Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 940/2023 R.G. vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
elettivamente domiciliati in L'Aquila,
[...] Parte_7
Viale Nizza n. 11, presso e nello studio dell' Avv. FABRIZIO DI MARCO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. dall'AVV. PIO LUDOVICI
Attori
E in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore Sig. elettivamente domiciliato in L' Aquila Controparte_2
Via Arco dei Veneziani n.27 presso e nello studio dell'Avv. Lanfranco Massimi dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: consorzio obbligatorio- impugnazione delibera consortile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 171 ter c.p.c., i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 28/04/2023 gli attori, Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e impugnavano dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila la Parte_7
delibera consortile del 24.03.2023 per nullità e/o annullabilità per mancata convocazione degli attori e mancato inserimento all'OdG dell'ingresso nel Consorzio dei proprietari che avevano fatto richiesta. Affermavano inoltre la nullità della suddetta delibera consortile per nullità derivata dalla nullità delle precedenti delibere assunte dal il 13.11.2020 ed il 25.11.2022 impugnate da essi attori innanzi a codesto CP_1
Tribunale con giudizio recante il N.R.G. 2544/22.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa, previo ogni necessario accertamento e declaratoria e previa sospensione dell'efficacia delle delibere assunte all'assemblea del “ del giorno 24.03.2023, dichiarare nulle o annullabili CP_1 Controparte_1 le delibere assunte dall'organo assembleare del Consorzio obbligatorio “ CP_1
il giorno 24.03.2023, con ogni conseguenza di legge in merito all'operatività
[...]
delle delibere assunte all'assemblea del 24.03.2023 e del medesimo nei CP_1
confronti della Pubblica Amministrazione.
Condannare il , in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento”.
Si costituiva in giudizio il Consorzio per contestare Controparte_1
l' avversa ricostruzione dei fatti e per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori e la pregiudizialità del giudizio N. 2544/22 pendente dinanzi a codesto Tribunale e per l'effetto sospendere il presente giudizio sino alla definizione di quello in precedenza indicato;
nel merito, dichiarare la radicale infondatezza delle avverse domande alla luce del legittimo operato dell'assemblea e del Presidente del regolarmente nominato ed CP_1
esplicante in pieno le proprie funzioni.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori così come in narrativa esposto;
sempre in via preliminare, dichiarare la pregiudizialità del giudizio
N.2544/22 pendente dinanzi a codesto On.le Tribunale e per l'effetto sospendere il presente giudizio sino alla definizione di quello in precedenza indicato;
nel merito, dichiarare comunque la radicale infondatezza delle domande avanzate da controparte per tutti i motivi su esposti;
condannare i Signori , Parte_1 Pt_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze Parte_7
di lite.”.
Instaurato correttamente contraddittorio, rigettata con ordinanza di data 22/06/2023 l' istanza cautelare di sospensione dell' efficacia della delibera consortile impugnata, concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. , istruito il giudizio a mezzo produzioni documentali, e stata fissata l'udienza per la remissione della causa a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Tanto premesso, appare utile perimetrare l'ambito oggetto della controversia insorta tra le parti in causa.
Gli attori, nella loro qualità di proprietari e/o comproprietari di unità immobiliari insistenti in un aggregato edilizio sito a L'Aquila, frazione Santi di Preturo (AQ),
[...]
danneggiato dal sisma del 06.04.2009, hanno incardinato il presente CP_1
giudizio in ragione della nullità e/o annullabilità della delibera consortile di data
24/03/2023 asserendo che la convocazione di detta assemblea non era stata loro inviata alla stregua di quanto era, invece, sempre accaduto per le precedenti assemblee e che all'ordine del giorno dell'assemblea del 24.03.2024, contrariamente a quanto richiesto all'adunanza del 25.11.2022, non era stata inserita dal Presidente la discussione e deliberazione concernente l'ingresso al consorzio dei nuovi soci che ne avevano fatto richiesta.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi.
Occorre dunque sindacare la volontà delle parti primariamente facendo riferimento allo
Statuto in quanto fonte contrattuale.
L' Atto Costitutivo e lo Statuto di Consorzio Obbligatorio, all'art. 7 , comma 4°, indica il quorum deliberativo (in relazione al numero dei consorziati e alla quota di proprietà della superficie lorda coperta complessiva dell'aggregato come definita dall'art. 7, comma 16, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009
n. 3820 e s.m.i.) necessario per l'approvazione delle delibere, la cui inosservanza vizia ogni delibera assembleare consortile.
Dalla documentazione in atti risulta, ma la circostanza non è stata contestata, che gli attori sigg.ri e sono consorziati, in quanto firmatari Parte_4 Parte_2
dell'Atto costitutivo – Statuto del Consorzio Obbligatorio denominato CP_1
e che la sig.ra risulta essere consorziata in quanto aderente
[...] Parte_5
all'Ente solo successivamente. A fronte della contestazione dei suddetti attori, consorziati, e risultati assenti nel verbale consortile di data 24/03/2023, riguardo al mancato invio degli avvisi di convocazione, il convenuto non ha fornito la CP_1
prova, su di esso gravante, di averli tempestivamente avvisati e che gli avvisi, inviati a mezzo raccomandata, fossero effettivamente pervenuti ai medesimi destinatari.
La suddetta omissione comporta la lesione dei diritti soggettivi dei singoli consorziati, avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell'adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi, sottesi alle delibere oggetto di contestazione, diversa da quella in concreto adottata dai consorziati presenti.
Stante quanto innanzi, deve ritenersi sussistente in capo agli attori pretermessi e l'interesse a far valere il vizio Parte_4 Parte_2 Parte_5
inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso della convocazione ad essi consorziati (cfr. Cass. civ. sex. II, 26/11/2012 n. 20890).
Parimenti, non può essere negata in capo ai medesimi consorziati e Parte_4
e la sussistenza della legittimazione attiva Parte_2 Parte_5
all'impugnazione della delibera consortile di data 23/03/2023 per non essere stata inserita dal Presidente la discussione e deliberazione concernente l'ingresso al consorzio dei nuovi soci che ne avevano fatto richiesta (in particolare i sigg.ri
[...]
e ) come da dichiarazione nel verbale Parte_1 Parte_3
assembleare di data 22/11/2022 in cui espressamente si rimanda alla prossima assemblea il voto per l'ingresso dei nuovi consorziati.
Sul punto , l'art. 3 dello Statuto del consorzio “ dispone che: Controparte_1
“possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell'aggregato di cui all'art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al
Presidente del consorzio. Sull'istanza di nuova ammissione si pronuncia
l' , previa verifica del titolo, con delibera assunta a maggioranza degli Parte_8
intervenuti e con tanti voti che rappresentino almeno un terzo della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato. L'adesione debitamente approvata dall'assemblea si attua attraverso la sottoscrizione del presente atto costitutivo ” .
Il Presidente del , ricevute le istanze di adesione nella compagine consortile CP_1
dai proprietari delle unità immobiliari insistenti nell'aggregato edilizio in questione, avrebbe dovuto inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea del 24.03.2023 la deliberazione sull'ammissione dei nuovi consorziati.
Contrariamente a quanto asserito dal convenuto il punto 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24/03/2023 avente ad oggetto “la verifica superfici lorde dell'aggregato e titolo di proprietà”, aveva come finalità quella di dare seguito ai chiarimenti ed integrazioni richiesti dall , al fine Controparte_3
di identificare e computare le percentuali e le superfici dell'aggregato edilizio. Oggetto ben diverso dalla presentazione all'assemblea delle istanze di adesione da parte dei nuovi consorziate con relativa discussione e deliberazione, previo esame dei relativi titoli. Il profilo di doglianza investe pertanto una deliberazione non conforme agli obblighi derivanti al Presidente e all' Assemblea dal contratto consortile. In relazione alla posizione degli attori, sigg.ri Parte_1 Parte_3
e parte convenuta ne ha eccepito il difetto
[...] Parte_6 Parte_7
di legittimazione passiva perché non consorziati.
Invero, i suddetti attori hanno agito nella qualità di eredi, i primi due della Sig.ra ed i secondi due della Sig.ra Le sig.re Parte_9 Parte_10 Pt_10
e erano proprietarie di immobili insistenti nell'aggregato
[...] Parte_9
costituito nel consorzio convenuto, poi entrati in successione ereditaria. Essi, nella qualità di proprietari degli immobili posti all'interno del fabbricato, non risultano consorziati, sebbene ne abbiano fatto richiesta ai sensi del citato art. 3 dello Statuto del , come dimostrato dagli atti di causa. CP_1
Va, pertanto, accertato se sussiste la legittimazione ad impugnare le deliberazioni di un organismo -il Consorzio Obbligatorio- di cui i suindicati attori non ne sono direttamente parte, sebbene non siano rimasti estranei al e alle decisioni CP_1
assunte dall'assemblea di quest'ultimo come dimostrato dalle convocazioni consortili di date 26/07/2021 e del 24/06/2022 effettuate ai medesimi nella loro qualità di proprietari e eredi di eredi di (i sigg.ri Parte_9 Pt_1 Parte_1
e ) e di (i sigg.ri e Parte_3 Parte_10 Parte_6 Parte_7
.
[...]
Come si è già sottolineato, la ragione d'invalidità dedotta in citazione nei riguardi della delibera consortile de qua attiene ad un preteso vizio di violazione delle norme dello
Statuto e del D.L. n. 83/2012.
Sul punto è da ritenere che compete a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a proporre domande volte a far accertare tanto la nullità quanto l'inesistenza delle delibere consortili. La domanda richiede nessun altro requisito di legittimazione attiva se non quello consistente nell'interesse attuale e concreto di chi la propone.
I suddetti attori hanno proposto una domanda principale volta non solo a far dichiarare la mancata convocazione, ma anche il mancato inserimento nell'ordine del giorno del loro ingresso al Consorzio in violazione delle norme statuarie, oltre che lesivo dei diritti di cui all'art. 67 quater del D.L. n. 83/2012 che prevede il diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto -legge 28 aprile 2009 n. 39 , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77/ 2009, anche per coloro che succedono mortis causa,
a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli. Ciò posto deve ritenersi sussistenti i requisiti di attualità e concretezza dell'interesse ad impugnare la delibera consortile oggetto di causa anche da parte degli attori sigg.ri , Parte_1 Parte_3 Pt_6
e
[...] Parte_7
Le suddette ragioni di invalidità dedotte in citazione nei riguardi della deliberazione consortile oggetto del presente giudizio escludono ogni nullità derivata dalle delibere precedenti di data 13.11.2020 e del 25.11.2022 impugnate e oggetto del giudizio n.
2544/2022 R.G. Tribunale di L' Aquila, che comunque non è stata dimostrata. Da qui il rigetto dell'eccezione di pregiudizialità formulata dal convenuto.
In accoglimento della domanda attorea la delibera assunta all'assemblea del CP_1
“ del giorno 24.03.2023, va annullata. Controparte_1
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 147/2022 come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea dichiara nulla la delibera assunta all'assemblea del del giorno 24.03.2023; Controparte_1 - condanna il convenuto Consorzio Obbligatorio “ alla refusione Controparte_1
delle spese in favore degli attori che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge e rimborso c.u. e bolli .
Così deciso in L' Aquila il 04/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini