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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 632/2024
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Domenico Roccisano del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Milano, Viale Bianca Maria
n. 24;
RICORRENTE contro
C.F. , con sede legale in Parma, Via Mazzacavallo CP_1 P.IVA_1
n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Francesca Ghetti
e Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Francesca Ghetti sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato il giorno 14.06.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento per cui è causa per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, e per
l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
2) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di trentasei mensilità, pari ad euro 117.599,76 (=3.266,66 x 36), ovvero nella a diversa somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL PRECEDENTE PUNTO:
3) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità, pari ad euro 19.599,96 (3.266,66 x 12), ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
4) condannare la parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 4,844,45, di cui € 3.266,66 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e € 1.577,89 a titolo di tfr, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
5) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM 55/2014, oltre spese forfettarie 15%, e oneri di fatturazione come per legge e contributo unificato versato”. - che, con memoria difensiva depositata in data 30.08.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo CP_1
l'integrale reiezione del ricorso.
- che all'udienza del 06.02.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
07.02.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2. Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza
(Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 632/2024
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Domenico Roccisano del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Milano, Viale Bianca Maria
n. 24;
RICORRENTE contro
C.F. , con sede legale in Parma, Via Mazzacavallo CP_1 P.IVA_1
n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Francesca Ghetti
e Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Francesca Ghetti sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato il giorno 14.06.2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento per cui è causa per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, e per
l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
2) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di trentasei mensilità, pari ad euro 117.599,76 (=3.266,66 x 36), ovvero nella a diversa somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL PRECEDENTE PUNTO:
3) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità, pari ad euro 19.599,96 (3.266,66 x 12), ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
4) condannare la parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 4,844,45, di cui € 3.266,66 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e € 1.577,89 a titolo di tfr, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
5) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM 55/2014, oltre spese forfettarie 15%, e oneri di fatturazione come per legge e contributo unificato versato”. - che, con memoria difensiva depositata in data 30.08.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo CP_1
l'integrale reiezione del ricorso.
- che all'udienza del 06.02.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
07.02.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2. Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza
(Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei