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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10047 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36533/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 3/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con C.F._1 studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede in Milano, Via Caldera, 21, socio unico direzione e Controparte_1 coordinamento P.I. Gruppo IVA C.F e n. iscr. Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
R.I. di Milano in persona dei suoi procuratori e P.IVA_2 CP_3 Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa, per procura depositata telematicamente in allegato alla CP_5 comparsa di risposta, dall'Avv. Andrea Zeroli, (C.F. ), del Foro di C.F._2
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Zeroli, in Milano, Corso
Monforte n. 13
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI per la parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di
1 restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 10/9/2024 agiva Parte_1 in giudizio avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, con la conseguente sostituzione del tasso d'interesse ivi indicato con quello determinato ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993; chiedeva, inoltre, di accertare l'illegittima applicazione del c.d. ius variandi, nonché la nullità del contratto di credito revolving, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme mutuate con applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117, comma 7, del TUB, ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c..
Il ricorrente, premessa la non applicabilità al caso di specie della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario, esponeva di aver stipulato il 4/5/2001 con la resistente un contratto con cui gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993, con conseguente necessità di applicare il tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993. denunziava, inoltre, la nullità del contratto perché stipulato tramite un Parte_1 soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività finanziaria, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, nonché l'illegittima variazione dei tassi d'interesse da parte
2 della resistente nell'esecuzione del rapporto in violazione dell'art. 118 del TUB.
Il ricorrente deduceva, infine, la violazione delle norme in materia di trasparenza per effetto della stipulazione del contratto di concessione della linea di credito tramite carta revolving all'interno di un contratto di prestito, essendo tale modalità incompatibile con l'esigenza del consumatore di essere reso edotto delle reali caratteristiche dei contratti stipulati e dei relativi effetti giuridici.
2. Con comparsa del 22/1/2025 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
La resistente contestava le pretese attoree, deducendo che il contratto di credito con carta revolving era stato stipulato ed eseguito nel rispetto della disciplina vigente in materia di credito al consumo e che la riserva all'esercizio dell'attività di intermediazione, nonché i requisiti di professionalità, trasparenza e correttezza di cui alla circolare n. 0313116/10 del 20 aprile 2010 della Banca d'Italia, sono applicabili solo a far tempo dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141/2010, non potendosi estendere retroattivamente ai contratti conclusi prima del 2010.
3. Con le note scritte di trattazione depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del
3/7/2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste ed il ricorrente dava atto che la Suprema
Corte, con sentenza n. 12838/2025, aveva dichiarato la nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex CP_6 art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 1999.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla è priva di pregio, non Controparte_1 venendo in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, invero, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli
3 strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo, che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è sussumibile tra i contratti di investimento di cui al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'adito giudicante aderisce, infatti, all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, pertanto, non essendo il contratto oggetto della presente causa un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo, è esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva della citata norma, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione per le controversie in materia di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento e per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura
«bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass. civ. 26821 del
16/10/2024; Cass. civ. n. 12883/2021).
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
È documentale che in data 30/4/2004, stipulò con la Euroscooter s.r.l., per Parte_1 conto della poi fusa per incorporazione nella secondo CP_7 Controparte_1 quanto dedotto dalla resistente, il contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene/prodotto per l'importo da erogare di € 3.300,00, da restituire in n. 36 rate di lire 108,90 ciascuna, con la previsione del TAN del 13,56%, del TAEG del 14,45% e del tasso d'interesse moratorio dell'1,3% mensile.
Il contratto prevedeva la facoltà per la società finanziatrice di concedere alla controparte l'apertura di una linea di credito con l'impiego della carta rilasciata dalla con il CP_7 richiamo al prospetto A, scritto in calce al “Regolamento della carta di credito”, che prevedeva le seguenti condizioni economiche: fido iniziale: € 1.000,00, TAN: 15,25% (RID), 16,25 (BP),
TAEG: 16,3% (RID), 17,52% BP), interessi moratori: 1,5% mensile (1,3% per importi superiori
4 ad € 5.000) e commissione di estinzione anticipata del contratto: 1%, corresponsione degli interessi con periodicità mensile (365/36500), con l'indicazione analitica delle spese relative al contratto.
Orbene, il contratto è nullo.
Secondo un recente arresto della Suprema Corte, cui l'adito giudicante aderisce, condividendone i presupposti in diritto, nella vigenza del D.Lgs. n. 374 del 1999 e del D.M. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. revolving, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco (Cass. civ. n. 12838 del 13/05/2025).
Osserva la Suprema Corte che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario, che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi, a differenza della carta di credito cd. charge, in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di interessi. Il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l (primo comma), rinviando a un CP_6
5 regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione CP_6 delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Il regolamento attuativo, emanato con D.M. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485
(«Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Orbene, la Suprema Corte, con la citata sentenza, ha fatto proprio l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Ne consegue che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da
6 parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito è nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale.
Invero, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_6 attività di agenzia. In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame, sul presupposto che la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
Ritiene, inoltre, la Suprema Corte corretta l'affermazione secondo cui il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento, tuttavia il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' ha, sia pure indirettamente, inteso CP_6 vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato (Cass. civ. n. 12838/2025 cit.).
Nel caso di specie, in cui viene in rilievo un contratto stipulato il 30/4/2001 tramite la
Euroscooter s.r.l., di cui non risulta l'iscrizione nell'albo tenuto dall' deve dichiararsi la CP_6 nullità del contratto controverso, con conseguente accertamento dell'obbligo del ricorrente di restituire soltanto il capitale ricevuto in prestito al tasso legale, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito (Cass. civ. n. 27390 del 26/09/2023).
Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024).
Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria
7 del giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u.
n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Andrea
Ruocco, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
10/9/2024 da avverso la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto stipulato il 30/4/2004 tra e la Euroscooter s.r.l., in nome e per conto della Parte_1 CP_7
ACCERTA e DICHIARA l'obbligo di di restituire soltanto il capitale Parte_1 ricevuto in prestito al tasso legale;
CONDANNA la a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 4/7/2025.
Il Giudice
TO CI
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 36533/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 3/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con C.F._1 studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede in Milano, Via Caldera, 21, socio unico direzione e Controparte_1 coordinamento P.I. Gruppo IVA C.F e n. iscr. Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
R.I. di Milano in persona dei suoi procuratori e P.IVA_2 CP_3 Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa, per procura depositata telematicamente in allegato alla CP_5 comparsa di risposta, dall'Avv. Andrea Zeroli, (C.F. ), del Foro di C.F._2
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Zeroli, in Milano, Corso
Monforte n. 13
RESISTENTE
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI per la parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di
1 restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 10/9/2024 agiva Parte_1 in giudizio avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, con la conseguente sostituzione del tasso d'interesse ivi indicato con quello determinato ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993; chiedeva, inoltre, di accertare l'illegittima applicazione del c.d. ius variandi, nonché la nullità del contratto di credito revolving, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme mutuate con applicazione dei tassi d'interesse ex art. 117, comma 7, del TUB, ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c..
Il ricorrente, premessa la non applicabilità al caso di specie della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario, esponeva di aver stipulato il 4/5/2001 con la resistente un contratto con cui gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993, con conseguente necessità di applicare il tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993. denunziava, inoltre, la nullità del contratto perché stipulato tramite un Parte_1 soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività finanziaria, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, nonché l'illegittima variazione dei tassi d'interesse da parte
2 della resistente nell'esecuzione del rapporto in violazione dell'art. 118 del TUB.
Il ricorrente deduceva, infine, la violazione delle norme in materia di trasparenza per effetto della stipulazione del contratto di concessione della linea di credito tramite carta revolving all'interno di un contratto di prestito, essendo tale modalità incompatibile con l'esigenza del consumatore di essere reso edotto delle reali caratteristiche dei contratti stipulati e dei relativi effetti giuridici.
2. Con comparsa del 22/1/2025 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
La resistente contestava le pretese attoree, deducendo che il contratto di credito con carta revolving era stato stipulato ed eseguito nel rispetto della disciplina vigente in materia di credito al consumo e che la riserva all'esercizio dell'attività di intermediazione, nonché i requisiti di professionalità, trasparenza e correttezza di cui alla circolare n. 0313116/10 del 20 aprile 2010 della Banca d'Italia, sono applicabili solo a far tempo dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141/2010, non potendosi estendere retroattivamente ai contratti conclusi prima del 2010.
3. Con le note scritte di trattazione depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del
3/7/2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste ed il ricorrente dava atto che la Suprema
Corte, con sentenza n. 12838/2025, aveva dichiarato la nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex CP_6 art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 1999.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla è priva di pregio, non Controparte_1 venendo in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, invero, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli
3 strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo, che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è sussumibile tra i contratti di investimento di cui al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
L'adito giudicante aderisce, infatti, all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, pertanto, non essendo il contratto oggetto della presente causa un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo, è esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva della citata norma, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione per le controversie in materia di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento e per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura
«bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass. civ. 26821 del
16/10/2024; Cass. civ. n. 12883/2021).
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
È documentale che in data 30/4/2004, stipulò con la Euroscooter s.r.l., per Parte_1 conto della poi fusa per incorporazione nella secondo CP_7 Controparte_1 quanto dedotto dalla resistente, il contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene/prodotto per l'importo da erogare di € 3.300,00, da restituire in n. 36 rate di lire 108,90 ciascuna, con la previsione del TAN del 13,56%, del TAEG del 14,45% e del tasso d'interesse moratorio dell'1,3% mensile.
Il contratto prevedeva la facoltà per la società finanziatrice di concedere alla controparte l'apertura di una linea di credito con l'impiego della carta rilasciata dalla con il CP_7 richiamo al prospetto A, scritto in calce al “Regolamento della carta di credito”, che prevedeva le seguenti condizioni economiche: fido iniziale: € 1.000,00, TAN: 15,25% (RID), 16,25 (BP),
TAEG: 16,3% (RID), 17,52% BP), interessi moratori: 1,5% mensile (1,3% per importi superiori
4 ad € 5.000) e commissione di estinzione anticipata del contratto: 1%, corresponsione degli interessi con periodicità mensile (365/36500), con l'indicazione analitica delle spese relative al contratto.
Orbene, il contratto è nullo.
Secondo un recente arresto della Suprema Corte, cui l'adito giudicante aderisce, condividendone i presupposti in diritto, nella vigenza del D.Lgs. n. 374 del 1999 e del D.M. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. revolving, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco (Cass. civ. n. 12838 del 13/05/2025).
Osserva la Suprema Corte che la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario, che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi, a differenza della carta di credito cd. charge, in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di interessi. Il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l (primo comma), rinviando a un CP_6
5 regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione CP_6 delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Il regolamento attuativo, emanato con D.M. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485
(«Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Orbene, la Suprema Corte, con la citata sentenza, ha fatto proprio l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Ne consegue che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da
6 parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito è nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale.
Invero, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_6 attività di agenzia. In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame, sul presupposto che la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale.
Ritiene, inoltre, la Suprema Corte corretta l'affermazione secondo cui il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento, tuttavia il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' ha, sia pure indirettamente, inteso CP_6 vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato (Cass. civ. n. 12838/2025 cit.).
Nel caso di specie, in cui viene in rilievo un contratto stipulato il 30/4/2001 tramite la
Euroscooter s.r.l., di cui non risulta l'iscrizione nell'albo tenuto dall' deve dichiararsi la CP_6 nullità del contratto controverso, con conseguente accertamento dell'obbligo del ricorrente di restituire soltanto il capitale ricevuto in prestito al tasso legale, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito (Cass. civ. n. 27390 del 26/09/2023).
Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. civ. n. 693 del 09/01/2024).
Nella specie, la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte, pur essendo stata proposta in via subordinata dal ricorrente, è equiordinata rispetto alle altre ai fini della sua efficacia definitoria
7 del giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass. civ. sez. u.
n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. civ. sez. u. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. civ. n. 30745 del 26/11/2019).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Andrea
Ruocco, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
10/9/2024 da avverso la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto stipulato il 30/4/2004 tra e la Euroscooter s.r.l., in nome e per conto della Parte_1 CP_7
ACCERTA e DICHIARA l'obbligo di di restituire soltanto il capitale Parte_1 ricevuto in prestito al tasso legale;
CONDANNA la a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 4/7/2025.
Il Giudice
TO CI
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