TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 4538/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LANZETTA PASQUALE
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
OPPOSTO oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/05/2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito nr. 34320230000144142000, notificato tramite PEC in data 21/04/2023, per il pagamento della somma di € 16.770,97 per contributi Gestione Commercianti anno 2016 per maggiore reddito derivante dall'accertamento fiscale del TVK010700194/2021 notificato il
18/11/2021.
Ha in particolare dedotto di avere proposto opposizione avverso detto accertamento dell'Agenzia CP_ delle Entrate pendente innanzi al giudice tributario, implicante per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di contributi;
ha eccepito la prescrizione del credito ed ha concluso chiedendo, previa istanza di sospensiva, l'annullamento del titolo opposto in quanto reso in violazione di legge ovvero per carenza di motivazione, nonché l'infondatezza nel merito;
in via subordinata,
l'annullamento delle sanzioni pecuniarie per assenza di dolo o colpa ovvero una più equa rideterminazione delle stesse.
1.1. L' ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, deducendo, CP_1 nella specie, l'intervenuto sgravio delle somme, residuando il credito pari ad € 10.953,14. 1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto dell'intervenuto sgravio parziale delle somme iscritte
CP_ a ruolo giusta provvedimento dell' del 05.12.2024, in seguito all'accordo conciliativo intervenuto tra l'opponente e l'ufficio finanziario.
Sicchè, tanto determina la parziale cessazione della materia del contendere essendo state ridotte le somme contributive.
2.1. Per il resto, l'opposizione è infondata per quanto di ragione.
2.2. Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, occorre subito rimarcare che l'avviso di addebito impugnato trae origine dall'accertamento fiscale n.
TVK010700194/2021, pacificamente notificato al ricorrente il 18/11/2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rilevato l'esistenza di un maggior reddito con imposta fiscale dovuta pari ad €
64.055,00, da valere anche ai fini previdenziali.
Seppure, alla data di notifica dell'avviso di addebito (21/04/2023), l'atto impositivo presupposto è stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di GI (ricorso iscritto al n.
CP_ 1120/2022 R.G.) con conseguente violazione, da parte dell' del dettato di cui all'art. 24, comma
3, D.lgs. n. 46/1999, tale circostanza, tuttavia, non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018).
2.3. Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che in relazione all'anno di accertamento del 2016, la pretesa contributiva scaturisce dall'accertamento tributario da parte dell'Agenzia dell'Entrate avente n. TVK010700194/2021, notificato in data 18/11/2021.
Al riguardo, deve evidenziarsi che nel caso in cui la richiesta di pagamento di contribuzione previdenziale obbligatoria derivi dagli esiti dell'accertamento fiscale in materia di redditi d'impresa, la notifica dell'avviso di accertamento tributario costituisce atto interruttivo anche del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi (Cassazione n. 17769 dell'8 settembre 2015, in una vicenda riguardante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento (d.lgs. n. 46/1999 ) per il pagamento di contributi relativi a maggior reddito d'impresa come emerso a seguito di accertamento fiscale compiuto dall'Agenzia delle Entrate).
Deve, inoltre, ricordarsi la intervenuta sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale per la nota pandemia da Covid-19 (articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo
2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020; l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021).
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione estintiva del credito.
2.4. Quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 14194/2021, i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“(…) questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge
Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1
nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. CP_1
7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza
o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727
c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);
(….); pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1
aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
2.5. Nel caso di specie, tra l'opponente e l'ufficio finanziario è intervenuto – anche nelle more del presente procedimento - l'accordo conciliativo del 29.9.2023 in forza del quale i ricavi per i panini sono stati determinati in 3.272,00, per le pizze è stata riconosciuta la percentuale di sfrido del 10 %
(che assorbono la quantità di KG 225 già riconosciuti in sede di mediazione), con ricostruzione dei
CP_ ricavi relativi alla pizza secondo la tabella riportata nell'accordo prodotto dall' (v. doc. n. 5 del CP_ fascicolo .
In proposito è utile richiamare quanto di recente stabilito dalla Corte d'Appello di Bari: “Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l.
n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare
l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute.
Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09.06.2020, n. 10981).
Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. V, Sent., 24.02.2017, n. 4807, secondo cui “La conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, implicando l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata,
e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute” (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 06.05.2015 n.
9019; Cass. civ., Sez. V, Sent., 19.06.2009, n. 14300). (….). A ben vedere, dunque, nella nuova formulazione si è stabilito il principio secondo cui l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce all' iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento;
d'altronde, in tal senso, depone il comma 4 dell'art. 48 cit. il quale stabilisce che “L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. Tanto doverosamente detto, giova, inoltre, precisare che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.; quindi, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n.
23600/2009). Secondo poi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cassazione - Sezione CP_1
Lavoro, sentenza n. 14965/2012 e Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 22862/2010)”.
2.6. Parte opponente, a fronte di tale rideterminazione dei ricavi concordata con l'ufficio finanziario, comportante, pertanto, la novazione del rapporto tributario influente anche l'importo dei contributi dovuti, si è limitata a riproporre sostanzialmente i motivi posti a fondamento del ricorso relativi al dedotto errore nel calcolo dei componenti negativi ai fini IRAP, errore nel calcolo della farina utilizzata per la produzione, per non essere state sottratte le rimanenze finali di farina pari a 225 kg, utilizzata nell'anno d'imposta 2017, errato rapporto farina-grammi per panino (dato corretto di 120 grammi per panino con sfrido), quantità di panini ottenibili da 1 kg di farina (8 panini e non 10 come calcolato dall' ), ricavi corretti pari ad € 3.600, al netto dell'IVA 3.272,73, mancata valutazione CP_2
della pizza maxi, incongruenza studi di settore, sproporzione reddito accertato.
Orbene, tali rilievi, per un verso, si presentano, inconferenti alla luce di quanto concordato dal contribuente nella conciliazione fiscale laddove l'Ufficio finanziario ha rideterminato i ricavi per panini nella somma dedotta dall'opponente (€ 3.272,73) ed ha riconosciuto una percentuale di sfrido del 10 % (che assorbono la quantità di KG 225 già riconosciuti in sede di mediazione).
Per altro verso, si presentano inidonei a scalfire l'accertamento fiscale potendosi leggere nel verbale n. TVK010700194/2021 la mancata compilazione da parte dell'opponente delle distinte delle rimanenze finali, dei registri di magazzino legittimando, da parte dell'ufficio, l'utilizzazione del metodo induttivo stante l'inattendibilità delle scritture contabili (v. pag. 4 e 5 del verbale).
Peraltro, nel verbale è riportato quanto dichiarato dall'opponente in sede di accesso ispettivo con riguardo alla quantità utilizzata di farina per la pizza oltre al richiamo agli studi di settore.
A fronte di tali elementi, parte opponente si è limitata ad una contestazione che si presenta generica non adducendo specifici ed affidabili elementi contabili – ricavabili da scritture correttamente tenute
- da cui inferire evidenti errori metodologici e di calcolo dell'ufficio finanziario, particolarmente dettagliato nella parte relativa alla vendita delle bibite sul quale punto, in ricorso, alcunchè di pertinente è stato dedotto o contestato.
Le fatture richiamate riguardano il mese di dicembre 2016 rispetto al periodo oggetto di accertamento investente tutto l'anno 2016 ed il registro dei corrispettivi prodotto non sembra idoneo a provare i fatti contestati dal alla luce di quanto riscontrato dagli accertatori con riguardo Parte_1
alla regolare tenuta delle scritture contabili.
Altresì, le difese relative alla produzione della ed agli studi di settore si presentano Parte_2 generiche ed inconferenti alla luce del contenuto dell'accertamento come innanzi evidenziato, non emergendo allegazione precisa e puntuale su dati contabili cui agganciare la prova del diverso reddito accertato dall'Ufficio finanziario.
Le prove orali articolate sono generiche con riguardo alla quantità effettiva di pizza-maxi prodotta nell'anno di esercizio oggetto di accertamento ed incidente sulla quantità di farina, oggetto, peraltro, del predetto accordo conciliativo.
2.7. Quanto evidenziato, comporta il rigetto del ricorso con riguardo alla somma dovuta in seguito alla rideterminazione dei contributi alla luce dell'accordo conciliativo, per la somma di € 10.953,14 sul cui importo – derivante dal minor reddito di cui all'accordo conciliativo per € 49.859,00 - parte opponente non ha svolto contestazioni specifiche tali da dare ingresso ad un accertamento contabile,
Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono compensarsi per metà, stante lo sgravio parziale delle somme, seguendo la parte residua il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' con ricorso depositato il 29/05/2023, nella causa iscritta al n. 4538/2023 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme oggetto di sgravio da parte dell' ; CP_1
- rigetta, per il resto, il ricorso con riguardo alla somma residua dovuta come in motivazione;
CP_
-compensa per metà le spese di lite, condannando parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese di lite residue, liquidate in complessive € 1350,00 oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
GI, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 4538/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LANZETTA PASQUALE
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
OPPOSTO oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/05/2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito nr. 34320230000144142000, notificato tramite PEC in data 21/04/2023, per il pagamento della somma di € 16.770,97 per contributi Gestione Commercianti anno 2016 per maggiore reddito derivante dall'accertamento fiscale del TVK010700194/2021 notificato il
18/11/2021.
Ha in particolare dedotto di avere proposto opposizione avverso detto accertamento dell'Agenzia CP_ delle Entrate pendente innanzi al giudice tributario, implicante per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di contributi;
ha eccepito la prescrizione del credito ed ha concluso chiedendo, previa istanza di sospensiva, l'annullamento del titolo opposto in quanto reso in violazione di legge ovvero per carenza di motivazione, nonché l'infondatezza nel merito;
in via subordinata,
l'annullamento delle sanzioni pecuniarie per assenza di dolo o colpa ovvero una più equa rideterminazione delle stesse.
1.1. L' ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, deducendo, CP_1 nella specie, l'intervenuto sgravio delle somme, residuando il credito pari ad € 10.953,14. 1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto dell'intervenuto sgravio parziale delle somme iscritte
CP_ a ruolo giusta provvedimento dell' del 05.12.2024, in seguito all'accordo conciliativo intervenuto tra l'opponente e l'ufficio finanziario.
Sicchè, tanto determina la parziale cessazione della materia del contendere essendo state ridotte le somme contributive.
2.1. Per il resto, l'opposizione è infondata per quanto di ragione.
2.2. Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, occorre subito rimarcare che l'avviso di addebito impugnato trae origine dall'accertamento fiscale n.
TVK010700194/2021, pacificamente notificato al ricorrente il 18/11/2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rilevato l'esistenza di un maggior reddito con imposta fiscale dovuta pari ad €
64.055,00, da valere anche ai fini previdenziali.
Seppure, alla data di notifica dell'avviso di addebito (21/04/2023), l'atto impositivo presupposto è stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di GI (ricorso iscritto al n.
CP_ 1120/2022 R.G.) con conseguente violazione, da parte dell' del dettato di cui all'art. 24, comma
3, D.lgs. n. 46/1999, tale circostanza, tuttavia, non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018).
2.3. Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che in relazione all'anno di accertamento del 2016, la pretesa contributiva scaturisce dall'accertamento tributario da parte dell'Agenzia dell'Entrate avente n. TVK010700194/2021, notificato in data 18/11/2021.
Al riguardo, deve evidenziarsi che nel caso in cui la richiesta di pagamento di contribuzione previdenziale obbligatoria derivi dagli esiti dell'accertamento fiscale in materia di redditi d'impresa, la notifica dell'avviso di accertamento tributario costituisce atto interruttivo anche del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi (Cassazione n. 17769 dell'8 settembre 2015, in una vicenda riguardante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento (d.lgs. n. 46/1999 ) per il pagamento di contributi relativi a maggior reddito d'impresa come emerso a seguito di accertamento fiscale compiuto dall'Agenzia delle Entrate).
Deve, inoltre, ricordarsi la intervenuta sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale per la nota pandemia da Covid-19 (articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo
2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020; l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021).
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione estintiva del credito.
2.4. Quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 14194/2021, i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“(…) questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge
Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1
nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. CP_1
7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza
o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727
c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010);
(….); pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1
aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
2.5. Nel caso di specie, tra l'opponente e l'ufficio finanziario è intervenuto – anche nelle more del presente procedimento - l'accordo conciliativo del 29.9.2023 in forza del quale i ricavi per i panini sono stati determinati in 3.272,00, per le pizze è stata riconosciuta la percentuale di sfrido del 10 %
(che assorbono la quantità di KG 225 già riconosciuti in sede di mediazione), con ricostruzione dei
CP_ ricavi relativi alla pizza secondo la tabella riportata nell'accordo prodotto dall' (v. doc. n. 5 del CP_ fascicolo .
In proposito è utile richiamare quanto di recente stabilito dalla Corte d'Appello di Bari: “Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l.
n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare
l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute.
Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09.06.2020, n. 10981).
Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. V, Sent., 24.02.2017, n. 4807, secondo cui “La conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, implicando l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata,
e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute” (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 06.05.2015 n.
9019; Cass. civ., Sez. V, Sent., 19.06.2009, n. 14300). (….). A ben vedere, dunque, nella nuova formulazione si è stabilito il principio secondo cui l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce all' iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento;
d'altronde, in tal senso, depone il comma 4 dell'art. 48 cit. il quale stabilisce che “L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. Tanto doverosamente detto, giova, inoltre, precisare che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.; quindi, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n.
23600/2009). Secondo poi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cassazione - Sezione CP_1
Lavoro, sentenza n. 14965/2012 e Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 22862/2010)”.
2.6. Parte opponente, a fronte di tale rideterminazione dei ricavi concordata con l'ufficio finanziario, comportante, pertanto, la novazione del rapporto tributario influente anche l'importo dei contributi dovuti, si è limitata a riproporre sostanzialmente i motivi posti a fondamento del ricorso relativi al dedotto errore nel calcolo dei componenti negativi ai fini IRAP, errore nel calcolo della farina utilizzata per la produzione, per non essere state sottratte le rimanenze finali di farina pari a 225 kg, utilizzata nell'anno d'imposta 2017, errato rapporto farina-grammi per panino (dato corretto di 120 grammi per panino con sfrido), quantità di panini ottenibili da 1 kg di farina (8 panini e non 10 come calcolato dall' ), ricavi corretti pari ad € 3.600, al netto dell'IVA 3.272,73, mancata valutazione CP_2
della pizza maxi, incongruenza studi di settore, sproporzione reddito accertato.
Orbene, tali rilievi, per un verso, si presentano, inconferenti alla luce di quanto concordato dal contribuente nella conciliazione fiscale laddove l'Ufficio finanziario ha rideterminato i ricavi per panini nella somma dedotta dall'opponente (€ 3.272,73) ed ha riconosciuto una percentuale di sfrido del 10 % (che assorbono la quantità di KG 225 già riconosciuti in sede di mediazione).
Per altro verso, si presentano inidonei a scalfire l'accertamento fiscale potendosi leggere nel verbale n. TVK010700194/2021 la mancata compilazione da parte dell'opponente delle distinte delle rimanenze finali, dei registri di magazzino legittimando, da parte dell'ufficio, l'utilizzazione del metodo induttivo stante l'inattendibilità delle scritture contabili (v. pag. 4 e 5 del verbale).
Peraltro, nel verbale è riportato quanto dichiarato dall'opponente in sede di accesso ispettivo con riguardo alla quantità utilizzata di farina per la pizza oltre al richiamo agli studi di settore.
A fronte di tali elementi, parte opponente si è limitata ad una contestazione che si presenta generica non adducendo specifici ed affidabili elementi contabili – ricavabili da scritture correttamente tenute
- da cui inferire evidenti errori metodologici e di calcolo dell'ufficio finanziario, particolarmente dettagliato nella parte relativa alla vendita delle bibite sul quale punto, in ricorso, alcunchè di pertinente è stato dedotto o contestato.
Le fatture richiamate riguardano il mese di dicembre 2016 rispetto al periodo oggetto di accertamento investente tutto l'anno 2016 ed il registro dei corrispettivi prodotto non sembra idoneo a provare i fatti contestati dal alla luce di quanto riscontrato dagli accertatori con riguardo Parte_1
alla regolare tenuta delle scritture contabili.
Altresì, le difese relative alla produzione della ed agli studi di settore si presentano Parte_2 generiche ed inconferenti alla luce del contenuto dell'accertamento come innanzi evidenziato, non emergendo allegazione precisa e puntuale su dati contabili cui agganciare la prova del diverso reddito accertato dall'Ufficio finanziario.
Le prove orali articolate sono generiche con riguardo alla quantità effettiva di pizza-maxi prodotta nell'anno di esercizio oggetto di accertamento ed incidente sulla quantità di farina, oggetto, peraltro, del predetto accordo conciliativo.
2.7. Quanto evidenziato, comporta il rigetto del ricorso con riguardo alla somma dovuta in seguito alla rideterminazione dei contributi alla luce dell'accordo conciliativo, per la somma di € 10.953,14 sul cui importo – derivante dal minor reddito di cui all'accordo conciliativo per € 49.859,00 - parte opponente non ha svolto contestazioni specifiche tali da dare ingresso ad un accertamento contabile,
Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono compensarsi per metà, stante lo sgravio parziale delle somme, seguendo la parte residua il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' con ricorso depositato il 29/05/2023, nella causa iscritta al n. 4538/2023 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme oggetto di sgravio da parte dell' ; CP_1
- rigetta, per il resto, il ricorso con riguardo alla somma residua dovuta come in motivazione;
CP_
-compensa per metà le spese di lite, condannando parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese di lite residue, liquidate in complessive € 1350,00 oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
GI, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro