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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 241/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Appalto nella causa iscritta al n. 241/2023 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 titolare e legale rappresentante (Ingegner – C.F. Parte_1
), corrente in Alessandria (AL), Via Roma n. 37, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avvocatessa Melis Francesca (C.F. – PEC C.F._2
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1 Email_2
Genova (GE), Via Gropallo n. 4/8, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, corrente in Genova (GE), Via Stefano Turr n. 165 appellata contumace
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2153/2022 emessa e depositata il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Genova, Sezione VI Civile, Giudice
Dott. Mirko Parentini, nella procedura n. R.G. 591/2020,
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere tutte le conclusioni precisate in prime cure che qui si trascrivono:
"In via principale nel merito: • respingere in toto l'opposizione proposta da CP_1
respingere le domande riconvenzionali e ulteriori dalla stessa formulate perché
[...]
relative a pretese non fondate né in fatto né in diritto e non provate e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito: • nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso
l'opponente tenuta e, conseguentemente, condannarla al pagamento a favore di Parte_1 dell'importo di Euro 75.305,72 (settantacinquemila trecentocinque,72) ovvero, in via di mero subordine, del diverso importo ritenuto, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese, diritti ed onorari, oneri fiscali e previdenziali del procedimento monitorio, oltre le successive occorrende, anche relative al pignoramento presso terzi, sempre con reiezione delle domande riconvenzionali ed ulteriori domande dall'opponente formulate;
in via istruttoria: • senza inversione dell'onere della prova e all'occorrenza, si fa espressa riserva di dedurre, quali capitoli di prova, quanto in narrativa facendo precedere i paragrafi dalla dicitura “vero che”, salva migliore deduzione in sede istruttoria, ammettere interrogatorio formale dell'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore e ammettere le prove testimoniali, per tutti in prova e controprova sui capitoli avversari che fossero ammessi, con riserva inoltre di ulteriormente produrre, formulare istanze istruttorie fra cui, all'occorrenza, istanza di C.T.U. sugli aspetti tecnici in contestazione, atta ad accertare il buon funzionamento del nastro trasportatore e la conformità dello stesso al contratto, la sua idoneità e produzione a regola d'arte per
l'uso richiesto dal committente, non ché l'uso inappropriato da parte di con CP_1
riserva in sede istruttoria di specifica richiesta di formulazione del quesito da porre al nominando consulente tecnico;
con riserva altresì di indicare altri testi oltre al teste che qui si nomina nella persona del Geom. (Pisa), di nominare Persona_1
consulenti di parte, di precisare le domande e modificare le conclusioni in sede
pag. 2/25 istruttoria, nonché di ogni maggiore diritto, ragione ed azione. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare e formulare dettagliate istanze istruttorie ai sensi della seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc. 3 • in ogni caso, condannare
l'opponente alle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di opposizione.”
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA se dovuta e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3) IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e più precisamente:
A) Si insiste per la rinnovazione della CTU in appello, secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356 cpc, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di appello.
B) Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore e ammettersi sin d'ora per testi in prova diretta sui capitoli da 1 a 32 dedotti e meglio specificati nella seconda memoria istruttoria ex art.
183 sesto comma c.p.c. del primo grado di giudizio, oltre un ulteriore capitolo di prova indicato al paragrafo 5 della terza memoria istruttoria, che devono intendersi richiamati e trascritti, e in controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Si indicano a testi i soggetti indicati nelle memorie istruttorie.” Con riserva di indicarne altri e di nominare il proprio consulente tecnico di parte, all'occorrenza”.
* * *
-parte appellata non ha rassegnato alcuna conclusione in quanto CP_1
contumace (cfr. dichiarazione di contumacia – ordinanza del 3/10/2023)
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova il 20/9/2022 pubblicava la sentenza n. 2153/2022 e decideva:
“1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4169/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data 27.12.2019 e condanna la Parte_1
a restituire alla quanto corrisposto a titolo di spese di lite della fase
[...] CP_1
pag. 3/25 monitoria; 2. dichiara la risoluzione ex art. 1453 cod.civ. dei contratti oggetto di causa
e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla restituzione Parte_1
a della somma pari ad € 161.747,60 (importo comprensivo anche delle CP_1
somme in sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo revocato) oltre interessi al tasso di legge decorrenti per gli acconti di € 86.441,88 dalla notificazione della citazione e, per l'importo di € 75.305,72 (corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato) dal 20 maggio 2022 (data dell'udienza di precisazione delle conclusioni) fino al soddisfo;
3. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da e, per l'effetto, condanna la società CP_1 Parte_1
a corrispondere a la somma di € 103.500,09 a titolo di risarcimento danni, CP_1
oltre interessi compensativi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione all'attuale liquidazione giudiziale;
4. dichiara tenuta e condanna la società , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., a rifondere alla società le spese di lite che si liquidano in € CP_1
10.343 …; 5. pone le spese di CTU nella misura liquidata in decreto in corso di causa a carico esclusivo della quale parte soccombente”. Parte_1
Risulta che (da ora , società a cui il CP_1 CP_1 Controparte_2 aveva affidato i lavori di bonifica dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia aveva concluso un contratto di appalto con Parte_1
(d'ora in poi, ) per progettare e realizzare un manufatto per la rimozione delle Pt_1
terre oggetto di bonifica. con e-mail del 22/03/2018, aveva chiesto a di CP_1 Pt_1 progettare un nastro trasportatore con tramoggia per caricare la terra di bonifica dell'ex sito industriale ALCOA su una nave (cfr. doc. 1 – ). La appaltatrice aveva Pt_1
effettuato un sopralluogo sul sito di bonifica, aveva progettato il manufatto (cfr. doc. 2 –
) e aveva presentato un'offerta alla (cfr. doc. 1 – , giud. Pt_1 CP_1 Pt_1
monitorio), che aveva accettato con lettera 7/11/2018 (cfr. doc. 2 – , giud. Pt_1
monitorio). Le parti avevano fissato la consegna dell'impianto entro tre mesi dall'ordine e concordato il prezzo di 131.240,00 euro, diviso in due acconti (30% all'ordine e 30% alla consegna) e un saldo (entro i successivi 90 giorni dalla consegna). Era stata anche prevista una penale pari a uno sconto del 10% ogni trenta giorni di ritardo (cfr. doc. 2 –
, giud. monitorio). Pt_1
pag. 4/25 aveva pagato le prime fatture emesse con ritardo (cfr. doc. 22 – ), CP_1 Pt_1
interrompendo i pagamenti il 24/04/2019 (cfr. doc. 20 – ), cioè qualche giorno Pt_1 dopo la consegna dell'impianto, avvenuta tra il 5 e l'8/4/2019 (cfr. doc. 3 – , Pt_1 giudizio monitorio). aveva montato il manufatto, consegnato il manuale d'uso Pt_1
(cfr. prod. 6 – primo grado) e le parti avevano collaudato l'opera con riserva, CP_1 constatando che, “a causa della natura molto eterogenea del materiale che alimenta
l'impianto (presenza di corpi ferrosi, legnosi, tessili, plastica), unita alla presenza di argilla che lo rende adesivo e impaccante oltre il previsto, (…) non è possibile ottenere con costanza la portata di progetto. La committente concorderà quindi col costruttore le opportune modifiche e/o sostituzioni necessarie a ottenerla” (cfr. pag. 3 del verbale di collaudo del 15/05/2019, doc. 24 – ). Pt_1
quindi, aveva chiesto a di individuare una soluzione per risolvere CP_1 Pt_1
velocemente le criticità riscontrate in sede di collaudo (cfr. e-mail del 20/05/2019, doc.
12 – ). L'appaltatore, sei giorni dopo la richiesta, aveva proposto alla società Pt_1
committente un sistema di vibro-vagliatura del terreno (cfr. doc. 13 – ), Pt_1
soluzione non accettata da che, in data 25/06/2019 aveva richiesto una nuova CP_1 tramoggia più resistente e potente di quella installata (cfr. doc. 13-bis – ), Pt_1
ritenendo tale soluzione adeguata e sufficiente a risolvere i problemi riscontrati.
Le parti trovavano un accordo sul punto, diffidava con PEC Pt_1 CP_1
11/10/2019 a saldare le fatture insolute (cfr. doc. 17 – , giud. monitorio) e Pt_1
otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 4169/2019 per 75.305,72 euro, oltre spese (cfr. pag. 9, doc. II – ). Pt_1
* * * con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo citava in giudizio CP_1 Pt_1 chiedendo che venisse accertata l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, deduceva che la somma richiesta non era dovuta a causa dell'inadempimento della controparte per aver progettato e realizzato un impianto non idoneo a trasportare la terra di risulta della bonifica e contestava il ritardo di due mesi nella consegna. rappresentava che durante il montaggio e il collaudo si era avveduta delle CP_1
carenze costruttive del nastro, contestate a con comunicazione 20/05/2019 (cfr. Pt_1
doc. 7 – agli atti di primo grado), sospendendo così i pagamenti. L'opponente, CP_1
pag. 5/25 quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inadempimento di e, in via riconvenzionale la condanna della controparte: Pt_1
i) al pagamento della penale da ritardo (26.248,00 euro), ii) al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento (101.736,16 euro per il montaggio del nastro, 52.039,18 euro per lo spostamento della nave-cisterna su un'altra banchina, 37.483,82 euro per caricare la nave con modalità diverse dal nastro, 182,839,36 euro per caricare le navi successive alla prima con modalità diverse dal nastro); iii) alla restituzione dell'acconto versato, pari a 86.441,88 euro.
si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione e le domande Pt_1
riconvenzionali proposte da in quanto infondate ed eccepiva: i) che l'esistenza CP_1 del credito era provata non solo dalle fatture ma anche dal riconoscimento dell'insoluto da parte della stessa (cfr. doc. 16 e 17 – , giud. monitorio); ii) che CP_1 Pt_1
aveva chiesto a di progettare e realizzare in autonomia un nastro CP_1 Pt_1
trasportatore con tramoggia per caricare terra con pezzatura da 0 a 200 mm (cfr. doc. 1 –
); iii) che la appaltatrice si era comunque recata sul posto, dove i tecnici di Pt_1
le avevano mostrato i cumuli di terra da caricare sul nastro (cfr. doc. 2 – CP_1
); iv) che per soddisfare la richiesta della società committente, si era Pt_1 Pt_1 confrontata quotidianamente con i tecnici di senza che mai quest'ultimi avessero CP_1 sollevato dubbi circa l'adeguatezza delle soluzioni prospettate;
v) che le riprese video di cui alla produzione n. 9 avrebbero dimostrato che, al momento del collaudo (e, quindi, della consegna dell'opera), il nastro era perfettamente funzionante;
vi) che dopo CP_1
la consegna, avrebbe caricato il nastro con materiale diverso da quello che l'impianto era in grado trasportare, materiale mai segnalato a durante la progettazione e la Pt_1 realizzazione dell'opera (cioè terre da scavo e non terre da bonifica); vii) che l'uso improprio del nastro caricatore era provato dalla e-mail del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'area di bonifica, che aveva contestato a la presenza di operai intenti a rimuovere dalla tramoggia elementi di intralcio CP_1
(cfr. doc. 11 – );; viii) che aveva rifiutato l'offerta di di fornire Pt_1 CP_1 Pt_1
un vaglio per il materiale da scavo (cfr. doc. 13 – ), chiedendo invece una Pt_1 nuova tramoggia alternativa alla vagliatura (cfr. doc. 13-bis – ); xi) che Pt_1
l'appaltatrice solo con l'atto di citazione in opposizione aveva appreso dalla controparte pag. 6/25 che la vagliatura del materiale da scavo era stata vietata dal con il decreto di CP_2
affidamento della bonifica a CP_1
sosteneva, quindi, di aver adempiuto ai propri obblighi di progettista e Pt_1 appaltatore, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla situazione concreta, motivo per cui non era dovuto alcun risarcimento del danno. L'opposta eccepiva l'infondatezza della domanda anche con riferimento al preteso inadempimento da ritardo nella consegna, allegando una serie di documenti tesi a dimostrare che l'impianto era pronto alla consegna ben prima del termine pattuito (cfr. doc. 2 –
, giud. monitorio;
doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 – ), addebitando il Pt_1 Pt_1
presunto ritardo alla stessa che aveva pagato con ritardo gli acconti pattuiti (cfr. CP_1
pagg. 27 ss. comparsa di costituzione e risposta in primo grado di ). Pt_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di Pt_1
al pagamento di 75.305,72 euro, quale corrispettivo delle prestazioni CP_1
eseguite e non saldate.
* * *
Il Tribunale di Genova rigettava, per insussistenza dei gravi motivi, l'istanza con cui aveva chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e CP_1 istruiva il giudizio, licenziando CTU tesa a descrivere “l'impianto oggetto di causa verificando, in particolare, la sua conformità alla documentazione contrattuale e la sua idoneità funzionale a trasportare i materiali indicati nella stessa documentazione”.
Il Giudice di primo grado, depositata la CTU, esperiva un tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo. Le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione. Il Tribunale di Genova emetteva, quindi, la sentenza n.
2153/2022 pubblicata in data 20/09/2022 e decideva come sopra indicato.
Il Tribunale di Genova affermava: i) che il rapporto negoziale oggetto della controversia era un contratto di appalto e che sia la domanda principale che quella riconvenzionale proposte da presupponevano la volontà di risolvere il contratto CP_1
per inadempimento;
ii) che il manuale d'uso fornito da a (cfr. doc. 6 – Pt_1 CP_1
solo agli atti di primo grado) non aveva solo valore informativo ma anche forza CP_1
“vincolante” e specificava che la tramoggia andava riempita “con materiale la cui composizione favorisca il deflusso dello stesso attraverso l'impianto, cioè mescolare
pag. 7/25 materiale argilloso impaccante, se presente, con materiale ghiaioso e friabile” (cfr. pag. 5 del manuale); iii) che dal manuale si ricavava che era consapevole del Pt_1
fatto che il terreno presentasse materiale argilloso, la cui presenza era stata accertata anche dal CTU tramite la consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto (non prodotta da alcuna delle parti ma che il perito era comunque legittimato ad acquisire in quanto documento pubblico); iv) che il video prodotto da era privo di rilievo ai Pt_1
fini del decidere, perché ritraeva una frazione troppo limitata del funzionamento del nastro trasportare (cfr. doc. 9 – ); v) che assumeva, invece, valore decisivo il Pt_1
verbale di collaudo (cfr. doc. 24 – ), dal quale emergeva chiaramente che il Pt_1
nastro non era in grado di raggiungere la velocità richiesta e assicurata dal manuale d'uso.
Il Tribunale di Genova rilevava: i) che il CTU aveva riscontrato che il terreno argilloso si incollava alle parti della tramoggia, non defluendo correttamente sul nastro e, quindi, riducendone la portata;
ii) che , in qualità di progettista/appaltatore Pt_1 dell'opera, avrebbe dovuto accertare la natura dei materiali che il nastro doveva trasportare, la cui localizzazione era stata puntualmente indicata da (cfr. doc. 2 – CP_1
agli atti di primo grado); iii) che la natura argillosa del terreno bonificato da CP_1
era agevolmente conoscibile, come accertato dalla CTU, essendo sufficiente la CP_1
consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto;
iv) che la Corte di Cassazione aveva ripetutamente ritenuto come rientrante nell'obbligazione principale del progettista
“assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (cfr. Cass. n.
2257/2007, n. 11728/2002, n. 22487/2004); v) che la riconducibilità dell'argilla alla categoria di materiali inerti, ai quali faceva riferimento l'ordine di acquisto del nastro,
“non pare decisivo per escludere la responsabilità dell'appaltatrice la quale, ben informata della specifica funzione che l'impianto avrebbe dovuto assolvere (trasportare materiale proveniente da un specifico sito), aveva, quale appaltatrice e progettista dell'impianto, lo specifico obbligo di accertare la natura dei materiali da trasportare ed informare preventivamente la committente delle possibili criticità che l'argilla avrebbe potuto creare sul normale funzionamento del nastro” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); vi) che l'accertamento della natura dei materiali da trasportare era una pag. 8/25 precondizione per realizzare, a regola d'arte, l'impianto, rivelatosi, nel caso di specie, non idoneo.
Il Tribunale di Genova rilevava inoltre: i) che era pacifico il pagamento, da parte di di 88.441,88 euro di acconti a favore di;
ii) che era altrettanto CP_1 Pt_1 pacifico come , dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, avesse ricevuto anche Pt_1
75.305,72 euro a titolo di saldo;
iii) che l'obbligo di restituzione degli importi ricevuti era una conseguenza degli effetti retroattivi della dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento;
iv) che, quanto alla domanda risarcitoria, gravava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del danneggiante;
v) che fin dall'atto di citazione in opposizione, aveva CP_1 allegato di aver sostenuto per il montaggio dell'impianto oneri per complessivi
101.736,16 euro;
vi) che i costi sostenuti risultanti dalla produzione numero 8 di CP_1
(cioè i costi relativi al trasporto e all'installazione del nastro) non erano stati
[...]
specificamente contestati da ed erano risultati inutili a causa del Pt_1 malfunzionamento del nastro eziologicamente collegato all'inadempimento di;
Pt_1
vii) che anche i costi sostenuti per lo spostamento della nave-cisterna da una banchina all'altra erano risarcibili in quanto conseguenti all'inidoneità dell'impianto; viii) che non era invece risarcibile la somma di 50.275,25 euro che sosteneva di aver CP_1
versato a a titolo di penale da ritardo, per carenza di prova;
ix) che non erano Pt_1
risarcibili neppure i costi sostenuti da per il trasporto del materiale con modalità CP_1 diverse dall'uso del nastro, poiché, altrimenti, si sarebbe verificata un'indebita locupletazione in capo alla società committente.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'impianto, il Giudice di primo grado la rigettava poiché il contratto era stato risolto e non aveva, quindi, più efficacia tra le parti.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova e formulava dieci Pt_1 censure di appello, lamentando: i) l'errata ricostruzione dei fatti e della questione giuridica;
ii) la lacunosità, l'erroneità, la contraddittorietà e l'omessa motivazione della sentenza rispetto all'esame della documentazione contrattuale e della CTU;
iii)
pag. 9/25 l'erroneità e l'illogicità della sentenza nell'attribuzione di valore contrattuale al manuale di istruzioni d'uso del nastro trasportatore;
iv) l'illogicità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle fotografie prodotte in primo grado;
v)l'illogicità della sentenza rispetto alla diligenza qualificata richiesta a , nonché la carenza di motivazione Pt_1
sulla rinnovazione delle istanze istruttorie;
vi) la contraddittorietà, la lacunosità,
l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle prove e alle istanze istruttorie volte a dimostrare il corretto funzionamento del nastro trasportatore e la sua conformità alla documentazione contrattuale con erronea valutazione del video sul funzionamento del nastro trasportatore (cfr. doc. 9 – ) e con erroneo rigetto Pt_1 dell'istanza di rinnovazione della CTU;
vii) l'erroneità e l'illogicità della sentenza rispetto alla rilevanza probatoria del verbale di collaudo;
viii) la contraddittorietà, la lacunosità, l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle conclusioni della CTU, anch'esse errate, lacunose e illogiche;
ix) la lacunosità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto agli obblighi restitutori gravanti su x) CP_1
l'erronea motivazione della sentenza sulla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento di e i danni sofferti da Pt_1 CP_1
veniva ritualmente evocata in giudizio ma non si costituiva e ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
La Corte autorizzava al deposito delle riprese visive di cui alla produzione Pt_1
n. 9 e, visto l'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte. Il Collegio, lette le note di udienza, invitava a precisare le conclusioni con deposito di note scritte e tratteneva la Pt_1
causa in decisione assegnando i termini di legge.
* * *
Occorre premettere che non vi è contestazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie come individuata dal Tribunale nel contratto di appalto.
Ciò posto “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la
pag. 10/25 risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui
l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto. (Cass.
Sez. 2, 15/03/2004, n. 5250).
Così individuato l'onere probatorio gravante sulle parti, le censure della parte appellante devono essere esaminate alla luce dello stesso, rilevandosi che qualora la sussistenza dei vizi risulta provata “si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. Sez. 2, 13/03/2023).
L'appello, in forza dei predetti principi, è infondato e deve essere respinto non avendo l'appaltatore-progettista assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante, con la prima censura, si duole del fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente individuato il punto nodale della controversia relativo pag. 11/25 non tanto all'esistenza di un malfunzionamento al nastro trasportatore quanto alle sue cause. , in particolare, deduce che il rallentamento del nastro è un dato Pt_1
oggettivo e pacifico, mentre sarebbero controverse le cause delle anomalie denunciate da RE (secondo quest'ultima dipenderebbero da un errore di progettazione e costruzione imputabile all'appaltatore, mentre ad avviso di deriverebbero Pt_1 dall'uso improprio dell'impianto da parte della società committente, che avrebbe caricato sul nastro materiale diverso da quello previsto dal progetto). L'appellante, quindi, sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente individuato l'oggetto della controversia, non comprendendo così le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha valutato non solo il malfunzionamento del nastro trasportatore sotto il profilo delle sue specifiche tecniche, ma anche in relazione alle modalità d'uso, evidenziando come l'appaltatore avrebbe dovuto meglio valutare la consistenza del materiale oggetto di trasporto e progettare un impianto idoneo. Il
Tribunale di Genova ha dato rilievo alla presenza di materiali argillosi, all'effetto impaccante nella tramoggia dell'argilla e al fatto che, come indicato dal CTU, tramite la consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto (documento pubblico),
avrebbe potuto avere piena contezza del problema. Risulta, inoltre, dalle difese Pt_1
formulate dalle parti e dalla documentazione prodotta che, effettuato il collaudo non positivo, la stessa aveva chiesto a di modificare la tramoggia per CP_1 Pt_1
evitare gli effetti di impaccamento e di malfunzionamento e che il sopralluogo effettuato da prima di progettare il manufatto non era stato sufficientemente accurato Pt_1 perché l'appaltatrice non aveva esaminato o campionato, come risulta dall'esame degli atti, l'area e i materiali che avrebbe dovuto sbancare. , invero, non ha CP_1 Pt_1
dimostrato che il materiale caricato sul nastro fosse diverso da quello previsto da contratto, risultando nota, per sua stessa ammissione, la circostanza che avrebbe CP_1
dovuto bonificare l'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, oggetto di sopralluogo da parte dell'appaltatore.
pag. 12/25 La prima censura va, quindi, rigettata perché il Tribunale ha accertato le cause del malfunzionamento del manufatto, impiegando anche la CTU e valutando compiutamente, come si vedrà oltre, il diverso materiale probatorio offerto dalle parti.
* * *
4. Sull'ottava censura di appello, sull'istanza di ammissione delle prove testimoniali e sulla rinnovazione della CTU.
Superata la prima censura di appello relativa all'oggetto della pronuncia di primo grado, occorre esaminare, in ordine logico, l'ottava censura relativa al contenuto della
CTU e alla rinnovazione della stessa e dell'istruttoria.
, con l'ottava censura di appello, deduce che la CTU presenterebbe una serie Pt_1 di vizi tali da renderne necessaria la rinnovazione. L'appellante sostiene che la CTU non avrebbe esaminato i documenti contrattuali e, soprattutto, le fotografie e le riprese video prodotte, indicando che la loro visione (produzione n. 26 – ) avrebbe permesso Pt_1
al CTU e al Giudice di appurare che il nastro trasportatore era stato impiegato per movimentare materiale misto e di pezzatura superiore ai 200 mm indicati in contratto.
rappresenta che la CTU avrebbe fondato le sue valutazioni sull'esame di un Pt_1
solo cumulo di terra, per nulla rappresentativo della vasta area di bonifica, visitata dal perito solo due anni dopo i fatti, quando il terreno presentava caratteristiche diverse da quelle presenti all'epoca della progettazione e realizzazione del manufatto. Il CTU, inoltre, avrebbe erroneamente basato le proprie conclusioni sulla Carta dei Suoli della
, anziché sul Progetto di Bonifica (prod. 23 – agli atti del CP_3 CP_1
giudizio di primo grado) relativo alla specifica area in questione. La Carta dei Suoli, secondo l'appellante, si limiterebbe ad indagare la composizione naturalistica e geologica del suolo dell'intera Regione, mentre il Progetto di Bonifica descriverebbe, tra le altre cose, gli obiettivi, gli interventi, le opere di progetto, le aree di scavo e la tipologia dei materiali presenti.
L'appellante censura la CTU anche nella parte in cui si afferma che “la natura geologica del materiale, che doveva essere caricato, poteva essere accertata con dei sondaggi (carotaggi) in sito e la misurazione in laboratorio, sui provini estratti, dei limiti di Atterberg e del valore di Cu (coesione non drenata). I valori così misurati avrebbero consentito l'esatta classificazione delle terre ed avrebbero confermato la
pag. 13/25 natura argillosa/limosa dei terreni da trasportare” (cfr. pag. 21 – CTU). Tale considerazione sarebbe errata perché all'epoca dell'affidamento della commessa “non
c'era più nulla da sondare o carotare: tutto il materiale da trasferire altrove era già stato escavato e preparato in mucchi coperti con teli impermeabili” (cfr. pag. 30 dell'atto di appello).
La CTU avrebbe pure errato nel ritenere che potesse realizzare una Pt_1
tramoggia di carico che consentisse il trasporto del materiale argilloso perché non esiterebbero sistemi di gestione di materiale fortemente argilloso e grossolano tramite tramogge (unica soluzione alternativa sarebbe stata quella di vagliare con benna il terreno, come proposto a con l'offerta del 26/05/2019, rifiutata perché “il CP_1
progetto di bonifica del sito di Fusina approvato dal
[...]
- con decreto n. 5036 del 5/6/2014 non prevede Controparte_4
alcun tipo di trattamento in sito dei terreni ad eccezione di una eventuale vagliatura con benna vagliante per la rimozione di materiali estranei”, cfr. pag. 4, § 10, dell'opposizione al decreto ingiuntivo di . CP_1
si richiama, inoltre, al parere di parte reso dal Professor , che Pt_1 Persona_2 afferma l'erroneità della CTU nella parte in cui sostiene che l'argilla è un materiale inerte, anziché un materiale attivo. Il CTU sarebbe incorso in un grave errore, decisivo per la soluzione della controversia, giacché l'oggetto del contratto di appalto è la fornitura di un nastro in grado di trasportare “materiali inerti”, oltre che “terra proveniente da bonifica”.
L'appellante, quindi, chiede la rinnovazione della CTU e l'ammissione delle prove testimoniali dichiarate inammissibili dal Giudice di primo grado.
La censura è infondata.
Le istanze istruttorie avanzate da risultano in parte oggetto dei documenti Pt_1
versati in atti (capitoli 1, 2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32), in parte relative a circostanze pacifiche (capitoli, 5, 6, 8, ) o irrilevanti ai fini del decidere (capitoli 3, 19, 20, 21, 22, 23) e in parte generiche nella formulazione (capitoli
4, 5, 7, 28) o contenenti valutazioni (capitoli 7, 9, 10, 11, 12) anche alla luce delle questioni tecniche sollevate (capitoli 9, 10, 11) e perché concernenti più il nastro trasportatore che la tramoggia di carico (cfr. memoria 12/7/2020 ex art. 183, comma pag. 14/25 sesto, n. 2, ). Le circostanze tecniche contenute nei capitoli sono poi state Pt_1
valutate dal CTU nel contradditorio delle parti che hanno , in quella sede, sollevare anche osservazioni critiche puntualmente superate dal tecnico. Le istanze sono, quindi, inammissibili, come affermato dal Giudice di prime cure.
Quanto poi agli esiti della CTU e alla qualificazione dei materiali da spostare con il macchinario realizzato da , risulta che sia l'offerta che la conferma d'ordine Pt_1
riportano che tramoggia e nastro trasportatore avrebbero dovuto procedere al caricamento dal suolo a una nave cargo di “terra proveniente dalla bonifica dell'ex sito industriale Alcoa di Fusina”, senza quindi qualificare i materiali come “inerti” indicandone la provenienza. Il CTU nelle risposte alle osservazioni critiche dei
CCTTPP ha, poi, dato contezza del ragionamento tecnico impiegato e del fatto che anche il richiamo agli “inerti” nella documentazione contrattuale relativa al
“caricamento materiali inerti su nave cargo” era pienamente compatibile con il materiale argilloso presente in sito, dovendosi distinguere gli “inerti” dagli “incoerenti”
(cfr. pag. 51 CTU).
Quanto poi alla natura dei materiali presenti in sito e alle eventuali attività di ricerca della loro composizione il CTU ha precisato che “non risulta dagli atti che fosse CP_1
in possesso di analisi geologiche;
in atti risulta il piano di bonifica che contiene le analisi chimiche del terreno ed indica la profondità di scavo a cui spingere la bonifica dei terreni, lotto per lotto. tali profondità arrivano sino a 1 m dal piano campagna, e dunque era necessario capire che terreno ci fosse a quella profondità” (cfr. pag. 47
CTU). La circostanza, prospettata dall'appellante, secondo cui il terreno sarebbe già stato preparato e ammassato in cumuli, risulta irrilevante nell'economia della pronuncia impugnata, perché non avrebbe comunque esonerato l'appaltante dall'esaminare tutti i singoli ammassi, rilevandone la composizione (circostanza non provata e non dedotta in prova puntualmente), a fronte degli esiti della CTU che, da un lato, ha constatato l'impossibilità della tramoggia di di funzionare per la presenza di argilla e, Pt_1 dall'altro, ha accertato l'esistenza in sito di consistenti quantità di tale materiale, come risultante dalla Carta dei Suoli della . CP_3
Risultano inconferenti, ai fini del decidere, la proposta formulata da di Pt_1
vagliare preventivamente i materiali da trasportare (il contratto prevedeva la sola pag. 15/25 necessità di trasporto e l'appalto di non permetteva il trattamento dei materiali), CP_1
e l'asserita incompatibilità di qualunque tramoggia con le argille, poiché la scelta di una diversa tramoggia era stata avanzata dal committente e ove eseguita avrebbe superato il lamentato inadempimento.
Risulta, quindi, corretto e chiaro il percorso logico-tecnico seguito dal CTU e le doglianze avanzate da sono tutte prive di effettiva consistenza. Pt_1
L'ottava censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
, con la seconda censura, lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale di Pt_1
Genova, dei documenti contrattuali da cui è sorto il rapporto negoziale con CP_1
L'appellante, segnatamente, rappresenta che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato: i) il contratto per la progettazione (che contiene la specifica richiesta a presentare un'offerta tecnica e commerciale per la fornitura di un nastro caricatore per terra proveniente da bonifica con pezzatura da 0 a 200 mm, cfr. doc. 1 – ); ii) la Pt_1 conferma dell'ordine (a cui seguiva un sopralluogo durante il quale i tecnici di CP_1
avrebbero mostrato a la tipologia di materiali da caricare sul nastro, cfr.
[...] Pt_1
doc. 10 – ); iii) il contratto per la fornitura (nascente dall'accettazione Pt_1 dell'offerta di acquisto del nastro trasportatore, cfr. doc. 1 e 2 – CARGO, giud. monitorio). L'omessa valutazione di tali documenti contrattuali, ad avviso dell'appellante, emergerebbe con maggiore evidenza dalla CTU, che avrebbe esaminato i predetti documenti solo sotto il profilo della portata del nastro e non anche della natura dei materiali oggetto di accordo, nonostante il quesito avesse chiesto al consulente di verificare che l'impianto fosse conforme “alla documentazione contrattuale” e idoneo
“a trasportare i materiali indicati nella stessa documentazione”.
La censura è infondata.
Risulta dalla lettura della pronuncia impugnata e della CTU che sia stata esaminata tutta la documentazione offerta in prova dalle parti, inclusa quella contrattuale, e che la causa del malfunzionamento sia stata individuata nella consistenza del materiale caricato, cioè nella sua natura, per la presenza di molta argilla atta ad impedire il deflusso corretto da tramoggia a nastro trasportatore. Risulta dall'esame degli atti e del pag. 16/25 contratto intercorso tra le parti che l'appaltatore fosse a conoscenza della destinazione d'uso del manufatto che avrebbe dovuto progettare e realizzare, cioè la bonifica dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, oggetto anche di sopralluogo.
non ha fornito né prova che le dimensioni del materiale caricato fossero Pt_1
radicalmente diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche dal committente, né soprattutto che tali dimensioni fossero state la causa del malfunzionamento, e le contestazioni in fatto avanzate dall'appaltatore hanno in realtà riguardato la presenza di corpi estranei nel materiale da caricare, circostanza che il CTU non ha ritenuto dirimente. Risulta, poi, inconferente la difesa formulata da in relazione al Pt_1
materiale mostratole da in sede di sopralluogo prima della progettazione del CP_1
manufatto sotto plurimi profili: i) perché non è mai stato contestato che vi fosse anche argilla nel materiale da trasportare;
ii) perché il materiale mostrato rappresentava evidentemente solo un campione di quanto doveva essere movimentato;
iii) perché la natura dei terreni da spostare, come detto, era elemento essenziale del contratto da esaminare dall'appaltatore con la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 1176 c.c.; iv) perché il dato sulla presenza di argille nell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia era facilmente reperibile, come indicato dal CTU;
v) perché, come affermato dalla stessa nelle proprie difese, il materiale da trasportare era già Pt_1
stato raccolto in cumuli e, di fatto, a disposizione dell'appaltatore per le sue verifiche ante progetto.
La seconda censura, va, quindi, rigettata.
* * *
6. Sulla terza censura di appello.
con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui, alla luce delle osservazioni della CTU, da un lato, ha affermato che il nastro avrebbe dovuto trasportare qualsiasi materiale presente sul sito di bonifica e, dall'altro, ha riconosciuto valore contrattuale al manuale d'istruzioni d'uso, dove si afferma che la tramoggia di carico va riempita “con materiale la cui composizione favorisca il deflusso dello stesso attraverso l'impianto, cioè mescolare materiale argilloso e impaccante, se
pag. 17/25 presente, con materiale ghiaioso e friabile” (cfr. pag. 7 della prod. 6 – agli atti CP_1
di primo grado).
L'appellante sostiene che il manuale non avrebbe alcuna valenza contrattuale perché descriverebbe il manufatto per la sua messa in commercio, risultando predisposto dopo la conclusione del contratto e la realizzazione del bene, non potendo, quindi, contenere obblighi contrattuali di natura vincolante assunti a posteriori rispetto all'accordo.
, inoltre, osserva che il manuale menziona la possibilità di caricare sul rullo Pt_1
anche materiale argilloso perché le istruzioni ivi contenute non sarebbero relative solo al sito di Fusina ma per qualsiasi altro luogo dove l'impianto può essere utilizzato.
L'appellante, infine, evidenzia che la circostanza davvero rilevante ai fini della decisione non sarebbe la possibilità per il nastro di trasportare argilla (presente in quasi tutte le terre), ma di trasportarne una quantità superiore al consentito.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha esaminato tutto il materiale offerto in prova, incluso il manuale d'uso. Tale documento è stato redatto dalla stessa e descrive le Pt_1
caratteristiche di funzionamento del macchinario progettato e realizzato. Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente preso in considerazione anche le indicazioni contenute nel manuale d'uso dalle quali si evince che in quel tipo di tramoggia il materiale argilloso deve essere miscelato con altro per poter defluire e non impaccarsi.
Il Tribunale di Genova ha utilizzato il manuale d'uso solo per evidenziare che Pt_1
era a perfetta conoscenza dei limiti del proprio macchinario a fronte, come detto, della circostanza facilmente e doverosamente conoscibile circa la natura dei terreni oggetto di lavorazione.
Quanto poi ai materiali da caricare sul macchinario, è evidente che da contratto il manufatto avrebbe dovuto trasportare la “terra proveniente dalla bonifica dell'ex sito industriale Alcoa di Fusina”, cioè tutto il materiale risultante dalla bonifica.
Quanto, infine, alle quantità da movimentare, il contratto e il manuale d'uso le indicavano e in sede di collaudo il manufatto è risultato inidoneo a mantenere tali livelli di movimentazione.
Va, quindi, rigettata anche la terza censura di appello.
* * *
pag. 18/25
7. Sulla quarta censura di appello.
, con la quarta censura, lamenta l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pt_1
prime cure dei documenti, soprattutto fotografici, tesi a dimostrare che il materiale conferito da era diverso da quello previsto dal progetto. L'appellante sostiene CP_1
che, durante il sopralluogo propedeutico alla redazione del progetto del nastro trasportatore, la terra mostrata dalla società committente era quasi del tutto priva di argilla (cfr. doc. 2 – ), mentre le fotografie realizzate durante le operazioni Pt_1
peritali mostrerebbero un solo cumulo ricco di argilla (cfr. pag. 11-19 della CTU). Il
CTU, ad avviso dell'appellante, non avrebbe dovuto accertare il funzionamento del nastro con il materiale rinvenuto in loco a bonifica conclusa, bensì con il materiale indicato nel contratto, stipulato a valle del sopralluogo preliminare alla stesura del progetto dell'opera.
La censura è infondata.
Risulta, invero, dirimente dall'esame della CTU la circostanza che il tecnico abbia esaminato la Carta dei Suoli della Regione Veneto, rilevando la consistente presenza di argille nel sito oggetto di bonifica. Sono, quindi, inconferenti, per i motivi già indicati la tipologia del materiale indicato da come esaminato in sede di sopralluogo e la Pt_1 caratteristica dei materiali ritratti dalle fotografie prodotte. L'area oggetto di bonifica era inequivocabilmente connotata dalla massiccia presenza di argille ed era onere dell'appaltatrice, a conoscenza della destinazione d'uso del macchinario, valutare con la dovuta diligenza tale circostanza, poi emersa di fatto dal collaudo, dalla corrispondenza scambiata successivamente dalle parti e dagli esiti della CTU. I materiali fotografici prodotti da non dimostrano poi alcunché sulla natura del materiale conferito da Pt_1
e la CTU non si è basata solo sull'esame di quanto riscontrato in loco, ma anche CP_1
sulla tipologia del suolo dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di
Venezia, rilevata dalla consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto.
La quarta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 19/25
8. Sulla quinta censura di appello.
con la quinta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale afferma che l'appaltatrice non ha usato la diligenza qualificata richiesta per l'incarico professionale conferitole dalla società committente, perché non avrebbe correttamente considerato la natura dei materiali da trasportare e non avrebbe informato la committente delle possibili criticità che l'argilla avrebbe potuto creare sul normale funzionamento del nastro. L'appellante sostiene di aver impiegato la dovuta diligenza per essersi recata sul sito di Fusina e per aver controllato il materiale mostratogli da mentre questa non avrebbe consegnato il CP_1 progetto di bonifica e i risultati delle analisi chimiche e geologiche dei terreni dell'area.
poi afferma che non avrebbe potuto effettuare carotaggi e sondaggi su oltre Pt_1
710.000 mq di terreni anche argillosi, in assenza di precise indicazioni della società committente.
La censura è infondata.
Risulta, come visto, che era nota a la destinazione d'uso del macchinario Pt_1
progettato e realizzato, da impiegare per la rimozione delle terre presenti nell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, né è stato provato dall'appellante che l'oggetto del contratto fosse circoscritto ai soli cumuli visionati in sede di sopralluogo. La documentazione contrattuale prodotta (richiesta formulata dal committente, proposta dell'appaltatore, accettazione di non fornisce indicazioni CP_1
di dettaglio sulla natura del materiale da movimentare se non in relazione alle dimensioni che, all'esito della CTU, non sono risultate la causa del malfunzionamento.
Il Giudice di prime cure ha ricordato come è onere dell'appaltatore indagare con diligenza quale sia l'effettiva destinazione del bene commissionatogli e ha CP_1
comunicato a quale era il sito da bonificare, rispetto al quale, come indicato Pt_1 dal CTU, l'appaltatrice con la dovuta diligenza avrebbe potuto facilmente rilevare la consistente presenza di terreni argillosi non compatibili con la tramoggia costruita e con i volumi di carico contrattualmente pattuiti. I principi di diritto ricordati dal Tribunale di
Genova risultano poi conformi agli insegnamenti del Supremo Collegio (ex plurimis
Cass. 9063/2023, Cass. 16275/2015, Cass. 2257/2007) e la quinta censura va, quindi, rigettata.
pag. 20/25 * * *
9. Sulla sesta censura di appello.
con la sesta doglianza di appello formula due sotto-censure. Pt_1
La prima sotto-censura riguarda le riprese video prodotte da nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado (cfr. prod. 9 – ) che mostrerebbero che l'impianto, al Pt_1
momento della consegna alla società committente, era perfettamente funzionante per lo scopo per il quale era stato commissionato, con una portata di carico addirittura superiore alle aspettative. rappresenta che tali video non sono stati esaminati Pt_1
dal CTU e, quindi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tali riprese prive di rilievo ai fini della decisione, chiedendo l'esperimento di una nuova perizia che tenga conto delle predette riprese.
La seconda sotto-censura, invece, riguarda le istanze di integrazione al quesito peritale, dichiarate superflue dal Giudice di primo grado. deduce di aver Pt_1 chiesto di integrare il quesito per verificare, tra le altre cose, “se il materiale caricato su nastro, diverso dalla tipologia di quello che risulta dalla documentazione contrattuale, sia adatto al trasporto su nastro senza un pretrattamento e se sarebbe stata sufficiente la benna vagliante da loro utilizzata”. L'appellante, quindi, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU senza aver chiesto a quest'ultimo di accertare se il materiale effettivamente caricato sul nastro da CP_1
fosse con le caratteristiche del macchinario consegnato da .
[...] CP_5 Pt_1
La censura è infondata.
Quanto al primo profilo di doglianza, va osservato che le riprese prodotte sono del tutto parziali rispetto all'oggetto del contratto e, in particolare, alla quantità di materiale da movimentare, risultando, quindi, di fatto irrilevanti al fine del decidere, come già indicato dal Tribunale di Genova
Quanto al secondo profilo, si rileva che il contratto prevedeva la necessità di trasporto delle terre di bonifica, senza previsione di alcun pretrattamento, che dall'esame degli atti risulta fosse espressamente escluso dall'appalto aggiudicatosi da
CP_1
La sesta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 21/25 10. Sulla settima censura di appello.
L'appellante, con la settima censura, denuncia l'erroneità e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ravvisato nel verbale di collaudo la prova principale della responsabilità di (cfr. doc. 24 – ), a Pt_1 Pt_1
fronte del contenuto del video prodotto attestante il corretto funzionamento dell'impianto (doc. 9 – ). L'appaltatrice lamenta, poi, la parzialità dei richiami Pt_1
al verbale di collaudo, in quanto il Giudice avrebbe ignorato che ha CP_1
controfirmato (e, quindi, accettato senza contestazioni) anche la parte di verbale in cui si afferma che “a causa della natura molto eterogenea del materiale che alimenta
l'impianto (presenza di corpi ferrosi, legnosi, tessili, plastica), unita alla presenza di argilla che lo rende adesivo e impaccante oltre il previsto, si è constatato che non è possibile ottenere con costanza la portata di progetto”. lamenta, infine, Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale: i) ha trascurato l'osservazione del CTU secondo cui “se il nastro fosse stato caricato con materiali sabbiosi o ghiaiosi
o misti l'impianto funzionerebbe alla massima portata” (cfr. pag. 54 della CTU) e ii) ha fondato le sue valutazioni sulla circostanza che l'impianto funziona solo a vuoto, ignorando che il verbale si riferisce al collaudo a pieno a carico avvenuto il 14/05/2019.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha esaminato il verbale di collaudo nel suo complesso, unitamente agli altri elementi di prova offerti e agli esiti della CTU. Il verbale di collaudo dà atto del non corretto funzionamento e la CTU ne ha individuato la causa, affermando che l'impianto a vuoto funziona e che se il materiale da caricare fosse stato misto non si sarebbero verificati i malfunzionamenti. Risulta, tuttavia, da quanto esposto nell'esame precedenti censure che il materiale da movimentare aveva una rilevante componente argillosa, impaccatasi nella tramoggia, rendendo il macchinario inidoneo e che la natura del terreno avrebbe dovuto essere posta da a fondamento della sua attività di Pt_1 progetto e di esecuzione. È emerso all'esito dell'istruttoria che di fatto la forte presenza di argilla non avrebbe permesso di caricare dei “materiali sabbiosi o ghiaiosi o misti” e che era a conoscenza della destinazione del macchinario richiestole. Pt_1
La settima censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
pag. 22/25 11. Sulla nona censura di appello.
L'appellante, con la nona censura, si duole del fatto che il Tribunale, pronunciandosi sugli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione dei contratti intercorsi tra e Pt_1
avrebbe omesso di decidere sugli obblighi restitutori di quest'ultima, che CP_1 non avrebbe mai provveduto a rendere l'impianto commissionatole, del valore di circa
160.000,00 euro.
Il motivo è infondato.
Invero, gli obblighi restitutori conseguono alla risoluzione ma non ne sono un effetto automatico pronunciabile di ufficio. Occorre, infatti, una domanda di parte che, a fronte del lamentato inadempimento e della conseguente risoluzione, richieda al committente la restituzione del bene oggetto di appalto. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova” (Cass.
28722/2022).
La censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
12. Sulla decima censura di appello.
L'appellante, con la decima e ultima censura (indicato dall'atto di appello, per un mero refuso, come l'undicesimo motivo), lamenta che non avrebbe provato il CP_1 nesso causale tra l'asserito inadempimento di e i danni sofferti dalla stessa Pt_1 società committente, dal momento che quest'ultimi sarebbero stati provocati esclusivamente dall'incompatibilità tecnica tra il materiale conferito e la tipologia di impianto progettato.
, inoltre, aggiunge che tra le voci di danno andrebbero esclusi i costi Pt_1 sostenuti da per spostare su un'altra banchina la nave-cisterna dove venivano CP_1
pag. 23/25 conferiti i materiali, giacché la nave si sarebbe comunque dovuta spostare perché il nastro non era stato progettato per trasportare tutto il materiale presente nel sito.
La censura è infondata.
Il rigetto delle precedenti censure comporta la conferma della sentenza impugnata anche in punto risarcimento del danno per essere i danni liquidati conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di . Quanto poi allo spostamento della Pt_1
nave in una diversa banchina, ha provato il danno per il mancato funzionamento CP_1 della tramoggia e del nastro, mentre non ha dimostrato che per l'esecuzione Pt_1
della bonifica il macchinario e il nastro trasportatore avrebbero dovuto essere spostati da una banchina all'altra o che il manufatto non si sarebbe potuto impiegare per la caricazione di tutto il terreno oggetto di bonifica.
La doglianza va, quindi, rigettata.
* * *
13. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado al rigetto di tutte le doglianze di Pt_1 conseguirebbe l'applicazione del principio di soccombenza, tuttavia, la mancata costituzione in giudizio della appellata comporta che nulla vada disposto in punto spese.
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
1. RIGETTA
pag. 24/25 l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. NULLA in punto spese quanto al presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 241/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Appalto nella causa iscritta al n. 241/2023 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 titolare e legale rappresentante (Ingegner – C.F. Parte_1
), corrente in Alessandria (AL), Via Roma n. 37, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avvocatessa Melis Francesca (C.F. – PEC C.F._2
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1 Email_2
Genova (GE), Via Gropallo n. 4/8, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, corrente in Genova (GE), Via Stefano Turr n. 165 appellata contumace
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2153/2022 emessa e depositata il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Genova, Sezione VI Civile, Giudice
Dott. Mirko Parentini, nella procedura n. R.G. 591/2020,
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere tutte le conclusioni precisate in prime cure che qui si trascrivono:
"In via principale nel merito: • respingere in toto l'opposizione proposta da CP_1
respingere le domande riconvenzionali e ulteriori dalla stessa formulate perché
[...]
relative a pretese non fondate né in fatto né in diritto e non provate e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito: • nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso
l'opponente tenuta e, conseguentemente, condannarla al pagamento a favore di Parte_1 dell'importo di Euro 75.305,72 (settantacinquemila trecentocinque,72) ovvero, in via di mero subordine, del diverso importo ritenuto, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese, diritti ed onorari, oneri fiscali e previdenziali del procedimento monitorio, oltre le successive occorrende, anche relative al pignoramento presso terzi, sempre con reiezione delle domande riconvenzionali ed ulteriori domande dall'opponente formulate;
in via istruttoria: • senza inversione dell'onere della prova e all'occorrenza, si fa espressa riserva di dedurre, quali capitoli di prova, quanto in narrativa facendo precedere i paragrafi dalla dicitura “vero che”, salva migliore deduzione in sede istruttoria, ammettere interrogatorio formale dell'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore e ammettere le prove testimoniali, per tutti in prova e controprova sui capitoli avversari che fossero ammessi, con riserva inoltre di ulteriormente produrre, formulare istanze istruttorie fra cui, all'occorrenza, istanza di C.T.U. sugli aspetti tecnici in contestazione, atta ad accertare il buon funzionamento del nastro trasportatore e la conformità dello stesso al contratto, la sua idoneità e produzione a regola d'arte per
l'uso richiesto dal committente, non ché l'uso inappropriato da parte di con CP_1
riserva in sede istruttoria di specifica richiesta di formulazione del quesito da porre al nominando consulente tecnico;
con riserva altresì di indicare altri testi oltre al teste che qui si nomina nella persona del Geom. (Pisa), di nominare Persona_1
consulenti di parte, di precisare le domande e modificare le conclusioni in sede
pag. 2/25 istruttoria, nonché di ogni maggiore diritto, ragione ed azione. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare e formulare dettagliate istanze istruttorie ai sensi della seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc. 3 • in ogni caso, condannare
l'opponente alle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di opposizione.”
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA se dovuta e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3) IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e più precisamente:
A) Si insiste per la rinnovazione della CTU in appello, secondo il combinato disposto degli articoli 196 e 356 cpc, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di appello.
B) Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore e ammettersi sin d'ora per testi in prova diretta sui capitoli da 1 a 32 dedotti e meglio specificati nella seconda memoria istruttoria ex art.
183 sesto comma c.p.c. del primo grado di giudizio, oltre un ulteriore capitolo di prova indicato al paragrafo 5 della terza memoria istruttoria, che devono intendersi richiamati e trascritti, e in controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Si indicano a testi i soggetti indicati nelle memorie istruttorie.” Con riserva di indicarne altri e di nominare il proprio consulente tecnico di parte, all'occorrenza”.
* * *
-parte appellata non ha rassegnato alcuna conclusione in quanto CP_1
contumace (cfr. dichiarazione di contumacia – ordinanza del 3/10/2023)
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova il 20/9/2022 pubblicava la sentenza n. 2153/2022 e decideva:
“1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4169/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data 27.12.2019 e condanna la Parte_1
a restituire alla quanto corrisposto a titolo di spese di lite della fase
[...] CP_1
pag. 3/25 monitoria; 2. dichiara la risoluzione ex art. 1453 cod.civ. dei contratti oggetto di causa
e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla restituzione Parte_1
a della somma pari ad € 161.747,60 (importo comprensivo anche delle CP_1
somme in sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo revocato) oltre interessi al tasso di legge decorrenti per gli acconti di € 86.441,88 dalla notificazione della citazione e, per l'importo di € 75.305,72 (corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato) dal 20 maggio 2022 (data dell'udienza di precisazione delle conclusioni) fino al soddisfo;
3. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da e, per l'effetto, condanna la società CP_1 Parte_1
a corrispondere a la somma di € 103.500,09 a titolo di risarcimento danni, CP_1
oltre interessi compensativi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione all'attuale liquidazione giudiziale;
4. dichiara tenuta e condanna la società , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., a rifondere alla società le spese di lite che si liquidano in € CP_1
10.343 …; 5. pone le spese di CTU nella misura liquidata in decreto in corso di causa a carico esclusivo della quale parte soccombente”. Parte_1
Risulta che (da ora , società a cui il CP_1 CP_1 Controparte_2 aveva affidato i lavori di bonifica dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia aveva concluso un contratto di appalto con Parte_1
(d'ora in poi, ) per progettare e realizzare un manufatto per la rimozione delle Pt_1
terre oggetto di bonifica. con e-mail del 22/03/2018, aveva chiesto a di CP_1 Pt_1 progettare un nastro trasportatore con tramoggia per caricare la terra di bonifica dell'ex sito industriale ALCOA su una nave (cfr. doc. 1 – ). La appaltatrice aveva Pt_1
effettuato un sopralluogo sul sito di bonifica, aveva progettato il manufatto (cfr. doc. 2 –
) e aveva presentato un'offerta alla (cfr. doc. 1 – , giud. Pt_1 CP_1 Pt_1
monitorio), che aveva accettato con lettera 7/11/2018 (cfr. doc. 2 – , giud. Pt_1
monitorio). Le parti avevano fissato la consegna dell'impianto entro tre mesi dall'ordine e concordato il prezzo di 131.240,00 euro, diviso in due acconti (30% all'ordine e 30% alla consegna) e un saldo (entro i successivi 90 giorni dalla consegna). Era stata anche prevista una penale pari a uno sconto del 10% ogni trenta giorni di ritardo (cfr. doc. 2 –
, giud. monitorio). Pt_1
pag. 4/25 aveva pagato le prime fatture emesse con ritardo (cfr. doc. 22 – ), CP_1 Pt_1
interrompendo i pagamenti il 24/04/2019 (cfr. doc. 20 – ), cioè qualche giorno Pt_1 dopo la consegna dell'impianto, avvenuta tra il 5 e l'8/4/2019 (cfr. doc. 3 – , Pt_1 giudizio monitorio). aveva montato il manufatto, consegnato il manuale d'uso Pt_1
(cfr. prod. 6 – primo grado) e le parti avevano collaudato l'opera con riserva, CP_1 constatando che, “a causa della natura molto eterogenea del materiale che alimenta
l'impianto (presenza di corpi ferrosi, legnosi, tessili, plastica), unita alla presenza di argilla che lo rende adesivo e impaccante oltre il previsto, (…) non è possibile ottenere con costanza la portata di progetto. La committente concorderà quindi col costruttore le opportune modifiche e/o sostituzioni necessarie a ottenerla” (cfr. pag. 3 del verbale di collaudo del 15/05/2019, doc. 24 – ). Pt_1
quindi, aveva chiesto a di individuare una soluzione per risolvere CP_1 Pt_1
velocemente le criticità riscontrate in sede di collaudo (cfr. e-mail del 20/05/2019, doc.
12 – ). L'appaltatore, sei giorni dopo la richiesta, aveva proposto alla società Pt_1
committente un sistema di vibro-vagliatura del terreno (cfr. doc. 13 – ), Pt_1
soluzione non accettata da che, in data 25/06/2019 aveva richiesto una nuova CP_1 tramoggia più resistente e potente di quella installata (cfr. doc. 13-bis – ), Pt_1
ritenendo tale soluzione adeguata e sufficiente a risolvere i problemi riscontrati.
Le parti trovavano un accordo sul punto, diffidava con PEC Pt_1 CP_1
11/10/2019 a saldare le fatture insolute (cfr. doc. 17 – , giud. monitorio) e Pt_1
otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 4169/2019 per 75.305,72 euro, oltre spese (cfr. pag. 9, doc. II – ). Pt_1
* * * con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo citava in giudizio CP_1 Pt_1 chiedendo che venisse accertata l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, deduceva che la somma richiesta non era dovuta a causa dell'inadempimento della controparte per aver progettato e realizzato un impianto non idoneo a trasportare la terra di risulta della bonifica e contestava il ritardo di due mesi nella consegna. rappresentava che durante il montaggio e il collaudo si era avveduta delle CP_1
carenze costruttive del nastro, contestate a con comunicazione 20/05/2019 (cfr. Pt_1
doc. 7 – agli atti di primo grado), sospendendo così i pagamenti. L'opponente, CP_1
pag. 5/25 quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inadempimento di e, in via riconvenzionale la condanna della controparte: Pt_1
i) al pagamento della penale da ritardo (26.248,00 euro), ii) al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento (101.736,16 euro per il montaggio del nastro, 52.039,18 euro per lo spostamento della nave-cisterna su un'altra banchina, 37.483,82 euro per caricare la nave con modalità diverse dal nastro, 182,839,36 euro per caricare le navi successive alla prima con modalità diverse dal nastro); iii) alla restituzione dell'acconto versato, pari a 86.441,88 euro.
si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione e le domande Pt_1
riconvenzionali proposte da in quanto infondate ed eccepiva: i) che l'esistenza CP_1 del credito era provata non solo dalle fatture ma anche dal riconoscimento dell'insoluto da parte della stessa (cfr. doc. 16 e 17 – , giud. monitorio); ii) che CP_1 Pt_1
aveva chiesto a di progettare e realizzare in autonomia un nastro CP_1 Pt_1
trasportatore con tramoggia per caricare terra con pezzatura da 0 a 200 mm (cfr. doc. 1 –
); iii) che la appaltatrice si era comunque recata sul posto, dove i tecnici di Pt_1
le avevano mostrato i cumuli di terra da caricare sul nastro (cfr. doc. 2 – CP_1
); iv) che per soddisfare la richiesta della società committente, si era Pt_1 Pt_1 confrontata quotidianamente con i tecnici di senza che mai quest'ultimi avessero CP_1 sollevato dubbi circa l'adeguatezza delle soluzioni prospettate;
v) che le riprese video di cui alla produzione n. 9 avrebbero dimostrato che, al momento del collaudo (e, quindi, della consegna dell'opera), il nastro era perfettamente funzionante;
vi) che dopo CP_1
la consegna, avrebbe caricato il nastro con materiale diverso da quello che l'impianto era in grado trasportare, materiale mai segnalato a durante la progettazione e la Pt_1 realizzazione dell'opera (cioè terre da scavo e non terre da bonifica); vii) che l'uso improprio del nastro caricatore era provato dalla e-mail del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'area di bonifica, che aveva contestato a la presenza di operai intenti a rimuovere dalla tramoggia elementi di intralcio CP_1
(cfr. doc. 11 – );; viii) che aveva rifiutato l'offerta di di fornire Pt_1 CP_1 Pt_1
un vaglio per il materiale da scavo (cfr. doc. 13 – ), chiedendo invece una Pt_1 nuova tramoggia alternativa alla vagliatura (cfr. doc. 13-bis – ); xi) che Pt_1
l'appaltatrice solo con l'atto di citazione in opposizione aveva appreso dalla controparte pag. 6/25 che la vagliatura del materiale da scavo era stata vietata dal con il decreto di CP_2
affidamento della bonifica a CP_1
sosteneva, quindi, di aver adempiuto ai propri obblighi di progettista e Pt_1 appaltatore, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla situazione concreta, motivo per cui non era dovuto alcun risarcimento del danno. L'opposta eccepiva l'infondatezza della domanda anche con riferimento al preteso inadempimento da ritardo nella consegna, allegando una serie di documenti tesi a dimostrare che l'impianto era pronto alla consegna ben prima del termine pattuito (cfr. doc. 2 –
, giud. monitorio;
doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 – ), addebitando il Pt_1 Pt_1
presunto ritardo alla stessa che aveva pagato con ritardo gli acconti pattuiti (cfr. CP_1
pagg. 27 ss. comparsa di costituzione e risposta in primo grado di ). Pt_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di Pt_1
al pagamento di 75.305,72 euro, quale corrispettivo delle prestazioni CP_1
eseguite e non saldate.
* * *
Il Tribunale di Genova rigettava, per insussistenza dei gravi motivi, l'istanza con cui aveva chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e CP_1 istruiva il giudizio, licenziando CTU tesa a descrivere “l'impianto oggetto di causa verificando, in particolare, la sua conformità alla documentazione contrattuale e la sua idoneità funzionale a trasportare i materiali indicati nella stessa documentazione”.
Il Giudice di primo grado, depositata la CTU, esperiva un tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo. Le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione. Il Tribunale di Genova emetteva, quindi, la sentenza n.
2153/2022 pubblicata in data 20/09/2022 e decideva come sopra indicato.
Il Tribunale di Genova affermava: i) che il rapporto negoziale oggetto della controversia era un contratto di appalto e che sia la domanda principale che quella riconvenzionale proposte da presupponevano la volontà di risolvere il contratto CP_1
per inadempimento;
ii) che il manuale d'uso fornito da a (cfr. doc. 6 – Pt_1 CP_1
solo agli atti di primo grado) non aveva solo valore informativo ma anche forza CP_1
“vincolante” e specificava che la tramoggia andava riempita “con materiale la cui composizione favorisca il deflusso dello stesso attraverso l'impianto, cioè mescolare
pag. 7/25 materiale argilloso impaccante, se presente, con materiale ghiaioso e friabile” (cfr. pag. 5 del manuale); iii) che dal manuale si ricavava che era consapevole del Pt_1
fatto che il terreno presentasse materiale argilloso, la cui presenza era stata accertata anche dal CTU tramite la consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto (non prodotta da alcuna delle parti ma che il perito era comunque legittimato ad acquisire in quanto documento pubblico); iv) che il video prodotto da era privo di rilievo ai Pt_1
fini del decidere, perché ritraeva una frazione troppo limitata del funzionamento del nastro trasportare (cfr. doc. 9 – ); v) che assumeva, invece, valore decisivo il Pt_1
verbale di collaudo (cfr. doc. 24 – ), dal quale emergeva chiaramente che il Pt_1
nastro non era in grado di raggiungere la velocità richiesta e assicurata dal manuale d'uso.
Il Tribunale di Genova rilevava: i) che il CTU aveva riscontrato che il terreno argilloso si incollava alle parti della tramoggia, non defluendo correttamente sul nastro e, quindi, riducendone la portata;
ii) che , in qualità di progettista/appaltatore Pt_1 dell'opera, avrebbe dovuto accertare la natura dei materiali che il nastro doveva trasportare, la cui localizzazione era stata puntualmente indicata da (cfr. doc. 2 – CP_1
agli atti di primo grado); iii) che la natura argillosa del terreno bonificato da CP_1
era agevolmente conoscibile, come accertato dalla CTU, essendo sufficiente la CP_1
consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto;
iv) che la Corte di Cassazione aveva ripetutamente ritenuto come rientrante nell'obbligazione principale del progettista
“assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (cfr. Cass. n.
2257/2007, n. 11728/2002, n. 22487/2004); v) che la riconducibilità dell'argilla alla categoria di materiali inerti, ai quali faceva riferimento l'ordine di acquisto del nastro,
“non pare decisivo per escludere la responsabilità dell'appaltatrice la quale, ben informata della specifica funzione che l'impianto avrebbe dovuto assolvere (trasportare materiale proveniente da un specifico sito), aveva, quale appaltatrice e progettista dell'impianto, lo specifico obbligo di accertare la natura dei materiali da trasportare ed informare preventivamente la committente delle possibili criticità che l'argilla avrebbe potuto creare sul normale funzionamento del nastro” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); vi) che l'accertamento della natura dei materiali da trasportare era una pag. 8/25 precondizione per realizzare, a regola d'arte, l'impianto, rivelatosi, nel caso di specie, non idoneo.
Il Tribunale di Genova rilevava inoltre: i) che era pacifico il pagamento, da parte di di 88.441,88 euro di acconti a favore di;
ii) che era altrettanto CP_1 Pt_1 pacifico come , dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, avesse ricevuto anche Pt_1
75.305,72 euro a titolo di saldo;
iii) che l'obbligo di restituzione degli importi ricevuti era una conseguenza degli effetti retroattivi della dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento;
iv) che, quanto alla domanda risarcitoria, gravava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del danneggiante;
v) che fin dall'atto di citazione in opposizione, aveva CP_1 allegato di aver sostenuto per il montaggio dell'impianto oneri per complessivi
101.736,16 euro;
vi) che i costi sostenuti risultanti dalla produzione numero 8 di CP_1
(cioè i costi relativi al trasporto e all'installazione del nastro) non erano stati
[...]
specificamente contestati da ed erano risultati inutili a causa del Pt_1 malfunzionamento del nastro eziologicamente collegato all'inadempimento di;
Pt_1
vii) che anche i costi sostenuti per lo spostamento della nave-cisterna da una banchina all'altra erano risarcibili in quanto conseguenti all'inidoneità dell'impianto; viii) che non era invece risarcibile la somma di 50.275,25 euro che sosteneva di aver CP_1
versato a a titolo di penale da ritardo, per carenza di prova;
ix) che non erano Pt_1
risarcibili neppure i costi sostenuti da per il trasporto del materiale con modalità CP_1 diverse dall'uso del nastro, poiché, altrimenti, si sarebbe verificata un'indebita locupletazione in capo alla società committente.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'impianto, il Giudice di primo grado la rigettava poiché il contratto era stato risolto e non aveva, quindi, più efficacia tra le parti.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova e formulava dieci Pt_1 censure di appello, lamentando: i) l'errata ricostruzione dei fatti e della questione giuridica;
ii) la lacunosità, l'erroneità, la contraddittorietà e l'omessa motivazione della sentenza rispetto all'esame della documentazione contrattuale e della CTU;
iii)
pag. 9/25 l'erroneità e l'illogicità della sentenza nell'attribuzione di valore contrattuale al manuale di istruzioni d'uso del nastro trasportatore;
iv) l'illogicità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle fotografie prodotte in primo grado;
v)l'illogicità della sentenza rispetto alla diligenza qualificata richiesta a , nonché la carenza di motivazione Pt_1
sulla rinnovazione delle istanze istruttorie;
vi) la contraddittorietà, la lacunosità,
l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle prove e alle istanze istruttorie volte a dimostrare il corretto funzionamento del nastro trasportatore e la sua conformità alla documentazione contrattuale con erronea valutazione del video sul funzionamento del nastro trasportatore (cfr. doc. 9 – ) e con erroneo rigetto Pt_1 dell'istanza di rinnovazione della CTU;
vii) l'erroneità e l'illogicità della sentenza rispetto alla rilevanza probatoria del verbale di collaudo;
viii) la contraddittorietà, la lacunosità, l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto alle conclusioni della CTU, anch'esse errate, lacunose e illogiche;
ix) la lacunosità e l'omessa motivazione della sentenza rispetto agli obblighi restitutori gravanti su x) CP_1
l'erronea motivazione della sentenza sulla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento di e i danni sofferti da Pt_1 CP_1
veniva ritualmente evocata in giudizio ma non si costituiva e ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
La Corte autorizzava al deposito delle riprese visive di cui alla produzione Pt_1
n. 9 e, visto l'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte. Il Collegio, lette le note di udienza, invitava a precisare le conclusioni con deposito di note scritte e tratteneva la Pt_1
causa in decisione assegnando i termini di legge.
* * *
Occorre premettere che non vi è contestazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie come individuata dal Tribunale nel contratto di appalto.
Ciò posto “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la
pag. 10/25 risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui
l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto. (Cass.
Sez. 2, 15/03/2004, n. 5250).
Così individuato l'onere probatorio gravante sulle parti, le censure della parte appellante devono essere esaminate alla luce dello stesso, rilevandosi che qualora la sussistenza dei vizi risulta provata “si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. Sez. 2, 13/03/2023).
L'appello, in forza dei predetti principi, è infondato e deve essere respinto non avendo l'appaltatore-progettista assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante, con la prima censura, si duole del fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente individuato il punto nodale della controversia relativo pag. 11/25 non tanto all'esistenza di un malfunzionamento al nastro trasportatore quanto alle sue cause. , in particolare, deduce che il rallentamento del nastro è un dato Pt_1
oggettivo e pacifico, mentre sarebbero controverse le cause delle anomalie denunciate da RE (secondo quest'ultima dipenderebbero da un errore di progettazione e costruzione imputabile all'appaltatore, mentre ad avviso di deriverebbero Pt_1 dall'uso improprio dell'impianto da parte della società committente, che avrebbe caricato sul nastro materiale diverso da quello previsto dal progetto). L'appellante, quindi, sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente individuato l'oggetto della controversia, non comprendendo così le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha valutato non solo il malfunzionamento del nastro trasportatore sotto il profilo delle sue specifiche tecniche, ma anche in relazione alle modalità d'uso, evidenziando come l'appaltatore avrebbe dovuto meglio valutare la consistenza del materiale oggetto di trasporto e progettare un impianto idoneo. Il
Tribunale di Genova ha dato rilievo alla presenza di materiali argillosi, all'effetto impaccante nella tramoggia dell'argilla e al fatto che, come indicato dal CTU, tramite la consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto (documento pubblico),
avrebbe potuto avere piena contezza del problema. Risulta, inoltre, dalle difese Pt_1
formulate dalle parti e dalla documentazione prodotta che, effettuato il collaudo non positivo, la stessa aveva chiesto a di modificare la tramoggia per CP_1 Pt_1
evitare gli effetti di impaccamento e di malfunzionamento e che il sopralluogo effettuato da prima di progettare il manufatto non era stato sufficientemente accurato Pt_1 perché l'appaltatrice non aveva esaminato o campionato, come risulta dall'esame degli atti, l'area e i materiali che avrebbe dovuto sbancare. , invero, non ha CP_1 Pt_1
dimostrato che il materiale caricato sul nastro fosse diverso da quello previsto da contratto, risultando nota, per sua stessa ammissione, la circostanza che avrebbe CP_1
dovuto bonificare l'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, oggetto di sopralluogo da parte dell'appaltatore.
pag. 12/25 La prima censura va, quindi, rigettata perché il Tribunale ha accertato le cause del malfunzionamento del manufatto, impiegando anche la CTU e valutando compiutamente, come si vedrà oltre, il diverso materiale probatorio offerto dalle parti.
* * *
4. Sull'ottava censura di appello, sull'istanza di ammissione delle prove testimoniali e sulla rinnovazione della CTU.
Superata la prima censura di appello relativa all'oggetto della pronuncia di primo grado, occorre esaminare, in ordine logico, l'ottava censura relativa al contenuto della
CTU e alla rinnovazione della stessa e dell'istruttoria.
, con l'ottava censura di appello, deduce che la CTU presenterebbe una serie Pt_1 di vizi tali da renderne necessaria la rinnovazione. L'appellante sostiene che la CTU non avrebbe esaminato i documenti contrattuali e, soprattutto, le fotografie e le riprese video prodotte, indicando che la loro visione (produzione n. 26 – ) avrebbe permesso Pt_1
al CTU e al Giudice di appurare che il nastro trasportatore era stato impiegato per movimentare materiale misto e di pezzatura superiore ai 200 mm indicati in contratto.
rappresenta che la CTU avrebbe fondato le sue valutazioni sull'esame di un Pt_1
solo cumulo di terra, per nulla rappresentativo della vasta area di bonifica, visitata dal perito solo due anni dopo i fatti, quando il terreno presentava caratteristiche diverse da quelle presenti all'epoca della progettazione e realizzazione del manufatto. Il CTU, inoltre, avrebbe erroneamente basato le proprie conclusioni sulla Carta dei Suoli della
, anziché sul Progetto di Bonifica (prod. 23 – agli atti del CP_3 CP_1
giudizio di primo grado) relativo alla specifica area in questione. La Carta dei Suoli, secondo l'appellante, si limiterebbe ad indagare la composizione naturalistica e geologica del suolo dell'intera Regione, mentre il Progetto di Bonifica descriverebbe, tra le altre cose, gli obiettivi, gli interventi, le opere di progetto, le aree di scavo e la tipologia dei materiali presenti.
L'appellante censura la CTU anche nella parte in cui si afferma che “la natura geologica del materiale, che doveva essere caricato, poteva essere accertata con dei sondaggi (carotaggi) in sito e la misurazione in laboratorio, sui provini estratti, dei limiti di Atterberg e del valore di Cu (coesione non drenata). I valori così misurati avrebbero consentito l'esatta classificazione delle terre ed avrebbero confermato la
pag. 13/25 natura argillosa/limosa dei terreni da trasportare” (cfr. pag. 21 – CTU). Tale considerazione sarebbe errata perché all'epoca dell'affidamento della commessa “non
c'era più nulla da sondare o carotare: tutto il materiale da trasferire altrove era già stato escavato e preparato in mucchi coperti con teli impermeabili” (cfr. pag. 30 dell'atto di appello).
La CTU avrebbe pure errato nel ritenere che potesse realizzare una Pt_1
tramoggia di carico che consentisse il trasporto del materiale argilloso perché non esiterebbero sistemi di gestione di materiale fortemente argilloso e grossolano tramite tramogge (unica soluzione alternativa sarebbe stata quella di vagliare con benna il terreno, come proposto a con l'offerta del 26/05/2019, rifiutata perché “il CP_1
progetto di bonifica del sito di Fusina approvato dal
[...]
- con decreto n. 5036 del 5/6/2014 non prevede Controparte_4
alcun tipo di trattamento in sito dei terreni ad eccezione di una eventuale vagliatura con benna vagliante per la rimozione di materiali estranei”, cfr. pag. 4, § 10, dell'opposizione al decreto ingiuntivo di . CP_1
si richiama, inoltre, al parere di parte reso dal Professor , che Pt_1 Persona_2 afferma l'erroneità della CTU nella parte in cui sostiene che l'argilla è un materiale inerte, anziché un materiale attivo. Il CTU sarebbe incorso in un grave errore, decisivo per la soluzione della controversia, giacché l'oggetto del contratto di appalto è la fornitura di un nastro in grado di trasportare “materiali inerti”, oltre che “terra proveniente da bonifica”.
L'appellante, quindi, chiede la rinnovazione della CTU e l'ammissione delle prove testimoniali dichiarate inammissibili dal Giudice di primo grado.
La censura è infondata.
Le istanze istruttorie avanzate da risultano in parte oggetto dei documenti Pt_1
versati in atti (capitoli 1, 2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32), in parte relative a circostanze pacifiche (capitoli, 5, 6, 8, ) o irrilevanti ai fini del decidere (capitoli 3, 19, 20, 21, 22, 23) e in parte generiche nella formulazione (capitoli
4, 5, 7, 28) o contenenti valutazioni (capitoli 7, 9, 10, 11, 12) anche alla luce delle questioni tecniche sollevate (capitoli 9, 10, 11) e perché concernenti più il nastro trasportatore che la tramoggia di carico (cfr. memoria 12/7/2020 ex art. 183, comma pag. 14/25 sesto, n. 2, ). Le circostanze tecniche contenute nei capitoli sono poi state Pt_1
valutate dal CTU nel contradditorio delle parti che hanno , in quella sede, sollevare anche osservazioni critiche puntualmente superate dal tecnico. Le istanze sono, quindi, inammissibili, come affermato dal Giudice di prime cure.
Quanto poi agli esiti della CTU e alla qualificazione dei materiali da spostare con il macchinario realizzato da , risulta che sia l'offerta che la conferma d'ordine Pt_1
riportano che tramoggia e nastro trasportatore avrebbero dovuto procedere al caricamento dal suolo a una nave cargo di “terra proveniente dalla bonifica dell'ex sito industriale Alcoa di Fusina”, senza quindi qualificare i materiali come “inerti” indicandone la provenienza. Il CTU nelle risposte alle osservazioni critiche dei
CCTTPP ha, poi, dato contezza del ragionamento tecnico impiegato e del fatto che anche il richiamo agli “inerti” nella documentazione contrattuale relativa al
“caricamento materiali inerti su nave cargo” era pienamente compatibile con il materiale argilloso presente in sito, dovendosi distinguere gli “inerti” dagli “incoerenti”
(cfr. pag. 51 CTU).
Quanto poi alla natura dei materiali presenti in sito e alle eventuali attività di ricerca della loro composizione il CTU ha precisato che “non risulta dagli atti che fosse CP_1
in possesso di analisi geologiche;
in atti risulta il piano di bonifica che contiene le analisi chimiche del terreno ed indica la profondità di scavo a cui spingere la bonifica dei terreni, lotto per lotto. tali profondità arrivano sino a 1 m dal piano campagna, e dunque era necessario capire che terreno ci fosse a quella profondità” (cfr. pag. 47
CTU). La circostanza, prospettata dall'appellante, secondo cui il terreno sarebbe già stato preparato e ammassato in cumuli, risulta irrilevante nell'economia della pronuncia impugnata, perché non avrebbe comunque esonerato l'appaltante dall'esaminare tutti i singoli ammassi, rilevandone la composizione (circostanza non provata e non dedotta in prova puntualmente), a fronte degli esiti della CTU che, da un lato, ha constatato l'impossibilità della tramoggia di di funzionare per la presenza di argilla e, Pt_1 dall'altro, ha accertato l'esistenza in sito di consistenti quantità di tale materiale, come risultante dalla Carta dei Suoli della . CP_3
Risultano inconferenti, ai fini del decidere, la proposta formulata da di Pt_1
vagliare preventivamente i materiali da trasportare (il contratto prevedeva la sola pag. 15/25 necessità di trasporto e l'appalto di non permetteva il trattamento dei materiali), CP_1
e l'asserita incompatibilità di qualunque tramoggia con le argille, poiché la scelta di una diversa tramoggia era stata avanzata dal committente e ove eseguita avrebbe superato il lamentato inadempimento.
Risulta, quindi, corretto e chiaro il percorso logico-tecnico seguito dal CTU e le doglianze avanzate da sono tutte prive di effettiva consistenza. Pt_1
L'ottava censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
, con la seconda censura, lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale di Pt_1
Genova, dei documenti contrattuali da cui è sorto il rapporto negoziale con CP_1
L'appellante, segnatamente, rappresenta che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato: i) il contratto per la progettazione (che contiene la specifica richiesta a presentare un'offerta tecnica e commerciale per la fornitura di un nastro caricatore per terra proveniente da bonifica con pezzatura da 0 a 200 mm, cfr. doc. 1 – ); ii) la Pt_1 conferma dell'ordine (a cui seguiva un sopralluogo durante il quale i tecnici di CP_1
avrebbero mostrato a la tipologia di materiali da caricare sul nastro, cfr.
[...] Pt_1
doc. 10 – ); iii) il contratto per la fornitura (nascente dall'accettazione Pt_1 dell'offerta di acquisto del nastro trasportatore, cfr. doc. 1 e 2 – CARGO, giud. monitorio). L'omessa valutazione di tali documenti contrattuali, ad avviso dell'appellante, emergerebbe con maggiore evidenza dalla CTU, che avrebbe esaminato i predetti documenti solo sotto il profilo della portata del nastro e non anche della natura dei materiali oggetto di accordo, nonostante il quesito avesse chiesto al consulente di verificare che l'impianto fosse conforme “alla documentazione contrattuale” e idoneo
“a trasportare i materiali indicati nella stessa documentazione”.
La censura è infondata.
Risulta dalla lettura della pronuncia impugnata e della CTU che sia stata esaminata tutta la documentazione offerta in prova dalle parti, inclusa quella contrattuale, e che la causa del malfunzionamento sia stata individuata nella consistenza del materiale caricato, cioè nella sua natura, per la presenza di molta argilla atta ad impedire il deflusso corretto da tramoggia a nastro trasportatore. Risulta dall'esame degli atti e del pag. 16/25 contratto intercorso tra le parti che l'appaltatore fosse a conoscenza della destinazione d'uso del manufatto che avrebbe dovuto progettare e realizzare, cioè la bonifica dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, oggetto anche di sopralluogo.
non ha fornito né prova che le dimensioni del materiale caricato fossero Pt_1
radicalmente diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche dal committente, né soprattutto che tali dimensioni fossero state la causa del malfunzionamento, e le contestazioni in fatto avanzate dall'appaltatore hanno in realtà riguardato la presenza di corpi estranei nel materiale da caricare, circostanza che il CTU non ha ritenuto dirimente. Risulta, poi, inconferente la difesa formulata da in relazione al Pt_1
materiale mostratole da in sede di sopralluogo prima della progettazione del CP_1
manufatto sotto plurimi profili: i) perché non è mai stato contestato che vi fosse anche argilla nel materiale da trasportare;
ii) perché il materiale mostrato rappresentava evidentemente solo un campione di quanto doveva essere movimentato;
iii) perché la natura dei terreni da spostare, come detto, era elemento essenziale del contratto da esaminare dall'appaltatore con la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 1176 c.c.; iv) perché il dato sulla presenza di argille nell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia era facilmente reperibile, come indicato dal CTU;
v) perché, come affermato dalla stessa nelle proprie difese, il materiale da trasportare era già Pt_1
stato raccolto in cumuli e, di fatto, a disposizione dell'appaltatore per le sue verifiche ante progetto.
La seconda censura, va, quindi, rigettata.
* * *
6. Sulla terza censura di appello.
con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui, alla luce delle osservazioni della CTU, da un lato, ha affermato che il nastro avrebbe dovuto trasportare qualsiasi materiale presente sul sito di bonifica e, dall'altro, ha riconosciuto valore contrattuale al manuale d'istruzioni d'uso, dove si afferma che la tramoggia di carico va riempita “con materiale la cui composizione favorisca il deflusso dello stesso attraverso l'impianto, cioè mescolare materiale argilloso e impaccante, se
pag. 17/25 presente, con materiale ghiaioso e friabile” (cfr. pag. 7 della prod. 6 – agli atti CP_1
di primo grado).
L'appellante sostiene che il manuale non avrebbe alcuna valenza contrattuale perché descriverebbe il manufatto per la sua messa in commercio, risultando predisposto dopo la conclusione del contratto e la realizzazione del bene, non potendo, quindi, contenere obblighi contrattuali di natura vincolante assunti a posteriori rispetto all'accordo.
, inoltre, osserva che il manuale menziona la possibilità di caricare sul rullo Pt_1
anche materiale argilloso perché le istruzioni ivi contenute non sarebbero relative solo al sito di Fusina ma per qualsiasi altro luogo dove l'impianto può essere utilizzato.
L'appellante, infine, evidenzia che la circostanza davvero rilevante ai fini della decisione non sarebbe la possibilità per il nastro di trasportare argilla (presente in quasi tutte le terre), ma di trasportarne una quantità superiore al consentito.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha esaminato tutto il materiale offerto in prova, incluso il manuale d'uso. Tale documento è stato redatto dalla stessa e descrive le Pt_1
caratteristiche di funzionamento del macchinario progettato e realizzato. Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente preso in considerazione anche le indicazioni contenute nel manuale d'uso dalle quali si evince che in quel tipo di tramoggia il materiale argilloso deve essere miscelato con altro per poter defluire e non impaccarsi.
Il Tribunale di Genova ha utilizzato il manuale d'uso solo per evidenziare che Pt_1
era a perfetta conoscenza dei limiti del proprio macchinario a fronte, come detto, della circostanza facilmente e doverosamente conoscibile circa la natura dei terreni oggetto di lavorazione.
Quanto poi ai materiali da caricare sul macchinario, è evidente che da contratto il manufatto avrebbe dovuto trasportare la “terra proveniente dalla bonifica dell'ex sito industriale Alcoa di Fusina”, cioè tutto il materiale risultante dalla bonifica.
Quanto, infine, alle quantità da movimentare, il contratto e il manuale d'uso le indicavano e in sede di collaudo il manufatto è risultato inidoneo a mantenere tali livelli di movimentazione.
Va, quindi, rigettata anche la terza censura di appello.
* * *
pag. 18/25
7. Sulla quarta censura di appello.
, con la quarta censura, lamenta l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pt_1
prime cure dei documenti, soprattutto fotografici, tesi a dimostrare che il materiale conferito da era diverso da quello previsto dal progetto. L'appellante sostiene CP_1
che, durante il sopralluogo propedeutico alla redazione del progetto del nastro trasportatore, la terra mostrata dalla società committente era quasi del tutto priva di argilla (cfr. doc. 2 – ), mentre le fotografie realizzate durante le operazioni Pt_1
peritali mostrerebbero un solo cumulo ricco di argilla (cfr. pag. 11-19 della CTU). Il
CTU, ad avviso dell'appellante, non avrebbe dovuto accertare il funzionamento del nastro con il materiale rinvenuto in loco a bonifica conclusa, bensì con il materiale indicato nel contratto, stipulato a valle del sopralluogo preliminare alla stesura del progetto dell'opera.
La censura è infondata.
Risulta, invero, dirimente dall'esame della CTU la circostanza che il tecnico abbia esaminato la Carta dei Suoli della Regione Veneto, rilevando la consistente presenza di argille nel sito oggetto di bonifica. Sono, quindi, inconferenti, per i motivi già indicati la tipologia del materiale indicato da come esaminato in sede di sopralluogo e la Pt_1 caratteristica dei materiali ritratti dalle fotografie prodotte. L'area oggetto di bonifica era inequivocabilmente connotata dalla massiccia presenza di argille ed era onere dell'appaltatrice, a conoscenza della destinazione d'uso del macchinario, valutare con la dovuta diligenza tale circostanza, poi emersa di fatto dal collaudo, dalla corrispondenza scambiata successivamente dalle parti e dagli esiti della CTU. I materiali fotografici prodotti da non dimostrano poi alcunché sulla natura del materiale conferito da Pt_1
e la CTU non si è basata solo sull'esame di quanto riscontrato in loco, ma anche CP_1
sulla tipologia del suolo dell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di
Venezia, rilevata dalla consultazione della Carta dei Suoli della Regione Veneto.
La quarta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 19/25
8. Sulla quinta censura di appello.
con la quinta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale afferma che l'appaltatrice non ha usato la diligenza qualificata richiesta per l'incarico professionale conferitole dalla società committente, perché non avrebbe correttamente considerato la natura dei materiali da trasportare e non avrebbe informato la committente delle possibili criticità che l'argilla avrebbe potuto creare sul normale funzionamento del nastro. L'appellante sostiene di aver impiegato la dovuta diligenza per essersi recata sul sito di Fusina e per aver controllato il materiale mostratogli da mentre questa non avrebbe consegnato il CP_1 progetto di bonifica e i risultati delle analisi chimiche e geologiche dei terreni dell'area.
poi afferma che non avrebbe potuto effettuare carotaggi e sondaggi su oltre Pt_1
710.000 mq di terreni anche argillosi, in assenza di precise indicazioni della società committente.
La censura è infondata.
Risulta, come visto, che era nota a la destinazione d'uso del macchinario Pt_1
progettato e realizzato, da impiegare per la rimozione delle terre presenti nell'ex sito industriale ALCOA di Fusina nella laguna di Venezia, né è stato provato dall'appellante che l'oggetto del contratto fosse circoscritto ai soli cumuli visionati in sede di sopralluogo. La documentazione contrattuale prodotta (richiesta formulata dal committente, proposta dell'appaltatore, accettazione di non fornisce indicazioni CP_1
di dettaglio sulla natura del materiale da movimentare se non in relazione alle dimensioni che, all'esito della CTU, non sono risultate la causa del malfunzionamento.
Il Giudice di prime cure ha ricordato come è onere dell'appaltatore indagare con diligenza quale sia l'effettiva destinazione del bene commissionatogli e ha CP_1
comunicato a quale era il sito da bonificare, rispetto al quale, come indicato Pt_1 dal CTU, l'appaltatrice con la dovuta diligenza avrebbe potuto facilmente rilevare la consistente presenza di terreni argillosi non compatibili con la tramoggia costruita e con i volumi di carico contrattualmente pattuiti. I principi di diritto ricordati dal Tribunale di
Genova risultano poi conformi agli insegnamenti del Supremo Collegio (ex plurimis
Cass. 9063/2023, Cass. 16275/2015, Cass. 2257/2007) e la quinta censura va, quindi, rigettata.
pag. 20/25 * * *
9. Sulla sesta censura di appello.
con la sesta doglianza di appello formula due sotto-censure. Pt_1
La prima sotto-censura riguarda le riprese video prodotte da nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado (cfr. prod. 9 – ) che mostrerebbero che l'impianto, al Pt_1
momento della consegna alla società committente, era perfettamente funzionante per lo scopo per il quale era stato commissionato, con una portata di carico addirittura superiore alle aspettative. rappresenta che tali video non sono stati esaminati Pt_1
dal CTU e, quindi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tali riprese prive di rilievo ai fini della decisione, chiedendo l'esperimento di una nuova perizia che tenga conto delle predette riprese.
La seconda sotto-censura, invece, riguarda le istanze di integrazione al quesito peritale, dichiarate superflue dal Giudice di primo grado. deduce di aver Pt_1 chiesto di integrare il quesito per verificare, tra le altre cose, “se il materiale caricato su nastro, diverso dalla tipologia di quello che risulta dalla documentazione contrattuale, sia adatto al trasporto su nastro senza un pretrattamento e se sarebbe stata sufficiente la benna vagliante da loro utilizzata”. L'appellante, quindi, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU senza aver chiesto a quest'ultimo di accertare se il materiale effettivamente caricato sul nastro da CP_1
fosse con le caratteristiche del macchinario consegnato da .
[...] CP_5 Pt_1
La censura è infondata.
Quanto al primo profilo di doglianza, va osservato che le riprese prodotte sono del tutto parziali rispetto all'oggetto del contratto e, in particolare, alla quantità di materiale da movimentare, risultando, quindi, di fatto irrilevanti al fine del decidere, come già indicato dal Tribunale di Genova
Quanto al secondo profilo, si rileva che il contratto prevedeva la necessità di trasporto delle terre di bonifica, senza previsione di alcun pretrattamento, che dall'esame degli atti risulta fosse espressamente escluso dall'appalto aggiudicatosi da
CP_1
La sesta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 21/25 10. Sulla settima censura di appello.
L'appellante, con la settima censura, denuncia l'erroneità e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ravvisato nel verbale di collaudo la prova principale della responsabilità di (cfr. doc. 24 – ), a Pt_1 Pt_1
fronte del contenuto del video prodotto attestante il corretto funzionamento dell'impianto (doc. 9 – ). L'appaltatrice lamenta, poi, la parzialità dei richiami Pt_1
al verbale di collaudo, in quanto il Giudice avrebbe ignorato che ha CP_1
controfirmato (e, quindi, accettato senza contestazioni) anche la parte di verbale in cui si afferma che “a causa della natura molto eterogenea del materiale che alimenta
l'impianto (presenza di corpi ferrosi, legnosi, tessili, plastica), unita alla presenza di argilla che lo rende adesivo e impaccante oltre il previsto, si è constatato che non è possibile ottenere con costanza la portata di progetto”. lamenta, infine, Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale: i) ha trascurato l'osservazione del CTU secondo cui “se il nastro fosse stato caricato con materiali sabbiosi o ghiaiosi
o misti l'impianto funzionerebbe alla massima portata” (cfr. pag. 54 della CTU) e ii) ha fondato le sue valutazioni sulla circostanza che l'impianto funziona solo a vuoto, ignorando che il verbale si riferisce al collaudo a pieno a carico avvenuto il 14/05/2019.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha esaminato il verbale di collaudo nel suo complesso, unitamente agli altri elementi di prova offerti e agli esiti della CTU. Il verbale di collaudo dà atto del non corretto funzionamento e la CTU ne ha individuato la causa, affermando che l'impianto a vuoto funziona e che se il materiale da caricare fosse stato misto non si sarebbero verificati i malfunzionamenti. Risulta, tuttavia, da quanto esposto nell'esame precedenti censure che il materiale da movimentare aveva una rilevante componente argillosa, impaccatasi nella tramoggia, rendendo il macchinario inidoneo e che la natura del terreno avrebbe dovuto essere posta da a fondamento della sua attività di Pt_1 progetto e di esecuzione. È emerso all'esito dell'istruttoria che di fatto la forte presenza di argilla non avrebbe permesso di caricare dei “materiali sabbiosi o ghiaiosi o misti” e che era a conoscenza della destinazione del macchinario richiestole. Pt_1
La settima censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
pag. 22/25 11. Sulla nona censura di appello.
L'appellante, con la nona censura, si duole del fatto che il Tribunale, pronunciandosi sugli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione dei contratti intercorsi tra e Pt_1
avrebbe omesso di decidere sugli obblighi restitutori di quest'ultima, che CP_1 non avrebbe mai provveduto a rendere l'impianto commissionatole, del valore di circa
160.000,00 euro.
Il motivo è infondato.
Invero, gli obblighi restitutori conseguono alla risoluzione ma non ne sono un effetto automatico pronunciabile di ufficio. Occorre, infatti, una domanda di parte che, a fronte del lamentato inadempimento e della conseguente risoluzione, richieda al committente la restituzione del bene oggetto di appalto. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova” (Cass.
28722/2022).
La censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
12. Sulla decima censura di appello.
L'appellante, con la decima e ultima censura (indicato dall'atto di appello, per un mero refuso, come l'undicesimo motivo), lamenta che non avrebbe provato il CP_1 nesso causale tra l'asserito inadempimento di e i danni sofferti dalla stessa Pt_1 società committente, dal momento che quest'ultimi sarebbero stati provocati esclusivamente dall'incompatibilità tecnica tra il materiale conferito e la tipologia di impianto progettato.
, inoltre, aggiunge che tra le voci di danno andrebbero esclusi i costi Pt_1 sostenuti da per spostare su un'altra banchina la nave-cisterna dove venivano CP_1
pag. 23/25 conferiti i materiali, giacché la nave si sarebbe comunque dovuta spostare perché il nastro non era stato progettato per trasportare tutto il materiale presente nel sito.
La censura è infondata.
Il rigetto delle precedenti censure comporta la conferma della sentenza impugnata anche in punto risarcimento del danno per essere i danni liquidati conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di . Quanto poi allo spostamento della Pt_1
nave in una diversa banchina, ha provato il danno per il mancato funzionamento CP_1 della tramoggia e del nastro, mentre non ha dimostrato che per l'esecuzione Pt_1
della bonifica il macchinario e il nastro trasportatore avrebbero dovuto essere spostati da una banchina all'altra o che il manufatto non si sarebbe potuto impiegare per la caricazione di tutto il terreno oggetto di bonifica.
La doglianza va, quindi, rigettata.
* * *
13. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado al rigetto di tutte le doglianze di Pt_1 conseguirebbe l'applicazione del principio di soccombenza, tuttavia, la mancata costituzione in giudizio della appellata comporta che nulla vada disposto in punto spese.
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
1. RIGETTA
pag. 24/25 l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. NULLA in punto spese quanto al presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 25/25