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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa LE FE presidente dott.ssa Sonia Damiani giudice dott. ST CO giudice relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4255 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(p. iva ), in persona del curatore fallimentare dott.
[...] P.IVA_1 Parte_2 con l'avv. Antonio Caccavano, che lo rappresenta e difende in giudizio giusto mandato in calce all'atto di citazione
-attore-
E
(c.f. , con gli avv.ti Antonio Palazzo Controparte_1 C.F._1 ed Antinesca Petrigliano
(c.f. ), con l'avv. Luigi Scaramuzzino CP_2 C.F._2
(c.f. , con l'avv. Gabriele Garofalo Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. Mario Siniscalco Controparte_4 C.F._4
-convenuti-
Pag. 1 a 21 NONCHÈ NEI CONFRONTI DI
– (c.f. Controparte_5 Controparte_6
, in persona del l.r.p.t, con l'avv. Cecilia Buresti P.IVA_2
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_7
-terze chiamate-
avente ad oggetto: azione di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 06/06/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ha adito Parte_1 Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo che venga riconosciuta la responsabilità ex artt. 2392, 2394,
2407 c.c. in capo all'amministratore unico della Cooperativa ( ) e ai membri Controparte_1
del collegio sindacale della stessa ( e ). CP_2 Controparte_3 Controparte_4
In punto di fatto, ha esposto che la , costituita in data 16/5/2003, operava nel CP_8 settore della coltivazione di uva, produzione ed imbottigliamento di vini DOC, vini IGT, vini da tavola. Nel 2017, attesa la sua situazione debitoria, la stessa veniva posta in liquidazione con nomina di , già Presidente del C.d.A., quale liquidatore. Controparte_1
Successivamente, in data 4/4/2019, la Cooperativa veniva dichiarata fallita.
Secondo la prospettazione effettuata da parte attrice, dall'analisi delle scritture contabili della società si evincerebbe una notevole riduzione dei ricavi nel periodo che va dal
2014 al 2016, con un'importante perdita nell'esercizio finanziario del 2016 pari ad €
193.123,00. Il convenuto avrebbe, innanzitutto, posto in essere, in qualità di Controparte_1
liquidatore, attività di gestione innovative e non conservative del patrimonio sociale, così violando il limite di cui all'art. 2486 c.c., le quali si sarebbero rivelate pregiudizievoli per il patrimonio sociale e per i creditori della società. Inoltre, apparirebbe documentalmente provato il danno di Euro 361.492,00, corrispondente al valore delle rimanenze finali di beni e di merce da destinare alla vendita, riportati e trascritti nei libri e nelle scritture contabili della società alla data del 31/12/2016 e poi non rinvenuti dal curatore in sede di inventario del
16/5/2019. Da ciò si evincerebbe la dispersione delle stesse, con responsabilità in capo
Pag. 2 a 21 all'amministratore convenuto. Peraltro, quest'ultimo risulterebbe responsabile per aver accumulato ingenti debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, i cui importi sono aumentati a causa della continuazione dell'attività d'impresa anche in seguito all'erosione del capitale sociale, collocabile al 1° gennaio 2014. Parte attrice ha quantificato i debiti con , CP_9
Amministrazione finanziaria e in € 528.220,71. Da ultimo, la responsabilità di CP_10 CP_11
sussisterebbe anche a causa della sua inerzia nell'attività di recupero di Controparte_1 crediti, per un importo pari a Euro 281.009,00.
In siffatto contesto, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, CP_2
e , in qualità di Sindaci effettivi, sono stati citati in Controparte_3 Controparte_4 giudizio in quanto ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2407 c.c., della causazione dei danni derivanti dall'omessa vigilanza sull'operato dell'amministratore, così violando quanto stabilito dall'art. 2403 c.c.
In conclusione, parte attrice ha chiesto che venga accertata e dichiarata, per i motivi già indicati, la responsabilità di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
per la causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla CP_4
Curatela e dal ceto creditorio, ammontanti ad € 1.170.721,71, ovvero a quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa dal giudice.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti citati.
ha domandato, in via preliminare, la chiamata in causa del terzo CP_2 [...]
, con il quale era assicurato per la Controparte_12 responsabilità civile. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, in quanto nessuna responsabilità può essere a lui attribuita in relazione al fallimento della “ e del Parte_1 Parte_1
Ha, altresì, chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite
[...] temeraria ex art. 96 c.p.c. Sempre nel merito, ma in via subordinata, ha chiesto di ordinare al terzo chiamato di manlevarlo e tenerlo indenne da quanto sarà eventualmente condannato a pagare a qualsiasi titolo e da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole comunque derivante dalla soccombenza, anche parziale.
Pag. 3 a 21 ha invocato il rigetto della domanda sia per intervenuta prescrizione, Controparte_4
sia perché proposta in assenza del parere favorevole del Comitato dei creditori del fallimento;
nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In via gradata, ha chiesto il contenimento della domanda proposta nella minor somma di cui alla perdita di esercizio relativa all'anno 2013, corrispondente ad € 186,421,00, ovvero nella diversa minore somma che dovesse risultare di giustizia.
ha chiesto la chiamata in causa del terzo “ Controparte_3 Controparte_7
Nel merito, ha domandato in via principale il rigetto della domanda attrice
[...]
perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e, comunque, per prescrizione dell'azione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ha formulato richiesta di condanna del terzo a tenerlo indenne e manlevarlo per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attore.
Si è, infine, costituito tardivamente (con comparsa depositata Controparte_1 telematicamente in data 9/9/2021), il quale ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio gli altri componenti il CdA della
Cooperatva, e l'infondatezza delle domande spiegate da parte attrice.
Autorizzata l'evocazione in giudizio dei terzi chiamati, si è costituita la
[...]
, la quale ha chiesto di accertare e dichiarare Controparte_12 infondata in fatto ed in diritto la domanda formulata dalla Curatela nei confronti di CP_2
e, per l'effetto, di respingere la domanda di risarcimento formulata nei suoi confronti.
[...]
In subordine, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla
Curatela, ha chiesto che venga accertata la data in cui sarebbero state poste in essere le condotte dannose nonché l'ammontare dell'eventuale danno riconducibile a ciascuna condotta e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza rispetto a tutte le condotte anteriori al 5/4/2014 - data di retroattività indicata dalla stessa Polizza – e, Cont per l'effetto, di respingere la domanda di manleva proposta nei confronti di relativamente a tali condotte. In ulteriore subordine, qualora dovessero essere accolte anche solo parzialmente le domande proposte dalla Curatela e dovesse essere accertato che una o più delle condotte illegittime individuate dal Fallimento nell'atto di citazione fossero successive alla data del 5/4/2014, di accertare la quota di responsabilità ascrivibile a e CP_2
Pag. 4 a 21 Cont contenere la condanna di alla sola quota di danno a questi attribuibile ed entro i termini e le condizioni di polizza.
Non si è, invece, costituita, la nonostante la Controparte_7
regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti mediante posta elettronica certificata in data 31/3/2021 (dunque, nel rispetto dei termini ex art. 163-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, rispetto all'udienza del 10/9/2021), presso l'indirizzo risultante dal Registro INI-
PEC. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. In via preliminare, il Tribunale rileva che, nelle more del giudizio, dopo la sua instaurazione e prima che venisse pronunciata sentenza di merito, il attore si è Parte_1 costituito parte civile nel giudizio penale n. 661/2020 RGNR, pendente dinanzi al Tribunale di Crotone (ed attualmente nella fase dibattimentale), ed instaurato nei confronti di CP_1
, odierno convenuto, per il reato di cui all'art. 216, co. 1, n. 2, RD n. 267/1942, per
[...]
avere, in qualità di Presidente del CDA e l.r.p.t., a far data dal 2010, della Cantine Parte_1
(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotone n. Parte_1
9/2019 datata 11/4/2019), con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (cfr. allegati alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa di CP_1
in data 17/10/2024).
[...]
Ciò produce senz'altro effetti in questo procedimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p. “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
L'avvenuta costituzione di parte civile, dunque, comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile promosso dalla Curatela nei confronti del CP_1
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la costituzione di parte civile nel processo penale determina la rinunzia ex lege agli atti del processo civile quando sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e a condizione che vi sia coincidenza tra le due azioni, tanto sul piano soggettivo, quanto sul piano oggettivo (cfr. Cass.
Pag. 5 a 21 civ., Sezioni Unite, 18/03/2010, n. 6538). Con successiva pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che “Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche
d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale”.
Il suddetto trasferimento può avvenire, come chiarito dalla Suprema Corte, solo nel caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi (cfr. in tal senso:
Cassazione civile, sez. I, 27/12/2019, n. 34529).
Nel caso di specie, tra il giudizio civile e quello penale vi è innanzitutto identità di causa petendi, essendovi piena coincidenza tra le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate dal e del nell'atto di Parte_1 Pt_1 Parte_1 citazione introduttivo del presente procedimento civile e le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate nell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Crotone. In particolare, nell'atto introduttivo di questo giudizio civile risultano solo meglio esplicitati i singoli comportamenti dannosi addebitati al convenuto amministratore che, invece, nell'atto di costituzione di parte civile venivano così compendiati:
“risulta come il non abbia agito con diligenza nell'attività di amministrazione e CP_1 gestione aziendale, pervenendo a scelte deliberatamente lesive degli interessi societari e stridenti con quegli elementari obblighi incombenti sull'amministratore, sia di fonte legislativa che pattizia, che devono sovrintendere l'operato dell'amministratore; per altro verso, risulta evidente come la responsabilità che ha caratterizzato il comportamento del sia stata la causa di quella grave diminuzione patrimoniale che ha condotto la società CP_1 verso lo stato irreversibile di decozione. Ha costituito, infatti, a lungo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della sua configurabilità dovessero ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza
Pag. 6 a 21 in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. In particolare, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Cassazione penale Sez. V, n. 1925 del 26/09/2018). In tema di reati fallimentari, l'articolo 216, comma, 1, numero 2, 1. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda - cosiddetta "generale"
- si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare dell'andamento degli affari;
è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta - della quale costituisce una caratteristica - e non la volontà dell'agente, sicché è da respingere
l'idea che essa richieda il dolo specifico (Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77)” (cfr. pag. 2-3-4 delle note conclusive di parte civile depositate dinanzi al GUP presso il Tribunale di Crotone). In conclusione, il ha chiesto la condanna di “alla Parte_1 Controparte_1 pena di legge e per l'effetto, riconosciuto responsabile dei danni subiti dalla parte civile, a risarcire quest'ultima del danno nella misura di Euro 1.170.721,71 o nella diversa somma ritenuta di giustizia”.
Pag. 7 a 21 Elemento da cui si evince l'identità di petitum è, poi, la somma richiesta sia in sede penale che in civile. In entrambi i casi è pari, esattamente, ad € 1.170.721,71. Tale circostanza testimonia, ancora una volta, che identico è quanto richiesto al giudice nelle due sedi, penale e civile.
Da ultimo, nell'atto di citazione si legge che “Elemento assolutamente incontrovertibile della vicenda nonché determinante ai fini della Parte_1 individuazione della responsabilità dell'amministratore e del Collegio sindacale, riguarda la tenuta delle scritture contabili della cooperativa” (cfr. pag. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il Fallimento attore, dunque, a fondamento delle proprie pretese, ha attribuito assoluta centralità all'elemento della tenuta delle scritture contabili della cooperativa, ossia il medesimo fatto posto a base della contestazione formulata in sede penale nei confronti di
. Controparte_1
L'identità di petitum e causa petendi risulta evidente, così come lo è l'identità delle parti: il in persona del Curatore Parte_1
è parte attrice nel giudizio civile ed è il soggetto che si è costituito parte Parte_2 civile nel processo penale, mentre è parte convenuta nel presente giudizio e Controparte_1
imputato nel processo penale. È solo nei confronti di quest'ultimo che si determina, quindi, la vicenda estintiva del presente procedimento, il quale prosegue nei confronti dei restanti convenuti, non essendo questi imputati nel procedimento penale (per un caso simile v. Sent.
Trib. Torino, I sez. Civ., 26.03.2021).
4. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto, limitatamente alla posizione del convenuto accordo bonario tra la CP_2 parte attrice e la terza chiamata in causa , in conseguenza del quale la Curatela CP_12
ha dichiarato di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio nei confronti del suddetto e di (cfr. note di trattazione scritta del 16/10/2024) e questi CP_2 CP_12
Cont ultimi hanno dichiarato di accettare siffatta rinuncia (cfr. note di trattazione scritta di del
17/10/2024 e di del 16/10/2024). CP_2
Pag. 8 a 21 Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione della domanda proposta dalla
Curatela nei confronti e di per intervenuta rinuncia agli atti ex CP_2 CP_12 art. 306 c.p.c.
5. Residua, dunque, da affrontare la domanda proposta dalla Curatela attrice nei confronti di e (membri del Collegio sindacale). Controparte_4 Controparte_3
Riprendendo quanto esposto poc'anzi in sede di ricostruzione dei fatti, CP_3
e , in qualità di Sindaci effettivi, sono stati evocati in giudizio in
[...] Controparte_4 quanto ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2407 c.c., della causazione dei danni derivanti dall'omessa vigilanza sull'operato dell'amministratore (e liquidatore) , così Controparte_1 violando quanto stabilito dall'art. 2403 c.c.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la responsabilità dei sindaci sussisterebbe in quanto, durante il proprio operato, essi limitavano l'ambito della propria azione ad una mera verbalizzazione delle violazioni riscontrate, esimendosi da un più penetrante intervento che potesse evitare o quantomeno diminuire il danno prodottosi.
La tesi della curatela non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, dev'essere chiarita la natura della responsabilità in capo ai sindaci di società. Essi possono rispondere o per fatto esclusivamente proprio oppure, ed è il caso della vicenda in esame, per concorso omissivo con la condotta degli amministratori.
Trattandosi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, ai fini del giudizio di responsabilità occorre l'accertamento:
- della condotta, consistente nell'inerzia;
- dell'evento, quale fatto pregiudizievole ed anti-doveroso altrui;
- del nesso causale.
In particolare, l'attore deve provare che l'attivazione dei sindaci avrebbe potuto impedire l'evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento (cfr.
Cass. civ. sez. I, 12/07/2019, n.18770). Il nesso, come insegna la Suprema Corte, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente limitato.
Pag. 9 a 21 Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato (Cfr. Cass. Civ. Sez.
I, 11/12/2020, n.28357). La Suprema Corte, dunque, ai fini dell'esonero dalla responsabilità esige che il Collegio Sindacale abbia quantomeno tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri affidatigli dalla legge, come, ad esempio, la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Ebbene, dagli atti di causa (cfr. verbali trimestrali del Collegio sindacale, prodotti dal
2011 al 2016, e relazioni redatte dallo stesso Collegio in allegato ai bilanci annualmente approvati dalla Società) e per come anche ricostruito puntualmente dal CTU nominato in corso di causa (dott. , risulta che i Sindaci si siano, in effetti, limitati a Persona_1 rilevare talune criticità riscontrate nella loro attività di controllo, in particolare a partire dall'anno 2014 (specie per ciò che concerne la questione dell'omesso e/o tardivo versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute erariali) ed a raccomandare l'adozione degli adeguati correttivi (mediante l'istituto del ravvedimento operoso, ovvero tramite rateizzazione del debito).
Non emerge, invece, che l'organo di controllo abbia esercitato gli ulteriori poteri di intervento riconosciuti dalla legge.
Ciononostante, non pare sussistere il nesso causale tra la condotta dei Sindaci odierni convenuti ed i danni lamentati dalla Curatela attrice.
Nello specifico, esaminando partitamente le contestazioni mosse dal , alcun Parte_1 addebito può essere mosso, in termini di responsabilità omissiva, al Collegio sindacale in ordine alla tenuta delle scritture contabili: in primo luogo, non è controverso (avendolo, del resto, affermato la stessa parte attrice – cfr. pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio) ed è, altresì, attestato dal Curatore fallimentare (cfr. pag. 8 della relazione) che le scritture contabili della risultavano presenti fino al 31/12/2016, mentre alcuna ulteriore Parte_3
documentazione risulta dal 2017 in poi. Sennonché, la responsabilità per l'omessa predisposizione delle scritture contabili per il periodo dal 2017 a seguire non può essere in alcun modo ascritta al Collegio sindacale, che aveva cessato le proprie funzioni al 30/8/2016
(cfr. pp. 19 ss. della visura camerale storica della Società, allegata al fascicolo di parte attrice).
Pag. 10 a 21 Quanto, invece, alla documentazione contabile fino al 31/12/2016, la stessa, consegnata ancorché in ritardo al Curatore fallimentare (cfr. pag. 458 della c.t.u.), non è stata depositata in atti, di talché è impossibile verificare la loro eventuale cattiva tenuta (cfr. pag.
453 della c.t.u.).
Analogamente, per ciò che concerne la questione delle rimanenze di magazzino, anche in tal caso, dalle stesse deduzioni della parte attrice, emerge come, nelle scritture contabili, alla data del 31/12/2016, fosse stato appostato un importo di € 361.492,00, pari al valore delle rimanenze finali di beni e di merce da destinare alla vendita;
merce, poi, non rinvenuta dal
Curatore in sede di inventario (16/5/2019).
Ne consegue che l'eventuale sottrazione delle rimanenze di magazzino, avvenuta presumibilmente in data successiva all'1/1/2017, non è imputabile – sottoforma di responsabilità omissiva – al Collegio sindacale, non più in carica dal 30/8/2016.
Anche relativamente alla questione inerente ai debiti tributari ed al recupero dei crediti, manca qualsivoglia dimostrazione del nesso causale tra la condotta contestata ai Sindaci ed il danno rivendicato in giudizio.
In particolare, per ciò che concerne i debiti erariali, si è già detto che, dall'esame dei verbali del Collegio sindacale, si evince che l'organo di controllo più volte, dal 2014 in poi, ha rilevato l'omesso e/o tardivo versamento di contributi e ritenute, suggerendo all'organo di gestione l'adozione degli strumenti necessari per la sanatoria dell'esposizione debitoria. Del resto, l'esame dei bilanci condotto dal CTU evidenzia che, ad esempio, l'ammontare complessivo dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, che nel 2014 è pari ad
€ 52.696,00, subisce nel 2015 un netto calo (€ 37.971,00, segno che le iniziative caldeggiate dal Collegio sindacale per contenere l'esposizione debitoria erano state, poi, effettivamente intraprese), per poi aumentare nuovamente nel 2016 (€ 74.525,00), in coincidenza con la ormai conclamata crisi di liquidità della che ha condotto, dapprima, alla sua Parte_3 messa in liquidazione e, poi, alla dichiarazione di fallimento.
Non si evidenzia, quindi, in quale modo l'eventuale adozione, da parte dei Sindaci, di iniziative ulteriori rispetto a quelle concretamente poste in essere avrebbe evitato o, quantomeno, contenuto l'esposizione debitoria della Parte_3
Pag. 11 a 21 Né, seguendo la prospettazione di parte attrice, una tale responsabilità può essere configurata, in capo al Collegio sindacale, per la prosecuzione dell'attività sociale da parte dell'organo di gestione anche dopo la perdita del capitale sociale, con conseguente incremento illegittimo dei debiti fiscali già maturati (sul punto, tuttavia, ci si soffermerà diffusamente in seguito), dovendosi tenere conto del fatto che la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (organo deputato alla vigilanza sulle società cooperative, ex d.lgs. n. 220/2002) ha proposto il rilascio del certificato/attestazione di revisione per i bienni 2013-2014 e 2015-2016 (in questo ultimo caso, dopo l'accertamento dell'eliminazione delle irregolarità riscontrate con verbale del
4/1/2017, ossia la necessità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale – cfr. doc. allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del convenuto
). CP_3
Infine, quanto ai crediti, le allegazioni effettuate dalla Curatela in ordine ai crediti commerciali della che risultano “inesorabilmente prescritti” o che non possono Parte_3 essere altrimenti recuperati in quanto estinti in tutto o in parte mediante “moneta contante nelle mani dei rappresentanti di zona”, con pagamenti “di cui non vi è traccia nella contabilità”, ovvero in quanto contestati dai presunti debitori “per mancato ricevimento di merce” (cfr. pag.
7-8 dell'atto di citazione), sono talmente scarne da non consentire la specifica e precisa individuazione degli stessi: la mancanza di qualsivoglia deduzione in ordine alla loro consistenza ed al periodo temporale di riferimento, infatti, impedisce la valutazione di eventuali profili di responsabilità dell'organo di controllo circa la loro mancata riscossione.
Né può dirsi che la carenza allegatoria è sanata dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
È appena da ricordare il principio per cui non basterebbe, a sostenere una domanda, la mera produzione di un documento agli atti, essendo onere della parte allegare o contestare puntualmente, negli scritti difensivi, un fatto su cui la stessa fondi domande ed eccezioni (cfr.
Cass. n. 30607/18; Cass. n. 4529/84). Con una formula netta: i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. n. 7115/13).
Pag. 12 a 21 Ne consegue che l'eventuale omesso recupero dei crediti della , non Parte_3
essendo stato analiticamente circostanziato, non può fondare alcuna valutazione di responsabilità degli odierni convenuti.
Manca, infine, la dimostrazione del nesso causale anche con riferimento all'ultimo degli addebiti mossi da parte attrice, ossia la prosecuzione dell'attività sociale, pur dopo la perdita del capitale sociale.
Sul punto, è opportuno premettere che l'art. 2446 c.c. (“Riduzione del capitale per perdite”) dispone che, «quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare
l'assemblea per gli opportuni provvedimenti». Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria… che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate» e che «in mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio».
L'art. 2447 c.c. prevede i casi di interventi obbligatori sul capitale sociale, in forma di riduzione e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale. Questo articolo – è subito da osservare – non è compatibile con le società cooperative, per le quali non è stabilito un capitale sociale (valore nominale) minimo (art. 2524 c.c.: «Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito»), tanto è vero che l'art. 2545- duodecies c.c. non include, tra le ipotesi al ricorrere delle quali la società cooperativa si scioglie, quella di cui al n. 4) dell'art. 2484 c.c. (ossia, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), bensì prevede l'integrale perdita dello stesso capitale.
Norme analoghe sono contenute nell'art. 2482-bis c.c., relativo alle società a responsabilità limitata: «Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti»; «Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate»; «In mancanza
Pag. 13 a 21 gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio».
In linea generale, con le norme citate il legislatore ha inteso assicurare la corrispondenza tra il capitale sociale ed il patrimonio (netto) della società, imponendo, per l'ipotesi di un sensibile sopravvenuto squilibrio, la riduzione del primo al fine di adeguarlo al secondo e, così, garantire, almeno entro certi limiti, l'effettività del capitale indicato, a tutela dei soci e dei terzi aventi causa o creditori. Per assicurare tale fine, le norme hanno previsto un onere o un obbligo di determinate iniziative, a carico degli amministratori e dell'assemblea dei soci (e, in caso di loro inerzia, dell'organo di controllo). La perdita di oltre un terzo che rileva non è quella risultante, come esercizio negativo, dal conto economico, ma quella che determina un disavanzo nella situazione patrimoniale, e ciò comporta che la perdita debba essere accertata al netto delle riserve (statutarie, facoltative e legali).
Infatti: 1) per “capitale” si deve intendere il capitale sociale;
2) il capitale sociale diminuisce in conseguenza di perdite solo quando non esistono riserve o queste non sono sufficienti a coprire le perdite. In altre parole, ciò significa che il valore del patrimonio netto, che ha come componenti positivi il capitale sociale e le riserve e come componenti negativi le perdite dei vari esercizi, deve risultare inferiore ai due terzi del capitale sociale.
Pertanto, le perdite che si originano nel corso dell'esercizio e che si aggiungono a quelle degli esercizi precedenti incidono sul capitale sociale se sono tali da superare e, quindi, assorbire l'ammontare dei seguenti elementi patrimoniali, ovvero riserve facoltative, statutarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva legale, riserva sovrapprezzo azioni;
versamenti dei soci eventualmente effettuati, in conto capitale o in conto futuro aumento capitale;
utili portati a nuovo oppure gli utili di periodo.
Ciò posto, deve essere evidenziato che, nel caso di specie, l'erosione del capitale sociale della e del è avvenuta a far data dal Controparte_13 Pt_1
31/12/2014, ossia dal momento in cui è stata cristallizzata la riduzione del capitale sociale a meno di un terzo.
Nello specifico, per come ricostruito anche nella c.t.u. (cfr. pp. 170 ss.), nel bilancio chiuso a quella data (31/12/2014), a fronte di un capitale sociale che, tenuto conto delle riserve
Pag. 14 a 21 iscritte a bilancio, era pari ad € 209.203,00 (ossia, € 164.850,00 di capitale + € 44.353,00 di riserve), sono state registrate perdite di precedenti esercizi portate a nuovo per - € 184.542,00 ed un utile dell'esercizio in corso pari ad € 123,00, con un conseguente patrimonio netto finale pari ad € 24.784,00.
Analogamente, nel 2015, a fronte di un capitale sociale di € 209.202,00, si sono avute perdite portate a nuovo per - € 184.419,00 ed utile di esercizio pari ad € 755,00, con un patrimo netto finale pari ad € 25.538,00.
Nel 2016, invece, a fronte di un capitale sociale di € 381.655,00 (di cui, € 295.949,00
a titolo di capitale aumentato ed € 85.706,00 a titolo di riserve iscritte a bilancio), sono state registrate perdite portate a nuovo per - € 183.664,11, perdite dell'esercizio per - € 193.123,09, nonché la somma negativa di - € 87.213,12 a titolo di crediti verso i soci per i versamenti dovuti in conseguenza dell'aumento di capitale deliberato (cfr. pp. 13 ss. delle osservazioni del CTU): il patrimonio netto per tale annualità, dunque, è pari a - € 82.345,32, con conseguente erosione integrale del capitale sociale.
I dati appena esposti sono il presupposto fattuale imprescindibile per la valutazione dell'eventuale responsabilità del Collegio sindacale.
Ed invero il capitale sociale, se nel 2014 e nel 2015, benché ridotto a meno di un terzo, non risultava integralmente azzerato;
nel 2016, invece, è stato intaccato dalle perdite (pur considerando tutte le riserve iscritte a bilancio).
Da ciò deriva che: mentre nel 2014 e nel 2015 non sussisteva alcun obbligo di scioglimento della società, bensì solo un obbligo di adozione, da parte dell'organo amministrativo (e, in caso di sua inerzia, dell'organo di controllo), degli opportuni provvedimenti;
al 31/12/2016, invece, si era verificata una ipotesi legale di scioglimento della società.
Ora, della prosecuzione dell'attività gestoria nonostante l'azzeramento del capitale sociale, non può rispondere il Collegio sindacale che, come già più volte esposto, era cessato dalla carica al 30/8/2016, antecedentemente rispetto alla chiusura del bilancio che ha certificato l'intaccamento del capitale ad opera delle perdite.
Una responsabilità dei Sindaci potrebbe, viceversa, astrattamente configurarsi nell'inerzia serbata dagli stessi in ordine al richiamo agli amministratori (e, nel caso, Pag. 15 a 21 all'esercizio di un potere sostitutivo) all'esecuzione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge (cfr., sul punto, pag. 455 della c.t.u.).
Sennonché, se è vero che non risultano (documentate) iniziative volte ad intervenire
(direttamente) sul capitale sociale o sulla vita della società, prima fra tutte la convocazione dell'assemblea, è anche vero che non è dimostrato il nesso causale tra le condotte omissive contestate e il danno causato alla società.
Più in particolare, ciò che la Curatela attrice ha contestato agli odierni convenuti è, sostanzialmente, la loro omessa vigilanza circa il compimento, da parte dell'amministratore di “attività di gestione innovative e non conservative del patrimonio sociale in CP_1 violazione del limite di cui all'art. 2486 c.c. che si sono rivelate pregiudizievoli per il patrimonio sociale e per i creditori della società” (cfr. pag.
4-5 dell'atto di citazione).
Sennonché, a prescindere dalla considerazione per la quale, come detto, al verificarsi della causa di scioglimento (costituita dalla perdita integrale del capitale sociale), il Collegio sindacale non era più in carica, l'art. 2486 c.c. prevede che gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, mantengono la gestione «ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale», rispondendo dei danni arrecati alla società
e ai creditori per atti od omissioni commessi in violazione della norma.
L'art. 2485 c.c. dispone che «gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484», rispondendo in caso di ritardo od omissione, personalmente e solidalmente «per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi».
Agli amministratori è vietato, perciò, di intraprendere nuove operazioni e, in caso di violazione di siffatto divieto, ne rispondono civilmente, unitamente all'organo di controllo (al quale, per la sua posizione di garanzia, sono addebitabili i danni che lo stesso aveva l'obbligo giuridico di impedire).
La norma, nel testo riformato, non pone una limitazione fondata sulla tipologia delle operazioni (nuove o non nuove), come era previsto nel vecchio art. 2449, comma 1, c.c., ma sulla strumentalità di questo alla conservazione del valore dell'impresa sociale, con uno spostamento dai singoli beni (comma 3 del vecchio art. 2449 c.c.) al patrimonio complessivamente inteso.
Pag. 16 a 21 In base alla norma attuale, la stessa continuazione dell'attività di impresa è comunemente ritenuta obbligatoria, qualora necessaria per la conservazione del valore patrimoniale della società.
È questa la ragione per cui la giurisprudenza non ritiene sufficiente l'allegazione del mero compimento di nuove operazioni da parte degli amministratori convenuti, ma impone all'attore di provare la dannosità di tali atti e quindi di dimostrare il nesso causale tra atti ed effetti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale.
Il principio emerge anche in una recente pronuncia di legittimità, la quale, ribadita la necessità di una inadempienza quanto meno astrattamente tale da avere determinato il danno, ha ritenuto che il danno fosse stato liquidato correttamente con il criterio c.d. del
“differenziale dei patrimoni netti”, in un caso, però, in cui era stata provata la continuazione dell'attività di impresa (Cass. n. 5252/24).
La responsabilità degli amministratori, quindi, deriva non tanto dall'operazione in sé stessa, da una condotta che abbia violato il divieto, quanto dall'evento dannoso causato da tale condotta.
Atti che, tipicamente, esulano dalla finalità conservativa sono quelli che comportano un nuovo rischio d'impresa, mentre non lo sono quelli con cui si continuino le attività già iniziate.
Il principio è stato affermato anche recentemente: «Colui che agisce in giudizio con
l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio
d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari» (Cass. n. 8069/24, su
Pag. 17 a 21 caso in cui era dimostrato che l'amministratore aveva continuato l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio). Perciò, deve essere allegato e provato «il successivo compimento di atti negoziali», che in quanto tali, esulando dalla finalità meramente conservativa, comportino nuovi rischi di impresa (mentre è l'amministratore tenuto a dimostrare che il rischio non sussista).
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato, per quanto attiene al risarcimento e alla prova del danno, che, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge, «non può liquidarsi il danno, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa» (Cass. n. 198/22, in motivazione, su un caso in cui la curatela di un fallimento aveva allegato specifici atti negoziali effettuati dall'amministratore dopo che si era verificata la causa di scioglimento, in un periodo temporale definito e per importi determinati, oltre che per tipi individuati, come l'acquisto di merci e servizi).
Si è così affermato l'indirizzo per cui – in sintesi – viene riconosciuto come risarcibile soltanto il danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario fornire adeguata prova.
Applicando i suesposti principi all'odierno caso di specie, anche a voler ritenere integrate le omesse iniziative dovute a fronte della perdita del capitale sociale, non perciò è provato il danno causalmente riconducibile a quelle omissioni.
Le nuove operazioni dedotte in citazione (e non ulteriormente specificate nelle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., deputate a fissare il thema decidendum ed il thema probandum) sono descritte in termini di assoluta genericità e, anzi, non vengono neppure sommariamente indicate, di talché non è possibile verificare l'incidenza causale della
Pag. 18 a 21 condotta dei Sindaci quanto ai danni cagionati alla società, tanto più che, dovendosi giudicare della responsabilità dell'organo di controllo (e non di quello di gestione) occorre non solo accertare il nesso di causalità tra fatto e danno, ma, altresì, verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. n. 2085/12; v., altresì, Cass. n. 23197/18).
Il ragionamento controfattuale ipotetico si fonda su uno standard di certezza c.d. probabilistica, da verificare, secondo il criterio della probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. n. 18584/21).
Nel caso in esame, non appaiono allegati, descritti con la necessaria precisione e provati quegli atti posti in essere dall'amministratore (e non impediti dai Sindaci) in violazione del divieto di cui all'art. 2486 c.c.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi di fatto e documentali, le domande attoree vanno rigettate (dovendosi ritenere superate e assorbite le altre questioni prospettate dalle parti convenute, quali quelle relative alla prescrizione dell'azione di responsabilità ed all'improcedibilità della stessa ex art. 146 l.fall.).
Il rigetto della domanda principale esime, altresì, dall'affrontare la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia Controparte_3 assicurativa ( . Controparte_7
6. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, non deve provvedersi in merito alla azione proposta dalla Curatela nei confronti di , stante il Controparte_1
disposto di cui all'art. 75 c.p.p. per cui “il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
Quanto al rapporto processuale tra parte attrice, e deve CP_2 CP_12 rilevarsi che, in ossequio al disposto dell'art. 306, comma 4, c.p.c., in assenza di diverso accordo tra le parti, si deve condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali.
Nel caso di specie, tuttavia, le parti non hanno osservato alcunché sul punto, sicché nulla deve
Pag. 19 a 21 essere disposto in ordine alle spese processuali, limitatamente al capo della domanda oggetto di rinuncia.
Quanto, infine, al rapporto tra parte attrice ed i convenuti e Controparte_4 CP_3
, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
[...] tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia
(giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (indeterminabile – complessita media, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 26.001,00 e
52.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo pari al medio tariffario.
Nulla deve, invece, essere disposto in ordine alle spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata alla luce della contumacia di quest'ultima. Controparte_7
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., liquidate con decreto del
18/1/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di Controparte_7
- DICHIARA la parziale estinzione del processo, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., con riferimento all'azione civile proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_1
- DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese di lite relative all'azione civile proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_1
- DICHIARA l'estinzione delle domande proposte da parte attrice nei confronti CP_2
e di per intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
[...] CP_12
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice nei confronti di e Controparte_3
; Controparte_4
- NULLA sulle spese di lite tra parte attrice ed il convenuto;
Controparte_1
- NULLA sulle spese processuali tra parte attrice, e CP_2 CP_12
Pag. 20 a 21 - AN parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto , Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in € 3.372,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- AN parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta , Controparte_4 delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- NULLA sulle spese di lite tra parte attrice la terza chiamata Controparte_7
[...]
- PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il giudice est. Il Presidente
ST CO LE FE
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