Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2021, proposto da
DR AT LB, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 5437 dell’11 febbraio 2021, con la quale il Comune di Copertino - Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. ingiungeva all'odierno ricorrente il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla “Segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A. n. 21/D003-Lavori per manutenzione straordinaria di una civile abitazione - Fabbricato in via Grottella esterna” e, al contempo, richiedeva al ricorrente il pagamento di € 5.656,30 a titolo di contributo di costruzione relativamente alla predetta pratica edilizia;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto "Nuova determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso. Aggiornamento anno 2017”;
- nonché di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto;
- nonche' per l'accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione resistente a richiedere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla predetta SCIA;
- e per la condanna del Comune di Copertino alla restituzione di tutto quanto indebitamente corrisposto dall'odierno ricorrente a titolo di contributo di costruzione, relativamente alla predetta pratica edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ZI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, il ricorrente ha impugnato: la nota prot. n. 5437 dell’11 febbraio 2021, con la quale il Comune di Copertino - Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. gli ingiungeva il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla “Segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A. n. 21/D003-Lavori per manutenzione straordinaria di una civile abitazione - Fabbricato in via Grottella esterna” e, al contempo, richiedeva il pagamento di € 5.656,30 a titolo di contributo di costruzione relativamente alla predetta pratica edilizia; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto "Nuova determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso. Aggiornamento anno 2017”; ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto.
Richiede, altresì, parte ricorrente l'accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione resistente ad ottenere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla predetta S.C.I.A. e la condanna del Comune di Copertino alla restituzione di tutto quanto indebitamente corrisposto a titolo di contributo di costruzione, relativamente alla predetta pratica edilizia.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1) VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 7 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 NONCHÈ DELL'ART. 23, COMMA 6, D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA.
2) CARENZA DI POTERE E/O INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL SUO ESERCIZIO. VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 23, COMMA 6, D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, SOTTO ALTRO PROFILO, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 3, 10-BIS, 19, COMMI 4 E 6 BIS, E 21 NONIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI PROPORZIONALITÀ.
3) VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E 16 D.P.R. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DEL PROVVEDIMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. IN OGNI CASO, INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
4) VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 16, 22 E 23 D.P.R. 380/2001 SOTTO ALTRO PROFILO, NONCHÈ DELL’ART. 7 L. 212/2000. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DEL PROVVEDIMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. IN OGNI CASO, INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
5) VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 16 E 17 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
6) VIOLAZIONE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 16 D.P.R. 380/2001 SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
1.2. Con nota prot. n. 19131 del 4.6.2021 avente ad oggetto "Rettifica nota prot. 5437 del 11.2.2021 - Comunicazione avvio procedimento di ricalcolo costi di costruzione", depositata in giudizio il 4 giugno 2021, il Comune di Copertino ha comunicato che: - " ad una più approfondita e rinnovata valutazione degli interventi edili di cui alla SCIA n. 21/D003, l'immobile in questione, destinato ad abitazione unifamiliare ed assentito con concessione edilizia in sanatoria 20.02.2001 n. 9, non è stato ultimato e si trova in stato di rustico; - gli interventi di cui alla SCIA n. 21/D003, pertanto, devono essere più correttamente qualificati di completamento degli interventi assentiti con concessione edilizia in sanatoria 20.02.2001 n. 9, in quanto in prevalenza rivolti alla ultimazione delle opere assentite e solo per la restante parte costituenti ristrutturazione edilizia, senza apprezzabile modifica del prospetto o incremento di superficie di volume (in ogni caso non superiore al 20 per cento);" - ai sensi del d.P.R. 380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, mentre nei casi di interventi di completamento delle opere non ultimate nel termine previsto dal titolo abilitativo, si procede al ricalcolo del contributo di costruzione (art. 15, co. 3); - al fine di ricalcolare il contributo di costruzione, versato ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria 20.02.2001 n. 9, occorre acquisire computo metrico degli interventi di completamento;-le opere edili di cui alla SCIA n. 21/D003, pertanto, potranno essere realizzate in seguito alla conclusione, con provvedimento espresso, del procedimento di autorizzazione allo scarico ed al ricalcolo del contributo di costruzione, con restituzione al sig. LB delle maggiori somme eventualmente dallo stesso versate anche a titolo di oneri di urbanizzazione ovvero previo versamento, da parte dello stesso, delle maggiori somme che risulteranno eventualmente dovute;Vista la L. n. 241/90 e in particolare le disposizioni in materia di autotutela; Ritenuto di rettificare i contenuti di cui alla propria nota prot. 5437 del 11.02.2021, nella parte in cui presuppone a carico del sig. LB l'obbligo di versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, come con la stessa quantificati; comunica ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990 l'avvio del procedimento di ricalcolo del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 15 co. 3 DPR n. 380/2001 in relazione agli interventi di completamento di cui alla SCIA n. 21/D003 ed a tal fine chiede di trasmettere computo metrico degli interventi di completamento di cui alla SCIA n. 21/D003” .
Con ordinanza cautelare n.334/2021 del 9.6. 2021 l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, formulata dalla parte ricorrente, è stata respinta con la seguente motivazione “ ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase del giudizio, che la spiegata istanza cautelare non può essere accolta, in ragione della successiva adozione, da parte del Comune di Copertino, della nota prot. n. 0019131 del 4 giugno 2021, avente a oggetto <<SCIA n. 21/D003 per la realizzazione di “Progetto di manutenzione straordinaria di un immobile a destinazione residenziale sito a Copertino in via Grottella”. Rettifica nota prot. 5437 del 11.2.2021 - Comunicazione avvio procedimento di ricalcolo costi di costruzione”, recante - appunto - la comunicazione di avvio del procedimento di ricalcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, in uno all’ “avvertimento” che la prosecuzione degli interventi di completamento di cui alla S.C.I.A. in questione - in assenza, in particolare, di provvedimento di autorizzazione allo scarico (istanza inoltrata dal ricorrente medesimo con nota in data 25 marzo 2021) - costituisce abuso edilizio sanzionabile”.
All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, svolta mediante collegamento da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, il Presidente ha formulato avviso ex art.73 c.3 c.p.a. di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, il Tribunale che, a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa, costituita dalla citata nota n. 19131 del 4.6.2021(con la quale è stata disposta, tra l’altro - anche la restituzione delle maggiori somme che risulteranno dallo stesso eventualmente versate, anche a titolo di oneri di urbanizzazione) e quindi dalla cessazione degli effetti e/o rettifica della nota prot. 5437 del 11.2.2021, impugnata con il presente ricorso, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla coltivazione del giudizio, in quanto la nuova determinazione si sostituisce a quella originariamente gravata, privando l’interesse originario alla decisione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato 14 luglio 2015, n. 3515).
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'improcedibilità del ricorso può verificarsi, come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, quando il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questa ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento, non sussistendo più alcuna concreta utilitas che possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (cfr. Consiglio di Stato 29 aprile 2014, n. 2209), trasferendosi l'interesse al ricorso dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo ha sostituito, del tutto estraneo al presente giudizio, non risultando oggetto di specifica contestazione mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Tali considerazioni sono applicabili anche nel presente giudizio ove si contesta la nota con la quale il Comune di Copertino ha determinato e liquidato il contributo di costruzione, previsto dall'art. 15 D.P.R. n. 380 del 2001, ossia un atto non di natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio, in quanto la p.a., nel corso di tale rapporto, può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese del giudizio (avuto riguardo al tempestivo revirement dell’A.C. intimata).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RO, Presidente FF, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
DR Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI RO |
IL SEGRETARIO