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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2140/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
MARCELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roccafranca, via Chiesa, n.
24
e
(c.f. ), con l'avv. CAZZOLETTI CRISTIANO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Piazza Moretto, n.7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 6.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. Il signor lascerà Pt_1
l'abitazione familiare entro il 28.2.2025 e trasferirà la propria residenza, asportando i propri effetti personali, i suoi attrezzi da lavoro /hobbistica, pc e bicicletta.
2. La casa familiare, di altrui proprietà, sita in Cazzago San Martino (BS), via Giuseppe Verdi n. 45, Per_ viene assegnata in godimento esclusivo alla signora che vi abiterà con la figlia Parte_2 fino alla sua autosufficienza. Per_
3. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mentre sarà collocata in via prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia, come sotto dettagliato: Per_
- il papà potrà tenere a week-end alterni dal sabato all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo estivo) fino alla domenica alle ore 21,00; Per_
- la figlia sarà accompagnata a svolgere la terapia nella giornata di giovedì dai genitori, a settimane alterne, sicché quando spetterà al padre, egli potrà tenere con sé la figlia fino alle ore Per_ 21,00; - il padre potrà ritirare da scuola, a settimane alterne, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nelle settimane in cui tiene la figlia nel week end, e tenerla con sé fino alle ore 18 i giorni di lunedì e venerdì (facendole fare i compiti) mentre nella giornata di mercoledì di competenza del padre, come sopra, il padre potrà tenere con sé la figlia per la cena e la riporterà a casa terminato il pasto e comunque entro le ore 21,00; Per_
- nelle settimane in cui il padre non tiene la figlia nel week end, il padre potrà ritirare da scuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e tenerla con sé fino alle ore 18,00; Per_ Per_
- nel periodo estivo, in cui non frequenta la scuola, il padre potrà prendere da casa alle ore 16,30;
- il padre trascorrerà con la figlia minore sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- il padre terrà con sé la figlia tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando con la madre ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno. La madre autorizza, Per_ altresì, sin da ora il soggiorno estivo di presso i nonni paterni in Calabria per un massimo di due settimane durante la pausa scolastica in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno.
I coniugi, sin da ora, si impegnano a verificare in modo concorde e con spirito di collaborazione, un anno dopo l'omologazione della separazione, se estendere oppure no il periodo di frequentazione nel Per_ fine settimana, in modo che la figlia possa essere prelevata dal padre, a settimane alternate, dal venerdì piuttosto che dal sabato, nel precipuo interesse del minore alla bigenitorialità.
I coniugi si impegnano ad utilizzare una app (2house o similare) come agenda per scambiarsi Per_ informazioni e impegni su , al fine di ridurre le occasioni di attrito e per favorire la massima trasparenza delle informazioni relative alla bambina.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e Per_ delle aspirazioni di , nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia anche tenuto conto Per_ delle attività svolte. Ai controlli medici annuali a cui è sottoposta parteciperanno entrambi i genitori;
ai controlli ordinari sarà la madre ad accompagnare la bambina. I genitori si comunicheranno preventivamente ogni appuntamento e incombente.
5. Il signor verserà alla moglie entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della figlia minore e fino alla sua autosufficienza economica, la somma di €. 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat (base di calcolo dal mese successivo a quello della omologa della separazione).
6. I genitori concordano che graveranno su entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al
Protocollo vigente presso codesto Tribunale datato 14.7.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo di separazione.
7. Si conviene che l'Assegno Unico venga percepito dalle parti in quota di ½. CP_1
8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
9. Le somme presenti sul libretto e conto corrente dedicati all'accredito delle pensioni /provvidenze Per_ erogate a favore di dovranno essere utilizzate dai genitori esclusivamente per spese sostenute nell'interesse della medesima.
10. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno e, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi. Per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
11. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
12. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge e della figlia minore. 13. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di competenze e spese al proprio legale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Cazzago San Martino (BS) in
[...] data 29.6.2014, dalla cui unione era nata la figlia il 27.10.2015, esponevano che la Persona_2 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cazzago San Martino (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2014, parte II^, serie A, n. 9;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2140/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
MARCELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roccafranca, via Chiesa, n.
24
e
(c.f. ), con l'avv. CAZZOLETTI CRISTIANO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Piazza Moretto, n.7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 6.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. Il signor lascerà Pt_1
l'abitazione familiare entro il 28.2.2025 e trasferirà la propria residenza, asportando i propri effetti personali, i suoi attrezzi da lavoro /hobbistica, pc e bicicletta.
2. La casa familiare, di altrui proprietà, sita in Cazzago San Martino (BS), via Giuseppe Verdi n. 45, Per_ viene assegnata in godimento esclusivo alla signora che vi abiterà con la figlia Parte_2 fino alla sua autosufficienza. Per_
3. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mentre sarà collocata in via prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia, come sotto dettagliato: Per_
- il papà potrà tenere a week-end alterni dal sabato all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo estivo) fino alla domenica alle ore 21,00; Per_
- la figlia sarà accompagnata a svolgere la terapia nella giornata di giovedì dai genitori, a settimane alterne, sicché quando spetterà al padre, egli potrà tenere con sé la figlia fino alle ore Per_ 21,00; - il padre potrà ritirare da scuola, a settimane alterne, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nelle settimane in cui tiene la figlia nel week end, e tenerla con sé fino alle ore 18 i giorni di lunedì e venerdì (facendole fare i compiti) mentre nella giornata di mercoledì di competenza del padre, come sopra, il padre potrà tenere con sé la figlia per la cena e la riporterà a casa terminato il pasto e comunque entro le ore 21,00; Per_
- nelle settimane in cui il padre non tiene la figlia nel week end, il padre potrà ritirare da scuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e tenerla con sé fino alle ore 18,00; Per_ Per_
- nel periodo estivo, in cui non frequenta la scuola, il padre potrà prendere da casa alle ore 16,30;
- il padre trascorrerà con la figlia minore sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- il padre terrà con sé la figlia tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando con la madre ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno. La madre autorizza, Per_ altresì, sin da ora il soggiorno estivo di presso i nonni paterni in Calabria per un massimo di due settimane durante la pausa scolastica in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno.
I coniugi, sin da ora, si impegnano a verificare in modo concorde e con spirito di collaborazione, un anno dopo l'omologazione della separazione, se estendere oppure no il periodo di frequentazione nel Per_ fine settimana, in modo che la figlia possa essere prelevata dal padre, a settimane alternate, dal venerdì piuttosto che dal sabato, nel precipuo interesse del minore alla bigenitorialità.
I coniugi si impegnano ad utilizzare una app (2house o similare) come agenda per scambiarsi Per_ informazioni e impegni su , al fine di ridurre le occasioni di attrito e per favorire la massima trasparenza delle informazioni relative alla bambina.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e Per_ delle aspirazioni di , nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia anche tenuto conto Per_ delle attività svolte. Ai controlli medici annuali a cui è sottoposta parteciperanno entrambi i genitori;
ai controlli ordinari sarà la madre ad accompagnare la bambina. I genitori si comunicheranno preventivamente ogni appuntamento e incombente.
5. Il signor verserà alla moglie entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della figlia minore e fino alla sua autosufficienza economica, la somma di €. 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat (base di calcolo dal mese successivo a quello della omologa della separazione).
6. I genitori concordano che graveranno su entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al
Protocollo vigente presso codesto Tribunale datato 14.7.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo di separazione.
7. Si conviene che l'Assegno Unico venga percepito dalle parti in quota di ½. CP_1
8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
9. Le somme presenti sul libretto e conto corrente dedicati all'accredito delle pensioni /provvidenze Per_ erogate a favore di dovranno essere utilizzate dai genitori esclusivamente per spese sostenute nell'interesse della medesima.
10. I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno e, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi. Per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
11. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
12. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge e della figlia minore. 13. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di competenze e spese al proprio legale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Cazzago San Martino (BS) in
[...] data 29.6.2014, dalla cui unione era nata la figlia il 27.10.2015, esponevano che la Persona_2 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cazzago San Martino (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2014, parte II^, serie A, n. 9;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio