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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/02/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Prato Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente relatore Dott. Costanza COMUNALE Giudice Dott. Giulia SIMONI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1541 / 2023 R.G. promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. BENEDETTI MIRKO, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. con l'avv. BENEDETTI MIRKO, presso il cui Studio ha Pt_2 C.F._2 eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 e ritualmente notificato, e Parte_1 hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile Pt_2 contratto in data 09/11/2016 in Prato (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 229.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nati i figli , e Per_1 Per_2
rispettivamente in data 31/08/2016, 22/08/2017 e 01/11/2019, tutte Per_3 ancora minorenni;
(3) che i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale in Prato, via Bigoli n. 75; (4) che la casa coniugale è condotta in locazione dal ricorrente
, intestatario esclusivo del contratto, che attualmente vi risiede Parte_1 unitamente alla prole e alla madre (5) che la ricorrente ha, nel Persona_4 Pt_2 frattempo, trasferito il proprio domicilio altrove, in attesa di mutare definitivamente la propria residenza anagrafica;
(6) che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, in quanto il marito è attualmente titolare della società Org_1 con sede in Prato – via delle Pavoniere n. 17, mentre la sig.ra è titolare della Pt_2 ditta “ , anch'essa con sede in Prato, via Albano Laziale n. 36; Organizzazione_2
(7) che i medesimi sono già separati di fatto da tempo ed hanno già provveduto a dividere tutti i propri effetti personali e beni in comune presenti in Italia, così che appare, allo stato dei fatti, impossibile la ricostituzione della loro convivenza;
(8) che
1 sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla presente controversia, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 218/1995 e del Regolamento UE 1111/2019, sia con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio sia con riferimento alle domande tutte azionate relativamente all'affidamento, collocamento e mantenimento della prole;
(9) che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, c. 1, Legge n. 218/1995 e 5 del Regolamento 2010/1259/UE, i coniugi manifestano espressamente di concordare in ordine all'applicazione, alla presente controversia, della legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese al fine di ottenere direttamente la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale;
(10) che, per quanto attiene alla disciplina della regolamentazione dei rapporti genitoriali, i coniugi concordano per l'applicazione della legge italiana.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con le modalità di cui appresso, portandosi reciproco rispetto. Prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio di passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio; 2) L'abitazione familiare viene assegnata al Sig. ; Parte_1
3) I Sig.ri e hanno gi a divisione degli effetti Parte_1 Pt_2 personali e ra une;
4) I coniugi, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento;
5) Le figlie minori , nata a [...] il [...], , nata Persona_5 Persona_6
a Prato il 22.08.2017 e , nata a [...] il [...], vengono affidate ad Per_7 entrambi i genitori, i ndivisa, con residenza abituale e collocazione prevalente presso il padre, Sig. e la nonna paterna. I genitori Parte_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. La Sig.ra potrà vedere e tenere con sé le figlie minori Pt_2 [...]
, presso la propria abitazione secon Per_5 Persona_6 Per_7 seguenti modalità: due giorni la settimana, da concordare con il coniuge, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I coniugi, inoltre, terranno con loro i figli per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasqua. 5) I coniugi contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione delle figlie in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro e casalingo. A tal fine i coniugi convengono che, tenuto conto delle modalità e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, la sig.ra corrisponda al Pt_2
Sig. , quale contributo al mantenimento delle figlie , Parte_1 Persona_5
, la somma di Euro 600,00= mensili, i Persona_6 Per_7 in ese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato.
2 6) La Sig.ra rimarrà obbligata a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2 nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con il padre e/o non saranno economicamente indipendenti.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie
8) Le parti concordano di aderire allo scioglimento del vincolo matrimoniale in linea con il diritto cinese. Tuttavia, per quanto concerne l'affidamento delle figlie e tutto ciò che concerne la relativa disciplina, troverà applicazione in via esclusiva il diritto italiano.
9) Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio.
10) I coniugi rilasciano altresì reciprocamente il consenso e l'autorizzazione per recarsi all'estero con i figli minori”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
In primo luogo, detto Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in merito alle questioni sollevate dalla controversia de qua.
A tal proposito, occorre far riferimento in materia alle disposizioni di cui al regolamento UE 2019/1111 - entrato in vigore in Italia a far data dal 1° agosto 2022 a modifica del regolamento UE 2201/2003 - che stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, oltre che in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento di internazionalità.
In primis, questo Collegio ritiene che non residuino dubbi in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla questione strettamente connessa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, sulla base del disposto di cui all'art. 3 del reg. UE 2019/1111, che prevede che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. In ossequio al principio cd. universalistico affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, detto regolamento troverebbe applicazione anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità ai criteri di competenza ivi previsti.
Premesso quanto sopra, per quanto attiene alla legge applicabile in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, può trovare applicazione il diritto cinese in quanto designato dai ricorrenti di comune accordo, in applicazione dell'art. 31 della L.
3 218/1995, letto in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento UE 1259/2010, avente carattere universale ai sensi dell'art. 4.
In secundis, per quanto concerne la giurisdizione in tema di affidamento e collocamento della prole, deve innanzitutto premettersi come non possa trovare applicazione al caso di specie la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori – richiamata dal predetto regolamento), in quanto la stessa non è stata ratificata da parte della Repubblica Popolare Cinese. Dunque, è opportuno far capo al disposto di cui all'art. 7 del regolamento UE 2019/1111, ove è stabilito che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10”, letto in combinato disposto con l'art. 10 del predetto regolamento, che prevede che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
Richiamata la normativa applicabile, preme a questo Collegio rilevare che, nel caso di specie, si radica la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine alle domande tutte avanzate nei confronti della prole minorenne, in quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti in giudizio che le figlie risiedono abitualmente in Italia e che i ricorrenti, titolari della responsabilità genitoriale sulle medesime, hanno liberamente convenuto la competenza giurisdizionale del Tribunale di Prato, il cui esercizio è, altresì, conforme al superiore interesse delle minori.
Infine, il Collegio designato ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine alla domanda di mantenimento della prole, in applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sulla base del luogo di residenza di entrambe le parti, tenuto conto del fatto che l'art. 3 del predetto regolamento prevede che siano competenti a pronunciarsi in materia negli Stati membri: “a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”.
Premesso quanto sopra, per quanto attiene alla legge applicabile in ordine alle domande di affidamento, collocamento e mantenimento della prole, tenuto conto dell'accordo espresso in tal senso dalle parti, può trovare applicazione la legge italiana.
4 In conclusione, rileva il Tribunale che, in base all'art. 31 della Legge sul Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese di cui i coniugi hanno chiesto l'applicazione, è possibile divorziare senza dover precedentemente procedere alla separazione personale “se il marito e la moglie lo desiderano”, constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i medesimi, anche in relazione alle figlie minori e, ad avviso del Collegio, le relative condizioni possono ritenersi conformi ad equità.
Inoltre, il Collegio valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che l'ascolto delle figlie , e appare Per_5 Per_2 Per_3 manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ritiene che non vi siano ostacoli ad inglobare dette condizioni nel contenuto dell'accordo,
In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Pt_2 in data 09/11/2016 in Prato (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 229, alle condizioni come sopra riportate e qui da intendersi integralmente trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 svoltasi mediante applicativo Microsoft Teams ai sensi del DL 128/2021. Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
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