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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4984/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4984/2022 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SALVATORE MIMMO, elettivamente domiciliato in Corso Roma, 142, 71121 Foggia presso il difensore Avv. SALVATORE MIMMO
-ATTORE -
contro (C.F. ), in persona del Presidente nazionale e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Dott. (C.F. , con il patrocinio CP_2 C.F._2 degli Avv.ti GUIDO FAGGIANI, ROSSELLA de ANGELIS e SIMONA D'ALISERA, elettivamente domiciliato, unitamente ai citati difensori, presso gli Uffici della Sede Nazionale del Patronato n Roma, via G. Marcora nn. 18/20. CP_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: inadempimento CONCLUSIONI: all'udienza del 29/01/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
- che in data 03.02.2017 aveva conferito mandato al Patronato Sede Provinciale di CP_1
Foggia- per l'inoltro all'INPS – Gestione ex Inpdap- della domanda di pensione in regime di cumulo con la cassa geometri (cfr, doc, 1, fascicolo di parte attore);
- che alla domanda inviata telematicamente veniva assegnato il seguente n. di protocollo INPS 3100.03/02/2017.0034975 (cfr. doc. 1 già citato);
pagina 1 di 5 - che in data 03.05.2018 il Patronato Sede Provinciale di Foggia- provvedeva ad inoltrare CP_1 all'INPS nuova domanda di pensione in regime di cumulo;
- che in accoglimento di tale ultima domanda l'INPS provvedeva a liquidare all'attore l'importo della pensione con decorrenza dal 1° giugno 2018 e non con decorrenza dal 3 febbraio 2017;
- che in data 19 agosto 2021, provvedeva a presentare all'INPS domanda di accesso agli atti inerente alla domanda presentata in data 3 febbraio 2017 con n. di protocollo 3100.03/02/2017.0034975 (cfr.doc 6, fascicolo di parte attorea);
- che con pec del 21 ottobre 2021 l'INPS, in persona del Responsabile Lds, riferiva testualmente: “In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che in archivio risulta presentata una sola domanda di pensione anticipata in cumulo, precisamente in data 3.5.2018. Si ricorda che tutte le istanze di prestazione pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica”. Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Foggia il Patronato
in persona del legale rappresentante pro- tempore per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE , stante l'acclarato inadempimento contrattuale del Patronato CP_1 accertare e dichiarare l'obbligo di quest'ultimo al risarcimento per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 co. 2 c.c., tanto per il danno procurato al sig. per la Parte_1 mancata percezione della pensione a seguito dell'erronea e/o omessa tica di pensione cd.”per cumulo”;
- per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento del isarcimento danni, la somma di € 22.504,35 (ventiduemilacinquecentoquattro/35) (ossia € 1.500,29 × 15 mensilità di pensione non percepite calcolate AL LORDO), salvo errori e/o omissioni, ovvero la somma anche maggiore che verrà accertata in sede istruttoria o in quella ritenuta di giustizia dall'Autorità Giudiziaria, oltre interessi legali, in favore dell'odierno attore.
- IN VIA SUBORDINATA, condannare il in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma a titolo di risarcimento danni, la somma di € 18.213,90 (diciottomiladuecentotredici/90) (ossia € 1.214,26 15 mensilità di pensione non percepite calcolate AL NETTO), salvo errori e/o omissioni, ovvero la somma anche maggiore che verrà accertata in sede istruttoria o in quella ritenuta di giustizia dall'Autorità Giudiziaria, oltre interessi legali, in favore dell'odierno attore.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”. Con comparsa di risposta del 10/12/2022 si costituiva il Patronato in persona del CP_1
Presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto, con contestazione in via subordinata del quantum richiesto e il favore delle spese. La causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29/01/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, occorre evidenziare che, in termini generali, l'ambito di competenza degli istituti di patronato - ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina dettata dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 (c.d. nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) – pagina 2 di 5 era definito dalle attività di assistenza, tutela e rappresentanza dei lavoratori (e dei loro aventi causa) per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, essendo richiesto un "esplicito mandato del lavoratore" soltanto per conciliare o transigere (cfr. Cass. sez.lav. n. 17997/2002; n.16523/2004). Agli istituti di patronato spetta, quindi, l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori dinanzi gli organi di liquidazione di dette prestazioni o a Collegi di conciliazione. Il fatto di essere emanazioni di associazioni di lavoratori e di essere stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato non impedisce, come anche ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 37 febbraio 2000, n. 42), che in tali istituti continui a essere presente una connotazione pubblicistica, connessa alla natura dei compiti, connotazione che in passato spiegava la possibilità che la loro fondazione fosse promossa da province, comuni o altri enti morali (secondo l'espressione dell'art. 119 del regolamento per l'esecuzione del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889). La nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (Legge 152-2001) ha qualificato gli istituti di patronato come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità". Secondo la Costituzione, i diritti di natura previdenziale dei lavoratori, la cui difesa nei procedimenti amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli istituti di patronato, sono garantiti dall'art. 38, comma 2 (secondo cui "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"); la garanzia, non solo per ragioni di logica costituzionale dei diritti ma anche per ragioni testuali ("preveduti e assicurati"), presenta necessariamente, accanto all'aspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori, la cui effettività si scontra con la complessità del sistema previdenziale. Sulla scorta dei principi costituzionali (art. 38, comma 4), la protezione di tali diritti non è rimessa soltanto all'eventuale e sempre possibile libera iniziativa dei lavoratori, singoli o associati, ma rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato, ai quali "provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" medesimo (tra i quali ultimi, oltre agli istituti preposti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, sono compresi gli istituti di patronato). I fini previdenziali, infatti, corrispondono a un interesse pubblico direttamente riconducibile agli artt. 3, comma 2, e 38 Cost.. Dalla natura giuridica degli istituti di patronato e dalla finalità delle funzioni discende la indefettibile garanzia di tutela della posizione dei lavoratori. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale per effetto del “mandato” che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 18057/2018; Cass. n. 18814/2008). Il conferimento dell'incarico al Patronato non deve necessariamente essere redatto per iscritto;
opera, infatti, il generale principio di libertà delle forme (art. 1325, n. 4), c.c.), sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività
pagina 3 di 5 di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (cfr. Cass. n. 16316/2023). L'esecuzione del mandato è disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.); in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023). Ed allora, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.), il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio secondo cui il soggetto che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall' avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui diritto alla prestazione. Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). 3. Nel caso di specie, pur avendo l'attore provato la fonte del diritto azionato ed allegato l'inadempimento della controparte, il ha dato ampia prova di aver assolto con la CP_1 dovuta diligenza al mandato conferitogli. In particolare, il convenuto ha documentalmente provato:
- che in data 03.02.2017, su mandato conferito dal sig. , l'ufficio Parte_1 provinciale del Patronato di Foggia ha inviato la domanda di pensionamento anticipato CP_1 in regime di cumulo mediante procedura telematica ex Inpdap (cfr. doc. 3, fascicolo parte convenuta);
- che a tale domanda veniva allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la seguente dichiarazione: “Con la presente chiedo che la pensione venga gestita e liquidata con il regime di cumulo con la cassa geometri” (cfr. doc. 4, fascicolo parte convenuta);
- che al momento di presentazione della domanda l'INPS non aveva ancora predisposto la relativa procedura Webdom come emerge dalla circolare del 16 marzo 2017 ove si stabiliva “le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare. In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni”(doc, 17 fasc. parte convenuta);
- che alla data del 17.09.2021 la domanda risultava ancora in lavorazione (cfr.,doc. 5 fascicolo di parte convenuta):
- che in seguito alla lettera di messa in mora inoltrata dal legale dell'attore all'istituto di patronato lo stesso faceva presente che la domanda risultava di fatto ancora in lavorazione e quindi mai definita o respinta;
(cfr. doc. 14, fascicolo parte convenuta);
- che anche nell'inoltrare la domanda del 3 maggio 2018, l'operatore richiedeva che la pensione venisse erogata con decorrenza dal 1° marzo 2017 (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
pagina 4 di 5 Pertanto, nel caso in esame, il convenuto ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, avendo documentalmente provato che l'INPS non ha esaminato compiutamente la prima domanda inoltrata dall'operatore del patronato sede di Foggia- e non ha altresì tenuto CP_1 conto della volontà effettiva dell'attore, così come formalizzata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad esso allegata. Pertanto, alcuna responsabilità può essere addebitata al Patronato per il fatto che l'Inps CP_1 non abbia lavorato la prima domanda presentata telematicamente in data 03.02.2017. Né si può imputare alcuna responsabilità al patronato per aver inoltrato una domanda secondo modalità diverse da quelle attivate successivamente dall'istituto previdenziale.
Ciò in applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”(Cassazione civile, sentenza n. 14412 del 2019). Non essendo configurabile un inadempimento da parte del Patronato la domanda non CP_1 può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/12, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della causa, valutata secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000; b) determinate in base al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del presidente nazionale e legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore a rimborsare in favore del convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c.p.a.. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 29.01.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4984/2022 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SALVATORE MIMMO, elettivamente domiciliato in Corso Roma, 142, 71121 Foggia presso il difensore Avv. SALVATORE MIMMO
-ATTORE -
contro (C.F. ), in persona del Presidente nazionale e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Dott. (C.F. , con il patrocinio CP_2 C.F._2 degli Avv.ti GUIDO FAGGIANI, ROSSELLA de ANGELIS e SIMONA D'ALISERA, elettivamente domiciliato, unitamente ai citati difensori, presso gli Uffici della Sede Nazionale del Patronato n Roma, via G. Marcora nn. 18/20. CP_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: inadempimento CONCLUSIONI: all'udienza del 29/01/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
- che in data 03.02.2017 aveva conferito mandato al Patronato Sede Provinciale di CP_1
Foggia- per l'inoltro all'INPS – Gestione ex Inpdap- della domanda di pensione in regime di cumulo con la cassa geometri (cfr, doc, 1, fascicolo di parte attore);
- che alla domanda inviata telematicamente veniva assegnato il seguente n. di protocollo INPS 3100.03/02/2017.0034975 (cfr. doc. 1 già citato);
pagina 1 di 5 - che in data 03.05.2018 il Patronato Sede Provinciale di Foggia- provvedeva ad inoltrare CP_1 all'INPS nuova domanda di pensione in regime di cumulo;
- che in accoglimento di tale ultima domanda l'INPS provvedeva a liquidare all'attore l'importo della pensione con decorrenza dal 1° giugno 2018 e non con decorrenza dal 3 febbraio 2017;
- che in data 19 agosto 2021, provvedeva a presentare all'INPS domanda di accesso agli atti inerente alla domanda presentata in data 3 febbraio 2017 con n. di protocollo 3100.03/02/2017.0034975 (cfr.doc 6, fascicolo di parte attorea);
- che con pec del 21 ottobre 2021 l'INPS, in persona del Responsabile Lds, riferiva testualmente: “In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che in archivio risulta presentata una sola domanda di pensione anticipata in cumulo, precisamente in data 3.5.2018. Si ricorda che tutte le istanze di prestazione pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica”. Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Foggia il Patronato
in persona del legale rappresentante pro- tempore per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE , stante l'acclarato inadempimento contrattuale del Patronato CP_1 accertare e dichiarare l'obbligo di quest'ultimo al risarcimento per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 co. 2 c.c., tanto per il danno procurato al sig. per la Parte_1 mancata percezione della pensione a seguito dell'erronea e/o omessa tica di pensione cd.”per cumulo”;
- per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento del isarcimento danni, la somma di € 22.504,35 (ventiduemilacinquecentoquattro/35) (ossia € 1.500,29 × 15 mensilità di pensione non percepite calcolate AL LORDO), salvo errori e/o omissioni, ovvero la somma anche maggiore che verrà accertata in sede istruttoria o in quella ritenuta di giustizia dall'Autorità Giudiziaria, oltre interessi legali, in favore dell'odierno attore.
- IN VIA SUBORDINATA, condannare il in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma a titolo di risarcimento danni, la somma di € 18.213,90 (diciottomiladuecentotredici/90) (ossia € 1.214,26 15 mensilità di pensione non percepite calcolate AL NETTO), salvo errori e/o omissioni, ovvero la somma anche maggiore che verrà accertata in sede istruttoria o in quella ritenuta di giustizia dall'Autorità Giudiziaria, oltre interessi legali, in favore dell'odierno attore.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”. Con comparsa di risposta del 10/12/2022 si costituiva il Patronato in persona del CP_1
Presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto, con contestazione in via subordinata del quantum richiesto e il favore delle spese. La causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29/01/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, occorre evidenziare che, in termini generali, l'ambito di competenza degli istituti di patronato - ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina dettata dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 (c.d. nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) – pagina 2 di 5 era definito dalle attività di assistenza, tutela e rappresentanza dei lavoratori (e dei loro aventi causa) per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, essendo richiesto un "esplicito mandato del lavoratore" soltanto per conciliare o transigere (cfr. Cass. sez.lav. n. 17997/2002; n.16523/2004). Agli istituti di patronato spetta, quindi, l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori dinanzi gli organi di liquidazione di dette prestazioni o a Collegi di conciliazione. Il fatto di essere emanazioni di associazioni di lavoratori e di essere stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato non impedisce, come anche ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 37 febbraio 2000, n. 42), che in tali istituti continui a essere presente una connotazione pubblicistica, connessa alla natura dei compiti, connotazione che in passato spiegava la possibilità che la loro fondazione fosse promossa da province, comuni o altri enti morali (secondo l'espressione dell'art. 119 del regolamento per l'esecuzione del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889). La nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (Legge 152-2001) ha qualificato gli istituti di patronato come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità". Secondo la Costituzione, i diritti di natura previdenziale dei lavoratori, la cui difesa nei procedimenti amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli istituti di patronato, sono garantiti dall'art. 38, comma 2 (secondo cui "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"); la garanzia, non solo per ragioni di logica costituzionale dei diritti ma anche per ragioni testuali ("preveduti e assicurati"), presenta necessariamente, accanto all'aspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori, la cui effettività si scontra con la complessità del sistema previdenziale. Sulla scorta dei principi costituzionali (art. 38, comma 4), la protezione di tali diritti non è rimessa soltanto all'eventuale e sempre possibile libera iniziativa dei lavoratori, singoli o associati, ma rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato, ai quali "provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" medesimo (tra i quali ultimi, oltre agli istituti preposti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, sono compresi gli istituti di patronato). I fini previdenziali, infatti, corrispondono a un interesse pubblico direttamente riconducibile agli artt. 3, comma 2, e 38 Cost.. Dalla natura giuridica degli istituti di patronato e dalla finalità delle funzioni discende la indefettibile garanzia di tutela della posizione dei lavoratori. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale per effetto del “mandato” che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 18057/2018; Cass. n. 18814/2008). Il conferimento dell'incarico al Patronato non deve necessariamente essere redatto per iscritto;
opera, infatti, il generale principio di libertà delle forme (art. 1325, n. 4), c.c.), sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il Patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività
pagina 3 di 5 di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (cfr. Cass. n. 16316/2023). L'esecuzione del mandato è disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.); in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023). Ed allora, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.), il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio secondo cui il soggetto che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall' avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui diritto alla prestazione. Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). 3. Nel caso di specie, pur avendo l'attore provato la fonte del diritto azionato ed allegato l'inadempimento della controparte, il ha dato ampia prova di aver assolto con la CP_1 dovuta diligenza al mandato conferitogli. In particolare, il convenuto ha documentalmente provato:
- che in data 03.02.2017, su mandato conferito dal sig. , l'ufficio Parte_1 provinciale del Patronato di Foggia ha inviato la domanda di pensionamento anticipato CP_1 in regime di cumulo mediante procedura telematica ex Inpdap (cfr. doc. 3, fascicolo parte convenuta);
- che a tale domanda veniva allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la seguente dichiarazione: “Con la presente chiedo che la pensione venga gestita e liquidata con il regime di cumulo con la cassa geometri” (cfr. doc. 4, fascicolo parte convenuta);
- che al momento di presentazione della domanda l'INPS non aveva ancora predisposto la relativa procedura Webdom come emerge dalla circolare del 16 marzo 2017 ove si stabiliva “le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare. In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni”(doc, 17 fasc. parte convenuta);
- che alla data del 17.09.2021 la domanda risultava ancora in lavorazione (cfr.,doc. 5 fascicolo di parte convenuta):
- che in seguito alla lettera di messa in mora inoltrata dal legale dell'attore all'istituto di patronato lo stesso faceva presente che la domanda risultava di fatto ancora in lavorazione e quindi mai definita o respinta;
(cfr. doc. 14, fascicolo parte convenuta);
- che anche nell'inoltrare la domanda del 3 maggio 2018, l'operatore richiedeva che la pensione venisse erogata con decorrenza dal 1° marzo 2017 (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
pagina 4 di 5 Pertanto, nel caso in esame, il convenuto ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, avendo documentalmente provato che l'INPS non ha esaminato compiutamente la prima domanda inoltrata dall'operatore del patronato sede di Foggia- e non ha altresì tenuto CP_1 conto della volontà effettiva dell'attore, così come formalizzata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad esso allegata. Pertanto, alcuna responsabilità può essere addebitata al Patronato per il fatto che l'Inps CP_1 non abbia lavorato la prima domanda presentata telematicamente in data 03.02.2017. Né si può imputare alcuna responsabilità al patronato per aver inoltrato una domanda secondo modalità diverse da quelle attivate successivamente dall'istituto previdenziale.
Ciò in applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”(Cassazione civile, sentenza n. 14412 del 2019). Non essendo configurabile un inadempimento da parte del Patronato la domanda non CP_1 può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/12, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della causa, valutata secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000; b) determinate in base al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del presidente nazionale e legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore a rimborsare in favore del convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c.p.a.. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 29.01.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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