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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
Dott. Massimo Gullino ____________Presidente.
Dott. Eliana Romeo _____________Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti ____________Consigliere rel. est.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 1833/2021 emessa in data 21.12.2021 dal
Tribunale Gl di Palmi, iscritto al n. 22/2022 RGACL e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'AVV. Giuseppina Angela Turano, in forza di mandato in calce all'atto di appello, PEC Email_1
- APPELLANTE –
E
nata a [...] il [...] C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Mesiti, indirizzo di posta elettronica certificata
Fax n. 0966/654071 Email_2
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato il 20.1.2022, ha impugnato la sentenza Parte_1
con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , veniva condannata CP_1 [...]
a corrispondere € 1.914,75 per ERAS A), e € 2.497,27 per ERAS B, oltre ulteriori Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03.03.2021 fino al soddisfo e rimborso spese di lite, Avverso tale decisione l'appellante propone impugnazione per le ragioni che saranno appresso specificate.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nel termine assegnato al primo marzo 2024 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 13 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito per avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in CP_1
misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di CP_2
luglio 2014 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, deducendo :
- di essere dipendente dal 01.08.1980 con la qualifica di Coordinatore di Esercizio, prestando la sua opera presso il Centro di Gioia Tauro;
- di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL
autoferrotranvieri;
- che con protocollo d'intesa sottoscritto tra le e le organizzazioni Parte_1
sindacali in data 19.10.2006, le parti convenivano di procedere ad una riorganizzazione aziendale al fine di razionalizzare e rendere più efficiente il ciclo produttivo dell'azienda;
- che in esecuzione di detto accordo in data 13.02.2007 le hanno Parte_1
sottoscritto un ulteriore accordo aziendale con il quale hanno convenuto di ritenere formalmente decaduti e superati tutti gli accordi afferenti i trattamenti retributivi di secondo livello e di sostituire questi ultimi con la voce retributiva Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo (ERAS);
- che in data 20.2.2007 è stata sottoscritta tra le parti una ulteriore convenzione con la quale sono state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive differenziandole in quota
A e quota B;
- che agli indicati titoli al ricorrente è stata corrisposta una somma complessiva pari ad €
20.06 giornaliere (€ 8,51 per ERAS A ed € 12,09 per ERAS B) fino al 28.02.2019 e ad € 21,81
(€ 8,51 per ERAS A ed € 13,30 per ERAS B) dall'01.03.2019 ma solo per le giornate di effettiva presenza;
- le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente.
Chiedeva pertanto a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute dal mese di luglio 2014 al mese di febbraio 2021 la somma di € 4.759,66.
Si costituiva preliminarmente eccependo la prescrizione dei Parte_1
diritti azionati per il periodo antecedente al 27.7.2014 ; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo:
di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie;
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Il Tribunale, richiamate le più significative decisioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia
16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 e 15 settembre 2011 Persona_1
causa c-155/10, e altri) nelle quali era stato affermato che la retribuzione delle ferie Per_2
annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, accoglieva integralmente la domanda.
Esaminata la disciplina contrattuale del compenso in discussione, costituita dall'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, e le caratteristiche delle due componenti dello stesso, cd
“quota A” e “quota B”, affermava che la prima costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate
nelle tabelle allegate”, ma che anche la seconda, in ciò contraddicendo l'assunto della società, costituisce una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo. Escludeva, pertanto, che nel complesso la prestazione rivendicata potesse configurarsi come un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, osservando che la corresponsione delle due componenti, verificabile da buste paga, era stata assolutamente costante,
divenendo una parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Parte_1
Concludeva, pertanto, che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente avesse diritto anche all'indennità ERAS come per le giornate di lavoro prestate, per entrambe le componenti A e
B.
Riduceva l'entità delle somme pretese, ritenendo fondate le due contestazioni della resistente , relative al numero dei giorni indicati dal ricorrente (231, invece dei 225
realmente fruiti dal 28.7.2014 al 28.2.2021) e al computo della quota B) per il lavoro effettuato nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2014, aprile, agosto e settembre 2015,
marzo 2016, in cui la retribuzione di liquidata, essendo soggetta alla decurtazione Pt_2
delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, risulta inferiore rispetto a quella che scaturirebbe dalla moltiplicazione del valore per i giorni di presenza.
Riconosceva pertanto al € 1.914,75 per ERAS A), e € 2.497,27 per ERAS B) oltre CP_1
ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 03.03.2021 fino al soddisfo.
Avverso tale decisione propone impugnazione la società Parte_1
riproducendo, al di là di alcuni profili, sostanzialmente le medesime difese già illustrate in primo grado e sostenendo che il Tribunale non si sia attenuto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza Comunitaria e dal Giudice Nazionale di legittimità.
In specie, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, come chiarito nella sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26, valutare il rapporto di Per_2
funzionalità ed il nesso intrinseco, che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le m ansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, una volta interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, fosse corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in base alla ratio che sovrintendeva al riconoscimento delle voci retributive ERAS A) e B), se esse rientravano tra la parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal , Parte_3
ovvero compensassero uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni o fossero correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso.
Il primo giudice avrebbe, invece, senza compiere tale preliminare operazione, affermato di dovere computare nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante il periodo feriale entrambe le suddette quote dell'ERAS ritenendoli emolumenti aventi carattere continuativo e sostituitivi dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti.
Viceversa, l'appellante ha riaffermato che, in base ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, applicati alle componenti A) e B) dell' “ERAS” si sarebbe dovuto evidenziare che la quota B) non rappresentava un emolumento sostitutivo dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ma, era stata elaborata mediate il calcolo della media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo e l'eliminazione delle diarie e trasferte.
Ancora, nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (allegato al fascicolo di primo grado) sarebbe stata indicata, riportata sotto la lettera A, sommariamente la quota B)
con la dicitura "indennità sostitutiva trasferta giornaliera" intendendosi con ciò sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto, la quota B) non avrebbe potuto essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non sarebbe stata connessa ad alcuna attività di lavoro prestato dall'odierno appellato.
Anche la quota A) nelle suddette tabelle, allegate all'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007,
per la figura coordinatore di esercizio, profilo professionale rivestito dal , l'unico CP_1
trattamento retributivo di secondo livello precedentemente corrisposto era la c.d. indennità di presenza per euro 8,51 , cifra che resta tale e diventa l'emolumento sostitutivo quota A)
da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto anche questa quota dell'ERAS non è in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal coordinatore di servizio, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica della mansione, né tantomeno compensando uno specifico disagio legato alla mansione medesima, né è correlata allo status professionale in sé dell'interessato.
L'appello è infondato.
Per la motivazione si richiama ai sensi dell' art. 118 disp. att. cpc la pronuncia resa da questa
Corte nel procedimento n. 455/ 2022 RG.
[ Come sostanzialmente incontestato fra le parti, la composizione della retribuzione dei dipendenti della società è stata definita prima dal CCNL del Parte_1
12/03/1980 – prodotto sin dal primo grado dall'appellante- (che all'art. 1, comma 2, prevede:
- Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la
“retribuzione normale” e sono corrisposti per 14 mensilità -”) e successivamente dal CCNL del
27 novembre 2000 che all'art. 3 ha rideterminato la struttura della retribuzione mensile,
distinta per parametri retributivi.
L'art.10 del primo fra i contratti citati, ha stabilito, con previsione che dagli atti di causa non risulta modificata, che <Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di attribuzione dell'orario d lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito
come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due) >>.
Per tale via, la contrattazione ha definito le modalità di calcolo della retribuzione nel caso di fruizione di ferie.
L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19
ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione di secondo livello,
riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società partecipate con la costituzione di una Parte_1 Parte_4
società consortile (la CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario. In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo
<< una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva.
In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio
2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il
C solo personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”).
Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22
pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio
2007 .
Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare.
La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello
(di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota
B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al 31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale).
Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum.
La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<è comunque
collegata a ciascun profilo professionale o parametro>>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda.
Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti,
non deve farsi riferimento alle precedenti voci contrattuali che esso assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura né la funzione;
né va trascurato che la quota B
diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale, cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire.
Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente FC) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 Parte_1
dicembre 2005 .
Per previsione contrattuale contenuta nell'accordo del 2007 le due componenti sono corrisposte entrambe in connessione alla presenza.
Nel 2011 con un nuovo accordo era incluso nelle competenze assorbite dalla nuova voce anche il compenso per ticket restaurant.
Nel 2017 la quota B era oggetto di accordo fra le parti sociali anche per le vertenze sorte sulla quota imponibile ed in via transattiva era ridefinito l'importo della quota B e stabilita l'erogazione in sede di conguaglio con riferimento alle competenze maturate negli ultimi 5
anni.
Ora, la Corte Europea in innumerevoli pronunce ha affermato che durante il periodo di ferie annuali <la retribuzione deve essere mantenuta>> intendendo che <il lavoratore deve
percepire la retribuzione ordinaria >> ossia la medesima retribuzione che percepisce durante il periodo stricto sensu lavorato.
Infatti, l'obbligo di pagare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.
La Corte Europea sottolinea che se il lavoratore non ricevesse la retribuzione ordinaria,
potrebbe essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.
Resta fermo che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la sua normativa interna in modo conforme al diritto dell'Unione ossia in modo che il trattamento economico dovuto durante le ferie non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Per contro, il diritto dell'Unione non obbliga a interpretare la normativa nazionale nel senso che essa conferisca una gratifica in via convenzionale che si aggiunga a tale media della retribuzione ordinaria, né a prendere in considerazione la retribuzione percepita per ore di straordinario, a meno che gli obblighi
derivanti dal contratto di lavoro non richiedano al lavoratore di svolgere ore di straordinario
con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisca un elemento
significativo della sua retribuzione complessiva.>> ( così CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Sentenza nella causa C-385/17 ). Parte_5
La stessa Corte di Cassazione in svariate decisioni emesse nel 2024 e nel 2023 che coinvolgono i dipendenti della società ferroviaria OR ( si citano, a titolo esemplificativo, fra le più recenti: n.4374/2024, 2963/2024, 2682, 2680, 2677, 2674,
2430,2427, 1513 del 2024) ha richiamato la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 2006; SC e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; Williams Persona_1
e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) affermando che essa
<> la nozione da prendere a riferimento nel diritto interno.
Nelle decisioni del giudice sovranazionale si è costantemente affermato che il trattamento economico di cui gode il lavoratore deve essere sostanzialmente equiparabile a quella erogato nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).
E' evidente che disconoscere una componente del trattamento economico che risulta
accordata costantemente nelle mensilità e come tale rientrante nel trattamento ordinario
costituisce violazione del diritto dell'unione sicché le previsioni contrattuali vanno intese,
laddove accordano un trattamento economico pari a quello dovuto in occasione dei periodi lavorati, esattamente includendo tale voce, come pure gli accordi laddove riconnettono l'erogazione della prestazione alla presenza effettiva vanno ritenuti nulli se interpretati come capaci di escludere tale voce dal trattamento dovuto in costanza di ferie.
E' noto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
In applicazione di detti principi la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che << la
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le
prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita
anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso
di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve
comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021). >>.
E tuttavia il richiamo a detti parametri utilizzati dalla Suprema Corte in relazione a compensi accessori come <> non è del tutto appropriato, in quanto, nel caso in esame, non si fa questione di una componente accessoria eventuale e collegata allo svolgimento di certe mansioni, ma di una componente accessoria destinata a divenire ordinaria per il personale FC in servizio al 31 dicembre 2005.
L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico
C complessivo mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza).
Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte.
La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi,
ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU.
Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale (da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti.
E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie.
Circa l'incidenza di detti emolumenti va rilevato che, operando un calcolo percentuale dell'incidenza di entrambe le componenti rispetto all'intera retribuzione si tratta di importi che si aggirano intorno al 18 %, sicché si tratta di importi apprezzabili che possono avere una reale incidenza disincentivante sulla scelta del lavoratore di optare o meno per il godimento delle ferie.
Per altro, non va sottaciuto che il dettato contrattuale nella parte in cui disciplina le ferie avvalora l'opzione qui seguita atteso che prevede che in occasione delle ferie ai fini retributivi debba essere operata l'equiparazione ai giorni lavorativi (ogni settimana di ferie sarà
ragguagliata a sei giorni lavorativi).]
Per questi motivi
l'appello va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, secondo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta. L'entità delle spese processuali è definita avendo riguardo alla serialità della controversia che emerge dalla pendenza di numerose controversie presso questa Sezione aventi lo stesso oggetto.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 20.1.2022 da Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro e Controparte_1
avverso la sentenza n. 1833/2021 emessa in data 21.12.2021 dal Tribunale Gl di Palmi,
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro Parte_1
961,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dall'Avv. Domenico Mesiti.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
IL Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.Eugenio Scopelliti ) ( dott. Massimo Gullino)