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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
US SE MB - Presidente rel.
VI Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2216/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
3 codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo C.F._1
Palermo del foro di Agrigento, codice fiscale ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Ribera (Ag) Via Buoni Amici n. 17 pec
- f Email_1
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 30.11.1960 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
US LU IN (Cod. Fisc. ) elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale sito in Via XXV Aprile 180 -Agrigento, pec
Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 settembre 2025 , premettendo Parte_1
- di avere contratto con in Ribera (Ag), il 20.08.1987, Controparte_1
matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Ribera al N.37 P.2 S. A. anno 1987 e che dalla loro unione sono nati la figlia nata il [...] a [...] e il figlio Persona_1 Persona_2
nato il [...] parimenti a Ribera;
- che per ragioni di incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non coabitano da tanti anni;
- che il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 94/2006 Reg. Sent. emessa in data
16.02.2006 nell'ambito del procedimento n. 373/2003 R.G. aveva pronunziato la loro separazione personale;
- che dalla data della pronuncia della separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
- di aver già regolato qualsiasi questione e di rinunciare a qualsiasi mantenimento per sé e che i figli sono, ormai, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, con conferma delle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale sita in Ribera
Via Costa n. 3, dove la stessa coabita, unitamente alla figlia, ininterrottamente fin dalla data della separazione.
Con comparsa di costituzione depositata il 13 novembre 2025 non Controparte_1
si è opposto all'accoglimento delle domande della ricorrente.
Con istanza depositata il 20 novembre 2025 , sottoscritta dalla e dal , Pt_1 CP_1
le predette parti, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale all'udienza già fissata per il 16/12/2025, di non volersi riconciliare;
e di volersi avvalere ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: << - assegnare la casa coniugale, di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di
Agrigento, sita a Ribera Via Costa N. 3, alla Sig.ra ; Parte_1
- dare atto che i coniugi sono indipendenti economicamente, così Persona_3
come i figli, ormai maggiorenni ed indipendenti>>.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
Sono acclarate la proponibilità della domanda di divorzio ex art. 3 L.898/1970 e la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti, va dato atto che gli accordi di divorzio non contrastano con principi di ordine pubblico e va rilevato, infine, che, stante la natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Ribera (Ag), il 20.08.1987 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ribera al N.37 P.2 S. A. anno 1987, , alle condizioni stabilite dalle parti con atto da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data 20 novembre 2025, richiamate in motivazione.
Compensa integralmente le spese del giudizio e dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Ribera.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 19 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
US SE MB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
US SE MB - Presidente rel.
VI Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2216/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
3 codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo C.F._1
Palermo del foro di Agrigento, codice fiscale ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Ribera (Ag) Via Buoni Amici n. 17 pec
- f Email_1
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 30.11.1960 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
US LU IN (Cod. Fisc. ) elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale sito in Via XXV Aprile 180 -Agrigento, pec
Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 settembre 2025 , premettendo Parte_1
- di avere contratto con in Ribera (Ag), il 20.08.1987, Controparte_1
matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Ribera al N.37 P.2 S. A. anno 1987 e che dalla loro unione sono nati la figlia nata il [...] a [...] e il figlio Persona_1 Persona_2
nato il [...] parimenti a Ribera;
- che per ragioni di incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non coabitano da tanti anni;
- che il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 94/2006 Reg. Sent. emessa in data
16.02.2006 nell'ambito del procedimento n. 373/2003 R.G. aveva pronunziato la loro separazione personale;
- che dalla data della pronuncia della separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
- di aver già regolato qualsiasi questione e di rinunciare a qualsiasi mantenimento per sé e che i figli sono, ormai, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, con conferma delle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale sita in Ribera
Via Costa n. 3, dove la stessa coabita, unitamente alla figlia, ininterrottamente fin dalla data della separazione.
Con comparsa di costituzione depositata il 13 novembre 2025 non Controparte_1
si è opposto all'accoglimento delle domande della ricorrente.
Con istanza depositata il 20 novembre 2025 , sottoscritta dalla e dal , Pt_1 CP_1
le predette parti, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale all'udienza già fissata per il 16/12/2025, di non volersi riconciliare;
e di volersi avvalere ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: << - assegnare la casa coniugale, di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di
Agrigento, sita a Ribera Via Costa N. 3, alla Sig.ra ; Parte_1
- dare atto che i coniugi sono indipendenti economicamente, così Persona_3
come i figli, ormai maggiorenni ed indipendenti>>.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
Sono acclarate la proponibilità della domanda di divorzio ex art. 3 L.898/1970 e la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti, va dato atto che gli accordi di divorzio non contrastano con principi di ordine pubblico e va rilevato, infine, che, stante la natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Ribera (Ag), il 20.08.1987 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ribera al N.37 P.2 S. A. anno 1987, , alle condizioni stabilite dalle parti con atto da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data 20 novembre 2025, richiamate in motivazione.
Compensa integralmente le spese del giudizio e dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Ribera.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 19 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
US SE MB