TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 459/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ) col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Nocilla
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 18/07/2025).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 04/08/2006 (atto n. 89, Controparte_1 parte I, anno 2006), nel corso del quale sono nati i figli, oggi maggiorenni ed
1 economicamente indipendenti, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre;
- rinuncia al mantenimento per sé e per la figlia;
- spese straordinarie al 50%.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04/11/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, preso atto della raggiunta maggiore età dei figli, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 459/2025
R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 04/08/2006 (Atto
[...]
n. 89, parte I, anno 2006); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 24.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ) col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Nocilla
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 18/07/2025).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 04/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 04/08/2006 (atto n. 89, Controparte_1 parte I, anno 2006), nel corso del quale sono nati i figli, oggi maggiorenni ed
1 economicamente indipendenti, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre;
- rinuncia al mantenimento per sé e per la figlia;
- spese straordinarie al 50%.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04/11/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, preso atto della raggiunta maggiore età dei figli, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 459/2025
R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 04/08/2006 (Atto
[...]
n. 89, parte I, anno 2006); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 24.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2