Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro – dott. ssa Clara Ruggiero - sul ricorso N. 21843/2024 R.G. proposto da:
con l'avv. Oreste Cardillo;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, rapp.to dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_1
RESISTENTE
letti gli atti;
all' esito dell' udienza svoltasi in data odierna mediante trattazione scritta;
lette le note scritte depositate dai contendenti;
ha emesso la seguente SENTENZA
Il ricorrente, dipendente pubblico, ha chiesto accertarsi in questa sede una percentuale invalidante pari ad almeno il 75% onde poter fruire del beneficio della maggiorazione contributiva figurativa previsto dall' comma 3 dell'art. 80 della legge n. 3 l 23.12.2000. L' ha eccepito l' inammissibilità ed improponibilità della domanda, nel merito, l' CP_1 in tezza della stessa. All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica, all' esito della trattazione scritta. Va in via preliminare dichiarato il difetto di giurisdizione, questione rilevabile d' ufficio dal Tribunale, e che risulta dirimente. Invero, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo Giudice o se, piuttosto la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214). All'uopo giova prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Com'è noto, il succitato comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388 del 23.12.2000 stabilisce:
“a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Dal chiaro tenore della riportata disposizione si evince che essa mira a riconoscere in favore dei dipendenti pubblici un beneficio previdenziale, precisamente contributivo. Tuttavia, la legge stessa subordina la concessione del suddetto beneficio contributivo al previo riconoscimento di uno stato qualificato di invalidità civile. Proprio la circostanza che il conseguimento del beneficio in esame sia subordinato al previo accertamento dello stato di invalidità del dipendente pubblico ha fatto sorgere il dubbio in merito alla giurisdizione. In particolare, in giurisprudenza ci si è domandati se la Corte dei Conti, pacificamente competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il diritto alla pensione (compresi gli eventuali benefici contributivi) dei dipendenti pubblici, possa conoscere anche di controversie, del tipo di quella in esame, in cui il riconoscimento del beneficio necessita di un preventivo accertamento dello stato di invalidità del lavoratore. Tale problematica è stata portata al vaglio della Corte di Cassazione, la quale, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna, nella sent. n. 21490/2010 ha concluso nel senso che la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (di cui all'art. 80 co. 3) rientra tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte dei Conti, nonostante tale concessione sia subordinata al previo accertamento dello stato invalidante. Per chiarezza si ritiene opportuno riportare un passo della motivazione della succitata sentenza: “deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata infatti si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido;
nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62” (Cass. S.U. 21490/2010 cit.; in senso conforme cfr. Corte Conti, sez. giurisdizionale Lazio, sent. 865 del 05.12.13). Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio che la domanda della parte ricorrente è chiaramente orientata al riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'art. 80 co.
3. L'oggetto reale della domanda concerne la spettanza o meno del beneficio contributivo, riconoscimento rispetto al quale l'azione di accertamento dello stato di invalidità superiore al 74% è meramente prodromica e strumentale. Quanto appena detto emerge in maniera chiara dalla semplice lettura del ricorso introduttivo. In conclusione, acclarato che la domanda della parte ricorrente è sostanzialmente volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000 (e in quanto tale concerne una “questione pensionistica”) e considerato che il ricorrente, come si evince dall' estratto contributivo prodotto dall' e pacifico tra le parti, è un dipendente CP_1 pubblica, si ritiene che l'odierna controversi tri nella giurisdizione della Corte dei Conti in conformità agli artt. artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214. Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
- rimette le parti dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi. In Napoli, il 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro