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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL GH UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22479/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARLA OTTELLI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSANDRA DALLA BONA Controparte_1 C.F._2
e l'avv. ANDREA PIANTA;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Villa Carcina (BS), Viale Trafilerie n. 67, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo fondiario, rimarrà assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla signora che la abiterà unitamente ai figli minori e . A tal proposito, Parte_1 Per_1 Per_2 le parti danno atto che il signor si è trasferito presso un'altra abitazione, sita in Controparte_1
Villa Carcina (BS), Via Quattro Novembre n. 27, ed ha provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali. 3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza.
I genitori eserciteranno la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza, durante i rispettivi periodi di permanenza con gli stessi.
Le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori e , invece, saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto Per_1 Per_2 delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati relativamente a tutte le questioni riguardanti i figli.
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che il medesimo lo Per_1 Per_2 desideri, previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni della Parte_1 stessa e dei minori. In ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli il mercoledì, dalle ore 17.30, con riaccompagno degli stessi presso la casa materna dopo cena, nonché a week end alternati.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il signor si accorderà con la signora , con congruo anticipo, per stabilire i Controparte_1 Parte_1 periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi.
Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli per cinque giorni, anche non consecutivi, mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni, anche non consecutivi, alternando, di anno in anno, con la madre le giornate di Natale e di Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso.
Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori.
Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
6) I signori e si impegnano a consentire libere frequentazioni dei figli con gli Pt_1 CP_1 ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto in linea paterna quanto in linea materna, previo reciproco accordo;
gli stessi si impegnano, altresì, a non far conoscere ai figli eventuali persone se non frequentate stabilmente dai genitori.
7) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva mensile di € 600,00 (euro Per_1 Per_2 seicento/00), in ragione di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, sino a quando gli stessi diverranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico per i figli e verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora Per_1 Per_2
; a tal riguardo, il signor acconsente sin da ora affinchè la relativa Parte_1 Controparte_1 somma di competenza venga versata direttamente alla moglie, rendendosi disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria.
9) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e , secondo la Convenzione sul regime delle spese non comprese Per_1 Per_2 nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n. 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. In proposito, le parti riconoscono e convengono che i costi per il vestiario devono ritenersi già compresi nell'importo versato dal padre a titolo di contributo al mantenimento della prole.
10) Il signor si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Mercedes Classe B, targata FC 367 HX, in favore della signora , già in uso a Parte_1 quest'ultima; la signora pertanto, diverrà proprietaria e intestataria dell'auto di cui sopra e Pt_1 terrà a proprio carico le eventuali spese per il passaggio di proprietà, i costi di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo.
La vettura Renault Traffic e il motoveicolo KTM, intestati al signor , rimarranno in Controparte_1 uso al medesimo, il quale terrà a proprio integrale carico i costi del carburante, bollo, assicurazione e manutenzione dei due mezzi.
11) A definizione e tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale sussistente, le parti concordano quanto segue:
- con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il signor si impegna ad attribuire, cedere e trasferire alla Controparte_1 signora , che si impegna ad accettare ed acquistare, la sua quota di spettanza, pari ad Parte_1
1/2 della proprietà [acquistata in data 07.01.2019 con atto di compravendita a rogito Notaio , Per_3
Rep. n. 6756, Racc. n. 4525, registrato a Brescia 2 il 14.01.2019 al n. 1282, Serie 1T e trascritto a
Brescia il 15.01.2019 al R.G. n. 1520 e Reg. Part. n. 974] delle seguenti unità immobiliari
COMUNE DI VILLA CARCINA
Viale Trafilerie n. 67
- fabbricato da cielo a terra ad uso civile abitazione costituito da abitazione al piano primo, cantina con annesso portico al piano terra, autorimessa al piano terra e terreni, censiti come segue: a) Sez. NCT Fol. 16, p.lla 101 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, superficie catastale totale mq
128 (totale escluse aree scoperte: mq 120), R.C. € 542,28;
b) Sez. NCT Fol. 16, p.lla 101 sub 2, piano: T, cat. 6/C, cl. 3, mq 27, superficie catastale mq 29, R.C.
€ 89,24;
c) Catasto Terreni, Fol. 16, p.lla 99 di ha 0.3.20, PRATO, cl. 2, R.D. € 0,99, R.A. € 0,91;
d) Catasto Terreni, Fol. 16, p.lla 174 di ha 0.9.30, BOSCO CEDUO, cl. 1, R.D. € 0,96, R.A. 0,29;
e) Catasto Fabbricati, Sez. NCT Fol. 16, p.lla 286, Viale trafilerie SNC, piano: T, area urbana di mq
54, il tutto come meglio descritto ed identificato nell'allegato atto di compravendita [cfr. doc. 6], a cui ci si riporta integralmente;
- il corrispettivo per il suddetto trasferimento di proprietà viene stabilito dalle parti in € 30.000,00, che la signora verserà al signor entro e non oltre la data del rogito;
Parte_1 Controparte_1
- in seguito ad accordo intervenuto tra le parti, la signora si è accollata il mutuo Parte_1 gravante sulla casa familiare ed il finanziamento per l'acquisto della stufa, debiti che la stessa sta pagando in via esclusiva dal mese di aprile 2025;
- pertanto, la signora continuerà a pagare interamente il mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile in oggetto, acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. [cfr. doc. 7-9], sollevando il signor da qualsivoglia onere o responsabilità; Controparte_1
- la signora continuerà, altresì, a pagare, sino all'estinzione, le rate del finanziamento Parte_1 acceso, in data 28.07.2023, dal signor con la società finanziaria Fiditalia S.p.A. per Controparte_1
l'acquisto della stufa presente nell'abitazione familiare [doc. 14];
- le parti continueranno a beneficiare, in ragione del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell'immobile sito in Villa Carcina (BS) – Via Trafilerie n. 67, sino ad esaurimento del beneficio fiscale;
- tutti i mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimarranno in proprietà alla signora Parte_1
.
[...]
12) I signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente al Parte_1 Controparte_1 contributo per il proprio mantenimento, stante l'autonomia patrimoniale degli stessi.
13) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori e , Per_1 Per_2 prestando il proprio assenso all'espatrio con i figli minori a fini turistici.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLA CARCINA, BS (atto n. 4, parte II, serie A). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL GH UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22479/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARLA OTTELLI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ALESSANDRA DALLA BONA Controparte_1 C.F._2
e l'avv. ANDREA PIANTA;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Villa Carcina (BS), Viale Trafilerie n. 67, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo fondiario, rimarrà assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla signora che la abiterà unitamente ai figli minori e . A tal proposito, Parte_1 Per_1 Per_2 le parti danno atto che il signor si è trasferito presso un'altra abitazione, sita in Controparte_1
Villa Carcina (BS), Via Quattro Novembre n. 27, ed ha provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali. 3) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza.
I genitori eserciteranno la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza, durante i rispettivi periodi di permanenza con gli stessi.
Le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori e , invece, saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto Per_1 Per_2 delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati relativamente a tutte le questioni riguardanti i figli.
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che il medesimo lo Per_1 Per_2 desideri, previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni della Parte_1 stessa e dei minori. In ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli il mercoledì, dalle ore 17.30, con riaccompagno degli stessi presso la casa materna dopo cena, nonché a week end alternati.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il signor si accorderà con la signora , con congruo anticipo, per stabilire i Controparte_1 Parte_1 periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi.
Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli per cinque giorni, anche non consecutivi, mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni, anche non consecutivi, alternando, di anno in anno, con la madre le giornate di Natale e di Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso.
Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori.
Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
6) I signori e si impegnano a consentire libere frequentazioni dei figli con gli Pt_1 CP_1 ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto in linea paterna quanto in linea materna, previo reciproco accordo;
gli stessi si impegnano, altresì, a non far conoscere ai figli eventuali persone se non frequentate stabilmente dai genitori.
7) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva mensile di € 600,00 (euro Per_1 Per_2 seicento/00), in ragione di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, sino a quando gli stessi diverranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico per i figli e verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora Per_1 Per_2
; a tal riguardo, il signor acconsente sin da ora affinchè la relativa Parte_1 Controparte_1 somma di competenza venga versata direttamente alla moglie, rendendosi disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria.
9) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e , secondo la Convenzione sul regime delle spese non comprese Per_1 Per_2 nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n. 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. In proposito, le parti riconoscono e convengono che i costi per il vestiario devono ritenersi già compresi nell'importo versato dal padre a titolo di contributo al mantenimento della prole.
10) Il signor si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Mercedes Classe B, targata FC 367 HX, in favore della signora , già in uso a Parte_1 quest'ultima; la signora pertanto, diverrà proprietaria e intestataria dell'auto di cui sopra e Pt_1 terrà a proprio carico le eventuali spese per il passaggio di proprietà, i costi di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo.
La vettura Renault Traffic e il motoveicolo KTM, intestati al signor , rimarranno in Controparte_1 uso al medesimo, il quale terrà a proprio integrale carico i costi del carburante, bollo, assicurazione e manutenzione dei due mezzi.
11) A definizione e tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale sussistente, le parti concordano quanto segue:
- con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il signor si impegna ad attribuire, cedere e trasferire alla Controparte_1 signora , che si impegna ad accettare ed acquistare, la sua quota di spettanza, pari ad Parte_1
1/2 della proprietà [acquistata in data 07.01.2019 con atto di compravendita a rogito Notaio , Per_3
Rep. n. 6756, Racc. n. 4525, registrato a Brescia 2 il 14.01.2019 al n. 1282, Serie 1T e trascritto a
Brescia il 15.01.2019 al R.G. n. 1520 e Reg. Part. n. 974] delle seguenti unità immobiliari
COMUNE DI VILLA CARCINA
Viale Trafilerie n. 67
- fabbricato da cielo a terra ad uso civile abitazione costituito da abitazione al piano primo, cantina con annesso portico al piano terra, autorimessa al piano terra e terreni, censiti come segue: a) Sez. NCT Fol. 16, p.lla 101 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, superficie catastale totale mq
128 (totale escluse aree scoperte: mq 120), R.C. € 542,28;
b) Sez. NCT Fol. 16, p.lla 101 sub 2, piano: T, cat. 6/C, cl. 3, mq 27, superficie catastale mq 29, R.C.
€ 89,24;
c) Catasto Terreni, Fol. 16, p.lla 99 di ha 0.3.20, PRATO, cl. 2, R.D. € 0,99, R.A. € 0,91;
d) Catasto Terreni, Fol. 16, p.lla 174 di ha 0.9.30, BOSCO CEDUO, cl. 1, R.D. € 0,96, R.A. 0,29;
e) Catasto Fabbricati, Sez. NCT Fol. 16, p.lla 286, Viale trafilerie SNC, piano: T, area urbana di mq
54, il tutto come meglio descritto ed identificato nell'allegato atto di compravendita [cfr. doc. 6], a cui ci si riporta integralmente;
- il corrispettivo per il suddetto trasferimento di proprietà viene stabilito dalle parti in € 30.000,00, che la signora verserà al signor entro e non oltre la data del rogito;
Parte_1 Controparte_1
- in seguito ad accordo intervenuto tra le parti, la signora si è accollata il mutuo Parte_1 gravante sulla casa familiare ed il finanziamento per l'acquisto della stufa, debiti che la stessa sta pagando in via esclusiva dal mese di aprile 2025;
- pertanto, la signora continuerà a pagare interamente il mutuo residuo gravante Parte_1 sull'immobile in oggetto, acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. [cfr. doc. 7-9], sollevando il signor da qualsivoglia onere o responsabilità; Controparte_1
- la signora continuerà, altresì, a pagare, sino all'estinzione, le rate del finanziamento Parte_1 acceso, in data 28.07.2023, dal signor con la società finanziaria Fiditalia S.p.A. per Controparte_1
l'acquisto della stufa presente nell'abitazione familiare [doc. 14];
- le parti continueranno a beneficiare, in ragione del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell'immobile sito in Villa Carcina (BS) – Via Trafilerie n. 67, sino ad esaurimento del beneficio fiscale;
- tutti i mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimarranno in proprietà alla signora Parte_1
.
[...]
12) I signori e dichiarano di rinunciare reciprocamente al Parte_1 Controparte_1 contributo per il proprio mantenimento, stante l'autonomia patrimoniale degli stessi.
13) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori e , Per_1 Per_2 prestando il proprio assenso all'espatrio con i figli minori a fini turistici.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLA CARCINA, BS (atto n. 4, parte II, serie A). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI IO