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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 12/03/2021, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2021, proposto da
TO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Luciano e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Luciano in Padova, via San Fermo 38;
contro
il Comune di Abano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salmaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Dirigente del III Settore – Governo del territorio del Comune di Abano Terme prot. 36335 avente a oggetto “Ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii – ditta IN TO”;
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Abano Terme;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente sostiene di avere ottemperato, per le parti non interessate dalla successiva sanatoria, alla primigenia ordinanza di demolizione, eliminando le opere funzionali alla abusiva trasformazione del piano terra da accessorio di pertinenza di abitazione sita al primo piano in due distinte ed autonome unità abitative e ripristinando l' uso accessorio originario, e di non avere successivamente posto in essere alcuna altra modifica.
Considerato altresì che tale assunto, ribadito univocamente dal ricorrente nel corso della discussione orale alla odierna Camera di Consiglio, è confutato dal Comune nella seconda, impugnata, ordinanza demolitoria e nelle proprie difese, sostenendosi di avere accertato, in data 8 novembre 2019, la persistente trasformazione e adibizione del piano terra a due autonome unità abitative.
Ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, conoscere lo stato di fatto accertato dal Comune l'8 novembre 2019, onde confrontarlo con quello verificato in data 4 novembre 2016 e posto a base del primo ordine di demolizione.
Ritenuto quindi di ordinare il deposito in giudizio del verbale di sopralluogo del 4 novembre 2016, della relativa relazione 8 novembre 2016, n. 36872, e del verbale di sopralluogo 8 novembre 2019, n. 41210.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Ordina al Comune di Abano Terme di depositare presso la Segreteria del Tribunale entro il 15 aprile 2021 la documentazione di cui in motivazione, e rinvia la trattazione alla Camera di Consiglio 29 aprile 2021, sospendendo nelle more l' esecuzione dell' atto impugnato.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 marzo 2021in modalità di videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO