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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8169 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7001 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cimabue n.2, presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Petrosini che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
n.q. di socia della Controparte_2 Controparte_3
, cancellata dal registro delle imprese il 26.6.2023, elettivamente domiciliata in
[...]
Roma, Lung.re Arnaldo da Brescia n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Marta Baroni che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata il 15.05.2024 in calce alla memoria difensiva CONVENUTA
e n.q. di soci della Controparte_4 Controparte_5 [...]
, cancellata dal registro delle imprese il 26.6.2023, elettivamente Controparte_3 domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n. 128 (Lexellent), presso e nello studio dell'Avv. Stefano Piras che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata il 18/02/2025 unita in calce alla memoria difensiva CONVENUTI
Controparte_6 Controparte_7
[...]
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.2.2024 ed iscritto a ruolo il 21.2.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere proposto ricorso RG n. 25263/2022 avente ad oggetto sia l'impugnazione del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Controparte_3 sia la richiesta di pagamento di differenze retributive;
che, costituitasi in giudizio la parte convenuta, all'udienza del 13.3.2023 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al licenziamento e all'udienza del 16.11.2023 il Tribunale di Roma, dato atto della cancellazione della società resistente, dichiarava l'interruzione del processo;
di avere interesse ad ottenere il trattamento di fine rapporto, mai versatole dalla datrice, anche ai fini della richiesta dello stesso al Fondo di Garanzia dal momento che per la società cessata non vi sono stati riparti.
La convenuta già socia della si costituiva in Controparte_2 Controparte_3 giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” respingere il ricorso e la domanda formulata, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorari”.
In particolare la convenuta deduceva: di essere stata Controparte_2 comproprietaria del capitale sociale della nella seguente misura: 34% Controparte_3 [...]
33% 33% come da visura camerale Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 prodotta;
che la società, in liquidazione dal 12.12.2022, è stata cancellata dal Registro delle imprese il 26.06.2023, per cessata attività e senza riparto;
che il rapporto di lavoro con la ricorrente è cessato il 3.02.2022 per “soppressione della sua posizione lavorativa”; che la società ha pagato alla sig.ra il complessivo importo di € 5.173,04 netti, a titolo di competenze finali Pt_1
e saldo TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro, come da LUL febbraio 2022 e disposizione di bonifico prodotti;
che la ricorrente non prova il dedotto credito per TFR nei confronti della società, la sua effettiva quantificazione, allegata solo nelle conclusioni per € 2.905,41, pur riconoscendo che per la società cessata non vi sono stati riparti;
che la società ha già liquidato e pagato il tfr nella corretta misura di € 2.765,01 insieme alle competenze finali maturate. Disposta dall'Ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due soci della cancellata , si costituivano in giudizio i signori Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
e chiedendo di volere:” respingere il ricorso e la domanda formulata, perché Controparte_5 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. “b”, attesa la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati”. In particolare i convenuti deducevano: che il preteso credito per differenze sul TFR, contestato dalla doveva essere accertato nel contraddittorio del giudizio n. Controparte_3
25263/2022 di RGL;
che in difetto di riassunzione, la domanda replicata nel presente giudizio è inammissibile;
che la società non può essere soggetto passivo dell'azione, perché cancellata dal Registro delle Imprese;
che anche la domanda nei confronti del liquidatore è inammissibile per lo stesso motivo;
che la ricorrente non prova il suo asserito credito per TFR nei confronti della società, né allega elementi utili alla sua effettiva quantificazione, che dichiara solo nelle conclusioni per € 2.905,41; che la Società ha provato di avere liquidato tutte le competenze finali ed il TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti del liquidatore della , cancellata dal registro delle imprese il Controparte_3
26.6.2023, per omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza. Ciò premesso si osserva che la Cassazione in materia ha stabilito che “ Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. sez.3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024). Nella fattispecie è pacifico e documentato, nonché ammesso in ricorso che “per la società cessata non vi sono stati riparti” (cfr. ricorso). A ciò deve aggiungersi che i convenuti, soci della cancellata Controparte_3
, hanno prodotto l'ultima busta paga di febbraio 2022 (il rapporto di lavoro della
[...] ricorrente è cessato il 3.2.2022) dell'importo netto di € 5.173,04, dalla quale si evince la liquidazione delle competenze di fine rapporto, tra cui il tfr nella misura lorda di € 2.765,01, nonché distinta di bonifico di € 5.173,04 (esattamente l'importo netto di cui alla busta paga di febbraio 2022) con data valuta 4.3.2022 dalla società datrice di lavoro in favore della ricorrente con la causale “ Busta Paga Febbraio 2022- saldo spettanze di fine rapporto e tfr”. Quindi il tfr risulta erogato alla ricorrente in epoca di gran lunga antecedente al deposito del ricorso per cui è causa. Peraltro la ricorrente si è limitata a richiedere apoditticamente nelle conclusioni del ricorso l'accertamento del tfr nella misura di € 2.905,41, di poco superiore a quella liquidata ed erogata dalla cancellata liquidazione, senza allegare alcun specifico conteggio e senza Controparte_3 spiegare le ragioni, di fatto e di diritto, poste alla base della diversa quantificazione del tfr. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce,
senza alcuna maggiorazione in quanto i collegamenti ipertestuali non si aprono.
P.Q.M
1) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti del liquidatore della cancellata
[...] in liquidazione;
CP_3
2) respinge il ricorso;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte convenuta (considerata la difesa unica per e in Controparte_4 Controparte_5 complessivi € 1.510,00 di cui € 1.313,00 per compensi ed € 197,00 per spese, oltre iva e cpa. Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi