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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 12875/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. Parte_1
MISURACA MARGHERITA e l'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 13.11.2024 e parte resistente in data 19.11.2024
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12875/2024 R.G..L., promossa
D A e Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall' avv. MISURACA
[...]
MARGHERITA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che , dante causa di parte ricorrente, si trovava nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 6.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, e sino al decesso del 7.09.2023.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MISURACA MARGHERITA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte del proprio dante causa della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, ritenuta superflua e contraria ai principi di economia processuale la nomina di altro CTU, in relazione alla copiosa documentazione medica esistente in atti e della perizia di parte, oltre che della relazione di CTU della fase di A.T.P..
Il ricorso va accolto. Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio formulando la “DIAGNOSI BPCO in 02. Pregresso IMA. Spondiloartrosi diffusa.” e ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, con la seguente motivazione: “ … dall'attento esame della documentazione sanitaria presentata, dall'esame obiettivo effettuato dalla Commissione Invalidi Civili si riscontra un paziente in discrete condizioni generali anche dopo vari episodi di polmonite da covid, insufficienza respiratoria, pregresso infarto del miocardio, apposizione di PM e con una valutazione cardiologica in classe
NHYA II non significativa di grave patologia.
Un peggioramento della cinesi cardiaca si rileva nella visita specialistica cardiologica del luglio 2023 con una valutazione di classe NHYA II-III, anch'essa non significativa di grave patologia cardiaca.
Non sono presenti agli atti valutazioni geriatriche o fisiatriche che possano indurre ad una significativa valutazione delle reali condizioni cliniche del decuius.”.
Alle osservazioni critiche della parte ricorrente il C.T.U. così rispondeva: “… si rileva che il decuius era affetto da esiti di polmoniti covid recidivanti e con la relativa complicazione di insufficienza respiratoria, inoltre era affetto da una cardiopatia con funzione sistolica moderatamente ridotta e posta in classe funzionale NYHA II-III. Si rammenta che la classe funzionale citata nella certificazione specialistica del 14/07/2023 rilasciata dal Dott. rappresenta una cardiopatia moderatamente grave. Persona_1
Si rammenta che in nessuna delle certificazioni presentate sia di natura specialistica pneumologica che cardiologica, nelle prescrizioni di terapia domiciliare viene indicata specificatamente la terapia con O2.
Mi permetto di rammentare che la certificazione del Dott. risale al Persona_2
06/09/2023 e precisamente un giorno prima del decesso. Si precisa che nella certificazione lo specialista riferisce testualmente: il paziente giunge in data odierna riferendo……. e conclude da rivalutare sulla scorta dell'evoluzione clinica in corso di terapia.
Si precisa che sempre nelle certificazioni presentate non si rilevano necessità di paziente necessitante di assistenza soprattutto continua e permanente. Per quanto sopra esposto si ritiene che non sussistevano sufficienti elementi clinici di estrema gravità tali da necessitare una assistenza continua e permanente.”.
Va rilevato che la prescrizione di ossigenoterapia – contrariamente a quanto affermato dal C.T.U. - risulta documentata (con prescrizione anche 24 h su 24, sia pure poco prima del decesso) negli atti e nella copiosa documentazione medica prodotta;
dalla documentazione medica in atti, inoltre, emerge, oltre a una grave insufficienza respiratoria, una grave dispnea anche a riposo o da minimo sforzo – e poco importa se essa sia da addebitare alla patologia respiratoria ben documentata oppure a quella cardiaca, per la quale il periziato era portatore di PM, e che ha verosimilmente determinato il suo decesso –, una poliartropatia diffusa, con discopatie, a notevole incidenza funzionale, e diabete mellito insulinodipendente.
Osserva questa giudice che, condividendo la valutazione del CTP di parte ricorrente (in atti), questo quadro generale – valutato nel suo insieme - consente di ritenere che il dante causa delle ricorrenti fosse impossibilitato a compiere autonomamente i compiti, gli atti e le funzioni della vita quotidiana dei pari età, come lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci e terapie, uscire a fare la spesa o ad acquistare farmaci, essere in grado di compiere azioni di autosoccorso, perché la sua autonomia appare preclusa dall'insieme delle condizioni cliniche sfavorevoli, costituite fra l'altro da dispnea anche a riposo e da facile faticabilità, oltre che da difficoltà motorie, e dalla necessità di assumere ossigeno e numerosissimi altri farmaci, fra cui la terapia insulinica.
Poiché le predette condizioni del dante causa delle ricorrenti risultano documentate almeno dal luglio del 2022, deve ritenersi che le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento sussistessero sin dalla data della domanda amministrativa (06.07.2022) e fino al decesso (07.09.2023).
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1 fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 5/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 12875/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. Parte_1
MISURACA MARGHERITA e l'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 13.11.2024 e parte resistente in data 19.11.2024
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12875/2024 R.G..L., promossa
D A e Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall' avv. MISURACA
[...]
MARGHERITA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che , dante causa di parte ricorrente, si trovava nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 6.07.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, e sino al decesso del 7.09.2023.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MISURACA MARGHERITA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione da parte del proprio dante causa della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, ritenuta superflua e contraria ai principi di economia processuale la nomina di altro CTU, in relazione alla copiosa documentazione medica esistente in atti e della perizia di parte, oltre che della relazione di CTU della fase di A.T.P..
Il ricorso va accolto. Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio formulando la “DIAGNOSI BPCO in 02. Pregresso IMA. Spondiloartrosi diffusa.” e ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, con la seguente motivazione: “ … dall'attento esame della documentazione sanitaria presentata, dall'esame obiettivo effettuato dalla Commissione Invalidi Civili si riscontra un paziente in discrete condizioni generali anche dopo vari episodi di polmonite da covid, insufficienza respiratoria, pregresso infarto del miocardio, apposizione di PM e con una valutazione cardiologica in classe
NHYA II non significativa di grave patologia.
Un peggioramento della cinesi cardiaca si rileva nella visita specialistica cardiologica del luglio 2023 con una valutazione di classe NHYA II-III, anch'essa non significativa di grave patologia cardiaca.
Non sono presenti agli atti valutazioni geriatriche o fisiatriche che possano indurre ad una significativa valutazione delle reali condizioni cliniche del decuius.”.
Alle osservazioni critiche della parte ricorrente il C.T.U. così rispondeva: “… si rileva che il decuius era affetto da esiti di polmoniti covid recidivanti e con la relativa complicazione di insufficienza respiratoria, inoltre era affetto da una cardiopatia con funzione sistolica moderatamente ridotta e posta in classe funzionale NYHA II-III. Si rammenta che la classe funzionale citata nella certificazione specialistica del 14/07/2023 rilasciata dal Dott. rappresenta una cardiopatia moderatamente grave. Persona_1
Si rammenta che in nessuna delle certificazioni presentate sia di natura specialistica pneumologica che cardiologica, nelle prescrizioni di terapia domiciliare viene indicata specificatamente la terapia con O2.
Mi permetto di rammentare che la certificazione del Dott. risale al Persona_2
06/09/2023 e precisamente un giorno prima del decesso. Si precisa che nella certificazione lo specialista riferisce testualmente: il paziente giunge in data odierna riferendo……. e conclude da rivalutare sulla scorta dell'evoluzione clinica in corso di terapia.
Si precisa che sempre nelle certificazioni presentate non si rilevano necessità di paziente necessitante di assistenza soprattutto continua e permanente. Per quanto sopra esposto si ritiene che non sussistevano sufficienti elementi clinici di estrema gravità tali da necessitare una assistenza continua e permanente.”.
Va rilevato che la prescrizione di ossigenoterapia – contrariamente a quanto affermato dal C.T.U. - risulta documentata (con prescrizione anche 24 h su 24, sia pure poco prima del decesso) negli atti e nella copiosa documentazione medica prodotta;
dalla documentazione medica in atti, inoltre, emerge, oltre a una grave insufficienza respiratoria, una grave dispnea anche a riposo o da minimo sforzo – e poco importa se essa sia da addebitare alla patologia respiratoria ben documentata oppure a quella cardiaca, per la quale il periziato era portatore di PM, e che ha verosimilmente determinato il suo decesso –, una poliartropatia diffusa, con discopatie, a notevole incidenza funzionale, e diabete mellito insulinodipendente.
Osserva questa giudice che, condividendo la valutazione del CTP di parte ricorrente (in atti), questo quadro generale – valutato nel suo insieme - consente di ritenere che il dante causa delle ricorrenti fosse impossibilitato a compiere autonomamente i compiti, gli atti e le funzioni della vita quotidiana dei pari età, come lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci e terapie, uscire a fare la spesa o ad acquistare farmaci, essere in grado di compiere azioni di autosoccorso, perché la sua autonomia appare preclusa dall'insieme delle condizioni cliniche sfavorevoli, costituite fra l'altro da dispnea anche a riposo e da facile faticabilità, oltre che da difficoltà motorie, e dalla necessità di assumere ossigeno e numerosissimi altri farmaci, fra cui la terapia insulinica.
Poiché le predette condizioni del dante causa delle ricorrenti risultano documentate almeno dal luglio del 2022, deve ritenersi che le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento sussistessero sin dalla data della domanda amministrativa (06.07.2022) e fino al decesso (07.09.2023).
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1 fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 5/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/11/2024
LA GIUDICE
Paola Marino