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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1621/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESSORA MARIA CHIARA , elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA P. AMEDEO N. 22, MANTOVA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. PEZZINI Controparte_1
MICHELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA MARANGONI n.
14, MANTOVA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza del
09/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di litispendenza / continenza.
1.1. Parte attrice opponente, con l'atto di citazione, ha eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Mantova;
poi, nelle successive note di trattazione scritta depositate il 19/11/2025, ha eccepito la litispendenza con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025
R.G., così deducendo testualmente:
pagina 1 di 8 “Si ribadisce altresì la sussistenza di litispendenza di altra causa promossa in prevenzione avanti a diversa Autorità Giudiziaria connessa per ragioni oggettive e soggettive alla presente con conseguente continenza della presente iniziativa giudiziaria nel giudizio radicato in epoca anteriore.
Ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 39 ultimo comma c.p.c. secondo cui la prevenzione è determinata dalla notifica della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
L'atto di citazione che ha dato vita alla causa n. 606/2025 RG pendente avanti al Tribunale di
Mantova – G.I. dott.Pavoni – è stato notificato in data 06/03/2025.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento reca la data del 26/03/2025 – data di presumibile deposito – ed è stato emesso in data 01/04/2025.
Ne discende che risulta assolutamente integrato il presupposto della prevenzione ex art. 39 III comma
c.p.c.”
L'eccezione di litispendenza (da qualificarsi, più propriamente, come "continenza") con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025 R.G., risulta fondata e meritevole di accoglimento.
1.2. Invero, risulta documentalmente provato e pacifico in causa che:
- con precedente atto di citazione datato 06/03/2025 e notificato via p.e.c. in data 06/03/2025,
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, l'impresa edile Parte_1
, chiedendo, con riferimento al contratto di appalto Controparte_1 stipulato tra le due parti in data 30/06/2023, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'abitazione di proprietà dell'attrice sito in Codisotto di Luzzara CP_1
(RE), Strada Nazionale n. 130, la determinazione dell'effettivo costo delle prestazioni effettuate dalla , nonché la congruità dei prezzi esposti dall'appaltatrice nella contabilità CP_1 finale, oltre all'accertamento della realizzazione a regola d'arte di alcune opere risultanti, a detta di parte attrice, incomplete e/o viziate (doc. 1 attrice). Tale causa era stata iscritta presso il
Tribunale di Mantova al n. 606/2015 R.G. (documento attoreo n. 2), con prima udienza fissata per il 16/09/2025.
- Con il ricorso che ha dato origine al decreto ingiuntivo oggi opposto innanzi all'intestato
Tribunale ( ricorso depositato in data 26/03/2025 ), l'attuale parte convenuta opposta
[...]
esponeva che, su incarico di Controparte_1
, aveva eseguito nell'immobile di proprietà della sito in Codisotto di Parte_1 Parte_1
Luzzara (RE), Strada Nazionale n.130, le opere edili descritte nel conto consuntivo allegato al pagina 2 di 8 ricorso monitorio, per un ammontare complessivo pari ad € 291.500,00 oltre iva, e che la committente aveva versato la somma di € 217.914,59 oltre iva, rimanendo pertanto debitrice del saldo pari ad € 73.585,41 oltre iva (al 10%), per un totale residuo comprensivo di iva pari ad €
80.943,95, e chiedeva pertanto di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_1
80.943,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Considerato che il deposito del ricorso per ingiunzione da parte di Controparte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, è avvenuto in data successiva
[...]
(26/03/2025) alla notifica da parte di dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Parte_1
Mantova (06/03/2025), ai sensi dell'art. 39 cpc, il giudice preventivamente adito è da individuarsi nel
Tribunale di Mantova.
Sino all'odierna udienza, peraltro, entrambe le parti erano concordi su tale conclusione, tanto che la stessa parte convenuta opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, così concludeva in via preliminare: “Accertata e dichiarata la continenza tra la presente causa e quella rubricata al n.
606/2025 R.G. del Tribunale di Mantova preventivamente proposta, statuirsi in conformità al disposto di cui all'art. 39 co. 2 c.p.c.” .
Sussiste senza dubbio un rapporto di "continenza" tra:
- la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta dall'attuale parte convenuta opposta con il ricorso monitorio presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- la domanda di accertamento proposta dall'attuale parte attrice opponente in forza del citato atto di citazione presso il Tribunale di Mantova.
Invero, come fatto notare dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 4),
l'odierna causa si pone in rapporto di continenza rispetto a quella radicata a Mantova, vertendo tra le medesime parti ed avendo identità di causa petendi (il contratto di appalto); mentre il petitum si differenzia per l'ampiezza, nel senso che l'ingiunzione di pagamento e la relativa opposizione oggetto della presente causa presuppongono i previi accertamenti oggetto della causa mantovana, relativi, secondo la stessa prospettazione di , all'“effettivo costo delle prestazioni effettuate” Parte_1 dall'appaltatrice, alla “ congruità dei prezzi esposti” e alla “realizzazione a perfetta regola d'arte di determinate opere” .
Le due cause sono quindi in rapporto di interdipendenza.
Peraltro la Cassazione, con l'importante Sentenza a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596, ha affermato che "..sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di pagina 3 di 8 interdipendenza per contrapposizione o alternatività (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la continenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi)." (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Foro it. 2008, 9 2613).
Inoltre, la Cassazione, con altre due sentenze a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20599 e 01 ottobre
2007 n. 20600, ha ribadito che "..ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di un'altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo)." (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite,
01 ottobre 2007, n. 20599 ; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20600 ).
1.3. Ciò chiarito, nel caso di continenza, l'art. 39, 2° comma, c.p.c., prevede quanto segue:
"Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non
è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.".
pagina 4 di 8 Deve condividersi la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011, secondo cui
"..allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice" (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001, n. 10011).
In altri termini, "..qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell'opposizione è tenuto ad annullare l'ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell'opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell'altra controversia.." (cfr. in tal senso sempre la citata Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001,
n. 10011).
La Cassazione a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596 ha anche chiarito che "..nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo
a tale momento..." anche ai fini della continenza e della litispendenza (cfr. in tal senso: Cass. civile,
Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596).
Tale tesi risulta attualmente rafforzata dall'art. 39, 3° comma, c.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale "La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso".
Sul punto, si è espressa la S.C., affermando che "..anche a seguito della l. n. 69 del 2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c." (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n.
18564 ).
pagina 5 di 8 2.
Tardivamente, per la prima volta nel corso del giudizio, nelle note di trattazione scritta depositate in data 07/12/2025 in vista dell'odierna udienza, parte convenuta opposta ha eccepito che il Giudice preventivamente adito, ossia il Tribunale di Mantova, non sarebbe territorialmente competente a decidere la presente controversia.
L'eccezione va disattesa almeno per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che occorre verificare la competenza del giudice preventivamente adito per la causa successivamente proposta solo sotto i profili rilevabili d'ufficio, e dunque sarebbe comunque irrilevante la carenza di competenza per territorio nei casi non previsti dall'art. 28 c.p.c., poiché la stessa è derogabile per ragioni di connessione e quindi, a fortiori, anche per ragioni di continenza (si rimanda a Cass. n. 7591 del 30/08/1994 e a
Cass. n. 4006 del 18/03/2003, che hanno affermato che, in tema di continenza di cause, la verifica, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., da parte del giudice della causa proposta successivamente, della competenza anche in ordine alla seconda causa del giudice preventivamente adito deve riguardare, oltre la competenza per valore e per materia, la sola eventuale incompetenza territoriale funzionale, perché la verifica della competenza del primo giudice sulle due cause, nella specie quello di Mantova, è richiesta dall'art. 39 cod. proc. civ. solo in relazione ai criteri della competenza per valore, per materia e per territorio inderogabile).
In ogni caso, e per completezza, il Tribunale di Mantova è comunque competente a decidere anche la presente controversia.
La domanda monitoria si fonda infatti su di una obbligazione pecuniaria liquida e determinata, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., cosicché la competenza del Tribunale di Mantova deve ritenersi fondata quantomeno sul forum destinatae solutionis, il quale deve essere individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., nel domicilio dell'asserito creditore , la cui sede si trova a Suzzara (MN), rientrante nella Controparte_1 circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Mantova.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, come avvenuto nel caso di specie nella fase monitoria.
La tesi dell'opposta secondo cui l'obbligazione in esame sarebbe priva, in origine, del requisito della liquidità è erronea. Si tratta invero del pagamento di una somma di danaro che è liquida (liquidità che non coincide con la certezza, poiché quest'ultima viene determinata all'esito della decisione del pagina 6 di 8 giudice). La liquidità consiste appunto nella possibilità di determinare una pretesa in termini numerici esatti, o con semplici operazioni aritmetiche. La somma pretesa in questa causa è liquida, e la liquidità
è data dalla fatturazione (si veda la fattura elettronica prodotta in sede monitoria), che appunto determina con esattezza la somma pretesa. In altri termini, non si devono confondere, ai fini della determinazione della competenza territoriale, la liquidità e la certezza, essendo due nozioni che vanno tenute ben distinte. Una somma riportata in una fattura è liquida, appunto perché è esatta, determinata o determinabile con semplice calcolo matematico.
3.
Per quanto riguarda la forma del provvedimento definitorio del presente procedimento, deve ritenersi che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, la declaratoria di continenza e di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongano la pronuncia di una sentenza, come già chiarito dalla giurisprudenza prevalente in materia di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022;
Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Quindi, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev'essere innanzitutto accertata e dichiarata la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di Mantova, iscritta al n.
606/2025 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
in forza di atto di citazione notificato in data 06/03/2025 (prodotto in copia da
[...] parte attrice opponente al doc. 1).
Per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato.
Infine, va fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Mantova.
4. Sulle spese processuali.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto solo delle attività difensive in concreto espletate, quindi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Trovano applicazione i valori medi per le prime due fasi di studio ed introduttiva, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Per la fase decisionale,
pagina 7 di 8 invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
in forza di atto di citazione datato 06/03/2025 e notificato in
[...] data 06/03/2025; per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 524/2025 emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 01/04/2025, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Mantova.
4) Condanna la convenuta opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice opponente Parte_1 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 6.307,00 per compenso, € 406,50
[...] per esborsi documentati, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1621/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESSORA MARIA CHIARA , elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA P. AMEDEO N. 22, MANTOVA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. PEZZINI Controparte_1
MICHELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA MARANGONI n.
14, MANTOVA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza del
09/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di litispendenza / continenza.
1.1. Parte attrice opponente, con l'atto di citazione, ha eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Mantova;
poi, nelle successive note di trattazione scritta depositate il 19/11/2025, ha eccepito la litispendenza con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025
R.G., così deducendo testualmente:
pagina 1 di 8 “Si ribadisce altresì la sussistenza di litispendenza di altra causa promossa in prevenzione avanti a diversa Autorità Giudiziaria connessa per ragioni oggettive e soggettive alla presente con conseguente continenza della presente iniziativa giudiziaria nel giudizio radicato in epoca anteriore.
Ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 39 ultimo comma c.p.c. secondo cui la prevenzione è determinata dalla notifica della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
L'atto di citazione che ha dato vita alla causa n. 606/2025 RG pendente avanti al Tribunale di
Mantova – G.I. dott.Pavoni – è stato notificato in data 06/03/2025.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento reca la data del 26/03/2025 – data di presumibile deposito – ed è stato emesso in data 01/04/2025.
Ne discende che risulta assolutamente integrato il presupposto della prevenzione ex art. 39 III comma
c.p.c.”
L'eccezione di litispendenza (da qualificarsi, più propriamente, come "continenza") con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025 R.G., risulta fondata e meritevole di accoglimento.
1.2. Invero, risulta documentalmente provato e pacifico in causa che:
- con precedente atto di citazione datato 06/03/2025 e notificato via p.e.c. in data 06/03/2025,
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, l'impresa edile Parte_1
, chiedendo, con riferimento al contratto di appalto Controparte_1 stipulato tra le due parti in data 30/06/2023, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nell'abitazione di proprietà dell'attrice sito in Codisotto di Luzzara CP_1
(RE), Strada Nazionale n. 130, la determinazione dell'effettivo costo delle prestazioni effettuate dalla , nonché la congruità dei prezzi esposti dall'appaltatrice nella contabilità CP_1 finale, oltre all'accertamento della realizzazione a regola d'arte di alcune opere risultanti, a detta di parte attrice, incomplete e/o viziate (doc. 1 attrice). Tale causa era stata iscritta presso il
Tribunale di Mantova al n. 606/2015 R.G. (documento attoreo n. 2), con prima udienza fissata per il 16/09/2025.
- Con il ricorso che ha dato origine al decreto ingiuntivo oggi opposto innanzi all'intestato
Tribunale ( ricorso depositato in data 26/03/2025 ), l'attuale parte convenuta opposta
[...]
esponeva che, su incarico di Controparte_1
, aveva eseguito nell'immobile di proprietà della sito in Codisotto di Parte_1 Parte_1
Luzzara (RE), Strada Nazionale n.130, le opere edili descritte nel conto consuntivo allegato al pagina 2 di 8 ricorso monitorio, per un ammontare complessivo pari ad € 291.500,00 oltre iva, e che la committente aveva versato la somma di € 217.914,59 oltre iva, rimanendo pertanto debitrice del saldo pari ad € 73.585,41 oltre iva (al 10%), per un totale residuo comprensivo di iva pari ad €
80.943,95, e chiedeva pertanto di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_1
80.943,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Considerato che il deposito del ricorso per ingiunzione da parte di Controparte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, è avvenuto in data successiva
[...]
(26/03/2025) alla notifica da parte di dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Parte_1
Mantova (06/03/2025), ai sensi dell'art. 39 cpc, il giudice preventivamente adito è da individuarsi nel
Tribunale di Mantova.
Sino all'odierna udienza, peraltro, entrambe le parti erano concordi su tale conclusione, tanto che la stessa parte convenuta opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, così concludeva in via preliminare: “Accertata e dichiarata la continenza tra la presente causa e quella rubricata al n.
606/2025 R.G. del Tribunale di Mantova preventivamente proposta, statuirsi in conformità al disposto di cui all'art. 39 co. 2 c.p.c.” .
Sussiste senza dubbio un rapporto di "continenza" tra:
- la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta dall'attuale parte convenuta opposta con il ricorso monitorio presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- la domanda di accertamento proposta dall'attuale parte attrice opponente in forza del citato atto di citazione presso il Tribunale di Mantova.
Invero, come fatto notare dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 4),
l'odierna causa si pone in rapporto di continenza rispetto a quella radicata a Mantova, vertendo tra le medesime parti ed avendo identità di causa petendi (il contratto di appalto); mentre il petitum si differenzia per l'ampiezza, nel senso che l'ingiunzione di pagamento e la relativa opposizione oggetto della presente causa presuppongono i previi accertamenti oggetto della causa mantovana, relativi, secondo la stessa prospettazione di , all'“effettivo costo delle prestazioni effettuate” Parte_1 dall'appaltatrice, alla “ congruità dei prezzi esposti” e alla “realizzazione a perfetta regola d'arte di determinate opere” .
Le due cause sono quindi in rapporto di interdipendenza.
Peraltro la Cassazione, con l'importante Sentenza a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596, ha affermato che "..sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di pagina 3 di 8 interdipendenza per contrapposizione o alternatività (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la continenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi)." (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Foro it. 2008, 9 2613).
Inoltre, la Cassazione, con altre due sentenze a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20599 e 01 ottobre
2007 n. 20600, ha ribadito che "..ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di un'altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo)." (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite,
01 ottobre 2007, n. 20599 ; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20600 ).
1.3. Ciò chiarito, nel caso di continenza, l'art. 39, 2° comma, c.p.c., prevede quanto segue:
"Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non
è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.".
pagina 4 di 8 Deve condividersi la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011, secondo cui
"..allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice" (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001, n. 10011).
In altri termini, "..qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell'opposizione è tenuto ad annullare l'ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell'opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell'altra controversia.." (cfr. in tal senso sempre la citata Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001,
n. 10011).
La Cassazione a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596 ha anche chiarito che "..nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo
a tale momento..." anche ai fini della continenza e della litispendenza (cfr. in tal senso: Cass. civile,
Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596).
Tale tesi risulta attualmente rafforzata dall'art. 39, 3° comma, c.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale "La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso".
Sul punto, si è espressa la S.C., affermando che "..anche a seguito della l. n. 69 del 2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c." (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n.
18564 ).
pagina 5 di 8 2.
Tardivamente, per la prima volta nel corso del giudizio, nelle note di trattazione scritta depositate in data 07/12/2025 in vista dell'odierna udienza, parte convenuta opposta ha eccepito che il Giudice preventivamente adito, ossia il Tribunale di Mantova, non sarebbe territorialmente competente a decidere la presente controversia.
L'eccezione va disattesa almeno per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che occorre verificare la competenza del giudice preventivamente adito per la causa successivamente proposta solo sotto i profili rilevabili d'ufficio, e dunque sarebbe comunque irrilevante la carenza di competenza per territorio nei casi non previsti dall'art. 28 c.p.c., poiché la stessa è derogabile per ragioni di connessione e quindi, a fortiori, anche per ragioni di continenza (si rimanda a Cass. n. 7591 del 30/08/1994 e a
Cass. n. 4006 del 18/03/2003, che hanno affermato che, in tema di continenza di cause, la verifica, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., da parte del giudice della causa proposta successivamente, della competenza anche in ordine alla seconda causa del giudice preventivamente adito deve riguardare, oltre la competenza per valore e per materia, la sola eventuale incompetenza territoriale funzionale, perché la verifica della competenza del primo giudice sulle due cause, nella specie quello di Mantova, è richiesta dall'art. 39 cod. proc. civ. solo in relazione ai criteri della competenza per valore, per materia e per territorio inderogabile).
In ogni caso, e per completezza, il Tribunale di Mantova è comunque competente a decidere anche la presente controversia.
La domanda monitoria si fonda infatti su di una obbligazione pecuniaria liquida e determinata, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., cosicché la competenza del Tribunale di Mantova deve ritenersi fondata quantomeno sul forum destinatae solutionis, il quale deve essere individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., nel domicilio dell'asserito creditore , la cui sede si trova a Suzzara (MN), rientrante nella Controparte_1 circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Mantova.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, come avvenuto nel caso di specie nella fase monitoria.
La tesi dell'opposta secondo cui l'obbligazione in esame sarebbe priva, in origine, del requisito della liquidità è erronea. Si tratta invero del pagamento di una somma di danaro che è liquida (liquidità che non coincide con la certezza, poiché quest'ultima viene determinata all'esito della decisione del pagina 6 di 8 giudice). La liquidità consiste appunto nella possibilità di determinare una pretesa in termini numerici esatti, o con semplici operazioni aritmetiche. La somma pretesa in questa causa è liquida, e la liquidità
è data dalla fatturazione (si veda la fattura elettronica prodotta in sede monitoria), che appunto determina con esattezza la somma pretesa. In altri termini, non si devono confondere, ai fini della determinazione della competenza territoriale, la liquidità e la certezza, essendo due nozioni che vanno tenute ben distinte. Una somma riportata in una fattura è liquida, appunto perché è esatta, determinata o determinabile con semplice calcolo matematico.
3.
Per quanto riguarda la forma del provvedimento definitorio del presente procedimento, deve ritenersi che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, la declaratoria di continenza e di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongano la pronuncia di una sentenza, come già chiarito dalla giurisprudenza prevalente in materia di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022;
Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Quindi, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev'essere innanzitutto accertata e dichiarata la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di Mantova, iscritta al n.
606/2025 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
in forza di atto di citazione notificato in data 06/03/2025 (prodotto in copia da
[...] parte attrice opponente al doc. 1).
Per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato.
Infine, va fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Mantova.
4. Sulle spese processuali.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto solo delle attività difensive in concreto espletate, quindi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Trovano applicazione i valori medi per le prime due fasi di studio ed introduttiva, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Per la fase decisionale,
pagina 7 di 8 invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di Mantova iscritta al n. 606/2025 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
in forza di atto di citazione datato 06/03/2025 e notificato in
[...] data 06/03/2025; per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 524/2025 emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 01/04/2025, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Mantova.
4) Condanna la convenuta opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice opponente Parte_1 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 6.307,00 per compenso, € 406,50
[...] per esborsi documentati, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
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