Ordinanza cautelare 5 agosto 2020
Ordinanza collegiale 19 aprile 2021
Sentenza 5 ottobre 2022
Decreto presidenziale 5 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02861/2025REG.PROV.COLL.
N. 03004/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2023, proposto dal Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Grosseto, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12619/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO
1.Con il ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio il Comune di Santa Marinella ha impugnato il d.P.C.M. 29 marzo 2020, con cui sono stati resi noti gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020.
1.1. Il Comune ha, in particolare, premesso che l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 /2012, prevedeva: “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: … b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, (…). Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al Fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM”; in forza di detta disposizione era stato emanato in data 29 marzo 2020 il DPCM relativo all’anno 2020, che aveva determinato i criteri di riparto perequativi nella nuova e progressiva misura del 50%, in forza dell’art. 57, comma 1, del d.l. n. 124/2019 (Decreto Fiscale), in funzione del graduale raggiungimento del meccanismo solo perequativo per la definitiva quota del 100%, prevista per l’anno 2030.
Nel caso del Comune di Santa Marinella, per l’anno 2020 il d.P.C.M. aveva stabilito un saldo negativo di oltre 4 milioni di euro, senza però tenere in considerazione la contemporanea procedura di dissesto ex artt. 244 e ss. del Testo unico degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in cui versava l’Amministrazione di Santa Marinella per effetto del d.P.R. del 29 agosto 2018.
1.2. A sostegno del ricorso di primo grado sono state formulate, con un unico motivo, le censure di difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 119 Cost., degli artt. 244 e ss. del TUEL, del d.P.R. n. 194 del 1996 e del comma 449 dell’art. 1 della legge di bilancio anno 2018; eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del principio derogatorio della legge speciale, disparità di trattamento.
Ad avviso del Comune, l’istruttoria del DPCM impugnato relativa all’anno 2020, come quella dell’anno 2019, non aveva tenuto conto della sottoposizione dell’Amministrazione alla contemporanea procedura di dissesto finanziario; di qui la illegittimità delle determinazioni di assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale.
La normativa in materia di dissesto, nella prospettiva del Comune ricorrente in primo grado, avrebbe imposto la redazione della c.d. “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, previsto dagli artt. 244 – 251 del TUEL, con la previsione di aumento delle imposte locali, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa facendo, poi, riferimento alle rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell’esposizione debitoria con la Cassa Depositi e Prestiti.
Con riferimento alla voce più significativa di quelle elencate, ovvero all’innalzamento a livello massimo dei tributi locali IMU e TASI, nell’ “Ipotesi di bilancio” l’Ente avrebbe, inoltre, dovuto deliberare ed approvare ai livelli massimi di legge le tariffe anche al fine di assicurare la copertura del 36% dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti.
Quanto trattenuto dal FSC non risultava, dunque, per quanto riguardava il Comune di Santa Marinella, in linea con la ratio e la funzione della speciale e concorrente procedura di dissesto, che avrebbe potuto essere vanificata dall’applicazione dei parametri per “l’equa distribuzione delle risorse derivanti dai tributi locali” validi per ogni Comune, mentre il Comune di Santa Marinella era, da un lato, obbligato all’applicazione delle tariffe massime per la riscossione del tributo locale ai fini del riequilibrio, per la gestione servizi e per il pagamento dei creditori e, dall’altro, alla partecipazione al Fondo con riferimento al prevalente criterio perequativo basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.
Di conseguenza i due parametri del FSC alla base del principio perequativo sarebbero risultati falsati, poiché la capacità fiscale del Comune di Santa Marinella valutata dal DPCM 2020 per il calcolo delle finalità perequative del Fondo di solidarietà avrebbe dovuto tener conto della concorrente norma del TUEL che disponeva che l’aliquota dei tributi locali fosse portata ai livelli massimi per garantire la continuità operativa ordinaria dell’ente.
2. Il T.a.r., con la decisione 5 ottobre 2022, n. 12619, ha respinto il ricorso.
3. Il Comune ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
4. Si sono costituiti nel giudizio di appello Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
5. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione all’esame del Collegio attiene alla legittimità del DPCM del 28 marzo 2020, con cui sono state ripartite le risorse spettanti per l’anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale.
1.1. Con un primo mezzo di gravame il Comune di Santa Marinella lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto nella necessaria considerazione l’avvenuta sottoposizione del Comune di Santa Marinella ad un duplice vincolo di limitazioni sia economiche che finanziarie, discendente dalla contemporanea applicazione della normativa sul Fondo di solidarietà e da quella sul dissesto finanziario.
1.2. In particolare, ad avviso del Comune appellante, sarebbe erroneo l’assunto del T.a.r., secondo cui la normativa relativa al Fondo di solidarietà sarebbe idonea ad abrogare le norme sul dissesto.
Nella prospettiva della parte appellante, la ritenuta prevalenza della norma successiva (DPCM Fondo di Solidarietà) su quella di pari rango (Testo unico Ente Locali) non terrebbe nella giusta considerazione il fatto che le suddette norme disciplinano istituti con finalità diverse, essendo la normativa sul dissesto finanziario finalizzata alla tutela dei servizi essenziali ed alla tutela dei creditori ovvero alla tutela di principi costituzionali previsti dagli artt. 117, 118, 119 e 41 della Costituzione.
Ad avviso del Comune, occorrerebbe, dunque, adattare in via interpretativa la normativa sopravvenuta alle esigenze sottese alla disciplina relativa al dissesto finanziario e, solo laddove ciò non fosse possibile, occorrerebbe sollevare questione di incompatibilità costituzionale della normativa sopravvenuta.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione del criterio di risoluzione delle antinomie tra fonti normative pari ordinate, di cui all’art. 15 delle preleggi, secondo cui “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”.
Alla luce di tale criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, la decisione impugnata ha correttamente affermato che le disposizioni concernenti l’alimentazione del Fondo di solidarietà, di pari rango rispetto a quelle del TUEL, inevitabilmente incidono anche sulle condizioni dell’ente in dissesto, non essendo prevista al riguardo alcuna deroga.
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la disciplina degli enti locali sul dissesto finanziario interseca la medesima materia che è stata poi ridisegnata dalle norme sul federalismo fiscale e dalle manovre di risanamento del bilancio statale successivamente approvate.
E, in effetti, come correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, in attuazione della la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, al fine di assicurare l’autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e di garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale, sono state introdotte disposizioni finalizzate a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché a disciplinare: i) l’istituzione ed il funzionamento del Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; ii) l’utilizzazione delle risorse aggiuntive; iii) l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.
In particolare, l’articolo 2, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, emanato in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge n. 42 del 2009, ha dato concreta attuazione al “federalismo fiscale”, eliminando, con l’eccezione dei “trasferimenti non fiscalizzati”, il previgente sistema di sovvenzionamento degli enti locali costituito da trasferimenti erariali.
Per effetto del citato decreto legislativo, le entrate degli enti locali provengono, dunque, esclusivamente dalla tassazione locale.
Successivamente, a decorrere dal 2013, con l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell’IMU di spettanza dei comuni, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i criteri di formazione e riparto del medesimo Fondo.
L’articolo articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, ha, altresì, previsto, alla lettera d), che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
“1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia...”.
Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, sono state introdotte modifiche alla dotazione del Fondo prevedendo, in primo luogo, all’art. 1, comma 448, che la stessa, al netto dell’eventuale quota dell’IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l’anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall’anno 2018, di cui solo euro 2.768.800.000,00 assicurati attraverso una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni.
Infatti, a seguito dell’abolizione della TASI, nel 2016, i Comuni hanno subito una drastica riduzione delle entrate; pertanto, allo scopo di sostenere gli enti locali, lo Stato ha introdotto un meccanismo di ristoro, integralmente finanziato con risorse erariali, in virtù del quale ciascun Comune riceve una assegnazione pari alla perdita di introito a titolo di TASI (nonché agli eventuali minori introiti a titolo di IMU, dovuti a particolari esenzioni e casi previsti per legge).
L’assegnazione in questione viene, dunque, conteggiata “in compensazione”, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale.
Operativamente, ciò avviene, per un verso, attraverso la definizione delle spettanze relative al Fondo di solidarietà comunale, alimentato dei Comuni; per altro verso, mediante la definizione delle spettanze relative al ristoro delle perdite a titolo di TASI e di minore introito IMU, alimentate dall’Erario, anche se inserite sotto la medesima voce di “Fondo di solidarietà comunale”.
La somma algebrica delle due entità è quella che viene liquidata (o detratta) agli enti locali.
Il successivo comma 449 stabilisce, inoltre, che, limitatamente ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, una quota del Fondo di solidarietà comunale pari al 40 per cento, della parte finanziata con risorse comunali, per l’anno 2017, al 55 per cento per l’anno 2018, al 70 per cento per l'anno 2019, all’85 per cento per l’anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2021, deve essere distribuita tra i predetti comuni applicando il parametro perequativo basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
L’articolo 1, comma 884 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) ha poi previsto, modificando il comma 449, lettera c), dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che la quota del Fondo di solidarietà comunale che deve essere distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario applicando il parametro perequativo basato sulla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, passi dal 50% al 45% per l’anno 2018 e dal 70% al 60% nell’anno 2019, stabilendo, così una maggiore gradualità.
Con il comma 921 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità per il 2019) sono stati confermati per il 2019 sia la percentuale di perequazione per il 45% che gli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018.
Per quanto riguarda l’anno 2020 il Ministero dell’interno ha informato, nella seduta del 27 febbraio 2020, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, a seguito di verifiche tecniche effettuate sul piano di riparto del FSC 2020, erano stati aggiornati in aumento gli importi attribuiti ad alcuni comuni colpiti da eventi sismici e a quelli interessati alla istituzione del comune di Mappano; è stato quindi adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, che ha definito la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 per ciascun ente locale.
2.3. Dall’esame delle normativa riportata emerge la volontà legislativa di attribuire, coerentemente con i criteri costituzionali di riparto delle funzioni legislative e amministrative, allo Stato di determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed eventualmente anche di ridurli, naturalmente con il vincolo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dall'art. 119, quarto comma, Cost., senza prevedere alcuna eccezione in relazione agli enti in stato di dissesto.
2.4. Tale conclusione è coerente con i principi costituzionali, che delineano un federalismo fiscale di carattere cooperativo.
Come, infatti, chiarito dalla recente decisione della Corte costituzionale 14 novembre 2024, n. 192, con riferimento al tema del c.d. autonomia differenziata, ma con affermazioni di principio applicabili anche alla fattispecie in esame: “Le pur rilevanti modifiche introdotte nel 2001 con la riforma costituzionale del Titolo V non permettono di individuare «una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di Fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali» (sentenza n. 365 del 2007).
La ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica come quella italiana non può trovare espressione in una unica sede istituzionale, ma richiede una molteplicità di canali e di sedi in cui trovi voce e dalle quali possa ottenere delle politiche pubbliche, anche differenziate, in risposta alle domande emergenti. Perciò il regionalismo corrisponde ad un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione.
Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione.
Di conseguenza, la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.), e gli affida altresì dei compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, che si esplicano principalmente attraverso la determinazione dei principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), attraverso la competenza statale nelle cosiddette “materie trasversali” e mediante la perequazione finanziaria a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.).
Certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. Coerentemente con la suddetta esigenza, il regionalismo italiano, nel cui ambito deve inserirsi la differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l’altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2. del Considerato in diritto), che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex multis, sentenze n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano”.
3. Con un secondo mezzo di gravame il Comune appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa.
3.1. In particolare, ad avviso della parte appellante, la decisione del giudice di primo grado contrasterebbe con l’ordinanza istruttoria n. 4535/2021, emessa nel corso del giudizio di primo grado, mediante la quale erano stati chiesti alle odierne Amministrazioni resistenti documentati chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime normativo sul dissesto finanziario con quello relativo al Fondo di solidarietà.
Assume, al riguardo, l’appellante che, nonostante l’inadempimento, da parte delle Amministrazioni resistenti, del predetto incombente istruttorio, la decisione impugnata avrebbe deciso ugualmente la controversia, non consentendo alla ricorrente in primo grado di adeguatamente difendersi, avendo essa ricorrente basato sul contenuto dell’ordinanza istruttoria buona parte delle memorie conclusive in vista dell’udienza.
3.2. Sotto un ulteriore profilo, il Comune lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha argomentato il rigetto del ricorso di primo grado dalla decisione della Corte Costituzionale n. 129 del 2016, che, secondo la parte appellante, non sarebbe conferente rispetto al caso in esame, perché il Comune di Santa Marinella non ha censurato la legittimità costituzionale delle norme sul Fondo di Solidarietà in riferimento alla complessiva valutazione della “Fiscalità degli enti locali” da parte delle Amministrazioni centrali, ma ha, invece, contestato la mancata valutazione e ponderazione della concomitante procedura di dissesto finanziario.
3.3. Infine, sotto un ultimo profilo, il Comune lamenta l’erroneità della decisione impugnata per avere indebitamente sovrapposto le normative in materia di Fondo di solidarietà e di procedure di dissesto, rimarcando ancora una volta diversa finalità delle rispettive normative.
4. Il motivo non è fondato.
4.1. È innanzitutto infondata la dedotta violazione del diritto di difesa.
L’assunto della parte appellante è, in fatto, smentito dal rilievo per cui, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del T.a.r. Lazio n. 4535/2021, con una memoria del 28 giugno 2022, la Presidenza del Consiglio ha depositato le note del Ministero dell’Interno dell’1 settembre 2019 e del 4 febbraio 2021, con le quali, sia pure sinteticamente, è chiarito che
la normativa vigente in materia non prevede alcuna deroga in relazione agli enti che, come il Comune di Santa Marinella, si trovano in una situazione di dissesto finanziario.
4.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la decisione n. 129 del 2016 della Corte Costituzionale, al di là del caso specifico sottoposto al suo giudizio, rileva anche in relazione al presente giudizio nella misura in cui afferma il principio generale per cui, di regola, i procedimenti di collaborazione tra enti devono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali.
4.3. Per le ragioni già indicate in occasione dell’esame del primo motivo di appello, è, inoltre, infondato anche il profilo del presente motivo di appello con il quale si fa valere l’indebita sovrapposizione delle normative in materia di Fondo di solidarietà e di procedure di dissesto.
5. Infine, va respinta, anche la richiesta della parte appellante di sollevare, alla luce delle complessive argomentazioni sviluppate nei motivi di appello, e in subordine rispetto al loro accoglimento, questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla violazione, da parte dell’art. 1, c. 921, L. 145/2018 dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione in riferimento agli artt. 244 e ss del TUEL.
5.1. In senso contrario il Collegio osserva che le misure di cui al comma 1, c. 921, L. 145/2018 ( Fondo di solidarietà) sono poste a presidio della salvaguardia del sistema della finanza statale e del rispetto degli obiettivi di bilancio della politica nazionale, evidentemente prevalenti sulla situazione contingente del singolo ente locale (Cons. Stato, sentenza n. 5797 del 9 ottobre 2018), sicché si pongono su un piano differente rispetto a quelle che regolamentano il dissesto dell’ente e non sono suscettibili di limitata applicazione o deroga in tale ipotesi.
5.2. Sul punto, occorre, infatti, ulteriormente considerare che la salvaguardia degli equilibri di bilancio ha assunto nel corso degli ultimi anni un rilievo sempre più stringente anche in ragione dei vincoli rinvenienti dal processo di integrazione europea. Da qui l’introduzione a livello di legislazione statale di sempre più stringenti condizionamenti imposti, nei saldi, alle politiche di bilancio degli Enti locali siccome volti a salvaguardare l’equilibrio unitario della finanza pubblica, a sua volta condizionata anche da obblighi comunitari (Patto di stabilità e di crescita europeo).
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
7. In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese del presente grado giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO