Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025, anche mediante il rinvio alle note conclusionali scritte, nella causa civile, iscritta al n. 9303/2022 R.G. Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gino Danilo Grilli, in virtù di delega in calce su foglio separato e da intendersi in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Calò, in virtù di mandato posto a margine della comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
- convenuto –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dalla Compagnia di
Assicurazioni attrice, comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto ), sia le CP_1
1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 31.10.2023, veniva assegnato il termine per instaurare il procedimento di negoziazione assistita che, comunque, dava esito negativo. All'udienza del 4.4.2024 venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6
c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 9.9.2024, nella quale le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa, pertanto, si rinviava all'udienza del 9.12.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni e, quindi, veniva rinviata per discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025, poi rinviata d'ufficio al
3.6.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali scritte, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente, sull'eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa sollevata da parte convenuta osserva il giudice che in tema di azione di rivalsa a norma del Codice delle assicurazioni private, articolo 144, il termine di prescrizione è quello biennale di cui all'articolo 2952, comma 2, del codice civile e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi,
e non invece dall'ultimo pagamento. Nel caso in esame il pagamento è avvenuto in data 9.9.2020, come risulta documentalmente dai bonifici in atti, e la compagnia assicurativa attrice ha interrotto il termine di prescrizione con la raccomanda a.r. di diffida e messa in mora inviata al convenuto
2 in data 3.9.2021, regolarmente ricevuta dallo stesso in data 18.9.2021. Per questo CP_1
motivo, non essendo maturata la prescrizione, l'eccezione va rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata limitatamente all'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa di cui alla lettera b della sezione 2, art.
2.3 delle Condizioni Generali di Polizza.
Occorre precisare che, come risulta documentalmente dalla sottoscrizione del convenuto CP_1
apposta sulla polizza depositata in atti e non disconosciuta, che le Condizioni Generali di Polizza siano state consegnate allo stesso prima della sottoscrizione della polizza e, pertanto, le stesse erano conosciute dal contraente che le ha sottoscritte anche approvando specificatamente alcune clausole tra cui quelle della sezione 2 artt.
2.3 denominate “esclusioni e rivalsa”.
Rileva il giudice che la condizione di ebbrezza alcolica dello o di alterazione psicofisica CP_1
dello stesso per effetto di sostanza stupefacente non è stato verificato da alcuna struttura pubblica o da altro dispositivo medico e quindi, non vi è prova che lo stesso fosse alla guida del mezzo in condizioni psicofisiche tali rientrare nella casistica individuata alla lettera c delle predette
Condizioni Generali di Polizza. I Carabinieri intervenuti hanno sanzionato il convenuto CP_1
perché si è rifiutato di sottoporsi agli esami clinici, ma ciò non comporta automaticamente che lo stesso fosse in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nessun accertamento in tale senso è stato compiuto e, quindi, non vi è certezza di quale fosse lo stato psico- fisico dello al momento del sinistro, con la conseguenza che non può applicarsi quanto CP_1
stabilito dalla lettera c artt.
2.3 delle Condizioni Generali di Polizza.
Relativamente alla lettera b artt.
2.3 delle predette Condizioni Generali di Polizza questo giudice ritiene che tale lettera sia applicabile in quanto risulta documentalmente che CP_1
conducesse il proprio mezzo assicurato con la compagnia attrice, mezzo già sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo, del quale lui ne era il custode e, alla guida non autorizzata di tale mezzo, causava un incidente. Anche con riguardo alla responsabilità esclusiva dello CP_1 nella causazione dell'incidente non vi sono dubbi. Le due auto coinvolte nel sinistro erano ferme, incolonnate e comunque a distanza di sicurezza tra loro, davanti al semaforo che proiettava luce rossa, allorchè giungeva a velocità sostenuta lo che non si fermava e provocava un CP_1
tamponamento a catena. Circostanze rilevate dalla Polizia Locale di Lecce intervenuta sul posto e che ha redatto una relazione dettagliata supportata anche dai rilievi fotografici dei luoghi, dei veicoli coinvolti e dei relativi danni.
Tuttavia, sulla quantificazione dei danni materiali alle autovetture è doveroso evidenziare che in atti non vi sono fatture che provino la riparazione dei danni alle stesse. Relativamente all'auto Citroen di proprietà di vi è la perizia del tecnico che non fa una quantificazione Controparte_2 Per_1
monetaria dei danni ma ne accerta solo la presenza. Con riguardo l'auto BMW vi è in atti un
3 preventivo di spesa della autocarrozzeria e uno della Gomma Service, Parte_2
entrambi non seguiti dalle fatture. Pertanto non vi è prova che tali danni siano stati effettivamente riparati.
Ditalchè si ritiene che, benchè risarcibili, non possono esserlo nella misura indicata dalla compagnia attrice.
Relativamente al danno agli occhiali da vista del danneggiato vi è prova (fattura di Parte_3
€.559,00) che gli occhiali nuovi (acquistati fine giugno 2020) siano stati danneggiati dall'urto subito in data 6.7.2020 e, pertanto, tale danneggiamento dovrà essere rimborsato per la somma di €.559,00 come da fattura.
In relazione ai danni fisici riportati dagli occupanti della BMW, conducente e Parte_4
la trasportata si rileva che trattasi di eventuali danni fisici non supportati da Per_1 Per_2
alcun esame diagnostico e, pertanto, ritiene questo giudice non risarcibili nella misura indicata dalla compagnia attrice.
Parimenti i danni fisici subiti da certificati dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_2
di Copertino afferiscono ad una diagnosi di dimissione di cervicalgia da contraccolpo e trauma alla spalla dx , anche queste non seguite da alcun accertamento diagnostico e, pertanto, non risarcibili nella misura indicata dalla compagnia.
Alla luce di tali argomentazioni, il giudice accoglie la domanda di rivalsa proposta dalla Compagnia
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
limitatamente all'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa di cui alla lettera b CP_1
della sezione 2, art.
2.3 delle Condizioni Generali di Polizza.
Tuttavia, sulla base delle considerazioni su espresse, la somma richiesta in restituzione e pari ad
€.12.660,00, quale quantificazione dei danni risarciti nel complesso dalla compagnia attrice ai danneggiati non può essere accolta, ritenendo il giudice di restituire la somma di €.559,00 come da fattura per danni agli occhiali del danneggiato e la somma quantificata Parte_3
equitativamente e complessivamente dal giudice per gli altri danni materiali e non, in mancanza di fatture, e pari ad €. 4.500,00 complessivi. Pertanto deve essere condannato alla CP_1
restituzione nei confronti della compagnia quale rivalsa, della somma Parte_1
complessiva di €.5.059,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Ogni altra domanda rimane assorbita da quanto deciso.
L'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto alla richiesta avanzata dalla compagnia attrice, costituisce giusto motivo per compensare il 50% delle spese di lite che, per l'intero si
4 liquidano in €.3.000,00 e, quindi, pari ad €.1.500,00, oltre €.257,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente
Parte decidendo sulla domanda proposta da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti di disattesa ogni altra azione, istanza ed CP_1
eccezione che rimane assorbita da quanto statuito, così decide :
Rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta per quanto sopra argomentato.
Accoglie la domanda di rivalsa della compagnia limitatamente Parte_1 all'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa di cui alla lettera b della sezione 2, art.
2.3 delle Condizioni Generali di Polizza, per le ragioni di cui in premessa, condannando il convenuto al pagamento della somma di €.5.059,00, così come determinata CP_1
equitativamente dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
In ragione di quanto deciso, condanna il convenuto al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della compagnia attrice e che si liquidano in €.1.500,00, oltre €.237,00 per spese , ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 3.6.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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