Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01713/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2024, proposto da
Bistrot dei Mori s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI RA, LI IO ME, OB Scarpata, non costituiti in giudizio;
EN CC, DR FL, AR NT, ON SS, UL SS, IA SS, MA RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Grazia Renata Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) l’ordinanza del Responsabile Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del Comune di Taormina prot. n. 29217 del 12.07.2024, comunicata in pari data, con cui il Comune ha ordinato l’inibizione e la rimozione della pedana amovibile a servizio della propria attività;
2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 27611 del 3.07.2024 del Funzionario dell’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP (quale Responsabile del procedimento) posta a base della comunicazione di avvio del procedimento di cui sub 1) laddove, nella premessa che il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche preveda l’obbligo di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, rileva la mancanza di siffatta richiesta, nonché di ogni “… documento e/o elaborato grafico propedeutico alla valutazione ”, e propone l’immediata rimozione della pedana;
3) occorrendo, e solo ove diversamente da intendersi rispetto a quanto appresso precisato, le disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023;
e per il risarcimento del danno derivante dagli atti avversati,
o, in subordine, per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21- quinques della L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN CC, DR FL, AR NT, ON SS, UL SS, IA SS, MA RO e del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Taormina (ME), concedeva alla sig.ra AB HI, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società Bistrot dei Mori s.r.l.s. (da ora anche “società Bistrot dei Mori”), con provvedimento n. 41/2023 del 17.10.2023, l’occupazione del suolo pubblico sito in Vico Claudio Marcello n. 2, allo scopo di collocarvi tavoli e sedie posizionati su pedana amovibile.
La concessione era emessa “a condizione che sia garantita una larghezza della carreggiata minima di ml 2,60, come da parere della Polizia Locale prot. 29260 del 12.09.2023”, rilasciato a seguito di sopralluogo eseguito in data 30.08.2023, con il quale, più specificatamente, veniva altresì proposta la delimitazione dell’area in concessione attraverso struttura fissa al fine di rispettare tali misure.
Con nota del 3.07.2024 l’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del predetto Ente comunale rilevava la necessità che venisse richiesta una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, cui faceva seguito, con nota prot. 28593 del 10.07.2024, la comunicazione di avvio del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023 e la rimozione della predetta pedana.
Nelle more della conclusione di tale procedimento, con ordinanza prot. n. 29217 del 12.07.2024 il Comune ordinava alla società Bistrot dei Mori, con effetto immediato, l’inibizione della pedana posizionata in Vico Claudio Marcello, poiché sprovvista di certificazione sulla sicurezza, e la rimozione della stessa per carenza della predetta autorizzazione separata.
2. Con ricorso notificato in data 11.10.2024 e depositato il 21.10.2024 la società Bistrot dei Mori ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) l’ordinanza del Responsabile Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del Comune di Taormina prot. n. 29217 del 12.07.2024, comunicata in pari data, con cui il Comune ha ordinato l’inibizione e la rimozione della pedana amovibile a servizio della propria attività; 2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 27611 del 3.07.2024 del Funzionario dell’Area Lavori Pubblici-Patrimonio-SUAP (quale Responsabile del procedimento) posta a base della comunicazione di avvio del procedimento di cui sub 1) laddove, nella premessa che il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche preveda l’obbligo di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, rileva la mancanza di siffatta richiesta, nonché di ogni “… documento e/o elaborato grafico propedeutico alla valutazione ”, e propone l’immediata rimozione della pedana; 3) occorrendo, e solo ove diversamente da intendersi rispetto a quanto appresso precisato, le disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 8 e 10 della L. 241/1990; difetto di motivazione; violazione dei principi del giusto procedimento e di correttezza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per mancanza di presupposto, per illogicità, e per difetto di istruttoria; 2) Incompetenza; violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 8 e 10 della Legge 241/90 sotto altro profilo ; 3) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 legge 241/1990; violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del previgente Regolamento Comunale CUP e dell’art. 36 del Regolamento vigente; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento dell’interesse pubblico .
2.1. Con la prima doglianza la parte ricorrente deduce, in particolare, che l’ordine di rimozione del 12.07.2024 e la presupposta nota del 3.07.2024 non siano stati preceduti da alcuna comunicazione preventiva di avvio del procedimento, in violazione del principio del contraddittorio procedimentale. La parte deduce anche la violazione dell’art. 6 della L. 241/1990, rilevando la violazione della disciplina del soccorso istruttorio procedimentale.
Viene altresì lamentato che la predetta ordinanza non dia conto delle ragioni per quali si sia reso necessario un’immediata rimozione della pedana e che sussista un difetto di istruttoria, rilevandosi anche che l’atto gravato sia stato emesso durante la pendenza del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023, il cui avvio era stato comunicato con nota prot. 28593 del 10.07.2024.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte deduce l’incompetenza del Responsabile Area LL. PP. – SUAP, il quale ha adottato l’ordinanza impugnata, rilevando che questa avrebbe dovuto essere adottata, invece, dall’Area Economico-Finanziaria del Comune di Taormina, la quale aveva avviato il procedimento di modifica della concessione n. 41/2023. Si rileva altresì la contraddittorietà dei comportamenti tenuti dall’Amministrazione comunale e l’illogicità delle sue determinazioni.
2.3. Con la terza censura viene lamentata, nuovamente, la violazione dell’art. 6 della L. 241/1990, non essendo stato consentito alla società ricorrente di regolarizzare la propria posizione prima di ordinare la rimozione della pedana.
Sono contestate, nel merito, le ragioni poste a sostegno dell’atto impugnato.
In particolare, quanto alla certificazione relativa alla sicurezza del manufatto, viene evidenziato che tale mancanza documentale avrebbe potuto essere risolta chiedendo alla società ricorrente di fornire un’apposita perizia.
In ordine, invece, alla mancanza dell’autorizzazione separata per la collocazione della pedana, si contesta che le invocate norme regolamentari poste alla base dell’atto impugnato (art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023) non richiedano tale autorizzazione, la quale sarebbe assorbita dal provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico.
Ove le predette norme regolamentari dovessero essere interpretate, invece, nel senso di richiedere tale autorizzazione separata, esse sarebbero illegittime, continua la parte, in quanto viziate da illogicità e affette dalla violazione del principio di economicità e di non aggravamento.
2.4. La parte ricorrente ha altresì presentato domanda di risarcimento del danno, con riserva di quantificazione del relativo ammontare in corso di giudizio, chiedendo, in subordine, il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21- quinques della L. 241/1990.
3. Il Comune di Taormina, Amministrazione intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 9.12.2024.
4. I sig.ri EN CC, DR FL, AR NT, ON SS, UL SS, IA SS, MA RO, controinteressati, si sono costituiti in giudizio in data 11.12.2024 per chiedere il rigetto del ricorso.
4.1. I controinteressati hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato, nei loro confronti, oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.; viene rilevato, nello specifico, che la parte ricorrente abbia avuto conoscenza della nota prot. 27611 del 3.07.2024 in data 10.07.2024 e dell’ordinanza prot. 29217 del 12.07.2024 nella medesima data della sua adozione.
4.2. Viene altresì eccepita la temerarietà del ricorso per abuso del diritto e del processo, scaturente dalla moltiplicazione dei giudizi intrapresi a fronte della medesima vicenda fattuale, in violazione del principio di concentrazione processuale, con conseguente richiesta di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
4.3. I controinteressati hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, asserendo che gli atti impugnati non avrebbero portata lesiva, in quanto la parte ricorrente, in violazione dell’art. 60 del Regolamento comunale n. 37 del 2021, avrebbe continuato a svolgere la propria attività di ristorazione all’aperto (mediante il posizionamento di un numero maggiore di tavoli), pur rimuovendo la pedana, traendone un vantaggio economico. È inoltre rilevato che la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al Comandante della Polizia municipale del Comune di Taormina, ritenuto litisconsorte processuale necessario.
4.4. Viene eccepita, in ultimo, anche la presunta genericità dei motivi di gravame, in violazione dell’art. 40 c.p.a..
4.5. Nel merito, i controinteressati rilevano che le violazioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, nonché degli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, siano state correttamente rilevate nel provvedimento dall’Ente comunale e che le censure mosse dalla società ricorrente siano fuori centro.
4.6. Viene inoltre eccepita l’inammissibilità della domanda risarcitoria, risultando non provati dalla parte ricorrente né il danno-evento né il danno-conseguenza, né gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Parimenti priva di pregio sarebbe, secondo la prospettazione di parte, la subordinata domanda di indennizzo.
5. Con memoria del 18.04.2025 il Comune di Taormina ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’ordinanza di rimozione della pedana impugnata sarebbe stata superata dagli atti successivi adottati dall’Amministrazione comunale in merito alla medesima vicenda, impugnati a sua volta dalla parte ricorrente nell’ambito dei ricorsi R.G. n. 2069/2024, n. 2111/2024, n. 2357/2024, rispetto ai quali, in quanto connessi, viene chiesta la riunione del presente procedimento.
La parte ha altresì controdedotto, nel merito, rispetto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
6. Con memoria del 19.04.2025 la parte ricorrente ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso con i ricorsi connessi R.G. n. 2069/2024, n. 2111/2024 e n. 2357/2024. Nel merito, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie doglianze.
7. Con memoria del 19.04.2025 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con memoria di replica del 29.04.2025 il Comune di Taormina ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Con memoria di replica del 29.04.2025 la parte controinteressata ha parimenti insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Con memoria di replica del 30.04.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 21.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione presentata dalle parti con i ricorsi R.G. n. 2069/2024, n. 2111/2024 e n. 2357/2024, trattati nella medesima udienza pubblica, la quale viene respinta.
12.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con i suddetti procedimenti, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei predetti ricorsi.
13. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
14. Il primo motivo di ricorso è infondato.
14.1. L’ordinanza prot. n. 29127 del 12.07.2024 di inibizione e rimozione della pedana amovibile a servizio dell’attività “Bistrot dei Mori”, sita in vico Claudio Marcello di Taormina, è stata adottata ad esito dell’accertamento:
(i) della mancanza della certificazione relativa alla sicurezza del manufatto (certificato di regolare montaggio e/o dichiarazione del progettista sui sistemi di protezione);
(ii) del mancato rilascio della “autorizzazione separata” richiesta, ai fini dell’allocazione di pedane amovibili e non ancorate, dalle disposizioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, vigente ratione temporis al momento del rilascio della concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n. 41/2023, ora trasfuse nell’art. 36 del vigente Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023.
Il suddetto provvedimento, pertanto, è stato adottato in presenza di un’indebita occupazione di suolo pubblico e, in particolare, in coerenza con quanto previsto dall’art. 34, comma 4, del predetto Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, il quale prevede che “ Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi (...)”.
Accertati i relativi presupposti in fatto e in diritto sopra riportati, l’Amministrazione comunale ha agito nell’esercizio di un potere di natura vincolata, correlato al ripristino della legittimità violata, tale da imporre la rimozione dell’abuso.
Ne consegue che tale attività di repressione dell’indebita occupazione di suolo pubblico, che trova peraltro il suo fondamento anche nell’art. 3, comma 16, della L. 94/2009 (riportato nell’atto gravato), in quanto vincolata, non deve essere preceduta dalla necessaria previa comunicazione di avvio del procedimento, né dalla possibilità per gli interessati di presentare osservazioni.
Non assume rilievo, ai fini della legittimità dell’iter procedurale seguito dall’Amministrazione resistente con l’adozione dell’ordinanza impugnata, che tale atto sia stato adottato durante la pendenza del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023, il cui avvio era stato comunicato alla società interessata con nota prot. 28593 del 10.07.2024.
Tale differente procedimento, invero:
(i) è stato avviato in applicazione della disciplina ad oggi prevista dall’art. 39 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche (corrispondente all’art. 36 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 37/2021), il quale stabilisce, al comma 1, che “ Le concessioni o le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica utilità o sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area ” e prevede, al successivo comma 2, che “ Il provvedimento di revoca o di modifica [delle autorizzazioni e delle concessioni] deve essere preceduto dalla contestazione all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni ”;
(ii) ha un diverso oggetto, trattandosi di un procedimento di secondo grado volto a incidere sui contenuti di un precedente titolo concessorio;
(iii) risponde, conseguentemente, a diverse esigenze partecipative, espressamente previste dal testo regolamentare sopra richiamato.
Privo di pregio è, inoltre, il richiamo all’art. 6 della L. 241/1990 operato dalla parte ricorrente, la quale asserisce che l’Amministrazione procedente, prima di adottare l’ordinanza qui gravata, avrebbe dovuto consentire alla società interessata di integrare la documentazione mancante – nella specie, la certificazione relativa alla sicurezza del manufatto e il titolo autorizzatorio richiesto per l’allocazione della pedana amovibile – prima di ordinarne la rimozione. Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. 241/1990, per essere legittimamente esercitato, invero, “ presuppone che la carenza documentale abbia ad oggetto un fatto, una qualità, ecc., la cui preesistenza rispetto al termine di presentazione di tale documentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile, divenendo, in caso contrario, una forma di illegittima integrazione di qualità e requisiti partecipativi ” (T.A.R. Sicilia, NI, Sez. I, 29.07.2024, n. 2739).
L’atto inibitorio adottato dall’Ente è stato adottato ad esito dell’accertamento della mancanza di due specifiche condizioni per consentire l’allocazione della pedana amovibile sul suolo pubblico, rappresentate, come sopra già rilevato e come si evince chiaramente dalla parte dispositiva del provvedimento impugnato, dalla mancanza della certificazione relativa alla sicurezza del manufatto e dal mancato rilascio dell’autorizzazione separata prevista dalla normativa comunale di riferimento.
Ebbene, da un lato, la carenza documentale della certificazione sulla sicurezza, surrogabile con la dichiarazione del progettista sui sistemi di protezione (secondo quanto riportato nell’ordinanza), ove preesistente, avrebbe potuto essere, in astratto, oggetto di soccorso istruttorio.
Di contro, la mancanza della separata autorizzazione di cui all’art. 36 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, invece, non può giammai costituire una carenza documentale “sanabile” secondo la logica che permea il soccorso istruttorio procedimentale. Trattasi, invero, di un titolo che, in quanto non oggetto di rilascio da parte dello stesso Ente comunale prima dell’apposizione della pedana, come evidenziato dalla stessa Amministrazione nel corpo del provvedimento avversato, non avrebbe potuto essere prodotto ex post dalla società interessata, trattandosi di un requisito di legittimità che avrebbe dovuto preesistere all’allocazione della pedana stessa, determinandosi altrimenti una sua illegittima integrazione in spregio alla ratio del soccorso istruttorio.
Non fondate risultano anche le censure tramite le quali la società ricorrente lamenta il presunto difetto motivazionale dell’atto impugnato, ove viene adeguatamente ricostruito l’iter istruttorio e logico sotteso alla determinazione assunta dall’Ente.
Trattandosi, peraltro, come già sopra evidenziato, di un provvedimento che, per sua natura, esprime l’esercizio di un potere vincolato, al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto – chiaramente riportati nell’ordinanza gravata – non è richiesta una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (ulteriori e diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abusiva occupazione di suolo pubblico.
15. La seconda doglianza è parimenti infondata.
15.1. Non sussiste, per le ragioni già sopra esposte, alcuna contraddittorietà tra l’ordinanza di rimozione del 12.07.2024 e il procedimento di modifica della concessione per l’occupazione del suolo pubblico rilasciata con provvedimento n. 41/2023.
Fuori fuoco è l’ulteriore dedotto vizio di incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto qui avversato. Il procedimento di “revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni” avviato ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento comunale, infatti, secondo il principio del contrarius actus , è stato correttamente avviato dal medesimo organo che ha adottato l’atto inciso dal procedimento di secondo grado, ossia il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, quale organo da cui era promanata la concessione n. 41/2023.
L’ordinanza di inibizione e rimozione n. 29217 del 12.07.2024, di contro, è stata adottata nell’esercizio di un differente potere autoritativo in capo all’Amministrazione comunale, in applicazione di una disposizione – il comma 4 dell’art. 34 del vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche – che incardina genericamente in capo al “Comune” il potere di ordinare la rimozione dei mezzi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche.
Ne discende che l’atto impugnato, adottato dal Responsabile dell’Area “Lavori pubblici – Patrimonio – SUAP”, appartenente alla macro-area “Area Tecnica”, è stato opportunamente emanato dall’organo appartenente all’Area competente nella materia incisa dal predetto Regolamento comunale, il quale, investito della relativa istruttoria, con nota prot. 27611 del 3.07.2024 aveva peraltro già rilevato le ragioni poste a sostegno dell’ordinanza di rimozione e, conseguentemente, ha adottato la determinazione amministrativa a valle di tale indagine procedimentale.
16. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
16.1. La dedotta violazione dell’art. 6 della L. 241/1990, alla luce di quanto già evidenziato dal Collegio in seno alla trattazione del primo motivo di ricorso, è fuori fuoco.
Quanto alla presunta illegittimità delle motivazioni poste dall’Amministrazione comunale alla base dell’ordinanza di inibizione e rimozione impugnata, si osserva, preliminarmente, che la determinazione amministrativa contestata dalla ricorrente ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
Ciò osservato in via di premessa sistematica, si evidenzia che l’ordinanza qui gravata si regge su due distinte e autonome motivazioni:
(i) è ordinata l’inibizione della pedana per mancanza di certificazione sulla sicurezza;
(ii) viene contestualmente ordinata la rimozione della stessa per carenza dell’autorizzazione separata prevista dal vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 68/2023.
Scrutinandosi la motivazione centrale sulla base della quale l’Amministrazione resistente ha adottato l’ordinanza contestata, rappresentata dalla carenza della “autorizzazione separata”, il Collegio ritiene che essa sia esente dalle censure sollevate dalla parte ricorrente.
L’art. 36 del vigente Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 68/2023, riproponendo quanto previsto dall’art. 33 del precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 37/2021, stabilisce, al comma 1, che “ Solo ed esclusivamente nel caso in cui il suolo pubblico dato in concessone sia in pendenza e qualora le sconnessioni del piano di appoggio stradale non offrano una stabilità sufficiente all’esercizio delle attività, con separata autorizzazione subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano, si potranno allocare delle pedane di livellamento non del tipo fisso, amovibili e non ancorate, con base in ferro e/o materiale similare e pavimentazione in vetro antisfondamento e/o legno invecchiato ”.
Dal chiaro tenore letterale della suddetta norma regolamentare si evince che la “separata autorizzazione” costituisca titolo ulteriore e diverso rispetto alla “concessione” di suolo pubblico, atteso che:
(i) tale autorizzazione presuppone che “ il suolo pubblico ...” sia già stato “... dato in concessione ”, così emergendo che trattasi di due distinti provvedimenti, l’uno successivo all’altro sul piano temporale;
(ii) il rilascio della separata autorizzazione per l’allocazione della pedana è espressamente subordinata “... alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano ” da parte dell’Ente comunale, valutazione che non si sovrappone, bensì si aggiunge, a quella già compiuta dal Comune prima del rilascio della concessione relativa al suolo pubblico, la quale, invece, trova la sua disciplina in un’altra disposizione regolamentare (oggi l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche).
Ne discende che non può sostenersi, come invece supposto dalla parte ricorrente, che le valutazioni a base della predetta autorizzazione separata siano “racchiuse” nell’atto concessorio a monte, né possono essere invocate le pretese esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa quale elemento da valorizzare per ritenere che due procedimenti separati, previsti da due distinte disposizioni regolamentari e presupponenti differenti valutazioni di opportunità in capo all’Amministrazione procedente, vengano compendiati in un unico atto. Rientra nella piena discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, infatti, disporre del proprio potere regolamentare e disciplinare, di conseguenza, i propri procedimenti amministrativi, dovendosi escludere che sia illogica o dia luogo ad un aggravamento procedimentale una disposizione che incardini in due binari procedimentali distinti gli iter concernenti il rilascio di due titoli differenti, presupponenti condizioni e valutazioni tra di esse non sovrapponibili.
Le censure così come prospettate dalla parte ricorrente, alla luce delle coordinate sopra riportate in materia di atto plurimotivato, sono quindi da ritenersi infondate, rilevato che l’Amministrazione resistente ha correttamente adottato l’ordinanza qui gravata in considerazione dell’accertata mancanza dell’autorizzazione separata di cui all’art. 36 dell’ora vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, non incorrendo in alcuno dei vizi dedotti da chi ricorre in giudizio.
17. Quanto alla domanda risarcitoria presentata dalla società ricorrente, si osserva quanto segue.
17.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato sez., IV, 11/09/2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10/10/2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente si è limitata a dedurre la presunta contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente, senza dar prova di aver subito un danno economico ingiusto, della sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, né dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Parimenti priva di alcun apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito, rimessa al Collegio per equivalente ai sensi dell’art. 1226 c.c..
L’assenza dell’elemento costitutivo dell’antigiuridicità della condotta posta in essere dal Comune di Taormina, come rilevato dal Collegio nell’ambito della trattazione della domanda annullatoria presentata dalla società ricorrente, rende in ogni caso infondata la domanda risarcitoria.
18. Fuori fuoco è la domanda di indennizzo presentata, in via subordinata, ai sensi dell’art. 21- quinques della L. 241/1990.
18.1. Si rileva, sotto tale profilo, che tale domanda – secondo quanto previsto dalla norma invocata dalla ricorrente – presuppone l’esercizio del potere di “revoca” da parte dell’Amministrazione procedente, il quale non costituisce la tipologia di potere esercitata dal Comune di Taormina mediante l’adozione degli atti gravati con il presente ricorso. L’art. 21- quinques della L. 241/1990, invero, stabilisce, al comma 1, che “(...) Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo ”.
Il riconoscimento dell’indennizzo presuppone, peraltro, l’evidenza, nell’ an e nel quantum , del pregiudizio sofferto dall’interessato, mancante nella fattispecie in esame.
19. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si esclude, invece, che sussistano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria in capo alla parte ricorrente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla parte processuale controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori se e in quanto dovuti, da ripartirsi come segue: € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti del Comune di Taormina; € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO