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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3266 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3266 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to NICOLÈ LOREDANA , giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile matrimonio contratto in Mattinata il 5.12.2002 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Mattinata, al n. 6 , Parte I, anno 2002), con deduceva di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di Controparte_1 decreto di omologa del Tribunale di Foggia 19 luglio 2022, che dalla loro unione erano nati i figlia
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Controparte_2 18.09.2004), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente rappresentava che era economicamente autosufficiente, onde non formulava alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno divorzile, chiedendo unicamente che fosse pronunciato il divorzio, sussistendone i presupposti di legge.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 24.11.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice relatore constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 27.11.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. 922/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto della mancata costituzione di parte resistente.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto della maggiore età ed autosufficienza economica dei figli nati dall'unione coniugale e della mancata formulazione di domande dirette alla corresponsione di un assegno divorzile.
Stante la mancata comparizione del resistente e la natura costitutiva della pronuncia, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 in Mattinata, in data 05/12/2002; Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mattinata di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto N. 6 parte I - anno 2002 - Comune di
MATTINATA);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 04/12/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3266 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to NICOLÈ LOREDANA , giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile matrimonio contratto in Mattinata il 5.12.2002 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Mattinata, al n. 6 , Parte I, anno 2002), con deduceva di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di Controparte_1 decreto di omologa del Tribunale di Foggia 19 luglio 2022, che dalla loro unione erano nati i figlia
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Controparte_2 18.09.2004), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente rappresentava che era economicamente autosufficiente, onde non formulava alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno divorzile, chiedendo unicamente che fosse pronunciato il divorzio, sussistendone i presupposti di legge.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 24.11.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice relatore constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 27.11.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. 922/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto della mancata costituzione di parte resistente.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto della maggiore età ed autosufficienza economica dei figli nati dall'unione coniugale e della mancata formulazione di domande dirette alla corresponsione di un assegno divorzile.
Stante la mancata comparizione del resistente e la natura costitutiva della pronuncia, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 in Mattinata, in data 05/12/2002; Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mattinata di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto N. 6 parte I - anno 2002 - Comune di
MATTINATA);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 04/12/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro