il 4.5.2021, con la quale è stata comunicata l'adozione della Decisione n. 198 del 2021;
-di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ove lesivo per la ricorrente, con riserva di presentare motivi aggiunti e richiesta di risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Con ricorso depositato in data 6.7.2021, Vodafone Italia S.p.A. ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la nota, meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Verona ha comunicato la sospensione dell’efficacia della SCIA dalla medesima presentata per interventi da effettuare su una Stazione Radio Base già esistente in quanto “ con Decisione n. 198 del 16.03.2021 (n. 105575 P.G. del 29.03.2021) la Giunta Comunale ha stabilito la necessità che, nelle more dell'adozione del Piano Comunale per gli impianti di radio telecomunicazione e del relativo Regolamento <… sui siti che i Gestori propongono per l'installazione di nuovi impianti necessari all'espletamento del servizio pubblico …> venga acquisito parere favorevole del sopra citato Organo. L'efficacia della SCIA è pertanto subordinata a quanto sopra ”, unitamente agli altri atti presupposti indicati in epigrafe, denunciando i seguenti vizi: “ I Violazione dei principi di semplificazione e non aggravio del procedimento. Violazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 con particolare riferimento all’art. 87, comma 9, 87- bis, e 93. Violazione dei principi fondamentali della materia “ordinamento della comunicazione”. II Incompetenza della giunta comunale. Carenza assoluta di potere. Violazione degli artt. 7, 48 e 107 del d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.). Violazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003. III Violazione del principio di tipicità delle cause di sospensione del procedimento. Illegittimità della sospensione sine die. Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento. IV Falsa applicazione della decisione della giunta comunale n. 198/2021. Erronea applicazione della sospensione a intervento da effettuare su impianto già esistente e autorizzato. V Accertamento di efficacia ed operatività della SCIA e del suo consolidamento per effetto dell’infruttuoso decorso di trenta giorni. Violazione dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 ”.
In data 10.8.2021, si è costituito in giudizio il Comune di Verona, con memoria formale, chiedendo la dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità improcedibilità ed infondatezza del ricorso.
In data 25.8.2021, l’Amministrazione comunale ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, giusta l’annullamento in autotutela (prodotto agli atti del giudizio) del provvedimento di sospensione oggetto di ricorso, a seguito della modifica delle proprie precedenti determinazioni in ordine agli impianti siti su proprietà privata.
La ricorrente, con note di udienza, si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha insistito sulla condanna alle spese della parte resistente e sul rimborso del contributo unificato.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Alla luce dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, assunto dall’Amministrazione comunale e prodotto agli atti del giudizio, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ritiene il Collegio che le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le parti, atteso che l’Amministrazione comunale ha agito tempestivamente in via di autotutela (prima della pronuncia cautelare), in una materia che, comunque, appare delicata stante la natura degli interessi contrapposti.
Per quanto attiene, invece, all’obbligazione di pagamento del contributo unificato, è necessario osservare quanto segue.
L’art. 13, comma 6 bis 1., del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che " L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ".
Secondo la giurisprudenza, il contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, già predeterminato ( Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105 ).
A prescindere dal regolamento delle spese di giudizio, è dunque la parte soccombente ad essere comunque tenuta a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato da essa versato.
Tuttavia, nel caso in cui il giudizio venga definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere, il collegio, pur in presenza di una obbligazione ex lege , deve farsi carico di indicare la parte soccombente proprio ai fini della individuazione della parte su cui ricade l’obbligo del pagamento del contributo unificato. E’ noto che, quando il giudizio amministrativo si conclude con una dichiarazione d’improcedibilità o di cessata materia del contendere, al giudice è consentito ugualmente di verificare la fondatezza delle pretese dedotte, al fine di pervenire alla condanna alle spese del giudizio a carico della parte che, se il processo fosse continuato, sarebbe risultata soccombente secondo il c.d. criterio della c.d. soccombenza virtuale; tale criterio, però, nel caso in esame, soccorre non ai fini del regolamento delle spese di lite – che, come visto, si è ritenuto di dover compensare integralmente - ma per individuare, appunto, la parte tecnicamente soccombente su cui ricade l’obbligazione legale di cui all’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ebbene, nel caso in esame, l’esito ipotetico del giudizio sarebbe stato negativo per l’Amministrazione comunale, la quale, dunque, è da individuarsi quale parte soccombente.
Invero, l’impugnato provvedimento di sospensione della IA (annullato in autotutela) costituiva un aggravio del procedimento e non risultava conforme alla disciplina “accelerata” di cui al D.Lgs n. 259/2003, né risulta ammissibile una sospensione sine die , quale quella che era prevista nell’atto impugnato, collegata all’espressione di un parere da parte di un organo non contemplato dalla disciplina di settore e svincolato da una precisa tempistica procedimentale.
Per le esposte ragioni, dunque, ritenute fondate e assorbenti le censure di cui ai primi tre motivi di ricorso, l’esito ipotetico del giudizio sarebbe stato negativo per l’Amministrazione comunale, la quale deve essere considerata tecnicamente soccombente, e, quindi, soggetto sui cui su cui ricade l’obbligazione legale di cui all’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di giudizio compensate, con condanna del Comune di Verona alla rifusione del pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO