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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1576/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002345037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto depositato in data 29.04.2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate CO AT nonché nei confronti della Regione Calabria, Settore Tributi, avverso l'intimazione di pagamento n.030 2024 90023450 37/000, notificata il 18.04.2024, recante un carico tributario complessivo di € 458,00 in relazione alla sottostante cartella di pagamento n. 030 2022 00037089 45/000 per l'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2017.
Deduce in diritto: Intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
Chiede pronunciarsi declaratoria di nullità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.-
Resiste, l'Agenzia delle Entrate CO di AT, con deduzioni depositate in data 26.08.2024.
Resiste, altresì, la Regione Calabria, ufficio Tributi, con deduzioni depositate in data 08.01.2026
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato e merita il rigetto.
Diversamente da quanto assume in ricorso, il contribuente ha avuto notificato avviso di accertamento n.
3732253, tassa auto per l'annualità 2017 e/o 2018, atto AG 78636567136-2, spedito per posta con avviso di ricevimento, in data 05.02.2021 e consegna a persona al servizio del destinatario, in data 09.02.2021, come da documentazione versata in atti dalla resistente Regione.
Successivamente, l'Agenzia Entrate CO ha notificato all'odierno ricorrente cartella di pagamento n.030 2022 00037089 45/000, a mezzo raccomandata n. 59511005488-6, spedita in data 05.05.2022, con consegna a persona di famiglia in data 30.05.2022 (v. all.4 Fasc. AdER).
Nessuno dei richiamati atti é stato opposto dal contribuente.
Il credito azionato, pertanto, si è cristallizzato e non più contestabile nell'an e nel quantum. Nè, d'altra parte, é fruttuosamente decorso, alla data di notifica della opposta intimazione (18.04.2024), alcun termine di prescrizione e/o decadenza.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli minimi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 200,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario del 15% spese generali e accessori di legge. AT, 28 gennaio 2026. Il Giudice monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1576/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002345037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto depositato in data 29.04.2024, nei confronti della Agenzia delle Entrate CO AT nonché nei confronti della Regione Calabria, Settore Tributi, avverso l'intimazione di pagamento n.030 2024 90023450 37/000, notificata il 18.04.2024, recante un carico tributario complessivo di € 458,00 in relazione alla sottostante cartella di pagamento n. 030 2022 00037089 45/000 per l'omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2017.
Deduce in diritto: Intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
Chiede pronunciarsi declaratoria di nullità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.-
Resiste, l'Agenzia delle Entrate CO di AT, con deduzioni depositate in data 26.08.2024.
Resiste, altresì, la Regione Calabria, ufficio Tributi, con deduzioni depositate in data 08.01.2026
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato e merita il rigetto.
Diversamente da quanto assume in ricorso, il contribuente ha avuto notificato avviso di accertamento n.
3732253, tassa auto per l'annualità 2017 e/o 2018, atto AG 78636567136-2, spedito per posta con avviso di ricevimento, in data 05.02.2021 e consegna a persona al servizio del destinatario, in data 09.02.2021, come da documentazione versata in atti dalla resistente Regione.
Successivamente, l'Agenzia Entrate CO ha notificato all'odierno ricorrente cartella di pagamento n.030 2022 00037089 45/000, a mezzo raccomandata n. 59511005488-6, spedita in data 05.05.2022, con consegna a persona di famiglia in data 30.05.2022 (v. all.4 Fasc. AdER).
Nessuno dei richiamati atti é stato opposto dal contribuente.
Il credito azionato, pertanto, si è cristallizzato e non più contestabile nell'an e nel quantum. Nè, d'altra parte, é fruttuosamente decorso, alla data di notifica della opposta intimazione (18.04.2024), alcun termine di prescrizione e/o decadenza.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dei parametri prossimi a quelli minimi cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 200,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario del 15% spese generali e accessori di legge. AT, 28 gennaio 2026. Il Giudice monocratico