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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2024 R.G. promossa
DA
, nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
cooperativa (c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Daniela Rubino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Alessandra Vetri;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2168/2024 il Tribunale di Catania, sez. lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da n.q. di legale Parte_1 rappresentante della società cooperativa nei confronti Parte_2
dell accertava e dichiarava la modifica operata dall'ente previdenziale CP_1
sull'importo delle ordinanze ingiunzioni opposte (OI – 000326148 e OI –
000325049, con rideterminazione della sanzione amministrativa rispettivamente in € 2.763,26 ed € 9.659,30) e rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle sanzioni nella misura rideterminata, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la parte soccombente proponeva appello, censurando la sentenza per i motivi da intendersi qui ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 14.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile, posto che l'appellante ha depositato il ricorso oltre la scadenza del termine di legge, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine previsto dall'art. 327 c.p.c., atteso che la sentenza appellata è stata pubblicata il 18.4.2024.
Il termine di impugnazione è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza della parte dal potere di impugnare il provvedimento, a tutela delle esigenze di certezza dei diritti e delle situazioni giuridicamente accertate.
Va precisato poi che trattandosi di controversia di lavoro - ex art. 35 legge
689/1981 (che espressamente dispone: “il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”) - a norma dell'art. 3 l.742 del 1969 non opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale. La sentenza di primo grado è quindi passata in giudicato prima del deposito dell'atto di appello che, per quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.(Cass. 32527/2022): la tardività dell'impugnazione può essere quindi rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 7356/2022).
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(da € 5.201,00 a 26.000,00) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (DM 147/2022).
A norma dell'art 13 comma 1-quater del DPR N 115/2002 l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in € 2906,00 oltre CPA e IVA e rimborso spese generali (15%). dichiara che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese