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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2698 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Torre UN, n. 998/2022 del 06/05/2022, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. N. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Annalisa Fabbrocino (C.F. n. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Pompei alla via Nolana n. 198, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081.19722459 ed al seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
L'AVV. (C.F. N. ), rappresentata, difesa ed elettivamente dom.ta CP_1 C.F._3 presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Mario Cuccurullo (C.F. n.
), con studio in Torre UN alla via G. Alfani n. 8, il quale dichiara di voler C.F._4 ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
NONCHE'
, già (C.F. N. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, Avv. Marco Scotti Galletta (c.f. n.
), con studio in Napoli, via Carducci n. 18, il quale dichiara di voler ricevere ogni C.F._5 comunicazione al seguente indirizzo di PEC: e dall'avv. Giancarlo Email_3
1 DI (c.f. n. ), con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio, n. 16, il quale C.F._6 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 02.5466216 e al seguente indirizzo di PEC: Email_4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/04/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre UN, l'avv. , chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità CP_1 professionale in relazione ad un giudizio di risarcimento danni che aveva proposto presso il Giudice di Pace di Torre UN con il patrocinio della professionista.
In particolare, si trattava di lesioni patite dall'attrice in data 05/06/2011, verso le ore 21:30 circa, a causa dell'investimento da parte di un'autovettura, modello Mitsubishi Pajero, tg. ZA177PR, che le schiacciava il piede sx con la ruota, mentre ella – quale pedone – si accingeva ad attraversare la via Vittorio Veneto in
Torre UN.
La convenuta, dopo aver accettato l'incarico, notificato l'atto di citazione e iscritto regolarmente la causa a ruolo presso il Giudice di Pace di Torre UN (R.G. 1742/12), non compariva all'udienza ex art. 320
c.p.c. fissata in data 02/10/2012.
Pertanto, il Giudice di Pace, in assenza di richiesta di mezzi istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. CP_ Alla successiva udienza del 06/11/2012, l'avv. chiedeva di essere rimessa in termini per avanzare istanze istruttorie, esibendo a tal fine certificazione medica-odontoiatrica al fine di documentare il suo impedimento non imputabile, ma il giudicante riteneva insufficiente a giustificare l'assenza alla udienza precedente e tardiva la produzione, assegnando così la causa a sentenza.
In data 08/01/2013 veniva depositata la sentenza n. 13/13, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria in quanto non provata ex art. 2697 c.c.
La sig.ra , ritenendo che il rigetto fosse stato determinato esclusivamente dal comportamento Pt_1 CP_ dell'avv. , ritenuto non conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 1176, comma 2
c.c., e che, a fronte di un comportamento professionale diligente dell'avv., vi sarebbe invece stata la CP_ ragionevole probabilità che la domanda sarebbe stata accolta, conveniva l'avv. in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torre UN, perché ne fosse dichiarata la responsabilità professionale per inadempimento e/o inesatto adempimento della prestazione professionale. In particolare, ne chiedeva la condanna al pagamento del danno causato dal mancato risarcimento del danno per lesioni fisiche riportate nel sinistro, asseritamente quantificato in € 26.000,00 come provato da una perizia di parte stragiudiziale allegata agli atti.
2 CP_ Si costituiva l'avv. , contestando le argomentazioni dedotte dall'attrice, in particolare deducendo l'inesistenza del nesso causale tra la mancata indicazione delle prove ed il danno, nonché chiedendo e ottenendo ex art. 269 c.p.c. l'autorizzazione alla chiamata in causa della , così da Controparte_2 essere garantita e manlevata per la responsabilità professionale in virtù della polizza “ Controparte_4
n. PI28057317I0.
[...]
L'assicurazione, regolarmente chiamata in causa, si costituiva eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza e concludendo nel merito per il rigetto della domanda principale. In particolare deduceva che al CP_ momento della stipula dell'assicurazione, il 12.5.2017, l'avv. non aveva comunicato, come dovuto, tra gli atti o fatti che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento, l'infausto esito del giudizio, ben sapendo sia della mancata rimessione in termini per l'istruttoria, sia del rigetto motivato dalla mancanza di prova. Si associava alle difese dell'assicurata, rilevando come la danneggiata non avesse dedotto argomentazioni in grado di soddisfare il giudizio prognostico dell'esito alternativo nel caso di diligente condotta allegatoria di prove.
La causa veniva istruita tramite l'escussione di un unico teste indicato da parte attrice, la sig.ra Tes_1 CP_
nonché mediante l'interrogatorio formale dedotto alla convenuta e da questa reso.
[...]
Il giudice di prime cure, dopo aver acquisito la documentazione offerta dalle parti e rigettato la richiesta di
CTU medico-legale richiesta dall'attrice, assegnava la causa a sentenza ex art. 190 c.p.c., per poi rigettare la domanda con la sentenza n. 998/2022, pubblicata in data 06/05/2022 e notificata a mezzo PEC in data
09/05/2022, qui impugnata. Nello specifico, così statuiva: “il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata in data 17.4.2019 nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché sulla chiamata in garanzia da quest'ultima fatta nei confronti di CP_1 Controparte_2
LTD così provvede: rigetta la domanda e dichiara non luogo a provvedere sulla chiamata in garanzia---
Dichiara interamente compensate, fra le parti tutte, le spese di giudizio”. CP_ Il giudicante, in particolare, riteneva effettivamente poco diligente il comportamento dell'avv. nella gestione della causa dinanzi al Giudice di Pace, in quanto non compariva alla prima udienza, e dunque non articolava mezzi di prova, chiedendo solo alla successiva udienza, rinviata per le conclusioni, di essere rimessa in termini, peraltro giustificandosi con un certificato medico odontoiatrico, giudicato “generico” dal giudice procedente (valutazione non riesaminabile in quanto il certificato non risulta qui depositato).
Prendeva atto che la pronuncia del Giudice di Pace era stata confermata dal Tribunale quale giudice dell'appello.
Il giudicante, tuttavia, riteneva non superata la cd. prova di resistenza, in quanto non ha ritenuto provato dalla sig.ra che il comportamento colposo della convenuta le abbia effettivamente causato un danno. Il Pt_1
Tribunale, infatti, sottolineava come l'attrice avrebbe dovuto fornire la stessa prova che avrebbe dovuto essere espletata innanzi al Giudice di Pace per dimostrare che il suo diritto ad ottenere in quella sede il risarcimento del danno causato dal sinistro stradale sarebbe stato utilmente riconosciuto alla luce della istruttoria omessa.
3 A tal fine, veniva escussa su richiesta di parte attrice la teste la quale, oltre ad aver riferito sul Tes_1 fatto storico dell'incidente, aggiungeva: “al momento dell'incidente non c'era nessuno oltre me, la sig.ra
, il conducente dell'auto – presunta responsabile – e la mamma della sig.ra che era affacciata Pt_1 Pt_1 al balcone del quarto piano”.
Nel corso dell'interrogatorio formale (come anche prontamente dedotto nella terza memoria ex art. 183 CP_ comma 6 c.p.c. testo previgente, a contestazione della prova articolata da controparte), tuttavia l'avv. negava di aver mai avuto il predetto nominativo come testimone da escutere, in quanto la le aveva Pt_1 indicato i nomi di “ ed zii di essa ”, e corroborata dalla produzione Controparte_5 CP_6 Pt_1 dell'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, in cui avrebbe indicato i nomi dei predetti testi
(dopo averli presumibilmente indicati anche in primo grado, sebbene non sia possibile riscontrarlo, essendo mancato il deposito di tutti gli incartamenti del giudizio innanzi al Giudice di Pace, ma anche l'atto di appello era carente della pagina 11, verosimilmente contenente le richieste istruttorie, per cui l'assunto non poteva trovare riscontro documentale).
Il Tribunale riteneva comunque non specificamente contestata, e dunque ammessa, la circostanza della diversa indicazione dei soggetti da escutere come testi, ed evidenziava che la escludeva la loro Tes_1 presenza al momento e sul luogo del fatto. Di conseguenza, anche laddove fossero stati ammessi ed escussi dinanzi al Giudice di Pace, nulla avrebbero saputo riferire sui fatti di causa e quindi la domanda sarebbe lo stesso stata rigettata per carenza di prova.
Pertanto la domanda attore era infondata, ed andava rigettata con assorbimento della domanda di chiamata in garanzia della compagnia assicurativa.
Infine, data la particolarità della vicenda (in cui, in presenza di una evidente negligenza professionale da un lato, mancava prova del danno, come conseguenza eziologica della condotta, concretamente risarcibile dall'altro), il giudice ha ritenuto sussistenti equi motivi per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 08/06/2022 proponeva appello la sig.ra avverso la Parte_1 summenzionata sentenza, chiedendo “contrariis reiectis, in riforma della gravata sentenza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 998/2022 pubblicata il 06/05/2022, Repert. N. 1524/2022, emessa dal Tribunale di Torre UN, Sezione Civile, in persona del G. Vincenzo Del Sorbo, nel giudizio recante NRG 2705/2019 e notificata a mezzo pec in data
09/05/2022, Voglia così provvedere: 1) Dichiarare ammissibile e procedibile il presente appello, oltre che fondato in fatto ed in diritto;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo all'Avv. CP_1
per imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'espletamento del mandato ricevuto, conseguentemente il
[...] suo inadempimento e/o inesatto adempimento della prestazione professionale conferita dalla sig.
[...] ed avente ad oggetto una domanda giudiziale tesa ad ottenere il risarcimento del danno a seguito Parte_1 di un sinistro stradale avvenuto in Torre UN il 05/06/2011; 2) condannare per l'effetto l'Avv.
anche in solido con l'assicurazione già CP_1 Controparte_2 [...]
(C.F. al risarcimento del danno entro la somma Controparte_3 P.IVA_2
4 di € 26.000,00, pari al risarcimento del danno per lesioni fisiche riportate nel sinistro del 05/06/2011, come risultante dalla Consulenza Medico Legale allegata in atti;
3) condannare, altresì, l'avv. al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dello scrivente difensore antistatario di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di meglio precisare, modificare e/o indicare mezzi di prova nei termini concessi dal rito, anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che vengono reiterate in questa sede, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi
CTU medico legale sulla persona dell'appellante al fine di confermare l'entità delle Parte_1 lesioni meglio descritte nella perizia medica di parte depositata agli atti”.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava la “illogicità, contraddittorietà, insufficienza e inadeguatezza della motivazione della sentenza”, in quanto il giudice di prime cure, pur accertando la responsabilità per CP_ inadempimento dell'avv. , non riteneva sussistente alcun danno risarcibile in capo alla sig.ra , sul Pt_1 presupposto di fatto, giudicato apodittico, in quanto privo di riscontro probatorio, che il teste escusso in CP_ primo grado, sig.ra non risulterebbe il soggetto indicato dalla all'avv. nel corso del Tes_1 giudizio risarcitorio per responsabilità aquiliana da circolazione stradale, alla quale erano stati riferiti i nominativi di e Ancora illogica, la conseguenza tratta da tale fatto, ovvero la Controparte_5 CP_7 inutilità della testimonianza che tali altri due soggetti, avrebbero potuto rendere, in quanto non presenti ai fatti, ritenendo che anche con l'audizione di tali due soggetti, si sarebbe pervenuti ad una decisione negativa per mancanza di prova, sebbene la non avesse categoricamente escluso nelle dichiarazioni rese, la Tes_1 presenza di altri soggetti.
Tali asserzioni del giudice di prime cure, non sarebbero supportate da alcun fondamento probatorio, che andava fornito dall'appellato, ma sarebbe altresì illogico e addirittura contraddittorio rispetto alle risultanze CP_ probatorie e documentali fatte valere dall'avv. (ossia l'atto di appello alla sentenza del Giudice di Pace, non contenente alcuna indicazione dei testimoni). CP_ Peraltro l'appellante deduceva di non aver ricevuto dall'avv. alcuna documentazione relativa al giudizio dinanzi al Giudice di Pace, né quella relativa all'appello, di cui, peraltro, veniva a conoscenza solo nel processo per responsabilità professionale dinanzi al Tribunale, nell'anno 2018. Di conseguenza, non poteva in tale sede depositare una documentazione di cui non aveva materiale disponibilità, avendo perciò chiesto, ma non ottenuto, l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del fascicolo inerente al giudizio di responsabilità per l'incidente stradale. Infine, evidenziava la contraddittorietà delle difese della professionista, la quale da un lato, dichiarava che la sig.ra non le aveva mai indicato i nominativi dei testi, dall'altro lato, Pt_1 invece, in sede di interrogatorio formale, affermava di aver ricevuto nominativi di testi, seppur diversi dalla sig.ra e ciò reso ancora più discutibile dalla produzione dell'atto di appello, privo della pag. Tes_1
11, in cui secondo una presunzione logica, vi sarebbero dovute essere le richieste istruttorie.
Infine, l'appellante segnalava anche altre imprecisioni nella ricostruzione dello svolgimento del processo CP_ patrocinato dall'avv. .
5 Con il secondo motivo, la affermava che il giudice di primo grado sarebbe incorso in “difetto di Pt_1 motivazione alla luce delle risultanze probatorie – valore probatorio dell'interrogatorio formale”, poiché
l'onere della prova incombente in capo all'attrice sarebbe stato ottemperato attraverso la prova testimoniale fornita dalla sig.ra avendo la stessa reso in udienza una dichiarazione esaustiva sulle modalità di Tes_1 accadimento del sinistro. Invece, il Tribunale aveva deciso sulla base di dichiarazioni in realtà inutilizzabili CP_ ai fini della decisione, in quanto l'avv. , in sede di interrogatorio formale, non avrebbe reso dichiarazioni di fatti sé sfavorevoli e favorevoli a controparte, ma si sarebbe limitata a “esimersi dalla propria responsabilità pur non essendo tali dichiarazioni supportate da alcuna prova né testimoniale né documentale”.
Infine con il terzo motivo di gravame, l'appellante affermava che il giudice designato avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di CTU medico-legale volta a dimostrare il danno risarcibile e, conseguentemente, il nesso di causalità.
Con un'ultima doglianza, infine, l'appellante avrebbe contestato il presunto assorbimento della decisione sulla domanda di garanzia, nel rigetto della domanda principale, ritenendo di avere interesse alla decisione sulla posizione dell'assicurazione, in quanto in caso di riforma, questa dovrà essere condannata in manleva o in solido a quanto spettante all'attrice.
Si costituiva l'avv. con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04/10/2022 l'appellata CP_1
, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., CP_1 avendo l'appellante richiesto genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza indicare specificamente le parti da riformare.
In subordine, eccepiva l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, evidenziando la correttezza della pronuncia di prime cure nella parte in cui rigettava la domanda attorea per mancanza di prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Ribadiva che l'atto di appello alla sentenza del Giudice di Pace conteneva la corretta indicazione dei nomi dei testi.
Sottolineava la novità del rilievo relativo al non aver fornito la documentazione alla sua assistita, comunque osservando come sarebbe stato possibile per la stessa acquisire dall'archivio i fascicoli di primo e secondo grado con le relative produzioni, e comunque di aver periodicamente informato la cliente degli esiti del contenzioso, in quanto all'epoca dei fatti l'attrice abitava nello stesso condominio in cui aveva sede lo studio CP_ legale dell'avv. . Specificava che la sig.ra non provvide a fornire la lista testi al suo difensore per Pt_1 il giudizio di primo grado, ma lo fece soltanto nel successivo giudizio di appello, indicando i signori e CP_5
e non la sig.ra che non compariva nella lista, ma veniva successivamente indicata a CP_6 Tes_1 teste nel presente giudizio di responsabilità professionale.
Contestava l'ultima doglianza, essendo la domanda di manleva senz'altro assorbita dal rigetto della domanda principale.
L'appellata, dunque, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure.
6 Con la comparsa di risposta si costituiva in data 27/10/2022 l' , Controparte_8 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, avendo il Giudice designato correttamente rigettato la domanda formulata in primo grado con un ragionamento logico-giuridico ineccepibile ed esente da profili di erroneità.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 07/10/2025 nelle forme della trattazione scritta, il collegio tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (40 giorni per le comparse conclusionali, in virtù del potere ufficioso di cui al comma 2, e 20 giorni per le memorie di replica).
Nell'ambito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica le parti si rimettevano ai precedenti CP_ scritti difensivi, ma l'avv. rinunciava alla doglianza incidentale relativa alla vittoria delle spese del primo grado e proponeva un'inammissibile domanda subordinata di manleva per il caso di condanna
(domanda che non era stata proposta con l'atto introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e, pertanto, va rigettato con piena conferma Parte_1 della statuizione di primo grado per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello non si limita a contestare l'ingiustizia della decisione e a contenere la volontà di riforma della stessa, ma assolve altresì l'onere di puntualizzare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti di causa, al fine di contestare e confutare le ragioni poste alla base del provvedimento appellato. Infatti, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica la motivazione della decisione impugnata, anche previa trascrizione dei passaggi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso. Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere dell'appellante di cui all'art. 342 c.p.c. non può spingersi fino a richiedere la presentazione di un vero e proprio progetto di sentenza (Cass. SSUU 27199/2017, Cass.
36481/2022).
Ciò premesso, esaminando il merito dell'impugnazione, l'appello deve ritenersi infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.
In relazione al primo e secondo motivo di gravame (da esaminare insieme per contiguità logica), occorre evidenziare come il giudice di prime cure non abbia fondato la propria decisione sulla (in effetti) carente produzione documentale di parte convenuta, bensì sul mancato superamento della cd. prova di resistenza da parte della sig.ra , non avendo la stessa fornito “la stessa prova che avrebbe dovuto essere espletata Pt_1 dinanzi al GdP per dimostrare il suo diritto ad ottenere in quella sede il risarcimento del danno nel sinistro stradale a quo”.
Il mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. si sostanzia CP_ nella mancata dimostrazione della circostanza per cui, qualora l'avv. si fosse presentata all'udienza ex art. 320 c.p.c. avanzando le necessarie richieste istruttorie, la domanda risarcitoria sarebbe stata senz'altro
7 accolta. La regola del “più probabile che non”, infatti, si applica all'accertamento del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere individuato soltanto mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La sig.ra
, invece, non ha dimostrato che l'ammissione dei mezzi istruttori, qualora tempestivamente indicati, Pt_1 avrebbe verosimilmente consentito di provare il fondamento della sua pretesa.
Sul punto, si precisa in diritto che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità professionale dell'avvocato non scaturisca automaticamente quale conseguenza di un suo qualsivoglia inadempimento, ma si configuri esclusivamente laddove la sua negligenza sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Infatti, la Cass. Civ., sez. III, sentenza 2638/2013 ha affermato che “la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone”.
Di recente, poi, la Cass. Civ., sez. III, ordinanza 24670/2024 ha così ribadito il consolidato orientamento
“secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”. Tale seconda ipotesi è quella che attiene al caso di specie.
La medesima pronuncia, poi, prosegue evidenziando che “in tempi più recenti si è precisato (segnatamente:
Cass. n. 28992/2019, in materia di professione sanitaria, ma con affermazioni di principio aventi valenza più generale, come, del resto, reso evidente da espressi richiami anche alla professione forense) che nelle anzidette obbligazioni (c.d. di 'diligenza professionale' o anche di 'facere professionale') occorre distinguere
8 tra un interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e un interesse primario, o presupposto, del creditore.
L'interesse strumentale è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore.
L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale “già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto.
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore
è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse
è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”.
Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento”.
“Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile”.
Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado ha deciso la causa attenendosi ai superiori principi con motivazione che va confermata, anche se in parte integrata, ed infatti nel caso di specie, non è possibile ritenere mediante un giudizio prognostico che elidendo la condotta negligente dell'avvocato, la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta con molta verosimiglianza.
A ben vedere sul punto vi è una situazione di peculiare ed insanabile contraddittorietà: la sig.ra , Pt_1 CP_ senza mai allegare specificamente di aver tempestivamente fornito all'avvocato , l'elenco dei testimoni ai fatti da poter esaminare nel giudizio risarcitorio, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. indicava (attualmente sua suocera), come testimone da escutere, identificandola coma il Tes_1 soggetto che avrebbe dovuto essere indicato per la prova testimoniale nel giudizio risarcitorio. CP_ Solo allora, l'avv. , con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. contestava la diversa indicazione ricevuta dalla cliente, riferendosi ai testi ed ma senza fornirne un riscontro documentale per CP_5 CP_7 la assurda ed inverosimile circostanza che l'atto di appello della pronuncia di rigetto per carenza di prova nel
9 giudizio di responsabilità da circolazione stradale, prodotto in questo procedimento nel primo grado, era privo di alcune pagine, in cui verosimilmente (per l'ordine espositivo logico dello scritto difensivo) erano contenute le richieste istruttorie.
Ciò detto, è senz'altro condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui se i testi indicati fossero stati i sigg. ed la decisione verosimilmente non sarebbe stata di segno positivo, sia CP_5 CP_7 perché non è stato provato in primo grado quali contributi probatori avrebbero potuto fornire sulla dinamica dei fatti, sia perché molto verosimilmente gli stessi non erano presenti ai fatti, posto che Tes_1 dichiaratasi presente ai fatti, ha con certezza ricordato: “al momento dell'incidente non c'era nessuno oltre me, la sig.ra , il conducente dell'auto e la mamma della che era affacciata al balcone del Pt_1 Pt_1 quarto piano”. Non è dunque vero, come dedotto dall'appellante che la teste non ha escluso la presenza di altri testimoni del sinistro, in quanto la dichiarazione appare molto chiara, e se anche detti soggetti fossero stati in una posizione a lei non visibile, ciò richiedeva espressa deduzione e prova.
Ma, completando la motivazione del Tribunale, anche ritenendo che contrariamente alle contestazioni CP_ dell'avv. , il testimone indicato sin dal principio fosse stata la egualmente non si può pervenire Tes_1 ad un giudizio tranquillizzante, sulla preponderante probabilità di accoglimento della domanda, perché, proprio sulla dinamica del sinistro, forniva una ricostruzione piuttosto generica e vaga dei fatti: “mi trovavo quella sera a casa della sig.ra poiché sono un'amica della mamma e verso le 21,30 andavo via e con Pt_1 me veniva proprio la sig. ra poiché doveva gettare l'immondizia. Giunti fuori al palazzo, Parte_1 io mi fermavo per accendere una sigaretta e la sig.ra che era avanti a me di qualche metro, mentre Pt_1 stava per attraversare per gettare l'immondizia venne investita dall'auto in retromarcia. La sig.ra Pt_1 provò ad urlare ed indietreggiare ma fu tutto veloce e quindi l'auto la investì e cadde a terra”. Detta ricostruzione sfuma sull'effettiva dinamica, limitandosi a riferire di un'autovettura in retromarcia, di un investimento e caduta, senza però riferire sul punto di contatto tra il veicolo ed il pedone, laddove, invece, nell'atto di citazione era riferito lo schiacciamento del piede.
Detta carenza narrativa è particolarmente pregnante soprattutto per la dinamica del sinistro non del tutto verosimile e lineare, come descritta in citazione, ovvero come condotta negligente del conducente del veicolo investitore, tale da determinare uno schiacciamento del piede con la ruota, muovendosi in retromarcia, determinandosi come conseguenza una frattura scomposta bimalleolare del collo del piede con lussazione della tibio – tarsica.
Appare quindi di difficile ricostruzione il sinistro e la prova non avrebbe dissipato i dubbi su: quale posizione avrebbe dovuto avere la rispetto alla vettura, come si verificava lo schiacciamento del piede, rispetto Pt_1
a conseguenze cliniche interessanti la caviglia e non la parte anteriore del piede (come prevedibile), ed infine dovrebbe chiarirsi come poteva cadere a terra, con il piede sotto la ruota.
A ciò si aggiunga la relazione parentale tra la teste e la danneggiata, essendo attualmente la suocera, circostanza che avrebbe potuto sollevare dubbi di attendibilità della prima, non superati dall'esame di altri testimoni, in quanto nulla viene dedotto riguardo altri testi indicati oltre la predetta, dando credito alle deduzioni dell'appellante.
10 La difesa della si è invero limitata a contestare “l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della Pt_1 prestazione professionale”, deducendo che in assenza dello stesso la domanda avrebbe avuto “ragionevole probabilità” di essere accolta, “atteso il nesso eziologico tra le predette lesioni e il sinistro subito”, nesso riconosciuto nella perizia di parte allegata. Tuttavia poiché la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, Cass. 34450/2022, Cass. 33503/2018), anche tale elemento doveva essere vagliato dal giudicante, il quale ben avrebbe potuto rilevare sul punto la sua apoditticità in quanto priva di valutazioni logiche sulla possibile dinamica presuntiva.
Sul punto, quindi, le argomentazioni ed il materiale probatorio forniti dall'appellante non appaiono in grado di confutare le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale e deve ritenersi sfornita di supporto probatorio l'argomentazione secondo cui la pretesa risarcitoria della sig.ra sarebbe stata pienamente soddisfatta Pt_1 CP_ laddove l'avvocato avesse tenuto le condotte omissive imputatele.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, non emerge dagli atti depositati il motivo per cui tale ragionevole probabilità sarebbe stata sussistente. CP_ Del resto, seppure sia incontestata la negligenza dell'avv. nel non aver presenziato all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. e nell'aver tardivamente e superficialmente richiesto la necessaria rimessione in termini, decadendo così dalla possibilità di ottenere l'ammissione dei testi da parte del Giudice di Pace, ciò non è sufficiente ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno, in quanto occorre “non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento”. Infatti, se così non fosse, si starebbe
“lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”
(Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 24007/2024).
Sulla adeguatezza della prova fornita dall'attrice va anche detto che appare corretto il rigetto del giudice di primo grado sul chiesto ordine di esibizione di tali atti ex art. 210 c.p.c., in quanto trattasi di un mezzo di prova residuale, che non può essere usato per supplire l'inerzia della parte nell'ottemperanza del proprio onere probatorio. Del resto, la sig.ra (o meglio, la sua difesa) avrebbe potuto, in quanto parte in Pt_1 causa, estrarre copia integrale degli atti e documenti prodotti in giudizio, con regolare procura, direttamente dall'ufficio giudiziario dove avevano avuto corso i due gradi di giudizio. Ve osservato inoltre in ordine, alla questione per cui la sig.ra non sarebbe stata messa a conoscenza degli sviluppi della vicenda Pt_1 processuale, che trattasi di rilievi nuovi, proposti in questo grado di giudizio.
11 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellante non può che determinare il rigetto del proposto appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
In relazione al terzo motivo di gravame, poi, alla luce dell'infondatezza dell'an della domanda, risulta corretta la scelta del giudice di prime cure di non disporre la CTU.
In relazione al quarto motivo di gravame, infine, occorre evidenziare come, in realtà, l'appellante non sia legittimata a riproporre richiesta di garanzia e manleva. Del resto, non vanta nei confronti dell'assicurazione alcun diritto e, perciò, non ha domanda diretta nei confronti della stessa. Piuttosto, sarebbe spettato all'avv. CP_
riproporre l'assorbita domanda di garanzia per la non voluta ipotesi di accoglimento dell'appello. Sul punto, però, ciò non risulta fatto con l'atto introduttivo e solo tardivamente nella comparsa conclusionale, ma ad ogni buon conto, il rigetto dell'appello determina l'assorbimento anche in questo grado della domanda di manleva.
Condividendo, e perciò mutuando, la motivazione della sentenza di prime cure sulle spese, peraltro, anche CP questa Corte ritiene sussistenti i gravi ed eccezionali motivi (ossia, la accertata negligenza dell'avv. ) in virtù dei quali disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Anche nei confronti dell'Assicurazione va disposta la compensazione delle spese in virtù dell'assorbimento della manleva e, comunque, della sussistenza dell'inadempimento del professionista assicurato.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di
. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata Parte_1 dal Tribunale di Torre UN n. 998/2022, notificata a mezzo PEC in data 09/05/2022, nei confronti dell'avv. , nonché della terza chiamata in causa , già CP_1 Controparte_2 [...]
, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_3
1. rigetta l'appello, confermando in via integrale l'appellata sentenza;
2. compensa le spese del grado di appello tra tutte le parti in causa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Luigi
ZO
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2698 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Torre UN, n. 998/2022 del 06/05/2022, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”;
TRA
(C.F. N. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Annalisa Fabbrocino (C.F. n. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Pompei alla via Nolana n. 198, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081.19722459 ed al seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
L'AVV. (C.F. N. ), rappresentata, difesa ed elettivamente dom.ta CP_1 C.F._3 presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Mario Cuccurullo (C.F. n.
), con studio in Torre UN alla via G. Alfani n. 8, il quale dichiara di voler C.F._4 ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, già (C.F. N. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, Avv. Marco Scotti Galletta (c.f. n.
), con studio in Napoli, via Carducci n. 18, il quale dichiara di voler ricevere ogni C.F._5 comunicazione al seguente indirizzo di PEC: e dall'avv. Giancarlo Email_3
1 DI (c.f. n. ), con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio, n. 16, il quale C.F._6 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 02.5466216 e al seguente indirizzo di PEC: Email_4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/04/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre UN, l'avv. , chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità CP_1 professionale in relazione ad un giudizio di risarcimento danni che aveva proposto presso il Giudice di Pace di Torre UN con il patrocinio della professionista.
In particolare, si trattava di lesioni patite dall'attrice in data 05/06/2011, verso le ore 21:30 circa, a causa dell'investimento da parte di un'autovettura, modello Mitsubishi Pajero, tg. ZA177PR, che le schiacciava il piede sx con la ruota, mentre ella – quale pedone – si accingeva ad attraversare la via Vittorio Veneto in
Torre UN.
La convenuta, dopo aver accettato l'incarico, notificato l'atto di citazione e iscritto regolarmente la causa a ruolo presso il Giudice di Pace di Torre UN (R.G. 1742/12), non compariva all'udienza ex art. 320
c.p.c. fissata in data 02/10/2012.
Pertanto, il Giudice di Pace, in assenza di richiesta di mezzi istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. CP_ Alla successiva udienza del 06/11/2012, l'avv. chiedeva di essere rimessa in termini per avanzare istanze istruttorie, esibendo a tal fine certificazione medica-odontoiatrica al fine di documentare il suo impedimento non imputabile, ma il giudicante riteneva insufficiente a giustificare l'assenza alla udienza precedente e tardiva la produzione, assegnando così la causa a sentenza.
In data 08/01/2013 veniva depositata la sentenza n. 13/13, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria in quanto non provata ex art. 2697 c.c.
La sig.ra , ritenendo che il rigetto fosse stato determinato esclusivamente dal comportamento Pt_1 CP_ dell'avv. , ritenuto non conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 1176, comma 2
c.c., e che, a fronte di un comportamento professionale diligente dell'avv., vi sarebbe invece stata la CP_ ragionevole probabilità che la domanda sarebbe stata accolta, conveniva l'avv. in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torre UN, perché ne fosse dichiarata la responsabilità professionale per inadempimento e/o inesatto adempimento della prestazione professionale. In particolare, ne chiedeva la condanna al pagamento del danno causato dal mancato risarcimento del danno per lesioni fisiche riportate nel sinistro, asseritamente quantificato in € 26.000,00 come provato da una perizia di parte stragiudiziale allegata agli atti.
2 CP_ Si costituiva l'avv. , contestando le argomentazioni dedotte dall'attrice, in particolare deducendo l'inesistenza del nesso causale tra la mancata indicazione delle prove ed il danno, nonché chiedendo e ottenendo ex art. 269 c.p.c. l'autorizzazione alla chiamata in causa della , così da Controparte_2 essere garantita e manlevata per la responsabilità professionale in virtù della polizza “ Controparte_4
n. PI28057317I0.
[...]
L'assicurazione, regolarmente chiamata in causa, si costituiva eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza e concludendo nel merito per il rigetto della domanda principale. In particolare deduceva che al CP_ momento della stipula dell'assicurazione, il 12.5.2017, l'avv. non aveva comunicato, come dovuto, tra gli atti o fatti che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento, l'infausto esito del giudizio, ben sapendo sia della mancata rimessione in termini per l'istruttoria, sia del rigetto motivato dalla mancanza di prova. Si associava alle difese dell'assicurata, rilevando come la danneggiata non avesse dedotto argomentazioni in grado di soddisfare il giudizio prognostico dell'esito alternativo nel caso di diligente condotta allegatoria di prove.
La causa veniva istruita tramite l'escussione di un unico teste indicato da parte attrice, la sig.ra Tes_1 CP_
nonché mediante l'interrogatorio formale dedotto alla convenuta e da questa reso.
[...]
Il giudice di prime cure, dopo aver acquisito la documentazione offerta dalle parti e rigettato la richiesta di
CTU medico-legale richiesta dall'attrice, assegnava la causa a sentenza ex art. 190 c.p.c., per poi rigettare la domanda con la sentenza n. 998/2022, pubblicata in data 06/05/2022 e notificata a mezzo PEC in data
09/05/2022, qui impugnata. Nello specifico, così statuiva: “il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata in data 17.4.2019 nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché sulla chiamata in garanzia da quest'ultima fatta nei confronti di CP_1 Controparte_2
LTD così provvede: rigetta la domanda e dichiara non luogo a provvedere sulla chiamata in garanzia---
Dichiara interamente compensate, fra le parti tutte, le spese di giudizio”. CP_ Il giudicante, in particolare, riteneva effettivamente poco diligente il comportamento dell'avv. nella gestione della causa dinanzi al Giudice di Pace, in quanto non compariva alla prima udienza, e dunque non articolava mezzi di prova, chiedendo solo alla successiva udienza, rinviata per le conclusioni, di essere rimessa in termini, peraltro giustificandosi con un certificato medico odontoiatrico, giudicato “generico” dal giudice procedente (valutazione non riesaminabile in quanto il certificato non risulta qui depositato).
Prendeva atto che la pronuncia del Giudice di Pace era stata confermata dal Tribunale quale giudice dell'appello.
Il giudicante, tuttavia, riteneva non superata la cd. prova di resistenza, in quanto non ha ritenuto provato dalla sig.ra che il comportamento colposo della convenuta le abbia effettivamente causato un danno. Il Pt_1
Tribunale, infatti, sottolineava come l'attrice avrebbe dovuto fornire la stessa prova che avrebbe dovuto essere espletata innanzi al Giudice di Pace per dimostrare che il suo diritto ad ottenere in quella sede il risarcimento del danno causato dal sinistro stradale sarebbe stato utilmente riconosciuto alla luce della istruttoria omessa.
3 A tal fine, veniva escussa su richiesta di parte attrice la teste la quale, oltre ad aver riferito sul Tes_1 fatto storico dell'incidente, aggiungeva: “al momento dell'incidente non c'era nessuno oltre me, la sig.ra
, il conducente dell'auto – presunta responsabile – e la mamma della sig.ra che era affacciata Pt_1 Pt_1 al balcone del quarto piano”.
Nel corso dell'interrogatorio formale (come anche prontamente dedotto nella terza memoria ex art. 183 CP_ comma 6 c.p.c. testo previgente, a contestazione della prova articolata da controparte), tuttavia l'avv. negava di aver mai avuto il predetto nominativo come testimone da escutere, in quanto la le aveva Pt_1 indicato i nomi di “ ed zii di essa ”, e corroborata dalla produzione Controparte_5 CP_6 Pt_1 dell'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, in cui avrebbe indicato i nomi dei predetti testi
(dopo averli presumibilmente indicati anche in primo grado, sebbene non sia possibile riscontrarlo, essendo mancato il deposito di tutti gli incartamenti del giudizio innanzi al Giudice di Pace, ma anche l'atto di appello era carente della pagina 11, verosimilmente contenente le richieste istruttorie, per cui l'assunto non poteva trovare riscontro documentale).
Il Tribunale riteneva comunque non specificamente contestata, e dunque ammessa, la circostanza della diversa indicazione dei soggetti da escutere come testi, ed evidenziava che la escludeva la loro Tes_1 presenza al momento e sul luogo del fatto. Di conseguenza, anche laddove fossero stati ammessi ed escussi dinanzi al Giudice di Pace, nulla avrebbero saputo riferire sui fatti di causa e quindi la domanda sarebbe lo stesso stata rigettata per carenza di prova.
Pertanto la domanda attore era infondata, ed andava rigettata con assorbimento della domanda di chiamata in garanzia della compagnia assicurativa.
Infine, data la particolarità della vicenda (in cui, in presenza di una evidente negligenza professionale da un lato, mancava prova del danno, come conseguenza eziologica della condotta, concretamente risarcibile dall'altro), il giudice ha ritenuto sussistenti equi motivi per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 08/06/2022 proponeva appello la sig.ra avverso la Parte_1 summenzionata sentenza, chiedendo “contrariis reiectis, in riforma della gravata sentenza, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 998/2022 pubblicata il 06/05/2022, Repert. N. 1524/2022, emessa dal Tribunale di Torre UN, Sezione Civile, in persona del G. Vincenzo Del Sorbo, nel giudizio recante NRG 2705/2019 e notificata a mezzo pec in data
09/05/2022, Voglia così provvedere: 1) Dichiarare ammissibile e procedibile il presente appello, oltre che fondato in fatto ed in diritto;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo all'Avv. CP_1
per imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'espletamento del mandato ricevuto, conseguentemente il
[...] suo inadempimento e/o inesatto adempimento della prestazione professionale conferita dalla sig.
[...] ed avente ad oggetto una domanda giudiziale tesa ad ottenere il risarcimento del danno a seguito Parte_1 di un sinistro stradale avvenuto in Torre UN il 05/06/2011; 2) condannare per l'effetto l'Avv.
anche in solido con l'assicurazione già CP_1 Controparte_2 [...]
(C.F. al risarcimento del danno entro la somma Controparte_3 P.IVA_2
4 di € 26.000,00, pari al risarcimento del danno per lesioni fisiche riportate nel sinistro del 05/06/2011, come risultante dalla Consulenza Medico Legale allegata in atti;
3) condannare, altresì, l'avv. al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dello scrivente difensore antistatario di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di meglio precisare, modificare e/o indicare mezzi di prova nei termini concessi dal rito, anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che vengono reiterate in questa sede, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi
CTU medico legale sulla persona dell'appellante al fine di confermare l'entità delle Parte_1 lesioni meglio descritte nella perizia medica di parte depositata agli atti”.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava la “illogicità, contraddittorietà, insufficienza e inadeguatezza della motivazione della sentenza”, in quanto il giudice di prime cure, pur accertando la responsabilità per CP_ inadempimento dell'avv. , non riteneva sussistente alcun danno risarcibile in capo alla sig.ra , sul Pt_1 presupposto di fatto, giudicato apodittico, in quanto privo di riscontro probatorio, che il teste escusso in CP_ primo grado, sig.ra non risulterebbe il soggetto indicato dalla all'avv. nel corso del Tes_1 giudizio risarcitorio per responsabilità aquiliana da circolazione stradale, alla quale erano stati riferiti i nominativi di e Ancora illogica, la conseguenza tratta da tale fatto, ovvero la Controparte_5 CP_7 inutilità della testimonianza che tali altri due soggetti, avrebbero potuto rendere, in quanto non presenti ai fatti, ritenendo che anche con l'audizione di tali due soggetti, si sarebbe pervenuti ad una decisione negativa per mancanza di prova, sebbene la non avesse categoricamente escluso nelle dichiarazioni rese, la Tes_1 presenza di altri soggetti.
Tali asserzioni del giudice di prime cure, non sarebbero supportate da alcun fondamento probatorio, che andava fornito dall'appellato, ma sarebbe altresì illogico e addirittura contraddittorio rispetto alle risultanze CP_ probatorie e documentali fatte valere dall'avv. (ossia l'atto di appello alla sentenza del Giudice di Pace, non contenente alcuna indicazione dei testimoni). CP_ Peraltro l'appellante deduceva di non aver ricevuto dall'avv. alcuna documentazione relativa al giudizio dinanzi al Giudice di Pace, né quella relativa all'appello, di cui, peraltro, veniva a conoscenza solo nel processo per responsabilità professionale dinanzi al Tribunale, nell'anno 2018. Di conseguenza, non poteva in tale sede depositare una documentazione di cui non aveva materiale disponibilità, avendo perciò chiesto, ma non ottenuto, l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del fascicolo inerente al giudizio di responsabilità per l'incidente stradale. Infine, evidenziava la contraddittorietà delle difese della professionista, la quale da un lato, dichiarava che la sig.ra non le aveva mai indicato i nominativi dei testi, dall'altro lato, Pt_1 invece, in sede di interrogatorio formale, affermava di aver ricevuto nominativi di testi, seppur diversi dalla sig.ra e ciò reso ancora più discutibile dalla produzione dell'atto di appello, privo della pag. Tes_1
11, in cui secondo una presunzione logica, vi sarebbero dovute essere le richieste istruttorie.
Infine, l'appellante segnalava anche altre imprecisioni nella ricostruzione dello svolgimento del processo CP_ patrocinato dall'avv. .
5 Con il secondo motivo, la affermava che il giudice di primo grado sarebbe incorso in “difetto di Pt_1 motivazione alla luce delle risultanze probatorie – valore probatorio dell'interrogatorio formale”, poiché
l'onere della prova incombente in capo all'attrice sarebbe stato ottemperato attraverso la prova testimoniale fornita dalla sig.ra avendo la stessa reso in udienza una dichiarazione esaustiva sulle modalità di Tes_1 accadimento del sinistro. Invece, il Tribunale aveva deciso sulla base di dichiarazioni in realtà inutilizzabili CP_ ai fini della decisione, in quanto l'avv. , in sede di interrogatorio formale, non avrebbe reso dichiarazioni di fatti sé sfavorevoli e favorevoli a controparte, ma si sarebbe limitata a “esimersi dalla propria responsabilità pur non essendo tali dichiarazioni supportate da alcuna prova né testimoniale né documentale”.
Infine con il terzo motivo di gravame, l'appellante affermava che il giudice designato avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di CTU medico-legale volta a dimostrare il danno risarcibile e, conseguentemente, il nesso di causalità.
Con un'ultima doglianza, infine, l'appellante avrebbe contestato il presunto assorbimento della decisione sulla domanda di garanzia, nel rigetto della domanda principale, ritenendo di avere interesse alla decisione sulla posizione dell'assicurazione, in quanto in caso di riforma, questa dovrà essere condannata in manleva o in solido a quanto spettante all'attrice.
Si costituiva l'avv. con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04/10/2022 l'appellata CP_1
, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., CP_1 avendo l'appellante richiesto genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza indicare specificamente le parti da riformare.
In subordine, eccepiva l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, evidenziando la correttezza della pronuncia di prime cure nella parte in cui rigettava la domanda attorea per mancanza di prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Ribadiva che l'atto di appello alla sentenza del Giudice di Pace conteneva la corretta indicazione dei nomi dei testi.
Sottolineava la novità del rilievo relativo al non aver fornito la documentazione alla sua assistita, comunque osservando come sarebbe stato possibile per la stessa acquisire dall'archivio i fascicoli di primo e secondo grado con le relative produzioni, e comunque di aver periodicamente informato la cliente degli esiti del contenzioso, in quanto all'epoca dei fatti l'attrice abitava nello stesso condominio in cui aveva sede lo studio CP_ legale dell'avv. . Specificava che la sig.ra non provvide a fornire la lista testi al suo difensore per Pt_1 il giudizio di primo grado, ma lo fece soltanto nel successivo giudizio di appello, indicando i signori e CP_5
e non la sig.ra che non compariva nella lista, ma veniva successivamente indicata a CP_6 Tes_1 teste nel presente giudizio di responsabilità professionale.
Contestava l'ultima doglianza, essendo la domanda di manleva senz'altro assorbita dal rigetto della domanda principale.
L'appellata, dunque, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure.
6 Con la comparsa di risposta si costituiva in data 27/10/2022 l' , Controparte_8 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, avendo il Giudice designato correttamente rigettato la domanda formulata in primo grado con un ragionamento logico-giuridico ineccepibile ed esente da profili di erroneità.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 07/10/2025 nelle forme della trattazione scritta, il collegio tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (40 giorni per le comparse conclusionali, in virtù del potere ufficioso di cui al comma 2, e 20 giorni per le memorie di replica).
Nell'ambito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica le parti si rimettevano ai precedenti CP_ scritti difensivi, ma l'avv. rinunciava alla doglianza incidentale relativa alla vittoria delle spese del primo grado e proponeva un'inammissibile domanda subordinata di manleva per il caso di condanna
(domanda che non era stata proposta con l'atto introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e, pertanto, va rigettato con piena conferma Parte_1 della statuizione di primo grado per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello non si limita a contestare l'ingiustizia della decisione e a contenere la volontà di riforma della stessa, ma assolve altresì l'onere di puntualizzare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti di causa, al fine di contestare e confutare le ragioni poste alla base del provvedimento appellato. Infatti, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica la motivazione della decisione impugnata, anche previa trascrizione dei passaggi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso. Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere dell'appellante di cui all'art. 342 c.p.c. non può spingersi fino a richiedere la presentazione di un vero e proprio progetto di sentenza (Cass. SSUU 27199/2017, Cass.
36481/2022).
Ciò premesso, esaminando il merito dell'impugnazione, l'appello deve ritenersi infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.
In relazione al primo e secondo motivo di gravame (da esaminare insieme per contiguità logica), occorre evidenziare come il giudice di prime cure non abbia fondato la propria decisione sulla (in effetti) carente produzione documentale di parte convenuta, bensì sul mancato superamento della cd. prova di resistenza da parte della sig.ra , non avendo la stessa fornito “la stessa prova che avrebbe dovuto essere espletata Pt_1 dinanzi al GdP per dimostrare il suo diritto ad ottenere in quella sede il risarcimento del danno nel sinistro stradale a quo”.
Il mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. si sostanzia CP_ nella mancata dimostrazione della circostanza per cui, qualora l'avv. si fosse presentata all'udienza ex art. 320 c.p.c. avanzando le necessarie richieste istruttorie, la domanda risarcitoria sarebbe stata senz'altro
7 accolta. La regola del “più probabile che non”, infatti, si applica all'accertamento del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere individuato soltanto mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La sig.ra
, invece, non ha dimostrato che l'ammissione dei mezzi istruttori, qualora tempestivamente indicati, Pt_1 avrebbe verosimilmente consentito di provare il fondamento della sua pretesa.
Sul punto, si precisa in diritto che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità professionale dell'avvocato non scaturisca automaticamente quale conseguenza di un suo qualsivoglia inadempimento, ma si configuri esclusivamente laddove la sua negligenza sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Infatti, la Cass. Civ., sez. III, sentenza 2638/2013 ha affermato che “la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone”.
Di recente, poi, la Cass. Civ., sez. III, ordinanza 24670/2024 ha così ribadito il consolidato orientamento
“secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”. Tale seconda ipotesi è quella che attiene al caso di specie.
La medesima pronuncia, poi, prosegue evidenziando che “in tempi più recenti si è precisato (segnatamente:
Cass. n. 28992/2019, in materia di professione sanitaria, ma con affermazioni di principio aventi valenza più generale, come, del resto, reso evidente da espressi richiami anche alla professione forense) che nelle anzidette obbligazioni (c.d. di 'diligenza professionale' o anche di 'facere professionale') occorre distinguere
8 tra un interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e un interesse primario, o presupposto, del creditore.
L'interesse strumentale è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore.
L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale “già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto.
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore
è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse
è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”.
Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento”.
“Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria.
Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile”.
Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado ha deciso la causa attenendosi ai superiori principi con motivazione che va confermata, anche se in parte integrata, ed infatti nel caso di specie, non è possibile ritenere mediante un giudizio prognostico che elidendo la condotta negligente dell'avvocato, la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta con molta verosimiglianza.
A ben vedere sul punto vi è una situazione di peculiare ed insanabile contraddittorietà: la sig.ra , Pt_1 CP_ senza mai allegare specificamente di aver tempestivamente fornito all'avvocato , l'elenco dei testimoni ai fatti da poter esaminare nel giudizio risarcitorio, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. indicava (attualmente sua suocera), come testimone da escutere, identificandola coma il Tes_1 soggetto che avrebbe dovuto essere indicato per la prova testimoniale nel giudizio risarcitorio. CP_ Solo allora, l'avv. , con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. contestava la diversa indicazione ricevuta dalla cliente, riferendosi ai testi ed ma senza fornirne un riscontro documentale per CP_5 CP_7 la assurda ed inverosimile circostanza che l'atto di appello della pronuncia di rigetto per carenza di prova nel
9 giudizio di responsabilità da circolazione stradale, prodotto in questo procedimento nel primo grado, era privo di alcune pagine, in cui verosimilmente (per l'ordine espositivo logico dello scritto difensivo) erano contenute le richieste istruttorie.
Ciò detto, è senz'altro condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui se i testi indicati fossero stati i sigg. ed la decisione verosimilmente non sarebbe stata di segno positivo, sia CP_5 CP_7 perché non è stato provato in primo grado quali contributi probatori avrebbero potuto fornire sulla dinamica dei fatti, sia perché molto verosimilmente gli stessi non erano presenti ai fatti, posto che Tes_1 dichiaratasi presente ai fatti, ha con certezza ricordato: “al momento dell'incidente non c'era nessuno oltre me, la sig.ra , il conducente dell'auto e la mamma della che era affacciata al balcone del Pt_1 Pt_1 quarto piano”. Non è dunque vero, come dedotto dall'appellante che la teste non ha escluso la presenza di altri testimoni del sinistro, in quanto la dichiarazione appare molto chiara, e se anche detti soggetti fossero stati in una posizione a lei non visibile, ciò richiedeva espressa deduzione e prova.
Ma, completando la motivazione del Tribunale, anche ritenendo che contrariamente alle contestazioni CP_ dell'avv. , il testimone indicato sin dal principio fosse stata la egualmente non si può pervenire Tes_1 ad un giudizio tranquillizzante, sulla preponderante probabilità di accoglimento della domanda, perché, proprio sulla dinamica del sinistro, forniva una ricostruzione piuttosto generica e vaga dei fatti: “mi trovavo quella sera a casa della sig.ra poiché sono un'amica della mamma e verso le 21,30 andavo via e con Pt_1 me veniva proprio la sig. ra poiché doveva gettare l'immondizia. Giunti fuori al palazzo, Parte_1 io mi fermavo per accendere una sigaretta e la sig.ra che era avanti a me di qualche metro, mentre Pt_1 stava per attraversare per gettare l'immondizia venne investita dall'auto in retromarcia. La sig.ra Pt_1 provò ad urlare ed indietreggiare ma fu tutto veloce e quindi l'auto la investì e cadde a terra”. Detta ricostruzione sfuma sull'effettiva dinamica, limitandosi a riferire di un'autovettura in retromarcia, di un investimento e caduta, senza però riferire sul punto di contatto tra il veicolo ed il pedone, laddove, invece, nell'atto di citazione era riferito lo schiacciamento del piede.
Detta carenza narrativa è particolarmente pregnante soprattutto per la dinamica del sinistro non del tutto verosimile e lineare, come descritta in citazione, ovvero come condotta negligente del conducente del veicolo investitore, tale da determinare uno schiacciamento del piede con la ruota, muovendosi in retromarcia, determinandosi come conseguenza una frattura scomposta bimalleolare del collo del piede con lussazione della tibio – tarsica.
Appare quindi di difficile ricostruzione il sinistro e la prova non avrebbe dissipato i dubbi su: quale posizione avrebbe dovuto avere la rispetto alla vettura, come si verificava lo schiacciamento del piede, rispetto Pt_1
a conseguenze cliniche interessanti la caviglia e non la parte anteriore del piede (come prevedibile), ed infine dovrebbe chiarirsi come poteva cadere a terra, con il piede sotto la ruota.
A ciò si aggiunga la relazione parentale tra la teste e la danneggiata, essendo attualmente la suocera, circostanza che avrebbe potuto sollevare dubbi di attendibilità della prima, non superati dall'esame di altri testimoni, in quanto nulla viene dedotto riguardo altri testi indicati oltre la predetta, dando credito alle deduzioni dell'appellante.
10 La difesa della si è invero limitata a contestare “l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della Pt_1 prestazione professionale”, deducendo che in assenza dello stesso la domanda avrebbe avuto “ragionevole probabilità” di essere accolta, “atteso il nesso eziologico tra le predette lesioni e il sinistro subito”, nesso riconosciuto nella perizia di parte allegata. Tuttavia poiché la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, Cass. 34450/2022, Cass. 33503/2018), anche tale elemento doveva essere vagliato dal giudicante, il quale ben avrebbe potuto rilevare sul punto la sua apoditticità in quanto priva di valutazioni logiche sulla possibile dinamica presuntiva.
Sul punto, quindi, le argomentazioni ed il materiale probatorio forniti dall'appellante non appaiono in grado di confutare le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale e deve ritenersi sfornita di supporto probatorio l'argomentazione secondo cui la pretesa risarcitoria della sig.ra sarebbe stata pienamente soddisfatta Pt_1 CP_ laddove l'avvocato avesse tenuto le condotte omissive imputatele.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, non emerge dagli atti depositati il motivo per cui tale ragionevole probabilità sarebbe stata sussistente. CP_ Del resto, seppure sia incontestata la negligenza dell'avv. nel non aver presenziato all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. e nell'aver tardivamente e superficialmente richiesto la necessaria rimessione in termini, decadendo così dalla possibilità di ottenere l'ammissione dei testi da parte del Giudice di Pace, ciò non è sufficiente ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno, in quanto occorre “non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento”. Infatti, se così non fosse, si starebbe
“lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”
(Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 24007/2024).
Sulla adeguatezza della prova fornita dall'attrice va anche detto che appare corretto il rigetto del giudice di primo grado sul chiesto ordine di esibizione di tali atti ex art. 210 c.p.c., in quanto trattasi di un mezzo di prova residuale, che non può essere usato per supplire l'inerzia della parte nell'ottemperanza del proprio onere probatorio. Del resto, la sig.ra (o meglio, la sua difesa) avrebbe potuto, in quanto parte in Pt_1 causa, estrarre copia integrale degli atti e documenti prodotti in giudizio, con regolare procura, direttamente dall'ufficio giudiziario dove avevano avuto corso i due gradi di giudizio. Ve osservato inoltre in ordine, alla questione per cui la sig.ra non sarebbe stata messa a conoscenza degli sviluppi della vicenda Pt_1 processuale, che trattasi di rilievi nuovi, proposti in questo grado di giudizio.
11 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellante non può che determinare il rigetto del proposto appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
In relazione al terzo motivo di gravame, poi, alla luce dell'infondatezza dell'an della domanda, risulta corretta la scelta del giudice di prime cure di non disporre la CTU.
In relazione al quarto motivo di gravame, infine, occorre evidenziare come, in realtà, l'appellante non sia legittimata a riproporre richiesta di garanzia e manleva. Del resto, non vanta nei confronti dell'assicurazione alcun diritto e, perciò, non ha domanda diretta nei confronti della stessa. Piuttosto, sarebbe spettato all'avv. CP_
riproporre l'assorbita domanda di garanzia per la non voluta ipotesi di accoglimento dell'appello. Sul punto, però, ciò non risulta fatto con l'atto introduttivo e solo tardivamente nella comparsa conclusionale, ma ad ogni buon conto, il rigetto dell'appello determina l'assorbimento anche in questo grado della domanda di manleva.
Condividendo, e perciò mutuando, la motivazione della sentenza di prime cure sulle spese, peraltro, anche CP questa Corte ritiene sussistenti i gravi ed eccezionali motivi (ossia, la accertata negligenza dell'avv. ) in virtù dei quali disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Anche nei confronti dell'Assicurazione va disposta la compensazione delle spese in virtù dell'assorbimento della manleva e, comunque, della sussistenza dell'inadempimento del professionista assicurato.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di
. Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata Parte_1 dal Tribunale di Torre UN n. 998/2022, notificata a mezzo PEC in data 09/05/2022, nei confronti dell'avv. , nonché della terza chiamata in causa , già CP_1 Controparte_2 [...]
, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_3
1. rigetta l'appello, confermando in via integrale l'appellata sentenza;
2. compensa le spese del grado di appello tra tutte le parti in causa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Luigi
ZO
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