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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8933 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8933/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del tempore Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Oggetto: giudizio di quantificazione;
differenze retributive;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.07.2024, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica e, stante il diritto al riconoscimento dello stesso trattamento, a fini 1 giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché al pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato e, di conseguenza, alla corresponsione delle differenze retributive maturate in virtù di tale riconoscimento in considerazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s.
2006/2007, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, come già accertato con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, oramai passata in giudicato, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.097,82, a titolo di differenze retributive, calcolate sino al 31.10.2023, tra quanto spettante alla docente in virtù della progressione economica riconosciutale dalla cennata sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2006/2007 ed economica dal 04.12.2015, oltre ad accessori di legge dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, oltre alla collocazione nella raggiunta fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 14.07.2023, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
La presente decisione concerne la richiesta di condanna del resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive in favore della ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di
Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023.
La difesa dell'istante ha documentato che, a seguito di deposito di ricorso, il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 resa inter partes, ha accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dello stesso trattamento, a fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché al pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, in virtù del predetto riconoscimento, in considerazione di tutti i contratti a termine allegati in giudizio, ovverosia, nel caso dell'odierna ricorrente, a decorrere dal contratto a termine stipulato nell'a.s. 2006/2007.
Ciò posto, in termini generali quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n. 6091).
Giova, altresì, richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n.
25862 del 21.12.2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso,
2 ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8.05.2009).
In specie, si osserva con sentenza n. 18901/2019 la S.C. ha precisato quanto segue: “… la Corte territoriale ha riconosciuto effetto di giudicato, utile a proiettarsi anche verso i successivi periodi oggetto di questa causa, alla pronuncia del Tribunale di Ancona (la n. 567/2008) resa nel primo giudizio inter partes;
non è tuttavia pertinente il richiamo della Corte d'Appello al consolidato principio per cui l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati "effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto (Cass. 15 maggio 2003, n. 7577, fino alla fondante Cass., SU., 7 luglio 1999, n. 383; da ultimo Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493); tale principio originario (di cui a Cass. S.U. 383/1999) è in sé pacifico ed è stato di recente ancora meglio precisato nel senso che l'effetto di giudicato riguarda le obbligazioni periodiche che costituiscono il contenuto del rapporto accertato dal precedente giudicato, sulle quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro (Cass. 20765/2018, cit.; Cass. 15493/2015, cit.); …”.
Ancora, la Suprema Corte ha stabilito: “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass n 7577 del 15.5.2003; n 7411 del 19.4.2004).
Si osserva, dunque, che con espresso riferimento a situazioni giuridiche di durata, che caratterizzano il rapporto lavorativo, è stato affermato che oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento, onde il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro e, pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla nuova decisione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo posteriore alla sua emanazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 3230/2001; 4304/2001; 4173/2001; 5448/2001), con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 16959/2003; 15931/2004).
3 Ciò posto, ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, dalla ricorrente in virtù del riconoscimento dello stesso trattamento economico previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché del pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato, a decorrere dal contratto a termine stipulato nell'a.s. 2006/2007, così come statuito dalla sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, possono prendersi a riferimento i conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, che appaiono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo, dunque, superfluo l'espletamento di apposita
CTU.
Ne deriva la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.097,82, a titolo di differenze retributive calcolate con decorrenza dal 04.12.2015 sino al 31.10.2023, oltre ad accessori come per legge.
Su detto importo, infatti, compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
La parte ricorrente va, infine, collocata nella raggiunta fascia stipendiale 15/20, con decorrenza dal
14.07.2023 di cui ai C.C.N.L. ratione temporis applicabile e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, nonché del valore e del modesto indice di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 atto depositato l'11.07.2024, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.097,82 a titolo di differenze retributive maturate con decorrenza dal 04.12.2015 al 31.10.2023, oltre ad accessori di legge;
2) altresì, condanna il convenuto a collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale CP_1
15/20, con la decorrenza dal 14.07.2023 di cui al C.C.N.L. ratione temporis applicabile e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale;
3) condanna, infine, parte resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8933/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del tempore Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Oggetto: giudizio di quantificazione;
differenze retributive;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.07.2024, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica e, stante il diritto al riconoscimento dello stesso trattamento, a fini 1 giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché al pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato e, di conseguenza, alla corresponsione delle differenze retributive maturate in virtù di tale riconoscimento in considerazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'a.s.
2006/2007, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, come già accertato con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, oramai passata in giudicato, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.097,82, a titolo di differenze retributive, calcolate sino al 31.10.2023, tra quanto spettante alla docente in virtù della progressione economica riconosciutale dalla cennata sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2006/2007 ed economica dal 04.12.2015, oltre ad accessori di legge dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, oltre alla collocazione nella raggiunta fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 14.07.2023, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
La presente decisione concerne la richiesta di condanna del resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive in favore della ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di
Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023.
La difesa dell'istante ha documentato che, a seguito di deposito di ricorso, il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 resa inter partes, ha accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dello stesso trattamento, a fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché al pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, in virtù del predetto riconoscimento, in considerazione di tutti i contratti a termine allegati in giudizio, ovverosia, nel caso dell'odierna ricorrente, a decorrere dal contratto a termine stipulato nell'a.s. 2006/2007.
Ciò posto, in termini generali quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n. 6091).
Giova, altresì, richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n.
25862 del 21.12.2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso,
2 ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8.05.2009).
In specie, si osserva con sentenza n. 18901/2019 la S.C. ha precisato quanto segue: “… la Corte territoriale ha riconosciuto effetto di giudicato, utile a proiettarsi anche verso i successivi periodi oggetto di questa causa, alla pronuncia del Tribunale di Ancona (la n. 567/2008) resa nel primo giudizio inter partes;
non è tuttavia pertinente il richiamo della Corte d'Appello al consolidato principio per cui l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati "effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto (Cass. 15 maggio 2003, n. 7577, fino alla fondante Cass., SU., 7 luglio 1999, n. 383; da ultimo Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493); tale principio originario (di cui a Cass. S.U. 383/1999) è in sé pacifico ed è stato di recente ancora meglio precisato nel senso che l'effetto di giudicato riguarda le obbligazioni periodiche che costituiscono il contenuto del rapporto accertato dal precedente giudicato, sulle quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro (Cass. 20765/2018, cit.; Cass. 15493/2015, cit.); …”.
Ancora, la Suprema Corte ha stabilito: “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass n 7577 del 15.5.2003; n 7411 del 19.4.2004).
Si osserva, dunque, che con espresso riferimento a situazioni giuridiche di durata, che caratterizzano il rapporto lavorativo, è stato affermato che oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento, onde il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro e, pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla nuova decisione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo posteriore alla sua emanazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 3230/2001; 4304/2001; 4173/2001; 5448/2001), con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 16959/2003; 15931/2004).
3 Ciò posto, ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate, nei limiti del quinquennio antecedente alla data del 04.12.2020, dalla ricorrente in virtù del riconoscimento dello stesso trattamento economico previsto dalle norme legislative e contrattuali per il personale a tempo indeterminato, nonché del pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato, a decorrere dal contratto a termine stipulato nell'a.s. 2006/2007, così come statuito dalla sentenza n. 2085/2023 del 07.07.2023 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, possono prendersi a riferimento i conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, che appaiono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo, dunque, superfluo l'espletamento di apposita
CTU.
Ne deriva la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.097,82, a titolo di differenze retributive calcolate con decorrenza dal 04.12.2015 sino al 31.10.2023, oltre ad accessori come per legge.
Su detto importo, infatti, compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
La parte ricorrente va, infine, collocata nella raggiunta fascia stipendiale 15/20, con decorrenza dal
14.07.2023 di cui ai C.C.N.L. ratione temporis applicabile e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, nonché del valore e del modesto indice di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 atto depositato l'11.07.2024, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.097,82 a titolo di differenze retributive maturate con decorrenza dal 04.12.2015 al 31.10.2023, oltre ad accessori di legge;
2) altresì, condanna il convenuto a collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale CP_1
15/20, con la decorrenza dal 14.07.2023 di cui al C.C.N.L. ratione temporis applicabile e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale;
3) condanna, infine, parte resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4