Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.