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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10.03.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 1695 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
, nata a [...] il giorno 01.02.1993 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria C.F._1
Adornato, appellante nei confronti di
, sito in Villa San Giovanni (RC) alla via Rocco Controparte_1
Larussa n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...]
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mangiola, appellato
Sono presenti l'avv. Maria Rosaria Adornato per l'appellante e l'avv.
Salvatore Mangiola per l'appellato.
L'avv. Adornato così precisa le conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n.306/2020 del 21.02.2020, emessa nel procedimento n°225/2019 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. Francesco Palermo, depositata in data 27.02.2020, conosciuta in data 5 marzo 2020, non notificata e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei condomini del sito in Villa San Giovanni, Controparte_1
1 viale Rocco La Russa, 73, nonché dell'amministratore pro tempore in qualità di rappresentante dei condomini del sito in Controparte_1
Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, 73, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, nella causazione dell'evento lesivo occorso alla signora e di cui in narrativa per aver omesso di Parte_1
custodire e vigliare sul bene in comunione ex art. 2051 c.c. o per aver posto in essere una condotta tale da aver cagionato le lesioni di cui in narrativa alla signora ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare i Pt_1
condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, nonché l'amministratore pro tempore del Controparte_1
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, in solido tra loro o secondo chi di ragione, al pagamento della somma complessiva di €
4.097,05 di cui € 1.635,71 per invalidità permanente 2%, € 1.406,40 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.013,94 per danno morale
(33,33%), € 41,00 per spese mediche documentate e allegate (all.n.12) o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'avv. Mangiola così precisa le conclusioni: “l'adito Tribunale Voglia rigettare integralmente il gravame promosso dalla signora
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Adornato, con Parte_1
conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti di cui
2 all'art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.05, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2020 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052” (appello avverso sentenze del giudice di pace), decisa all'udienza del 10.03.2025, promossa da
, nata a [...] il giorno 01.02.1993 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria C.F._1
Adornato, appellante nei confronti di
, sito in Villa San Giovanni (RC) alla via Rocco Controparte_1
Larussa n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...]
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mangiola, appellato
§§§
4 In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 306/2020, emessa in data 21.02.2020 e depositata in data 27.02.2020, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
e di quale amministratore pro tempore dello stesso
[...] CP_2
, ed ha compensato tra le parti le spese processuali. CP_1
§2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandosi ad unico motivo e chiedendo, in totale riforma, di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei condomini del
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, 73, Controparte_1
nonché dell'amministratore pro tempore in qualità di rappresentante dei condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, nella causazione dell'evento lesivo occorso alla signora Parte_1
… per aver omesso di custodire e vigliare sul bene in comunione ex art.
2051 c.c. o per aver posto in essere una condotta tale da aver cagionato … lesioni … alla signora ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare i Pt_1
condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, nonché l'amministratore pro tempore del Controparte_1
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, in solido tra loro o secondo chi di ragione, al pagamento della somma complessiva di €
4.097,05 di cui € 1.635,71 per invalidità permanente 2%, € 1.406,40 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.013,94 per danno morale
(33,33%), € 41,00 per spese mediche documentate e allegate (all.n.12) o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per
5 legge dal dovuto al soddisfo”; di condannare, infine, la controparte al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
§3. Si è costituito il resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo di rigettarlo, “con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art 93
c.p.c. in favore del … procuratore antistatario”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, la causa viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§5. Tanto premesso, è da rilevare che con l'unico motivo di impugnazione la si duole che il giudice di prime cure abbia Pt_1
rigettato la domanda dalla stessa proposta valutando erroneamente il caso fortuito, “circoscritto al solo fatto che il gradino fosse umido perché avrebbe in precedenza piovuto, come unico elemento esimente la responsabilità del custode”, ed erroneamente ritenendo che la responsabilità fosse da ascrivere al comportamento della stessa attrice, con inesatta “valutazione della responsabilità oggettiva” ed “omessa valutazione delle risultanze istruttorie” e della “causalità adeguata nella successione degli eventi che hanno dato luogo al sinistro” ed “omessa pronuncia in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c.”.
§6. L'appello non è meritevole di accoglimento.
§6.1- Giova anzitutto rammentare che in tema di responsabilità per danni determinati da beni di proprietà trova applicazione l'art. 2051 CP_3
c.c. e che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione:
6 a) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
b) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
d) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è qualificato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a
7 tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023).
Ne consegue che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto
8 idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
Ciò posto, sul piano probatorio occorre infine ribadire che ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n. 21399 del 2021; Cass. n. 27724 del 2018). Grava, invece, sul danneggiante - ai fini dell'esclusione della responsabilità - la prova del caso fortuito (fattore afferente al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, che, come anticipato, può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante).
§6.2- In applicazione delle coordinate che precedono alla fattispecie concreta, va confermata la valutazione operata dal giudice di pace.
§6.3- Si afferma nella sentenza impugnata che <le modalità del sinistro lasciano intendere che lo stesso si sia verificato per una esclusiva condotta colposa dell'attrice, che nello scendere le scale, a lei certamente note perché “già faceva fisioterapia presso il CEFIK” e quindi da lei frequentato anche se non era ivi residente, non prestò la dovuta attenzione allo stato dell'ultimo gradino. Dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice risulta che l'ingresso al condominio ed al centro di fisiokinesiterapia è costituito da due gradini e da una rampa in cemento dotati di corrimano, mentre l'ingresso che dà accesso al negozio "New
Sport", in cui è avvenuto l'incidente, è costituito da due gradini, sul primo dei quali vi è la striscia antisdrucciolo, e dalla struttura del corrimano della rampa di accesso al condominio che permette, a chi scende i due gradini che danno accesso al negozio sportivo, in caso di necessità di appoggiarvisi in cerca di sostegno. Deve, quindi, ritenersi che l'evento sia
9 attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata, che, proprio per le condizioni atmosferiche, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta…>>.
§6.4- Le predette argomentazioni costituiscono espressione di una corretta lettura delle risultanze istruttorie in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti e resistono alle censure dell'appellante.
Ed invero, in primo luogo, dai rilievi fotografici prodotti da entrambe le parti in primo grado si desume che al piano terra del vi Controparte_1
sono due ingressi (v. fascicolo di parte attrice, all. 5, e fascicolo di parte convenuta, doc. 3): il primo che dà accesso diretto al negozio “New Sport”
(v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4) ed il secondo che dà accesso all'androne del Condominio ed al centro di fisiochinesiterapia
CEFIK S.r.l. (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 5).
In particolare, l'ingresso che dà accesso al negozio “New Sport” (dove è caduta la , uscendo dal portone di ingresso del ) è Pt_1 CP_1
costituito da due gradini (sul più alto dei quali vi è una striscia antisdrucciolo) e non è dotato di un proprio corrimano, anche se è utilizzabile il corrimano che caratterizza l'altro accesso (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4); l'ingresso che dà accesso al Condominio ed al centro di fisiochinesiterapia frequentato dall'odierna appellante presenta, infatti, una rampa di cemento dotata di corrimano (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4 e doc. 7) realizzata - si legge nella comparsa di costituzione e risposta in appello e il dato non è contestato - per garantire l'accesso ai disabili, nonché per agevolare l'ingresso ai soggetti che frequentano il centro di fisiochinesiterapia.
Ora, è pacifico che il sinistro si è verificato quando la , che ben Pt_1
conosceva lo stato dei luoghi perché “frequentava il centro di
10 fisiokinesiterapia per problemi legati ad una pregressa lombosciatalgia”
(v. atto introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace, pag. 2), era appena uscita dal portone di ingresso del , dopo aver terminato CP_1
la terapia presso il CEFIK S.r.l., per cui ben avrebbe potuto utilizzare la rampa in cemento con apposito corrimano che si trova esattamente di fronte al portone del palazzo condominiale in cui è ubicato il centro medico, a fortiori essendo una giornata piovosa (v. dichiarazioni del teste
), anche se in quel momento non pioveva. Non lo Testimone_1
ha fatto, però, avendo deciso di uscire dal lato del negozio “New Sport”, come confermato dalla teste , che si trovava di fronte Testimone_2
all'ingresso, unitamente a , padre dell'originaria attrice, e Persona_1
dallo stesso (“l'ho vista uscire dal portone del Centro e Persona_1
dirigersi verso di noi dal lato del negozio di articoli sportivi New Sport… confermo lo stato dei luoghi di cui a pag. 3 all. n.
5. Mia figlia è uscita di fronte il negozio di articoli sportivi. Non ha percorso la rampa”).
Ne discende che il giudice di pace ha correttamente ritenuto che la condotta della danneggiata (inadeguata rispetto allo stato dei luoghi) costituisca il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode.
È bene ribadire sul punto che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (cfr. la già citata
Cass., sez. un., n. 20943 del 2002, nonché, tra le altre, Cass. n. 11152 del
2023 e Cass. n. 2376 del 2024), la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta
11 incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.
Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, comma 1,
c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass. n. 842 del 2020).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa.
Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme,
12 eccezionale, imprevedibile o inevitabile (v. Cass. n. 21065 del 2024, Cass.
2376 del 2024, Cass. n. 14228 del 2023).
Avuto riguardo a tali regulae iuris, nel caso in esame risulta evidente come il giudice di pace, sulla base delle circostanze fattuali potenzialmente incidenti sull'eziologia del sinistro, abbia correttamente ravvisato nella condotta della vittima l'unica causa efficiente del dinamismo conducente all'incidente, con esclusione del nesso di causalità tra questa e la res in custodia.
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è, difatti, quella per cui, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Ciò posto, deve allora confermarsi una responsabilità colposa esclusiva in capo a nella causazione del sinistro. Parte_1
Bisogna, invero, tener presente che le condizioni in cui si trovava il gradino in questione erano perfettamente visibili, tant'è che non viene assunto che l'area non fosse perfettamente illuminata;
la situazione di potenziale pericolo, oltre che visibile, era poi anche facilmente evitabile, considerando che l'edificio è dotato di una rampa (di accesso e di uscita) dotata di corrimano, che l'odierna appellante ha tuttavia ritenuto di non utilizzare, preferendo invece uscire dal lato del negozio di articoli sportivi.
A ciò deve aggiungersi che l'originaria attrice ben conosceva lo stato dei luoghi, proprio perché frequentava il centro di fisiokinesiterapia, e che, essendo la giornata piovosa, andava prestata maggior cautela.
13 Opera per l'effetto il consolidato principio, già esposto, in base al quale, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Alla luce di tale considerazione, la domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c. non poteva essere accolta.
§6.5- Quanto, poi, all'ulteriore domanda spiegata dalla ai sensi Pt_1
dell'art. 2043 c.c., sulla quale in effetti il primo giudice nulla ha detto, è sufficiente osservare che ai sensi di tale disposizione la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva e che nella specie non emerge che lo stato dei luoghi si presentasse in una situazione concreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto.
14 Non sussiste quindi prova dalla quale poter trarre un positivo convincimento favorevole circa l'effettiva sussistenza del carattere d'insidia, essendo di contro provato che la presenza di un gradino liscio ed
“umido perché aveva piovuto” (v. dichiarazioni del teste ) Persona_1
era prevedibile ed evitabile adottando l'ordinaria diligenza.
Alla stregua degli argomenti che precedono, non vi è pertanto spazio per l'accoglimento dell'impugnazione.
§7. L'appello deve essere di conseguenza rigettato, con l'integrale conferma della pronuncia impugnata.
§8. Dato l'esito del gravame, l'appellante deve essere condannata a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati dal D.M. n. 37 del 2018), in rapporto al valore della controversia (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Non può essere, invece, rivista, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudice di pace, in assenza di appello incidentale sul punto.
§9. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando come giudice d'appello sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in complessivi €1.276,50, oltre rimborso spese
15 generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, da distrarsi in favore dell'avv.
Salvatore Mangiola;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
16
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10.03.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 1695 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
, nata a [...] il giorno 01.02.1993 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria C.F._1
Adornato, appellante nei confronti di
, sito in Villa San Giovanni (RC) alla via Rocco Controparte_1
Larussa n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...]
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mangiola, appellato
Sono presenti l'avv. Maria Rosaria Adornato per l'appellante e l'avv.
Salvatore Mangiola per l'appellato.
L'avv. Adornato così precisa le conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n.306/2020 del 21.02.2020, emessa nel procedimento n°225/2019 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. Francesco Palermo, depositata in data 27.02.2020, conosciuta in data 5 marzo 2020, non notificata e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei condomini del sito in Villa San Giovanni, Controparte_1
1 viale Rocco La Russa, 73, nonché dell'amministratore pro tempore in qualità di rappresentante dei condomini del sito in Controparte_1
Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, 73, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, nella causazione dell'evento lesivo occorso alla signora e di cui in narrativa per aver omesso di Parte_1
custodire e vigliare sul bene in comunione ex art. 2051 c.c. o per aver posto in essere una condotta tale da aver cagionato le lesioni di cui in narrativa alla signora ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare i Pt_1
condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, nonché l'amministratore pro tempore del Controparte_1
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, in solido tra loro o secondo chi di ragione, al pagamento della somma complessiva di €
4.097,05 di cui € 1.635,71 per invalidità permanente 2%, € 1.406,40 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.013,94 per danno morale
(33,33%), € 41,00 per spese mediche documentate e allegate (all.n.12) o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'avv. Mangiola così precisa le conclusioni: “l'adito Tribunale Voglia rigettare integralmente il gravame promosso dalla signora
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Adornato, con Parte_1
conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti di cui
2 all'art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.05, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2020 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052” (appello avverso sentenze del giudice di pace), decisa all'udienza del 10.03.2025, promossa da
, nata a [...] il giorno 01.02.1993 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria C.F._1
Adornato, appellante nei confronti di
, sito in Villa San Giovanni (RC) alla via Rocco Controparte_1
Larussa n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...]
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mangiola, appellato
§§§
4 In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 306/2020, emessa in data 21.02.2020 e depositata in data 27.02.2020, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
e di quale amministratore pro tempore dello stesso
[...] CP_2
, ed ha compensato tra le parti le spese processuali. CP_1
§2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandosi ad unico motivo e chiedendo, in totale riforma, di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei condomini del
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, 73, Controparte_1
nonché dell'amministratore pro tempore in qualità di rappresentante dei condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, nella causazione dell'evento lesivo occorso alla signora Parte_1
… per aver omesso di custodire e vigliare sul bene in comunione ex art.
2051 c.c. o per aver posto in essere una condotta tale da aver cagionato … lesioni … alla signora ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare i Pt_1
condomini del sito in Villa San Giovanni, viale Rocco Controparte_1
La Russa, 73, nonché l'amministratore pro tempore del Controparte_1
sito in Villa San Giovanni, viale Rocco La Russa, in solido tra loro o secondo chi di ragione, al pagamento della somma complessiva di €
4.097,05 di cui € 1.635,71 per invalidità permanente 2%, € 1.406,40 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.013,94 per danno morale
(33,33%), € 41,00 per spese mediche documentate e allegate (all.n.12) o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per
5 legge dal dovuto al soddisfo”; di condannare, infine, la controparte al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
§3. Si è costituito il resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo di rigettarlo, “con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art 93
c.p.c. in favore del … procuratore antistatario”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, la causa viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§5. Tanto premesso, è da rilevare che con l'unico motivo di impugnazione la si duole che il giudice di prime cure abbia Pt_1
rigettato la domanda dalla stessa proposta valutando erroneamente il caso fortuito, “circoscritto al solo fatto che il gradino fosse umido perché avrebbe in precedenza piovuto, come unico elemento esimente la responsabilità del custode”, ed erroneamente ritenendo che la responsabilità fosse da ascrivere al comportamento della stessa attrice, con inesatta “valutazione della responsabilità oggettiva” ed “omessa valutazione delle risultanze istruttorie” e della “causalità adeguata nella successione degli eventi che hanno dato luogo al sinistro” ed “omessa pronuncia in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c.”.
§6. L'appello non è meritevole di accoglimento.
§6.1- Giova anzitutto rammentare che in tema di responsabilità per danni determinati da beni di proprietà trova applicazione l'art. 2051 CP_3
c.c. e che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione:
6 a) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
b) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
d) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è qualificato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a
7 tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023).
Ne consegue che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto
8 idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
Ciò posto, sul piano probatorio occorre infine ribadire che ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n. 21399 del 2021; Cass. n. 27724 del 2018). Grava, invece, sul danneggiante - ai fini dell'esclusione della responsabilità - la prova del caso fortuito (fattore afferente al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, che, come anticipato, può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante).
§6.2- In applicazione delle coordinate che precedono alla fattispecie concreta, va confermata la valutazione operata dal giudice di pace.
§6.3- Si afferma nella sentenza impugnata che <le modalità del sinistro lasciano intendere che lo stesso si sia verificato per una esclusiva condotta colposa dell'attrice, che nello scendere le scale, a lei certamente note perché “già faceva fisioterapia presso il CEFIK” e quindi da lei frequentato anche se non era ivi residente, non prestò la dovuta attenzione allo stato dell'ultimo gradino. Dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice risulta che l'ingresso al condominio ed al centro di fisiokinesiterapia è costituito da due gradini e da una rampa in cemento dotati di corrimano, mentre l'ingresso che dà accesso al negozio "New
Sport", in cui è avvenuto l'incidente, è costituito da due gradini, sul primo dei quali vi è la striscia antisdrucciolo, e dalla struttura del corrimano della rampa di accesso al condominio che permette, a chi scende i due gradini che danno accesso al negozio sportivo, in caso di necessità di appoggiarvisi in cerca di sostegno. Deve, quindi, ritenersi che l'evento sia
9 attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata, che, proprio per le condizioni atmosferiche, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta…>>.
§6.4- Le predette argomentazioni costituiscono espressione di una corretta lettura delle risultanze istruttorie in ossequio ai principi giurisprudenziali suesposti e resistono alle censure dell'appellante.
Ed invero, in primo luogo, dai rilievi fotografici prodotti da entrambe le parti in primo grado si desume che al piano terra del vi Controparte_1
sono due ingressi (v. fascicolo di parte attrice, all. 5, e fascicolo di parte convenuta, doc. 3): il primo che dà accesso diretto al negozio “New Sport”
(v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4) ed il secondo che dà accesso all'androne del Condominio ed al centro di fisiochinesiterapia
CEFIK S.r.l. (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 5).
In particolare, l'ingresso che dà accesso al negozio “New Sport” (dove è caduta la , uscendo dal portone di ingresso del ) è Pt_1 CP_1
costituito da due gradini (sul più alto dei quali vi è una striscia antisdrucciolo) e non è dotato di un proprio corrimano, anche se è utilizzabile il corrimano che caratterizza l'altro accesso (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4); l'ingresso che dà accesso al Condominio ed al centro di fisiochinesiterapia frequentato dall'odierna appellante presenta, infatti, una rampa di cemento dotata di corrimano (v. produzione dell'originario convenuto, doc. 4 e doc. 7) realizzata - si legge nella comparsa di costituzione e risposta in appello e il dato non è contestato - per garantire l'accesso ai disabili, nonché per agevolare l'ingresso ai soggetti che frequentano il centro di fisiochinesiterapia.
Ora, è pacifico che il sinistro si è verificato quando la , che ben Pt_1
conosceva lo stato dei luoghi perché “frequentava il centro di
10 fisiokinesiterapia per problemi legati ad una pregressa lombosciatalgia”
(v. atto introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace, pag. 2), era appena uscita dal portone di ingresso del , dopo aver terminato CP_1
la terapia presso il CEFIK S.r.l., per cui ben avrebbe potuto utilizzare la rampa in cemento con apposito corrimano che si trova esattamente di fronte al portone del palazzo condominiale in cui è ubicato il centro medico, a fortiori essendo una giornata piovosa (v. dichiarazioni del teste
), anche se in quel momento non pioveva. Non lo Testimone_1
ha fatto, però, avendo deciso di uscire dal lato del negozio “New Sport”, come confermato dalla teste , che si trovava di fronte Testimone_2
all'ingresso, unitamente a , padre dell'originaria attrice, e Persona_1
dallo stesso (“l'ho vista uscire dal portone del Centro e Persona_1
dirigersi verso di noi dal lato del negozio di articoli sportivi New Sport… confermo lo stato dei luoghi di cui a pag. 3 all. n.
5. Mia figlia è uscita di fronte il negozio di articoli sportivi. Non ha percorso la rampa”).
Ne discende che il giudice di pace ha correttamente ritenuto che la condotta della danneggiata (inadeguata rispetto allo stato dei luoghi) costituisca il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode.
È bene ribadire sul punto che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (cfr. la già citata
Cass., sez. un., n. 20943 del 2002, nonché, tra le altre, Cass. n. 11152 del
2023 e Cass. n. 2376 del 2024), la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta
11 incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.
Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, comma 1,
c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass. n. 842 del 2020).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa.
Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme,
12 eccezionale, imprevedibile o inevitabile (v. Cass. n. 21065 del 2024, Cass.
2376 del 2024, Cass. n. 14228 del 2023).
Avuto riguardo a tali regulae iuris, nel caso in esame risulta evidente come il giudice di pace, sulla base delle circostanze fattuali potenzialmente incidenti sull'eziologia del sinistro, abbia correttamente ravvisato nella condotta della vittima l'unica causa efficiente del dinamismo conducente all'incidente, con esclusione del nesso di causalità tra questa e la res in custodia.
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è, difatti, quella per cui, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Ciò posto, deve allora confermarsi una responsabilità colposa esclusiva in capo a nella causazione del sinistro. Parte_1
Bisogna, invero, tener presente che le condizioni in cui si trovava il gradino in questione erano perfettamente visibili, tant'è che non viene assunto che l'area non fosse perfettamente illuminata;
la situazione di potenziale pericolo, oltre che visibile, era poi anche facilmente evitabile, considerando che l'edificio è dotato di una rampa (di accesso e di uscita) dotata di corrimano, che l'odierna appellante ha tuttavia ritenuto di non utilizzare, preferendo invece uscire dal lato del negozio di articoli sportivi.
A ciò deve aggiungersi che l'originaria attrice ben conosceva lo stato dei luoghi, proprio perché frequentava il centro di fisiokinesiterapia, e che, essendo la giornata piovosa, andava prestata maggior cautela.
13 Opera per l'effetto il consolidato principio, già esposto, in base al quale, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Alla luce di tale considerazione, la domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 c.c. non poteva essere accolta.
§6.5- Quanto, poi, all'ulteriore domanda spiegata dalla ai sensi Pt_1
dell'art. 2043 c.c., sulla quale in effetti il primo giudice nulla ha detto, è sufficiente osservare che ai sensi di tale disposizione la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva e che nella specie non emerge che lo stato dei luoghi si presentasse in una situazione concreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto.
14 Non sussiste quindi prova dalla quale poter trarre un positivo convincimento favorevole circa l'effettiva sussistenza del carattere d'insidia, essendo di contro provato che la presenza di un gradino liscio ed
“umido perché aveva piovuto” (v. dichiarazioni del teste ) Persona_1
era prevedibile ed evitabile adottando l'ordinaria diligenza.
Alla stregua degli argomenti che precedono, non vi è pertanto spazio per l'accoglimento dell'impugnazione.
§7. L'appello deve essere di conseguenza rigettato, con l'integrale conferma della pronuncia impugnata.
§8. Dato l'esito del gravame, l'appellante deve essere condannata a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati dal D.M. n. 37 del 2018), in rapporto al valore della controversia (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Non può essere, invece, rivista, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudice di pace, in assenza di appello incidentale sul punto.
§9. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando come giudice d'appello sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in complessivi €1.276,50, oltre rimborso spese
15 generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, da distrarsi in favore dell'avv.
Salvatore Mangiola;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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