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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Nella causa iscritta al n. 74 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promosso da Part O.P.I. - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
ORISTANO. (P.I.//90003900959), già Controparte_1
in persona del presidente e legale
[...]
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari in Via
Alghero n. 29 presso lo studio dell'avv. Adriana Onorato che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Marco Martinez e Sylvia Cucca in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], residente in , CP_2 P_
via Segni n.5, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari via Giardini n.149 presso lo studio dell'avv. Luca Senis e rappresentata e difesa dall' avv. Gabriella Martani, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/6/2018 nel primo grado del giudizio;
APPELLATA
All'udienza collegiale del 5 luglio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): Parte_2
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, alla luce di quanto esposto, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n° 436/2021, emessa in data 27.08.2021 dal
Tribunale di Oristano, nella persona della Dr.ssa Consuelo Mighela, e pubblicata in pari data:
Accertare che, sia le singole dichiarazioni rese dall'odierna appellata e sia l'insieme delle stesse, anche quelle dirette al presidente e legale rappresentante dell ., nelle pubblicazioni riportate in parte CP_3 espositiva del presente atto, sono lesive dell'onere, della reputazione, della dignità e dell'identità personale economica e professionale dell'O.P.I. di e degli organi rappresentativi dello stesso, oltre che delle categorie P_
professionali alle quali tale Ente deve fornire adeguata tutela a garanzia del decoro e del prestigio delle stesse. Per l'effetto di quanto sopra, condannare l'appellata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'O.P.I. di , alla somma di Euro P_
26.000,00 o a quella la cui misura sarà ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, somma che verrà destinata al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente. Condannare l'appellata alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, con le modalità di adeguato rilievo che saranno stabilite dall'Ill.mo Tribunale, su uno o più quotidiani locali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di CP_2
costituzione e risposta).
“Chiede, all'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione Civile, il rigetto dell'appello proposto dall' , con vittoria di spese e compensi anche del primo CP_3 grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2018, l' di P_
, nella persona del suo presidente ha convenuto in P_ Parte_3
giudizio esponendo che, in concomitanza alla pubblicazione di CP_2 due articoli sulla versione online del quotidiano l'Unione Sarda, che riferivano dell'iniziativa da essa intrapresa, volta ad accertare se alcuni infermieri svolgessero indebitamente attività extra-professionali dietro compenso, utilizzando anche attrezzature pubbliche, la convenuta, infermiera professionale dal 1998 presso la e iscritta al collegio Pt_4 P_
pubblicava in data 17.10.2015 sul proprio profilo Facebook il seguente commento:
“Certo, fa scandalo scovare infermieri che fanno un prelievo in più facendoselo pagare! Non ci si scandalizza di rispettare un contratto anacronistico e ridicolo e un altrettanto ridicolo collegio ipasvi che anziché promuovere la professione e il decoro professionale sostiene uno status dove
l'infermiere nonostante la laurea ancora sia lo sguattero dell'azienda! Zero riconoscimento professionale, zero riconoscimento economico! Guerra al collegio Ipasvi, non agli infermieri abusivi”.
Successivamente, in data 04.11.15, il quotidiano "Unione Sarda" riportava, nella sua edizione cartacea, la suddetta iniziativa ed anche in questa occasione, la convenuta pubblicava nella sua pagina Facebook il seguente commento:
“Speriamo che venga estesa anche al presidente e cortigiane, P_ posizioni organizzative che in barba all'art. 53, legge 165, hanno incarichi incongruenti al servizio professioni sanitarie e tutto, alle coordinatrici che fanno assistenza e prestazionali! a quelle che arrivano a lavoro quando vogliono e se vogliono! A quelli che con la scusa che non possono esercitare le loro funzioni per mancanza di rete internet, lasciano il posto di lavoro per recarsi in via Carducci (si fa per dire), alle loro amiche che pur di fare un ora di straordinario venderebbero la madre. Alle coordinatrici isteriche che scaricano la loro sconfitta sugli infermieri e fanno le capò dell'azienda. AI direttori di Dipartimento che si riempiono le tasche con i soldi “ e Per_1
sbuffano anche solo per firmare un foglio ferie, ai direttori pluridipartimentali dei presidi ospedalieri (nomina inventata ad hoc), ai responsabili di macro strutture collaboranti con amici e parenti facenti parte di cooperative OSs e infermieristiche! A quei lavativi di ausiliari che oggi occupano la poltrona di segretario personale del direttore (sti cazzi),
@@@@@@@@@ Andate affanculo!!!!!”. A seguito di tali esternazioni, l instaurava un P_ procedimento disciplinare a carico di all'esito del quale, con CP_2
provvedimento del 09.03.16, le comminava la sanzione della censura.
Il provvedimento veniva impugnato da nanti la CP_2
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in Roma, la quale, con decisione del 26.03.2019 lo confermava, condannandola al pagamento delle spese del procedimento.
Tanto esposto, l'attore ha domandato al Tribunale la condanna di al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi degli artt. CP_2
2043 c.c. e 2059 c.c. nella misura di euro 26.000,00 o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, derivati dalle dichiarazioni predette, giudicate lesive dell'onore, della reputazione, della dignità e dell'identità personale, economica e professionale, non solo del Collegio di Oristano e del suo
Presidente, ma anche delle categorie professionali da esso tutelate.
costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di CP_2
citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito,
- ha sostenuto che il contenuto dei post incriminati erano riconducibili al diritto di critica, rafforzato dal suo ruolo di rappresentante sindacale e di associazione di categoria, in quanto si inserivano in un clima di forte conflittualità tra i vertici aziendali e gli operatori del settore e che essi erano volti a porre l'attenzione su tematiche ampiamente discusse a livello nazionale e locale, oggetto di 'battaglie' dai sindacati e dai Collegi, al fine Parte_5
di tutelare il decoro e la professionalità della categoria;
- ha eccepito l' indeterminatezza della domanda attorea per la non chiara identificazione dei soggetti titolari del diritto leso e la mancanza di prova del verificarsi del danno lamentato e del nesso di causalità;
- ha dedotto, per quanto riguarda il procedimento disciplinare, l'incompetenza del Collegio I.P.A.S.V.I., la nullità delle contestazioni mosse a suo carico per mancanza di specificità, di immediatezza ed immutabilità delle stesse, la violazione del diritto di difesa e l'assenza di imparzialità dell'organo giudicante disciplinare.
Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande. Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n°
436/2021 del 27.08.2021, il Tribunale di Oristano si è così pronunciato:
“1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata in giudizio da parte attrice;
2) Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta , CP_2
che liquida in complessivi euro 3.715,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.”
Le motivazioni della decisione possono essere riassunte nei seguenti termini.
Riguardo al primo post, pubblicato da in data 17.10.2015, CP_2 il Tribunale ha ritenuto che il suo contenuto non si sia concretizzato “in un'apprezzabile lesione dell'onore e della reputazione dell'odierna parte attrice, a cui invero non sono state neppure addebitate specifiche condotte, sostanziandosi il commento in esame nella manifestazione dell'opinione personale della sull'operato del collegio professionale di CP_2 appartenenza, colpevole a suo dire di occuparsi dei prelievi effettuati “in nero” da alcuni infermieri, piuttosto che di attivarsi per risolvere altre problematiche inerenti al trattamento anche economico della categoria degli infermieri, che viene descritta dalla sostanzialmente come CP_2
“declassata”, tanto che l'infermiere viene descritto nel post come uno
“sguattero dell'azienda”.”
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo che l' opinione fosse stata espressa con parole e toni di forte provocazione e di sfida, ai limiti della continenza formale, tuttavia l'ha ricondotta nell'ambito dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della
Costituzione, anche sotto il profilo dell'interesse sociale della critica, considerato che i temi affrontati nel commento, inerenti alle condizioni di lavoro e al demansionamento degli infermieri, rientravano fra quelli oggetto di dibattito a livello sindacale anche in altre province italiane.
Riguardo al post del 05.11.2017 il Tribunale, premessi i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di concreta offensività della diffamazione, ha ritenuto che “nonostante il richiamo esplicito alla figura del presidente dell' e a non meglio identificate “cortigiane”, la P_
genericità, non concludenza e la scarsa comprensibilità del messaggio pubblicato”, escludessero che alle dichiarazioni in oggetto potesse assegnarsi un concreto significato diffamatorio e che il resto del post si sostanziasse “in un'accozzaglia di invettive rivolte in modo incontrollato alle più disparate figure professionali…”.
Quanto all'esternazione contenuta alla fine del post “Andate affanculo!!!!!”, per il giudice di primo grado essa “si risolve in una manifestazione, espressa con una terminologia ineducata, di insofferenza rispetto all'azione di tutti coloro verso cui la stessa è stata indiscriminatamente rivolta, priva di concreto contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore o decoro, avuto riguardo anche all'intervenuto mutamento della sensibilità e della coscienza sociale in relazione all'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza, che caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra cittadini….”
Sul presupposto, infine, che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno risarcibile non è in re ipsa, identificandosi non con la lesione dell'interesse tutelato, ma con le conseguenze di tale lesione, il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda non avrebbe in ogni caso potuto essere accolta, in quanto l'attore, pur essendone onerato, non aveva fornito gli elementi da cui desumere, neppure in via presuntiva, che esso avesse subito un pregiudizio apprezzabile in conseguenza delle esternazioni provenienti dalla convenuta.
Con atto di citazione del 23 febbraio 2022, (già CP_3
interpone appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe P_
trascritte.
costituitasi in giudizio, si oppone alle ragioni del CP_2
gravame, da giudicarsi infondato, chiedendo conseguentemente il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 5 luglio 2024 la Corte trattiene la causa a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la “Violazione
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa e/o carente valutazione delle prove”, a seguito del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della valenza diffamatoria del post pubblicato da CP_2
sul proprio profilo Facebook, in data 5.11.2017.
[...]
A giudizio dell'appellante, l'esito dell'istruttoria espletata imponeva una valutazione diversa da parte dell'organo giudicante, in quanto era evidente sia il contenuto diffamatorio del commento incriminato, ritenuto oggettivamente lesivo del decoro e della reputazione dell'Ente, sia la circostanza che esso fosse esplicitamente diretto al Presidente dell'Ordine ed all'intero Consiglio Direttivo, posto che la definizione di “cortigiane”, utilizzata dalla era da riferirsi all'intera organizzazione che ruotava CP_2
intorno alla figura del Presidente dell' di . Pt_2 P_
L'appellante eccepisce che con tale dichiarazione avrebbe CP_2 esplicitamente e consapevolmente inteso attribuire al Presidente e all'intero consiglio direttivo la paternità di azioni penalmente sanzionabili, non potendosi, pertanto, condividere la decisione laddove il Tribunale aveva messo in dubbio l'identificabilità dei suoi destinatari mentre, al contrario, gli stessi dovevano ritenersi specificamente individuati all'interno del post in esame.
Le dichiarazioni rese dall'appellata, dirette a soggetti facenti parte di diverse categorie professionali tutelate dall'Ordine, esulavano, sotto il profilo della continenza espressiva, dal contenuto dell'articolo oggetto del commento, risolvendosi in un'aggressione gratuita dell'onore e della reputazione dei soggetti interessati, travalicando i limiti del diritto di critica.
Al riguardo evidenzia che la non aveva neanche tentato di CP_2
fornire elementi atti a comprovare la veridicità delle sue gravissime accuse, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata, e che non esisteva alcun interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dell'interpretazione critica del fatto rappresentato nel post.
Essa parte attrice aveva pertanto doverosamente agito quale soggetto preposto alla tutela dell'onore e della dignità non solo dei suoi organi ma di tutti i soggetti ad essa appartenenti, ossia dell'intera categoria professionale che essa rappresentava, conformemente peraltro alle proprie attribuzioni. In merito all'epiteto conclusivo, “Andate affanculo”, l'appellante deduce che l'espressione in esame, “quand'anche "sdoganata" da un uso diffuso, rimane a tutti gli effetti un insulto assai volgare e denigratorio, in alcun modo “coperto” dall'ombrello del diritto di critica.”
A giudizio della Corte il motivo di appello è infondato, dovendosi condividere le valutazioni del Tribunale.
Giova rilevare innanzitutto che il diritto di critica, si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma piuttosto nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo, risolvendosi in una interpretazione soggettiva degli avvenimenti.
All'esercizio del diritto di critica è connaturata un'innata, sebbene solo eventuale, valenza aggressiva nei confronti del destinatario o di una sua attività, cosicché ne risulta, in modo diretto o indiretto, potenzialmente sminuito il bene della reputazione.
Essa trova il suo fondamento legittimante nell'art. 21 della
Costituzione.
Premesso che il più recente orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che “l'esercizio del diritto di critica richiede la verita' del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non puo' essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate. Ne consegue che, limitatamente alla verita' del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operativita' della scriminante. (Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007,
Rv. 236524; sez 5 n. 7715/14, Rv 264064 e n. 40930/13, Rv 257794; vedi anche Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 – dep. 22/02/2018, , Rv. 272432- Tes_1
01).” (così Cass. pen., sez. V, n. 7798/2018; conforme Cass. pen., sez. V, n.
8/2020), a giudizio della Corte, nel post del 5.11.2015 è evidente l'intento di di manifestare il proprio dissenso per l'iniziativa intrapresa CP_2
dal Collegio I.P.A.S.V.I. nei confronti degli infermieri di , a P_
commento degli articoli apparsi sull'Unione Sarda nei quali era apparsa la notizia che esso aveva presentato un esposto alla Guarda di Finanza per contrastare l'abusivismo degli infermieri dipendenti dall'azienda sanitaria che, a decine, a suo dire, avrebbero effettuato prelievi di sangue a domicilio ed altre attività dietro compenso, utilizzando anche le attrezzature pubbliche, con un riferimento generale ai componenti la categoria, tra cui anch'essa convenuta, ed infamante, essendo essi accusati di lavorare in nero utilizzando risorse pubbliche.
Nel far ciò, l'appellata sciorina, con enfasi disordinata, un elenco confuso e generico di censurabili comportamenti posti in essere dalle più variegate figure professionali, tra i quali le coordinatrici, i direttori di
Dipartimento, i direttori pluridipartimentali dei presidi ospedalieri, i
“responsabili di macro strutture”, gli ausiliari accusati di “occupare la poltrona di segretario personale del direttore”, figure che, se anche fosse possibile una univoca identificazione, tuttavia che non hanno agito in giudizio.
Si richiama in motivazione Cass. pen., sez. V, n. 24065/2016:
“Invero, è pacifico che, in tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione o altro sodalizio, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa. (Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Faraon ed altro, Rv. 213415). È difatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di percepire l'offesa.
Tuttavia è pure incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità (Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, Bozzoli, Rv.
189901). Infatti, il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 51096 del
19/09/2014, Monaco', Rv. 261422). L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476; massime 3 precedenti conformi:
n. 6507 del 1978 Rv. 139108; n. 8120 del 1992 Rv. 191312, n. 10307 del 1993
Rv. 195555, n. 18249 del 2008 Rv. 239831).”
Relativamente alla parte del post in cui l'appellata auspica l'estensione dell'indagine “al presidente e cortigiane, contestando la P_ mancanza di coerenza e/o di logicità di incarichi conferiti, “POSIZIONI organizzative che in barba all'articolo 53 legge 165 hanno incarichi incongruenti”, la Corte rileva che da esso non può certamente ricavarsi inequivocabilmente che l'appellata abbia attribuito all' la commissione Pt_2 di un reato, così come sostenuto dall'appellante, considerato che non è neppure chiaro se “gli incarichi incongruenti” debbano univocamente riferirsi ai componenti l condividendosi pertanto la valutazione del P_
Tribunale sopra riportata.
La stessa espressione volgare contenuta alla fine del commento incriminato, “Andate affanculo!!!!!”, si risolve in una manifestazione di crescente insofferenza, sfociante nella contumelia utilizzata, espressione di un deciso disappunto e di una presa di distanza dall'operato dell P_ sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione ma priva, tuttavia, di un apprezzabile contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui reputazione. Particolarmente significativi al riguardo paiono alcuni passaggi motivazionali di Cass. pen., Sez. V, n. 51093/2014:
“Nè viene in discussione l'accettabilità sociale di un tale linguaggio, perché
l'art. 594 c.p., non punisce la volgarità in sè. Ciò che rileva è il significato dell'azione compiuta con quelle parole;
in tema di tutela penale dell'onore, infatti, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa
o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (Sez. 5^,
n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941);[…]
Nello stesso modo e ancora più di recente questa Sezione ha escluso la rilevanza penale dell'espressione "oggi mi hai cacato il cazzo" inserita nell'ambito di una discussione (Sez. 5^, Sentenza n. 15710 del 24.1.2014) ribadendo il principio costantemente affermato da questa Sezione, per il quale al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5^, n. 39454 del
03/06/2005, Rv. 232339; Sez. 5^, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Pt_6
Rv. 247473; Sez. 5^, n. 32907 del 30/06/2011, , Rv. 250941). Infatti, Per_2 il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero, infatti, che in linea di principio
l'uso abituale di espressioni volgari non può togliere alle stesse l'obiettiva capacità di ledere l'altrui prestigio, ve ne sono alcune di uso ormai diffuso, anche quali intercalari, che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialità lesiva. È innegabile che l'evoluzione del costume
e la progressiva decadenza del lessico adoperato dai consociati nei rapporti interpersonali, unitamente ad una sempre maggiore valorizzazione delle espressioni scurrili, come forme di realismo nelle arti contemporanee (si pensi soprattutto al cinema) e tradizionali (quali ad esempio la letteratura o il teatro), ha reso alcune parolacce di uso sempre più frequente, non solo negli strati sociali a più bassa scolarizzazione, attenuandone fortemente la portata offensiva, con riferimento alla sensibilità dell'uomo medio. La riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, rappresenta ormai un inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui si enfatizza lo strumento televisivo, spesso mezzo di diffusione di pratiche linguistiche sconvenienti […] .l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza, caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale- siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul
Piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.” Riguardo al post ora scrutinato, la Corte ritiene, in conclusione, infondate le doglianze dell'appellante in quanto le espressioni utilizzate, seppure caratterizzate da toni accesi, forti e veementi, non paiono esorbitare dai limiti del requisito della continenza espositiva, considerato che l'ambito e il contesto nel quale la critica è stata espressa può consentire di valutare con minore rigore detto requisito, giacché alcune espressioni perdono la loro carica offensiva se pronunciate in un contesto latamente politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati (cfr. Cass. pen. sez. V n. 8/2020).
Le espressioni, sicuramente pungenti, utilizzate dalla erano CP_2 finalizzate a contestare la condotta dell'organo di rappresentanza istituzionale della categoria nel gestirne gli interessi, per esprimere evidentemente una propria negativa valutazione, necessariamente soggettiva, della sua idoneità
a tutelare gli stessi, talché si ritiene possano ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di critica considerato che, come evidenziato dal
Tribunale, i temi affrontati nel commento, inerenti alle condizioni di lavoro e al demansionamento degli infermieri, rientravano fra quelli oggetto di dibattito a livello sindacale anche in altre province italiane, temi invece ignorati, a dire della alla luce dei documenti prodotti, dal Collegio CP_2 oristanese. Si richiama in motivazione Cass., n. n. 11.767/2022: “È stato più volte affermato, in tema di diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art.
21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed
i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così l'ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto la sentenza 20 giugno 2013, n. 15443).
Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dalla recentissima ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.”.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di impugnazione censura la Parte_2 sentenza di primo grado per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c.” nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto il carattere diffamatorio del post pubblicato da sul proprio CP_2
profilo Facebook, in data 17.10.2015.
Anche in tale circostanza, a giudizio dell'appellante, la condotta di non incontra giustificazione nel preteso esercizio di un diritto di CP_2
critica, i cui limiti, veridicità dei fatti, continenza materiale e formale, risultavano esser stati gravemente e consapevolmente travalicati.
L'appellante sostiene che ella, con tale commento, abbia ingiustificatamente accusato l' di -definito, “ridicolo P_ P_ collegio”- di venire meno ai propri doveri istituzionali, di non "promuovere la professione ed il decoro professionale….. fiancheggiando un complotto in ragione del quale si sostiene uno status dove l'infermiere nonostante la laurea sia lo sguattero dell'azienda”.
L'O.P.I. di afferma che, in tal modo, i lettori siano stati P_ indotti a ritenere che l'ente svolgesse la propria attività con il solo scopo di sfruttare i propri associati, omettendo di garantire tutela al decoro ed all'onore degli stessi e dell'intera professione.
Il motivo di appello è infondato.
A giudizio della Corte il post oggetto di censura costituisce mera espressione di una opinione personale dell'appellata, priva di contenuto diffamatorio.
Relativamente all'espressione “ridicolo Collegio” utilizzata, essa ha voluto contestare all' pur con toni polemici, ai limiti della P_
continenza formale, di trascurare la tutela degli interessi professionali ed economici della categoria per occuparsi di questioni marginali, quali quelle dell'abusivismo nell'esercizio delle attività infermieristiche, che peraltro non avevano avuto alcun reale riscontro e gettavano una pesante ombra sui componenti la categoria.
Al riguardo non pare fuor d'opera richiamare il principio secondo cui
“In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero;
pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore.” (Cass., n. 4545/2012).
È evidente che già rappresentante sindacale dal 2013 CP_2 nonché dal 2014 segretaria provinciale e regionale dell' Associazione CP_4
avvocatura di diritto infermieristico) e, dunque, legittimata dal ruolo politico ricoperto nello specifico settore, abbia inteso provocare una riflessione su un tema di interesse pubblico, relativo alle condizioni di lavoro degli infermieri, oggetto di ampio dibattito negli ambienti sindacali e di categoria, come emerge dall'ampia produzione documentale agli atti del processo di primo grado, contestando la condotta dell'organo di rappresentanza istituzionale della categoria nel gestirne gli interessi, per esprimere evidentemente una propria negativa valutazione, necessariamente soggettiva, della sua idoneità
a tutelare gli stessi.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo di impugnazione censura la sentenza Parte_2
di primo grado per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e omessa e/o carente valutazione delle prove”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Il rigetto dei due motivi di gravame, volti al riconoscimento della valenza diffamatoria dei post oggetto di causa, determina l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione.
Il motivo di appello sarebbe comunque infondato In materia di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, poiché il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono quindi essere oggetto di allegazione e prova. Si richiama l'ordinanza n. 8861/2021 della Corte di Cassazione di cui si riporta il seguente passo motivazionale;
“E' regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass.
25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020). La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione. Nella fattispecie, questi elementi erano stati allegati e si potevano ricavare dalla decisione penale, nella quale era accertato il numero di manifesti affissi per tutta la citta, oltre 100 copie, (dunque la diffusione della notizia), nonché era allegato il contenuto del manifesto diffamatorio, della cui rilevanza illecita la stessa corte di merito non ha dubitato, ed era nota la posizione sociale della vittima (avvocato inserito nell'ambiente delle controversie nautiche). La sentenza penale, se non vale come giudicato, vale come prova atipica, o come indizio da cui risalire al fatto ignoto. Resta evidente che il giudizio sulla concludenza di quegli elementi è affidato al giudice di merito, che dovrà valutare se essi indicano un pregiudizio oppure no, ma non si può affermare che non siano in astratto elementi sufficienti per un giudizio induttivo. Altro
è negare che vi siano elementi da cui presumere, altro è ovviamente ritenere
(ed è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito) che si tratta di elementi non indicativi del danno invocato.”
La sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., nn. 8861/2021; 19551/2023).
Ciò premesso, l'attore, odierno appellante, non ha offerto nel procedimento di primo grado elementi utili a dimostrare (neppure in via presuntiva) se, ed entro quali limiti, dalle dichiarazioni di siano CP_2 insorte conseguenze lesive per la propria sfera giuridica.
Non è stato dimostrato quale sia stato il bacino di diffusione dei commenti oggetto di causa, né in termini di visualizzazioni, né tantomeno in termini di condivisione;
non è stato allegato se, da parte di altri utenti social, via sia stata o meno interazione, mediante commenti, ai post pubblicati da non è stata né allegata né dimostrata la durata della CP_2 permanenza, sul profilo social dell'appellata, dei commenti incriminati.
Anche l'attività politica dei componenti del Consiglio dell'Ente e dello stesso Presidente non risulta aver patito i contraccolpi, Parte_3 in termini di reputazione, paventati negli scritti difensivi, considerato che i consensi in loro favore sono incrementati nelle elezioni di rinnovo del
Consiglio Direttivo, svoltesi dal 2015 in poi, come allegato in primo grado da parte attrice nelle memorie ex art. 183, n. 3 sesto comma, c.p.c.
La scarsa analiticità delle argomentazioni probatorie addotte dall'odierno appellante preclude quindi, il ricorso all'istituto delle presunzioni, non essendo stato allegato - o non risultando deducibile dalla documentazione in atti - alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé considerato.
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve concludersi per l'infondatezza dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M 147/2022, come da dispositivo, applicando i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, in relazione all'attività difensionale spiegata, relativi allo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, utilizzato dal Tribunale senza censure delle parti. Non si riconosce alcun compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, stante l'assenza di attività difensionale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_3
rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore di CP_2
che liquida in euro 3011,00, oltre spese generali, cpa ed IVA, se
[...]
dovuta.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 30 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru