Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera relatrice
Dott. Francesca Mammone - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2008/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA SIDOLI, 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. FESTA FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE DEI Controparte_1 P.IVA_1
GIARDINI N. 9 SEREGNO presso lo studio dell'avv. CIPITI' MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOGAVERO GIUSEPPINA
( VIA DANTE N. 45 VAREDO;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE DEI GIARDINI, 9 20831 SEREGNO;
C.F._3
APPELLATO
1
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Dichiarare la sentenza n 1517/2024 del 22/5/2024 del Tribunale di Monza nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto e insufficiente motivazione.
In riforma dell'impugnata sentenza confermare il decreto ingiuntivo n. 4241/2021 emesso dal
Tribunale di Monza RG6441/2021 e per l'effetto annullare la condanna al pagamento delle spese legali di primo grado.
In via subordinata in riforma della sentenza appellata condannare il al pagamento della CP_1 CP_1 somma di euro 8.135,19 così come svalutazione operata dal CTU e nella misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado ovvero si chiede ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate e prova contraria sulla prova testimoniale richiesta da controparte.
1.“Vero che, il conferiva alla incarico di eseguire lavori Controparte_1 Parte_1 per ripristinare l'impermeabilizzazione in corrispondenza di due garage al di sotto del giardino condominiale chiedendo esplicitamente di provvedere ad eseguire lavori di scavo per trovare la monta in PVC della vecchia guaina, in modo da riuscire a saldarvi una nuova guaina per provare a risolvere il problema senza dover sbancare tutto il giardino posteriore. In questo modo si copre senza rompere il massetto sottostante senza eseguire lavori di demolizione complessi. Si faranno due tracce per riuscire a trovare la monta del PVC per ripristinare l'impermeabilità.”
2“Vero che l'impresa consigliava di eseguire i lavori comprendendo l'intera area del giardino condominiale”
3“Vero che i condomini erano consapevoli del fatto che l'intervento deliberato poteva risultare parziario in quanto le infiltrazioni potevano permanere”
4“Vero che nonostante fosse chiaro che le infiltrazioni potessero permanere il CP_1 decideva in ogni caso di dare corso alle opere deliberate al fine di limitare i costi di un intervento più drastico nell'area del giardino”
Si indica a teste, l'amministratore uscente sig. con studio in Limbiate, p.zza 5 Controparte_2 giornate, 5
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
2 R.G. N. 2008/2024
IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti in atti;
NEL MERITO - rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'impresa e dunque confermare la sentenza n. 1517/2024 del Tribunale di Parte_3
Monza;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della domanda svolta da parte appellante, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'appellato al pagamento, per i motivi sopra esposti, della minor somma accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di causa, anche della fase di ATP, comprensive dei compensi del CTU e CTP;
- con espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno subito.
IN VIA ISTRUTTORIA: - premesso che ci si oppone all'ingresso e dunque all'acquisizione di eventuali documenti non prodotti in primo grado, Ci si oppone altresì all'ammissione delle istanze istruttorie ripresentate dall'appellante per tutti i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. e nella presente comparsa, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria, con i capitoli ed i testi indicati nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2 di primo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, che ha accolto l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1 favore di per € 13.126,00, quale corrispettivo per lavorazioni effettuate in favore del Parte_1
Condominio.
I fatti e le allegazioni delle parti:
Il opponente, non contestando l'effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture CP_1 allegate al decreto ingiuntivo, deduceva la presenza di vizi tali per cui l'opera prestata non era in alcun modo servita allo scopo per cui era stata commissionata, cioè l'eliminazione di alcune infiltrazioni. Asseriva che la presenza dei vizi era stata accertata in sede di relazione tecnica, ed inoltre il aveva proposto un ricorso per ATP, al fine di accertare la presenza dei vizi CP_1 nelle opere realizzate e i costi per emendare gli stessi.
Deduceva pertanto che nessun corrispettivo era dovuto e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione dell'acconto già corrisposto di € 3.000,00.
Si costituiva , contestando le ragioni dell'opposizione, deducendo in sostanza che il Parte_1 mancata eliminazione delle infiltrazioni con le lavorazioni effettuate era da ricondurre alla scelta del
Condominio che aveva voluto commissionare interventi parziali, nonostante l'impresa avesse rappresentato l'opportunità di eseguire opere sulla copertura totale dei garage. Dopo un primo intervento parziale e correttamente eseguito da , dato il persistere del fenomeno Parte_1
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infiltrativo in una nuova zona, il aveva deliberato l'esecuzione di nuovi Controparte_1 lavori, ancora parziali, come specificati e approvati nel verbale dell'assemblea tenutasi il 15 ottobre
2019, affidandoli a , ciò anche se l'impresa aveva segnalato che in tale modo i lavori Parte_1 avrebbero potuto non essere risolutivi. Deduceva altresì che mai era stata lamentato da parte del che le lavorazioni effettuate non fossero state svolte correttamente. Pertanto, ritenendo CP_1 la scelta di intervento parziale attribuibile al nonostante il parere contrario CP_1 dell'impresa, chiedeva che venisse rigettata l'opposizione, con riconoscimento del diritto a percepire il compenso pattuito, azionato con il decreto ingiuntivo.
La sentenza del Tribunale:
Il Tribunale di Monza con la sentenza appellata ha accolto l'opposizione, dopo l'acquisizione agli atti della consulenza tecnica raccolta in sede di ATP, in quanto ha ritenuto che l'impresa, sulla base della sua competenza tecnica, “avrebbe comunque dovuto rifiutarsi di realizzare opere inutili o addirittura pregiudizievoli per l'appaltante, e ciò indipendentemente dall'eventuale consenso di questi”. Ha rilevato altresì che da parte dell'impresa non sarebbe stato dimostrato di avere espresso il proprio dissenso circa l'inadeguatezza dei lavori, non potendo darsi ingresso sul punto alla prova orale, in quanto articolata genericamente.
Ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio di restituzione dell'acconto, in quanto non è stata domandata la risoluzione del contratto.
L'appello:
Ha proposto appello , contestando l'erroneità della pronuncia in quanto non si sarebbe Parte_1 tenuto adeguatamente conto del fatto che l'assemblea del Condominio era stata resa edotta del fatto che l'intervento commissionato a avrebbe potuto non essere risolutivo, ma che ciò Parte_1 nonostante fosse stato dato incarico all'appaltatore di effettuare un intervento parziale come tentativo, nella speranza di non dover effettuare opere molto più costose ed invasive.
Per tale ragione non sarebbe corretto attribuire all'Impresa la responsabilità per aver realizzato quanto richiesto, anche se non si era realizzato lo scopo sperato, di cessazione delle infiltrazioni.
In via subordinata chiedeva che venisse riconosciuto il compenso come commisurato dal CTU, in misura inferiore all'azionato, al netto dell'acconto già percepito.
La pare appellata ha resistito all'appello.
Sulle conclusioni come sopra riportate, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta dal
Collegio in decisione.
Opinione della Corte:
L'appello è fondato, nella misura e per le ragioni che seguono.
Invero, il Tribunale a fondamento della propria decisione, con cui è stata rigettata la richiesta di pagamento dell'opera prestata da , ha fatto riferimento ai principi affermati dalla Parte_3 giurisprudenza in tema di responsabilità dell'appaltatore, il quale non può vedere esclusa la propria responsabilità quando l'opera realizzata è affetta da vizi, anche se l'opera sia stata realizzata in
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conformità alle richieste della committenza, dato che la sua competenza tecnica avrebbe dovuto imporgli di non realizzare l'opera come richiesta.
Nel caso di specie, peraltro, la contestazione del avanzata in sede di opposizione è CP_1 principalmente diretta a negare il corrispettivo per l'opera prestata, in relazione alla quale era stato espressamente conferito incarico nei termini in cui lo stesso si è realizzato, e non tanto al risarcimento del danno per i vizi della stessa, danni che, tra l'altro, non sono risultati accertati, dato che il CTU si è espresso solo nel senso della (parziale) inutilizzabilità dell'opera effettuata, essendo necessario, per risolvere il problema delle infiltrazioni, effettuare un intervento più ampio di quello realizzato, intervento non commissionato ad , e neppure quantificato dal CTU (in Parte_1 quanto non richiesto).
Circa la portata dell'incarico assegnato dal committente condominio a , deve farsi Parte_1 riferimento a quanto indicato del verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato in modo preciso le opere da realizzare da parte dell'appaltatore:
Il Condominio non contesta in alcun modo che abbia fatto quanto era stato richiesto: ha Parte_1 eseguito scavi per trovare la monta in PVC della vecchia guaina “per provare a risolvere il problema senza sbancare tutto”.
In questo quadro, affermare che il mancato successo della “prova” come commissionata possa comportare la negazione del corrispettivo per l'opera prestata, non risulta corretto, e ciò anche in ragione delle considerazioni svolte dal CTU al proposito, il quale ha riferito che (pag. 9), per eliminare le infiltrazioni occorre “estendere la lavorazione eseguita da parte resistente , su tutta la superficie del giardino pensile sovrastante i box e il corsello box . Così facendo si sarebbe realizzato una guaina nuova a omogenea per tutta la superficie senza giunture con materiali incompatibili.”
Ancora, nel senso per cui la problematicità di quanto è stato realizzato è che si tratta di un intervento incompleto, si evince anche da quanto affermato dal CTU a pag. 10: “non vi è un rimedio alla situazione riscontrata in loco ma , valutata la stabilità della guaina già realizzata ,va estesa la stessa lavorazione su tutta la superficie del giardino pensile”.
Il CTU, anche nelle sue considerazioni conclusive, ribadisce la parzialità non risolutiva dell'intervento effettuato, ma non la sua mala esecuzione.
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Infatti, a pag. 11, riferisce che: “Considerando che parte ricorrente avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire una lavorazione sbagliata data l'incompatibilità delle guaine , nonostante la richiesta errata del condominio che senza affidarsi a una Direzione Lavori ha richiesto di eseguire detta lavorazione specificandone i passaggi , ed appurato che la lavorazione poteva essere valida se si fosse proseguito ad estenderla su tutto il giardino , si ritiene di doverla svalutare del 30% portandola ad un valore di € 8.004,63 riferito sempre al computo metrico da me redatto.
E ancora, a pag 13:”La “prova” stabilita in assemblea condominiale di parte ricorrente e messa in atto da parte resistente non è stata risolutiva , ma anzi ha finito per aggravare la situazione pregressa. Se si fosse invece esteso l'ambito d'intervento della lavorazione così concepita a tutta
l'area del giardino pensile sovrastante ai box /corselo, si sarebbe sicuramente risolto la problematica infiltrativa precedentemente riscontrata”.
A tale stregua, ritiene la Corte che un corrispettivo vada riconosciuto per l'opera prestata, perché coerente con quanto commissionato.
Circa il quantum, deve farsi riferimento alla valutazione effettuata dal CTU in ordine al corretto calcolo del compenso, in relazione al prezziario della Camera di Commercio, in presenza di contestazione in ordine alla completezza di quanto realizzato.
Il CTU ha riconosciuto congruo il corrispettivo di € 11.435,19, calcolato in base al computo metrico redatto dal CTU stesso, sulla base del prezziario della Camera di Commercio, unico riferimento attendibile per le opere in regime di appalto privatistico.
Il CTU ha poi, nel proprio elaborato, proposto di ridurre il compenso come sopra determinato nella misura del 30%, a causa del mancato raggiungimento dello scopo prefissato e cioè
l'impermeabilizzazione della zona di intervento.
Si ritiene che, stante il fatto che è pacifico che l'opera non è stata completata, anche in ragione del fatto che si è preso consapevolezza, in corso di opera, che quel tipo di intervento non sarebbe stato risolutivo, l'abbattimento del 30% rispetto a quanto calcolato come dovuto in base al computo metrico redatto dal CTU possa essere applicato.
Pertanto, l'importo dovuto all'appaltatore quale corrispettivo delle opere realizzate viene determinato in € 8.004,63.
Dall'importo di cui sopra deve dunque essere detratto l'acconto già percepito, di € 3.000,00 più Iva
(€ 3.300,00).
Il Condominio, quindi, deve essere condannato a corrispondere a l'importo di € Parte_1
4.704,63, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. c. 4 dal giorno della domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
Resta ferma la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto l'importo di cui alla condanna è inferiore all'azionato col monitorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi della fase contenziosa vengono poste a carico del CP_1 quale parte prevalentemente soccombente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, in base al valore del decisum.
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Circa le spese di lite del procedimento di ATP, atteso che l'accertamento peritale è valso a ridimensionare la richiesta dell'Impresa, e anche ad accertare la parziale fondatezza delle doglianze del Condominio, si ritiene equo compensare le spese di difesa tra le parti, fermo il carico delle spese di CTU in capo all'impresa, in quanto su tale punto non vi è uno specifico motivo di appello.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1517/2024 del Tribunale di Monza, in parziale riforma, così provvede:
1) Conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 4.704,63, oltre interessi legali come in motivazione;
3) Compensa le spese di difesa dell' ATP tra le parti;
4) Condanna alla rifusione ad delle spese di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 2.550,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a. per il primo grado, e in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a. per il secondo grado.
5) Conferma nel resto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/02/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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